Perquisizione - Avvocato Salvatore Del Giudice
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1. Che cos’è la perquisizione?

La perquisizione è un atto di indagine effettuato dalla polizia giudiziaria al fine di ricercare e rinvenire elementi di prova di un determinato reato e consiste nel frugare addosso ad una persona (in questo caso parliamo di perquisizione personale) o rovistare all’interno di un luogo (in questo caso parliamo di perquisizione locale).

 

 

 

 

 

 

 


 

Nel nostro ordinamento, possiamo distinguere quattro tipi di perquisizione:

  • la perquisizione ordinaria prevista dall’art. 247 del codice di procedura penale;

  • la perquisizione d'urgenza in caso di arresto in flagranza, prevista dall’ art. 352 del codice di procedura penale;

  • la perquisizione antidroga, disciplinata dall’art. 103 del Testo Unico sugli stupefacenti;

  • la perquisizione per armi ed esplosivi, disciplinata dall’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

È bene precisare, sin da adesso, che la perquisizione personale o locale è consentita solo in questi quattro casi.
In questo articolo, individueremo i presupposti ed i limiti di ogni singola tipologia di perquisizione, illustrando nel dettaglio le facoltà ed i diritti riconosciuti alla persona che viene sottoposta a questo particolare ed invasivo strumento investigativo.

1.2 La perquisizione ordinaria prevista dall’art. 247 cpp

Il primo tipo di perquisizione consentita alle forze di polizia è quella ordinaria prevista dall’articolo 247 cpp.
La perquisizione ordinaria è un atto di indagine, eseguito dalla polizia giudiziaria su disposizione del magistrato procedente e finalizzato al rinvenimento di cose riconducibili, direttamente o indirettamente, ad un reato precedentemente commesso.

 

 

 

 

 

 

 

 


Questo tipo di perquisizione può essere disposta solo se ricorrono determinate condizioni e secondo predefinite modalità di esecuzione.
In primo luogo, va chiarito che la perquisizione ordinaria ex art. 247 cpp può essere personale, locale o informatica.
La perquisizione si definisce personale quando viene effettuata dalla polizia giudiziaria direttamente sul corpo della persona, frugando nelle tasche, nel marsupio o nella borsa del perquisito ma può assumere forme anche più “invasive”.

Pensiamo, ad esempio, ad una perquisizione finalizzata a reperire degli ovuli di cocaina precedentemente ingeriti dall’indagato che richiede il trasferimento del perquisito in una struttura sanitaria e la sua sottoposizione ad un esame radiologico.
La perquisizione si definisce invece locale quando viene effettuata in un luogo fisico (pensiamo ad esempio ad una abitazione, un garage, un autoveicolo, un motorino, un ascensore, un ufficio, una palestra ecc…) nel quale l’autorità giudiziaria ritiene siano occultate prove di reato.  
In ultimo, la perquisizione si definisce informatica quando ha ad oggetto un dispositivo informatico (pensiamo ad un personal computer, uno smartphone, un tablet, uno smart watch) all’interno del quale l’autorità giudiziaria ritiene siano custodite informazioni, dati, programmi in qualche modo riconducibili al reato e che possano essere utili ai fini delle indagini preliminari.

Ciò posto, veniamo ai casi ed alle modalità in cui può essere disposto questo atto di indagine.
A) La perquisizione ordinaria (personale, locale o informatica) può disposta dall’autorità giudiziaria solo in due casi:

  • per ricercare e rinvenire il corpo del reato o cose pertinenti al reato;

  • per procedere all’arresto dell’imputato o del latitante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò significa che la perquisizione ordinaria prevista dall’art. 247 c.p.p. non autorizza la polizia giudiziaria a ricercare qualsiasi cosa si trovi all’interno dell’abitazione del perquisito, ma costituisce un atto mirato e ciò in quanto finalizzato al reperimento di determinate cose, preventivamente indicate nel decreto motivato emesso dall’autorità giudiziaria.
Come vedremo nel prosieguo, infatti, il pubblico ministero che autorizza la perquisizione non solo è tenuto ad spiegare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento ma anche ad indicare dettagliatamente le cose da ricercare e le modalità di svolgimento della perquisizione.

 

 

 

 

 

 


 

 

Nel primo caso, la perquisizione deve essere finalizzata al rinvenimento (e successivo sequestro) del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, pertanto è utile definire le due nozioni.
Per “corpo del reato” deve intendersi la cosa, l’oggetto materiale utilizzato per commettere il reato (pensiamo al coltello con il quale è stato commesso un omicidio) o il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato (pensiamo alla refurtiva di un furto, allo smartphone sottratto alla vittima dal rapinatore).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viceversa, la nozione di “cose pertinenti al reato” è molto più ampia e ricomprende qualunque cosa che essendo riconducibile, direttamente o indirettamente, al reato, sia in grado di consentire all’autorità giudiziaria la ricostruzione del fatto per cui si procede.
Pensiamo, ad esempio, alle fotografie scattate dai rapinatori agli ingressi della banca ed ai dispositivi di sicurezza nei giorni precedenti alla rapina.
Sebbene tali fotografie non costituiscano il corpo del reato, la cd. “pistola fumante” ma “cose pertinenti al reato”, in quanto direttamente riconducibili al delitto commesso e sicuramente (in questo caso) utili per la ricostruzione del fatto reato per cui si procede.
B) La perquisizione ordinaria prevista dall’art. 247 c.p.p. può essere effettuata dalla polizia giudiziaria solo ed esclusivamente in presenza di un decreto motivato firmato da un magistrato (quello che nel linguaggio comune viene definito “mandato” di perquisizione).

 

 

 

 

 

 

 

 


In particolare, il decreto motivato deve essere emesso dal pubblico ministero se ci troviamo nella fase delle indagini preliminari, da un un giudice se è già stata esercitata l’azione penale o è iniziato il processo penale.
Cosa contiene il decreto di perquisizione?
Il decreto di perquisizione indica innanzitutto i riferimenti del procedimento penale e quindi il numero di registro generale (R.G.N.R.) ed il nominativo del pubblico ministero che ha adottato il provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 


Oltre a tali indicazioni, devono essere indicate dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la perquisizione, con l’indicazione degli elementi di prova già acquisiti.
La perquisizione è infatti un atto di indagine “invasivo” che incide direttamente sulla sfera personale dell’individuo e non può essere disposta sulla base di mere congetture o peggio ancora di "tentativi" posti in essere dagli organi inquirenti.
In altri termini, il magistrato che dispone una perquisizione personale o locale deve essere in possesso di solide argomentazioni ed elementi di prova seri e credibili.
Il decreto di perquisizione deve contenere, in ultimo, l’indicazione delle cose da ricercare e le modalità in cui le stesse devono essere acquisite dalla polizia giudiziaria.

 

1.3 La perquisizione d’urgenza prevista dall’art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di polizia possono disporre una perquisizione anche fuori dai casi previsti dall’art. 247 del codice di procedura penale, ed in particolare quando si verifichi un arresto in flagranza di reato o nel caso di una evasione del detenuto.
Come è evidente, in questi casi gli ufficiali di polizia giudiziaria, considerata l’imprevedibilità della situazione, non hanno materialmente il tempo di richiedere l’autorizzazione a procedere al pubblico ministero e per questo motivo l’art. 352 c.p.p. riconosce loro la facoltà di perquisire l’indagato o l’evaso senza alcun decreto (cd. mandato di perquisizione).

 

 

 

 

 

 


Chiaramente, questo non significa che le operazioni di perquisizione compiute dalla polizia giudiziaria non verranno sottoposte all’attenzione ed alla valutazione del magistrato.
Ed invero, in questi casi, la polizia giudiziaria subito dopo avere concluso le operazioni (non oltre 48 ore) dovrà trasmettere il verbale di perquisizione (che da atto di tutto quanto avvenuto nel corso della perquisizione) al pubblico ministero, il quale dopo avere letto gli atti e verificata la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge deciderà se convalidare o meno la perquisizione.

 

 

 

 

 

 

 

 


A questo punto, occorre chiedersi quali sono le condizioni che autorizzano la polizia giudiziaria a disporre una perquisizione d’urgenza.
La prima condizione è rappresentata dalla sussistenza di un arresto in flagranza o di una evasione del detenuto.


Cosa si intende per arresto in flagranza?
L’arresto in flagranza si verifica:
1. quando l’indagato viene scoperto dalle forze dell’ordine mentre sta commettendo il reato o quando viene inseguito subito dopo la commissione dello stesso;
2. quando l’indagato viene trovato in possesso di oggetti o cose dai quali si può desumere che lo stesso abbia procedentemente commesso il delitto.


Cosa si intende per evasione del detenuto?
L’evasione è la condotta posta in essere da un soggetto detenuto (in carcere o presso la propria abitazione) che senza alcuna autorizzazione del giudice procedente (nel caso in cui sia ancora in corso il processo) o del magistrato di sorveglianza (nel caso di detenuto condannato con sentenza definitiva) si allontani dal luogo di detenzione.

 

 

 

 

 

 

 


 

Nel nostro ordinamento, l’evasione è un reato previsto e punito dall’art. 385 del codice penale.
Ciò posto, va osservato che affinché la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione d’urgenza deve sussistere anche una seconda condizione.
La polizia giudiziaria deve infatti avere il fondato sospetto che l’indagato (o l’evaso) porti addosso cose o tracce pertinenti al reato che se non sequestrate nell’immediatezza potrebbero andare essere cancellate o distrutte.
In alternativa, sempre sussistendo la prima condizione (stato di flagranza o evasione), la polizia giudiziaria può disporre una perquisizione d’urgenza locale se ritiene che cose o tracce del reato si trovino in un determinato luogo (ad esempio, l’abitazione dell’arrestato o dell’evaso) o che in quello stesso luogo si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1.4 La perquisizione antidroga prevista dall’art 103 del Testo Unico Stupefacenti.

Gli ufficiali di polizia possono disporre una perquisizione personale e locale senza decreto motivato del pubblico ministero allorquando nel corso di un’operazione di polizia, sussista il fondato motivo di ritenere che una persona sia in possesso di sostanze stupefacenti.

 

 

 

 

 


 

Probabilmente, nella prassi è il tipo di perquisizione più frequente a cui sono sottoposti principalmente i giovani.

Questa tipologia di perquisizione non ha nulla a che vedere con quella prevista dall'art. 247 c.p.p. e può essere eseguita dalle forze dell'ordine senza decreto motivato del pubblico ministero e del giudice.
La polizia  giudiziaria può disporre la perquisizione antidroga nei confronti di un soggetto se, ad esempio, ha ricevuto una segnalazione o se ha notato comportamenti sospetti (pensiamo alla fuga improvvisa del conducente di una autovettura alla vista della volante o di un soggetto che si sia appena allontanato da una nota piazza di spaccio). 

 

1.5 La perquisizione per armi ed esplosivi prevista dall’art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps)

La quarta perquisizione è quella disciplinata dall’articolo 41 del Tulps, in tema di detenzione di armi munizioni ed esplosivi.
Come per le perquisizioni antidroga, anche nel caso in esame non è necessario il decreto motivato per procedere alla perquisizione.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

La polizia giudiziaria potrà procedere alla perquisizione per armi di esplosivi nel momento in cui venga a conoscenza, anche con una comunicazione anonima, dell’esistenza di armi e munizioni non dichiarate all’interno di un luogo che può essere pubblico o privato.
In ultimo, è bene precisare che questo tipo di perquisizione può essere effettuata non solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria, come avviene per le altre perquisizioni, ma anche dagli agenti.

2. Chi può eseguire una perquisizione?

La perquisizione può essere eseguita solo ed esclusivamente dal pubblico ministero o da ufficiali di polizia giudiziaria e quindi non anche dagli agenti (chiaramente fatta eccezione per la perquisizione prevista dall’articolo 41 del Tulps).
Con riferimento alla Polizia di Stato, possono eseguire una perquisizione solo i dirigenti, i commissari, gli ispettori ed i sovrintendenti.
Per quanto riguarda i Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza ed il Corpo Forestale, le perquisizioni possono essere effettuate solo dagli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali.

3. Come si svolge la perquisizione?

Preliminarmente, la persona nei cui confronti viene eseguita la perquisizione viene invitata dalla polizia giudiziaria a consegnare la cosa ricercata.
Nel caso in cui questo accada, la perquisizione non avrà luogo, salvo che la polizia giudiziaria la ritenga comunque necessaria ai fini delle indagini preliminari.
Il secondo passaggio è rappresentato dalla notifica del decreto di perquisizione.

 

 

 

 

 

 

 

 


Notificato l’atto, la persona viene informata dei motivi della perquisizione ed invitata a nominare un difensore di fiducia che ha diritto di assistere alle operazioni.
Al riguardo, è opportuna una precisazione: La presenza del difensore non è obbligatoria ma solo eventuale.
Ed invero, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti ad attendere il suo arrivo solo per pochi minuti prima di procedere alle operazioni di perquisizione.
Pertanto, il difensore potrà partecipare alle operazioni solo se è in grado di raggiungere il luogo della perquisizione in tempi rapidi.
Conclusi tali adempimenti, la polizia giudiziaria procederà alla ricerca delle cose, frugando addosso alla persona e rovistando all’interno del luogo (armadi, cassetti, librerie, cassaforti), annotando tutte le attività svolte nel verbale di perquisizione.
Concluse le operazioni, poi, la persona interessata verrà invitata a rendere dichiarazioni che verranno aggiunte al verbale di perquisizione.
Compiuto quest’ultimo adempimento, il verbale verrà riletto dalle parti ed infine sottoscritto.
Al riguardo, va fatta una precisazione: la parte che ha subito la perquisizione ha sempre diritto ad una copia del verbale di perquisizione.
Per ciò che concerne la perquisizione effettuata nel domicilio, va osservato che, salvo che ricorrano casi urgenti, le operazioni non possono iniziare prima delle ore sette e dopo le ore venti.

4. Quali sono i diritti del perquisito?

In primo luogo, va chiarito che ogni tipo di perquisizione deve essere eseguita nel rispetto della dignità della persona.
Ciò significa che la polizia giudiziaria non può, nel corso delle operazioni di perquisizione, porre in essere comportamenti aggressivi, offensivi, mortificanti o minacciosi nei confronti del perquisito.
Non è ammessa, ad esempio, una perquisizione personale effettuata in una affollata strada del centro, in un bar o in un ristorante.

 

 

 

 

 

 

 

 


Inutile dire che dovrà considerarsi illegale una perquisizione effettuata con l’utilizzo di violenza (schiaffi, pugni) nei confronti del perquisito.
La prima facoltà della persona sottoposta a perquisizione è quello di richiedere la presenza del proprio difensore di fiducia alle operazioni.
Spetta pertanto al perquisito, prima dell’inizio delle attività della polizia giudiziaria, il cd. diritto di chiamata al proprio difensore.
La persona interessata potrà quindi sin da subito confrontarsi con il proprio legale e ricevere, prima del suo arrivo, tutte le indicazioni necessarie in relazione al comportamento da assumere nel corso della perquisizione.
La seconda facoltà riconosciuta al perquisito è quella di aggiungere dichiarazioni al verbale di perquisizione.
La persona interessata deve seguire attentamente le attività svolte e segnalare le eventuali anomalie (pensiamo ad una perquisizione effettuata in violazione della propria dignità personale) nel verbale.
Il verbale, infatti, è un atto irripetibile che transiterà direttamente nel fascicolo del dibattimento.
Quindi, se vogliamo che il magistrato venga a conoscenza di quanto accaduto nel corso delle operazioni è fondamentale rendere dichiarazioni nel verbale di conclusione delle operazioni di perquisizione.
Come si è detto in precedenza, un diritto fondamentale del perquisito è quello di ottenere copia del verbale.
Perché è importante che il perquisito ottenga il verbale?
Per evitare eventuali abusi.
Spesso, in particolare nelle perquisizioni antidroga, le forze dell’ordine all’esito delle operazioni non rilasciano il verbale alla persona interessata o peggio ancora non redigono alcun verbale.
Se si verifica una delle due ipotesi sopra indicate, significa che la perquisizione non è stata eseguita nel rispetto della legge e che probabilmente siete vittime di un abuso.
Chiedete sempre alla polizia giudiziaria copia del verbale, perché è un vostro diritto.

5. Qual è la differenza tra perquisizione e ispezione?

La differenza quindi tra ispezione e perquisizione sta nel grado di partecipazione che l’indagato fornisce all’ufficiale di polizia giudiziaria nel compimento dell’atto, che nel primo caso è assoluta, nel secondo completamente assente.
Nell’ispezione, infatti, l’ufficiale di polizia chiede alla persona interessata di esibire un determinato oggetto e se questo gli viene consegnato, l’ispezione si considera conclusa.
Nella perquisizione, al contrario, non viene richiesta una collaborazione alla persona interessata (che molto spesso coincide con l’indagato) e l’ufficiale di polizia giudiziaria può eseguire l’atto anche contro la sua volontà.

6. Cosa si ricerca in una perquisizione?

In una perquisizione si ricerca principalmente il corpo del reato o cose che riguardino, direttamente o indirettamente, il reato.
Facciamo un esempio.
Tizio viene ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione con diverse ferite presumibilmente derivanti dall’utilizzo di un coltello.
Il pubblico ministero che verrà chiamato a dirigere le indagini preliminari, per prima cosa andrà alla ricerca del corpo del reato, ovvero del coltello che ha ferito mortalmente Tizio.
Poniamo il caso che dal cellulare della vittima emerga che la stessa aveva rapporti conflittuali con il fratello Caio per ragioni ereditarie e che quest'ultimo la notte dell'omicidio era stato a casa della vittima fino a notte fonda, quasi sicuramente il pubblico ministero disporrà una perquisizione personale e locale nei confronti di Caio, per ricercare:
a) il coltello (corpo del reato);
b) il cellulare di Caio (cosa pertinente al reato).
Va precisato che in questo caso, il pubblico ministero indicherà espressamente, nel decreto motivato, quali sono le cose da ricercare e le modalità in cui devono essere ricercate.
Come si è detto in precedenza, infatti, quando viene autorizzata una perquisizione ordinaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria non procedono a casaccio ma in modo mirato, ricercando le cose richieste dall’autorità giudiziaria nel decreto motivato.
Se quindi il pubblico ministero ha autorizzato una perquisizione finalizzata alla ricerca di un bazooka all’interno dell’abitazione di Sempronio, difficilmente gli ufficiali di polizia andranno a rovistare nei cassetti dell’argenteria o del bagno.
Dagli esempi che abbiamo sopra proposto, si comprende chiaramente che l’obiettivo della perquisizione sono le prove ed è per questo che tale atto di indagine viene definito, nel nostro codice di procedura penale, un mezzo di ricerca della prova. 


7. Quando possono perquisire l’auto?

Ci sono due casi in cui l’autovettura può essere sottoposta a perquisizione locale.
Nel primo caso, la perquisizione dell’autovettura può essere disposta con decreto motivato del pubblico ministero.

 

 

 

 

 

 

 

 


In tale ipotesi, l’autovettura verrà sottoposta a perquisizione perché riconducibile, a vario titolo, ad un reato precedentemente commesso.
Le operazioni saranno eseguite dagli ufficiali di polizia giudiziaria, come si è detto in precedenza, per ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato.
Pensiamo al caso in cui Tizio, in sede di interrogatorio, dichiari di avere utilizzato l’autovettura x (di proprietà del fratello Caio) per commettere la rapina e di avere occultato all'interno della stessa la refurtiva.
In tale caso, quasi certamente Caio vedrà notificarsi un decreto di perquisizione, firmato dal magistrato procedente.
Veniamo al secondo caso, che sicuramente è quello più frequente: la perquisizione antidroga.
L’autovettura può essere perquisita nel caso in cui gli ufficiali di polizia abbiano fondato motivo di ritenere che al suo interno siano occultate sostanze stupefacenti.
Facciamo un esempio.
Gli ufficiali dei Carabinieri Tizio e Caio sono fermi in macchina al semaforo e notano una autovettura che improvvisamente, alla loro vista, inverte il senso di marcia e si da alla fuga.
Il comportamento anomalo del conducente del veicolo può indurre i militari a sospettare che all'interno dello stesso siano state occultate sostanze stupefacenti.
In questo caso, i militari potranno sicuramente operare una perquisizione personale e locale (quindi sull’autovettura), finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti, giustificata dal comportamento sospetto del conducente.
Ciò posto è bene evidenziare, che fuori da queste due ipotesi non è consentito agli ufficiali di polizia disporre perquisizioni.
Se non c’è un decreto di sequestro (primo caso) o non è stato posto in essere un comportamento sospetto (secondo caso), ogni forma di perquisizione o di limitazione della libertà personale deve considerarsi illegale.


8. Quando la perquisizione è illegittima?

La perquisizione viene definita illegittima quando è eseguita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. 
In primo luogo è certamente illegale la perquisizione effettuata, ai sensi dell’articolo 247 del codice di procedura penale, in assenza di un decreto motivato da parte dell’autorità giudiziaria.

E ciò in quanto, come abbiamo visto in precedenza, il presupposto essenziale della perquisizione ordinaria è rappresentato dall’autorizzazione della magistrato (pubblico ministero o giudice a seconda della fase in cui viene emesso).
Oltre al caso in cui manchino i presupposti giuridici per l’espletamento della perquisizione, la perquisizione legale è illegale se è stata eseguita con un abuso da parte della polizia giudiziaria (pensiamo ad esempio al caso in cui il pubblico ufficiale utilizzi violenza gratuita nei confronti della persona perquisita).

9. Quando la perquisizione è negativa?

La perquisizione viene definita negativa quando all’esito delle operazioni di perquisizione poste in essere dagli ufficiali di polizia non vengono rinvenute le cose ricercate.

Ad esempio, se nel decreto di perquisizione, l’autorità giudiziaria aveva indicato come cosa da ricercare il telefono cellulare della vittima e questo non viene rinvenuto all’esito delle operazioni, la perquisizione verrà definita negativa.
 

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