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Omessa diagnosi di occlusione intestinale in paziente pediatrico: Medico pediatra condannato

Omissione diagnostica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico pediatra, accusato di aver causato la morte di una paziente di due anni e mezzo che presentava sintomi di occlusione intestinale (in particolare, vomito caffeano).

In particolare, al medico viene contestato il reato di omicidio colposo per avere, nonostante fosse informata dagli stessi genitori della bambina (di due anni e mezzo), del rifiuto della stessa di alimentarsi, della sussistenza nella piccola del sintomo del vomito incoercibile, divenuto caffeano, della sua grave disidratazione, omesso di prestare le adeguate cure alla bambina non accertando che la reidratazione fosse completata, non avendo richiesto l'ausilio di uno specialista medico o chirurgo, quando la bambina ebbe a perdere l'accesso venoso che garantiva la reintegrazione, e soprattutto non richiedeva o disponeva accertamenti strumentali, quali radiografia all'addome senza mezzo di contrasto, e non disponeva un monitoraggio specifico e costante sullo stato di salute della stessa, che pure presentava una sintomatologia specifica, quale vomito scuro, biliare o fecaloide, indicativo univocamente della possibilità di occlusione intestinale, e quindi di affidare le cure della bambina ad un chirurgo per la rimozione immediata del volvolo, che avrebbe con probabilità quasi prossima alla certezza evitato il decesso della minore.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza di condanna veniva confermata nel successivo grado di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: omicidio colposo ex art. 590 c.p.

Imputati: Medico pediatra

Esito: Ricorso rigettato (condanna definitiva) - sentenza n.39018/22 (ud. 27/09/2022, dep. 17/10/2022),


Indice:

1. L'accusa e le sentenze di condanna

2. I motivi di ricorso del medico:

2.1 I giudici hanno travisato le annotazioni della cartella clinica

2.2 Non sono ravvisabili profili di colpa a carico del medico

2.3 Dalla cartella clinica si evince l'assenza di sintomi di occlusione intestinale

2.4 Nessun episodio di vomito si verificò in Pronto Soccorso

2.5 Il vomito era stato loro riferito dai genitori, ma non direttamente constatato

2.6 I valori clinici della piccola paziente non indicavano in alcun modo patologie occlusive

2.7 I giudici di merito hanno enfatizzato l'espressione "conati di vomito caffeano ripetuti"

2.8 I giudici non hanno tenuto conto del reale quadro clinico e sintomatologico della bambina all'ingresso al Pronto Soccorso

2.9 I giudici non hanno tenuto conto della somministrazione alla bambina da mesi di un farmaco vietato

2.10 I giudici non indicano quale sarebbe stata la terapia corretta

2.11 La tesi della morte cardiaca improvvisa si fonda su dati clinici reali

2.12 Non c'è certezza sulla causa di morte della bambina

2.13 La sentenza di appello è illogica perché tiene conto solo degli esiti della consulenza tecnica del PM

2.14 Anche un altro medico concordò con l'imputata

2.15 Altri motivi residuali

3. La decisione della corte di cassazione: il ricorso va rigettato

3.2 Il reato non è prescritto