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Notificazioni (Libro 2, Titolo 5)



CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE PRIMA


LIBRO SECONDO - ATTI


TITOLO V - NOTIFICAZIONI


Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni

Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice [ABROGATO]

Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero [ABROGATO]

Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private

Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

Art. 153 bis -Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante

Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto

Art. 157 - Prima notificazione all'imputato non detenuto

Art. 157 bis - Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima

Art. 157 ter - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare [ABROGATO]

Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità

Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

Art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio

Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti

Art. 168 - Relazione di notificazione

Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero

Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta

Art. 171 - Nullità delle notificazioni

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