Sentenze
Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 04/04/2016), n.13400
La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, salvo che la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure il decreto di archiviazione emesso in relazione all'art. 595 cod. pen., con declaratoria di inammissibilità della persona offesa, avendo quest'ultima richiesto un supplemento di istruttoria relativo a fatti già acclarati o risultanti documentalmente e quindi del tutto inutili, anche perchè l'archiviazione si era basata sul carattere non offensivo delle frasi utilizzate e non sull'esercizio del diritto di critica).
Fatto
1. R.A. è indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p., commesso in danno di SCF Consorzio Fonografici.
2. SCF Consorzio Fonografici propone ricorso per cassazione contro
il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como con il quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione presentata nei confronti della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
3. Con un articolato ricorso, il difensore e procuratore speciale di SCF Consorzio Fonografici ha eccepito:
a. inosservanza dell'art. 127 c.p.p. per carenza di effettiva motivazione in ordine al profilo della non inerenza delle indagini suppletive indicate rispetto alla notitia criminis, non potendo il gip valutare nel merito la capacità probatoria delle eventuali, nuove indagini, in sede di inammissibilità de plano.
b. Inosservanza dell'art. 127 c.p.p. laddove il gip ha svolto considerazioni di merito in ordine alla ritenuta sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, senza instaurare il contraddittorio camerale sul punto. La difesa ricorda che il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta limitato in soli due casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione e quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere di indicare i temi dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, mentre ogni valutazione di merito non può aver ingresso nella verifica dell'idoneità dell'atto scritto.
4. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Corasaniti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso non può trovare accoglimento. Come noto, nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013, in proc. c. ignoti). Ancora su un piano generale, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi "ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale" (Cass., Sez. 4, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv 253349).
2. Tuttavia, prendendo spunto già dal tenore letterale dell'art. 410 c.p.p., ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione non possono non rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (v. Cass., Sez. 6, n. 6579 del 13/11/2012, Febbo): ed una situazione siffatta, senz'altro peculiare, si registra nel caso oggi sub judice.
3. In primo luogo, il Gip ha archiviato non perchè ha ritenuto l'esimente del diritto di critica, ma perchè ha valutato come non offensive le frasi utilizzate; si veda l'ultimo capoverso della motivazione, ove si fa riferimento all'oggettività dei termini usati. E' ben vero che vi è altresì il riferimento alle richieste del P.M. e dunque all'esercizio del diritto di critica, ma tale richiamo è ultroneo e non decisivo, essendo invece determinante il richiamo alla mancata integrazione della fattispecie ipotizzata.
4. Quanto alle indagini suppletive, il ricorso è privo della necessaria specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che dette prove come risulta dall'opposizione in atti - erano relative a circostanze irrilevanti, in quanto già oggetto di accertamento e quindi non determinanti ai fini della ritenuta insussistenza del reato (si trattava di prove relative alla pluralità dei destinatari delle comunicazioni ed al contenuto delle stesse). Le richieste di supplemento istruttorio, pertanto, non erano pertinenti al tema di indagine non in senso oggettivo, ma perchè tese ad accertare fatti già acclarati o risultanti documentalmente e quindi del tutto inutili.
5. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 - dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2016