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Opposizione all'archiviazione: Il GIP può ordinare al PM l'iscrizione di una persona non indagata.


Opposizione all'archiviazione: Il GIP può ordinare al PM l'iscrizione di una persona non indagata.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18758/22 ha affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro.

Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.



Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, (ud. 04/05/2022, dep. 12/05/2022), n.18758


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2021 il G.i.p. presso il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 13 marzo 2020 nel procedimento avente ad oggetto il decesso di M.L., verificatosi a Roma il 26 dicembre 2016, in relazione al quale è stata iscritta notizia di reato a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 589 c.p. Con questa ordinanza il G.i.p. ha invitato il pubblico ministero "ad individuare i responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria" della strada che fu teatro dell'incidente stradale nel quale M. perse la vita e "ad esercitare l'azione penale per ipotesi di reato di omicidio colposo".


2. Con atto del 2 novembre 2021 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso contro l'ordinanza sopra indicata sostenendo l'abnormità del provvedimento nella parte in cui ordina la formulazione dell'imputazione nei confronti dei responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, "allo stato ignoti e non sottoposti alle indagini".


Il ricorrente osserva che, imponendo l'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti non indagati, il G.i.p. avrebbe attuato una indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente e, allo stesso tempo, avrebbe leso i diritti degli indagati che non hanno mai avuto conoscenza degli atti del procedimento, non hanno potuto interloquire sull'accusa e non hanno partecipato all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 c.p.p..


3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato "con riferimento all'ordine di esercitare l'azione penale nei confronti dei responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria".


4. Il ricorso è fondato.


5. Come noto, l'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.


Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.


6. Nel caso in esame, l'anomalia del provvedimento riguarda la delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente. Questa materia è stata oggetto di diverse pronunce del supremo Collegio le quali - sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 88 del 1991; Corte Cost., sentenza n. 478 del 1993; Corte Cost., ordinanza n. 176 del 1999; Corte Cost., ordinanza n. 348 del 2005) - hanno affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163).


Muovendo da queste premesse la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che, quando il giudice per le indagini preliminari, dissentendo dal pubblico ministero, ordina l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all'iniziativa dell'ufficio inquirente il quale deve poter esercitare tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, "primo tra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate". Deve quindi poter svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all'iscrizione di ulteriori soggetti che, all'esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (fermo restando, ovviamente, in ogni caso, il potere di controllo del giudice sull'esercizio dell'azione penale).


In attuazione di questi principi sono stati ritenuti abnormi: il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che, oltre ad ordinare l'iscrizione di un soggetto nel registro delle notizie di reato, abbia fissato una nuova udienza in prosecuzione per verificare il puntuale adempimento di quanto stabilito (Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163); l'ordinanza che, nel rigettare la richiesta di archiviazione disponendo indagini suppletive, abbia ordinato al pubblico ministero di richiedere l'incidente probatorio per svolgere un accertamento peritale (Sez. 4, n. 27566 del 12/06/2008, Monastero, Rv. 240739); il provvedimento del giudice delle indagini preliminari con il quale, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, si sia ordinato a quest'ultimo la formulazione dell'imputazione anche per fatti diversi da quelli per i quali il procedimento era stato iscritto (Sez. 5, n. 12987 del 16/02/2012, Di Felice, Rv. 252312).


In applicazione dei medesimi principi è stata ritenuta abnorme - e la decisione è di specifico interesse nel presente ricorso - l'ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari abbia ordinato al pubblico ministero l'iscrizione di persona non sottoposta ad indagini nel registro degli indagati e la formulazione nei suoi confronti della imputazione coatta. Si tratta, infatti, di una indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente e di una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini, che non è stato destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 c.p.p., e, di conseguenza, non ha partecipato all'udienza camerale e alla discovery, dei risultati delle indagini avvenuta in quella sede (Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013, L., n. 257786).


7. Com'e' evidente, la ratio comune alle decisioni citate risiede nel fatto che il giudice delle indagini preliminari non deve surrogarsi all'organo d'accusa, cui è rimessa ogni valutazione e decisione in ordine al tempo e al modo di svolgimento delle indagini. Ciò avviene, invece, se il giudice per le indagini preliminari non si limita a disporre l'iscrizione di un soggetto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ma, contestualmente, ordina al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei suoi confronti. In questo modo, infatti, il g.i.p. invade la sfera di attribuzioni della pubblica accusa, costretta ad espletare, nei ristretti termini prescritti dall'art. 409 c.p.p., comma 5, gli adempimenti ivi previsti, e a dare alle indagini preliminari l'esito imposto dal giudicante (Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014, PM in proc. ignoti, Rv. 262140; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, PMT c/ignoti, Rv. 277429).


8. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di imputazione coatta. Conseguentemente, gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.


PQM

Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma ufficio G.i.p. in diversa composizione per l'ulteriore corso.


Motivazione semplificata.


Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022.


Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

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