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Omicidio stradale: Che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 589 bis c.p.


Omicidio stradale: Che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 589 bis c.p.

Art. 589 bis del codice penale - Omicidio stradale

Comma 1

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Comma 2

Comma 3

Comma 4

Comma 5

Comma 6

Comma 7

Comma 8

Procedibilità: il reato di omicidio stradale è procedibile d'ufficio.

Competenza: per il reato di omicidio stradale è competente il tribunale in composizione monocratica per i commi 1, 4 e 5; il tribunale in composizione collegiale per i commi 2 e 3, nelle ipotesi in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 590-ter.

Prescrizione: il reato di omicidio stradale si prescrive in sette anni (nell'ipotesi prevista dal primo comma, in dodici anni (nell'ipotesi prevista dal secondo comma), in dieci anni (nell'ipotesi prevista dal quarto comma).

Arresto: per il reato di omicidio stradale l'arresto è facoltativo (comma 1, 4 e 5); obbligatorio (comma 2 e 3)

Fermo: per il reato di omicidio stradale il fermo è consentito

Custodia cautelare in carcere: per il reato di omicidio stradale la custodia cautelare in carcere è consentita

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.

Indice:


1. Che cos'è e come è punito l'omicidio stradale?

L'omicidio stradale è un delitto previsto dall'art. 589 bis del codice penale e punisce chi cagioni, mediante una condotta colposa (imprudenza, negligenza o imperizia), la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.



2. Quando si configura il reato di omicidio stradale?

L'omicidio stradale s'inserisce in un complessivo disegno di politica criminale atto a riscrivere, inasprendola, la disciplina repressiva dell'omicidio e delle lesioni colpose, attuato con L. 41/2016.

La fattispecie di cui all'art. 590-bis, 1 comma c.p. è quella di chiunque "cagiona per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", con pena differenziata a seconda che le lesioni così cagionate siano "gravi" o "gravissime".

Sotto il profilo del fatto tipico, con riguardo alla condotta, il Legislatore ha strutturato la fattispecie muovendo dalle configurazioni aggravate precedentemente previste dagli artt. 589 c.p. (morte) e 590 c.p. (lesioni), fattispecie che tradizionalmente hanno sempre fatto rinvio, relativamente alla nozione di "lesioni", all'art. 582 c.p..

In essa, con in lemma "malattia", il Legislatore ha voluto indicare, ad avviso della Suprema Corte, "qualunque fatto morboso, che determini un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, il cui esito può consistere nella perfetta guarigione", sicché in detta nozione ricade qualunque processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, di natura fisica o psichica (v. Cass. SS.UU., n. 2437/2008; cfr., da ultimo, Cass. sez. I, n. 31008/2020).

Quanto al nesso di imputazione che deve legare l'agente al fatto e ferma restando la comunanza fra le fattispecie di lesioni dolose e colpose relativamente all'accertamento del nesso di imputazione oggettivo ex artt. 40 e 41 c.p., sotto il profilo dell'imputazione soggettiva la fattispecie di cui all'art. 590 c.p. si specifica nella presenza della colpa in capo all'agente.

Trattasi, per notoria nozione ricavata dall'art. 43,1 comma, terzo alinea c.p., di un elemento strutturale del reato retto dalla contemporanea assenza di volontà dell'evento e dalla violazione delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia (c.d. colpa generica) o di specifiche norme positive volte ad evitare eventi dannosi (c.d. colpa specifica).

Non è tuttavia sufficiente la mera violazione delle regole di cautela, essendo inoltre necessario - onde scongiurare forme occulte di responsabilità oggettiva - che l'evento da evitarsi fosse prevedibile dall'agente ed evitabile attenendosi alle stesse (c.d. causalità della colpa), come esplicitato dal tenore letterale della norma.

Sta invero proprio nella tipologia di regole cautelari specifiche trasfuse ad elemento normativo di fattispecie la specialità degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. rispetto alle corrispondenti ipotesi generali di omicidio e lesioni colpose ex artt. 589 e 590 c.p.

Premesso come in sede di legittimità si è precisato come fra gli "utenti della strada", destinatari delle norme del codice della strada, rientrino "non soltanto i conducenti di autoveicoli, ma chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere" (v. Cass. IV, n. 32223/2018) assai ristretti sono in tale materia i margini di operatività del c.d. principio di affidamento nella specifica materia de qua, come da chiara indicazione positiva fornita dall'art. 140 C.d.S. rubricato "Principio informatore della circolazione stradale", a norma del quale "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale", declinato in sede penale da ripetute pronunce della Suprema Corte di Cassazione, granitica nel ribadire che "In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità" (v. Cass. sez. IV, n. 24414/2021; cfr., ex plurimis, Cass. sez. IV, n. 7664/2017; Cass. sez. IV, n. 5691/2016; Cass. sez. IV, n. 24414/2015).


La violazione dell' art. 190 c. strad. da parte del pedone che, nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi, non proceda sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, integra una imprudenza che può rilevare, in caso di investimento, ai fini del concorso di colpa del predetto (Cassazione penale , sez. IV , 08/11/2022 , n. 46668).

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia - Cassazione penale , sez. IV , 30/09/2021 , n. 37622).

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza - Cassazione penale , sez. IV, 10/11/2020 , n. 32877).

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall' art. 589 c.p. , formalmente abrogata dalla l. 23 marzo 2016, n. 41 , e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall' art. 589-bis c.p. , in quanto la predetta circostanza aggravante è stata pedissequamente riprodotta quale elemento costitutivo della nuova fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, in virtù della predetta continuità normativa, la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell' art. 157, comma 6, c.p. per il reato di omicidio colposo commesso sotto il vigore della previgente normativa - Cassazione penale , sez. III , 19/02/2020 , n. 15238).

Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall' art. 1 della l. 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose (Cassazione penale , sez. IV , 01/03/2017 , n. 29721).

In tema di guida in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti, l'estinzione per prescrizione del reato di cui all' art. 187 cod. strada , non si estende al delitto di omicidio colposo di cui all' art. 589, comma 4, c.p. , nel testo anteriore all'introduzione della fattispecie di omicidio stradale per effetto dell' art. 1, commi 1 e 2 , l. 23 marzo 2016, n. 41 , di cui costituisce circostanza aggravante (Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2023 , n. 13033).


3. Guida in stato di alterazione da stupefacenti

In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto (Cassazione penale , sez. IV , 05/10/2022 , n. 48632).


4. Legittimità costituzionale dell'omicidio stradale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 589, comma 2, c.p. per contrasto con l' art. 3 Cost. , nella parte in cui non prevede un'attenuante ad effetto speciale per il caso di concorso di colpa della persona offesa, in quanto tale scelta costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla previsione di cui all' art. 589-bis, comma 7, c.p. relativa all'omicidio stradale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata previsione di una tale attenuante mira a tutelare il lavoratore anche a fronte di sue condotte imprudenti e che un comportamento caratterizzato da colpa del predetto può essere valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche, sottratte al divieto di bilanciamento stabilito dall' art. 590-quater c.p. (Cassazione penale , sez. IV , 08/02/2023 , n. 9455).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 589-bis, comma 7, c.p. , per contrasto con l' art. 3 cost. , nella parte in cui non prevede l'applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di politica criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novella che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale (Cassazione penale , sez. IV , 02/04/2019 , n. 16609).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis , 590-quater c.p. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 cost. , perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all' art. 98 e 114 c.p. , sulle aggravanti specificamente richiamate dall' art. 590-quater c.p. , sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale (Cassazione penale , sez. IV , 12/12/2018 , n. 1805).


5. Attenuanti e aggravanti del reato di omicidio stradale

Ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, c.p., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato, anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da sinistro stradale cagionato da un dipendente della società titolare del contratto di assicurazione - Cassazione penale , sez. IV , 14/12/2022 , n. 12121).

In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019 , ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell' art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Cassazione penale , sez. IV , 28/06/2022 , n. 32889).

In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall' art. 589-bis, comma sesto, cod. pen. , non è integrata dall'essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in malam partem. (Cassazione penale , sez. IV , 18/06/2021 , n. 25767)

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 589- bis, comma 7, c.p. , che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto - Cassazione penale , sez. IV , 27/05/2021 , n. 24910).

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all' art. 218, comma 2, cod. strada , essendo sufficiente anche il richiamo alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta (Cassazione penale , sez. IV , 09/03/2021 , n. 11479).

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 589-bis, comma 7, c.p. , che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la circostanza attenuante in questione, in riferimento all'omicidio colposo di un ciclista che viaggiando in prossimità del centro, e non del margine destro, della carreggiata, era stato investito da un'autovettura che, procedendo nello stesso senso di marcia, stava rientrando da un sorpasso effettuato in un tratto di strada curvilineo - Cassazione penale , sez. IV , 19/01/2021 , n. 20091).

La circostanza attenuante prevista dall' art. 62, comma 1, n. 6, c.p. , implicando che le condotte riparatorie siano efficaci e che quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere applicata al reato di omicidio colposo, produttivo della irreversibile distruzione del bene giuridico protetto dalla norma (Cassazione penale , sez. IV , 11/04/2019 , n. 18802).

La disposizione di cui all' art. 586 c.p. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 c.p. per ogni categoria di omicidio e di lesioni colpose, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (Cassazione penale , sez. III , 14/02/2019 , n. 25538).

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. , che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell'evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta (Cassazione penale , sez. IV , 21/12/2018 , n. 13103).


6. Sospensione e revoca della patente di guida nel reato di omicidio stradale

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all' art. 218, comma 2, cod. strada (Cassazione penale , sez. IV , 23/03/2022 , n. 13747).

In caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell' art. 222, comma 2, cod. strada - il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva (Cassazione penale , sez. I , 11/05/2021 , n. 35457).

La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell'arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019 , di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall'ambito di applicazione dell' art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87 (Cassazione penale , sez. I , 14/11/2019 , n. 1804).

La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell' art. 222 cod. strada opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. , che incriminano, rispettivamente l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada , in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione, da parte dell'imputato, dell' art. 9-ter, comma 2, del cod. strada ), nonché per i fatti di omicidio colposo e di lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della l. 23 marzo 2016, n. 41 (Cassazione penale , sez. IV , 12/12/2018 , n. 57729).

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all' art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. , che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto l'attenuante in relazione ad un incidente stradale al quale aveva concorso anche l'attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici -Cassazione penale , sez. IV , 07/11/2018 , n. 54576).

In tema di omicidio stradale, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all' art. 222, comma 2, cod. strada , differisce dalla inibizione al conseguimento di nuova patente di guida prevista dai commi 3-bis e 3-ter della medesima norma in quanto, mentre la prima è disposta dal giudice senza possibilità di modulazione temporale, la seconda è disposta con provvedimento del prefetto ed ha durata differente a seconda che si tratti di omicidio stradale di cui rispettivamente al comma primo, ai commi secondo, terzo o quarto, o al comma quinto, dell' art. 589-bis cod. pen. (Cassazione penale , sez. IV , 16/10/2018 , n. 1791)


7. Non punibilità del reato di omicidio stradale

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia - Cassazione penale , sez. IV , 30/09/2021 , n. 37622).


8. I rapporti con gli altri reati

Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell' art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter c.p (Cassazione penale , sez. IV , 15/03/2019 , n. 25842).

In tema di circolazione stradale, in caso di violazione del divieto di gareggiare in velocità a cui consegua la morte di una o più persone, è configurabile il solo delitto di cui all' art. 9-ter, comma 2, cod. strada , e non anche il reato di omicidio stradale di cui all' art. 589-bis c p. , difettandone gli elementi costitutivi, atteso che, in tal caso, la morte non è determinata da una condotta colposa bensì dolosa, alla quale si accompagna la sola prevedibilità dell'evento. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, nel contesto della gara, la morte sia dipesa da violazioni cautelari diverse dal gareggiare e sia presente anche la colpa, il reo potrà rispondere solo dell'omicidio colposo ex art. 589-bis c.p. , oltre che del reato di cui al comma 1 dell'art. 9-ter , mentre, qualora la morte sia derivata tanto dal gareggiare che da altre violazioni cautelari e ciascuna sia assistita dal correlativo elemento soggettivo, avrà luogo il concorso materiale dei reati - Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2019 , n. 10669).

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all' art. 186 cod. strada (Cassazione penale , sez. IV , 10/10/2018 , n. 50325).

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica, ovvero di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce circostanza aggravante dei delitti – introdotti dalla l. 23 marzo 2016, n. 41 – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all' art. 186, commi 2 e 2-bis, del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Cassazione penale , sez. IV , 29/05/2018 , n. 26857).

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