CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO - INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO II - NOTIZIA DI REATO
Art. 330 — Acquisizione delle notizie di reato
Art. 331 — Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Art. 332 — Contenuto della denuncia
Art. 333 — Denuncia da parte di privati
Art. 334 — Referto
Art. 334 bis — Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva
Art. 335 — Registro delle notizie di reato
Art. 335 bis — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
Art. 335 ter — Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini
Art. 335 quater — Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato