Opposizione a decreto penale: se la Pec è sbagliata non va dichiarata inammissibile (Cass. Pen. n. 5540/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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Con la sentenza n. 5540 del 16 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha affrontato il tema dell'opposizione a decreto penale di condanna, analizzando le modalità corrette di deposito dell'atto e la loro conformità al quadro normativo vigente.
Il caso: l'errore nell'invio dell'opposizione
Il caso trae origine dall'ordinanza del 17 gennaio 2024 del Tribunale di Pisa, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a un decreto penale di condanna in quanto trasmessa tramite PEC a un indirizzo giudiziario errato.
Il ricorrente, contestando tale decisione, ha sollevato la questione della validità delle diverse modalità di deposito previste dalla normativa.
Le questioni giuridiche esaminate
Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
la violazione di legge in relazione agli artt. 461 e 582 c.p.p. e all’art. 87 del D.Lgs. 150/2022, che secondo il ricorrente avrebbe consentito fino al 31 dicembre 2024 il deposito dell’opposizione anche in forma cartacea.
l’omessa motivazione sull'inammissibilità dell'opposizione, che secondo il ricorrente non rientrava tra le ipotesi tassative previste dall’art. 461 c.p.p.
la violazione del diritto di difesa, con riferimento al principio della validità del deposito non rituale se l’atto viene comunque ricevuto dall’ufficio competente.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarandolo assorbente rispetto agli altri.
Il punto dirimente della decisione è stato l’esame dell’art. 461 c.p.p., che disciplina la presentazione dell'opposizione a decreto penale. La Cassazione ha evidenziato che:
L’opposizione è un rimedio impugnatorio speciale volto a garantire l’accesso al contraddittorio, e quindi soggetto a una disciplina più flessibile rispetto ad altre impugnazioni.
Nonostante l’introduzione del deposito telematico con il D.Lgs. 150/2022, è rimasta in vigore la possibilità di deposito cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o presso il tribunale o il giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
L’inammissibilità dichiarata dal Tribunale di Pisa non aveva base normativa, essendo ancora consentite forme alternative di deposito.
Conclusione: annullamento della decisione del Tribunale di Pisa
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per la prosecuzione del procedimento.
Questa decisione riafferma l’importanza del favor impugnationis, ovvero l’interpretazione favorevole all’ammissibilità dei rimedi difensivi, e chiarisce le modalità di presentazione dell’opposizione a decreto penale, confermando la possibilità di utilizzare sia il deposito telematico che quello cartaceo.