
CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE PRIMA
LIBRO SECONDO - ATTI
TITOLO V - NOTIFICAZIONI
Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni
Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice [ABROGATO]
Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero [ABROGATO]
Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private
Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
Art. 153 bis -Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto
Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto
Art. 157 bis - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima
Art. 157 ter - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare [ABROGATO]
Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità
Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
Art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso
Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti
Art. 168 - Relazione di notificazione
Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero
Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta
Art. 171 - Nullità delle notificazioni