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Polizza assicurativa avvocati:
La guida completa

1. Colpa professionale dell'avvocato: cos'è?

Per responsabilità civile dell'avvocato (definita anche responsabilità professionale dell'avvocato) si intende la responsabilità che un avvocato assume nei confronti dei propri assistiti nel corso della sua attività professionale.

L'avvocato ha il dovere di agire con diligenza e competenza nel rappresentare i propri assistiti.

Ciò significa che il difensore deve prestare attenzione ai dettagli, svolgere ricerche adeguate, formarsi ed aggiornarsi continuamente e rispettare gli standard professionali.

L'avvocato deve agire nell'interesse dei propri assistiti ed evitare ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la sua capacità di rappresentare il cliente in modo imparziale.

L'avvocato deve comunicare in modo chiaro e comprensibile con i propri assistiti, spiegando i dettagli del caso, le opzioni disponibili ed i rischi eventuali.

Se un avvocato non rispetta uno o più di questi doveri professionali e ciò causa un danno al proprio assistito, può essere oggetto di azioni legali per responsabilità professionale.

 

 

2. Colpa professionale dell'avvocato: quando si configura?

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo.

Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto.

In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.

 

 

2.1 La prova della responsabilità professionale

Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare:

a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;

b) 1'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;

c) il nesso di causalità fra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.

In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio" che regola, invece, la responsabilità penale.

Tale criterio va ritenuto applicabile anche nei casi di asserita responsabilità professionale per condotta omissiva; con la conseguenza che il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi.

 

 

2.2 La prova dell'esito favorevole in caso di adozione della condotta virtuosa

Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cd. giudizio controfattuale).

In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.

In questo senso, fra le tante, Cass. Civ., Sez. II , 23/06/2023 , n. 18011 che si è così espressa: "l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata; nel senso che l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente".

Ancora nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, 08/02/2023, n. 3822 che afferma: "per la configurabilità della responsabilità professionale dell'avvocato (ai sensi dell'art. 1176, comma 2), è richiesta l'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente. Detta responsabilità non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state indotte dallo stesso cliente (nella specie, il cliente aveva dato istruzioni di non presentare istanza di sequestro), in quanto costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. La scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è fonte di responsabilità nei confronti del cliente, nel caso in cui l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite".

Conforme anche la giurisprudenza di merito:

  • App. Sassari, Sez. I, 24/05/2023, n. 172 secondo la quale "l'obbligazione incombente sull'avvocato è un'obbligazione di mezzi, per cui il professionista non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente; pertanto il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è configurabile, in quanto si accerti - sulla base di criteri necessariamente probabilistici e di un giudizio ipotetico di tipo controfattuale - che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato conseguito (ossia prevedendo quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva)".

  • Trib. Bologna , Sez. III, 12/05/2023, n. 1010 per cui "in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (cosiddetto giudizio controfattuale). In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Infatti, altro è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile";

  • Trib. Prato , Sez. I, 07/04/2023, n. 241 per cui "in tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato, l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla negligente o imperita attività del medesimo legale, dimostrando che una diversa condotta del professionista, in luogo di quella in concreto dallo stesso tenuta, avrebbe determinato effetti più vantaggiosi";

  • Trib. Modena, Sez. II, 27/03/2023, n. 524 secondo cui "poiché la responsabilità professionale dell'Avvocato costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che il professionista deve svolgere i compiti oggetto di mandato con la diligenza professionale media esigibile, ai fini del giudizio di responsabilità rilevano le modalità con le quali il professionista abbia svolto in concreto la propria attività. Sulla base di ciò, al fine di promuovere un'azione di responsabilità è necessario verificare che la condotta del professionista abbia effettivamente causato un pregiudizio al cliente";

  • Trib. Firenze , Sez. III , 23/03/2023 , n. 894 per cui "in caso di incarico professionale conferito all'avvocato non si può affermare che il professionista sia responsabile per il solo fatto di non aver correttamente adempiuto all'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del danno sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno si sia effettivamente prodotto e se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, si sarebbe realizzato il risultato sperato dal cliente";

  • Trib. Rimini, Sez. I, 21/03/2023, n. 261 secondo cui "la responsabilità per negligenza dell'avvocato nei confronti del proprio cliente implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se fosse stata svolta correttamente e diligentemente. Di conseguenza qualora il cliente non riesca a dimostrare il probabile esito favorevole non ottenuto a causa dell'attività del legale, alcuna responsabilità potrà essere imputata a quest'ultimo, in quanto la sua responsabilità non può affermarsi per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale";

  • Trib. Torre Annunziata, Sez. II, 28/02/2023, n. 607 per cui "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, può essere foriera di responsabilità anche la scelta di una determinata strategia processuale ma solo se viene provato che la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito sia valutata ex ante";

  • Trib. Roma, Sez. XIII, 27/02/2023, n. 3233 per cui "l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; l'onere della prova dell'adempimento di tali doveri grava sul professionista";

  • Trib. Civitavecchia, Sez. I, 03/02/2023, n. 104 secondo cui "la responsabilità civile dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza professionale media esigibile, che costituisce inadempimento contrattuale rispetto al quale il professionista è tenuto a rispondere anche per colpa lieve. Se invece la prestazione contrattuale comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà la responsabilità del professionista risulta attenuata, configurandosi soltanto nel caso di dolo o colpa grave. Va tuttavia precisato che nell'esercizio dell'attività di patrocinio legale sussistono alcune attività da esercitare entro termini perentori, il cui inadempimento può configurare un'omissione: ebbene, con riferimento alle ipotesi di causalità omissiva, è necessario compiere un giudizio che si fonda su regole di natura probabilistica, che consentano di ritenere la sussistenza tra l'omissione e l'evento. Occorre, quindi, valutare se il comportamento dovuto avrebbe potuto, in termini almeno probabilistici, evitare o quantomeno ridurre il danno";

  • Trib. Bari , Sez. II, 26/01/2023, n. 279 per cui "con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'avvocato, non è sufficiente per il configurarsi di suddetta responsabilità il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale: infatti, occorre, tra l'altro, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se vi sia stato un danno e infine valutare se l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto. Altrimenti, difetta la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone";

  • Trib. Tivoli, Sez. I, 20/01/2023, n. 38 secondo cui "la responsabilità dell'esercente la professione forense non è configurabile per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, attraverso una valutazione prognostica positiva se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. Viceversa, in difetto della prova del nesso eziologico tra condotta del professionista e pregiudizio sofferto dal cliente, non può affermarsi la responsabilità del prestatore di opera intellettuale";

  • Trib. Napoli, Sez. VIII, 10/01/2023, n. 221 per cui "nel contenzioso vertente la responsabilità professionale dell'avvocato, per verificare l'esistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ascritto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, ove l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi: si tratta di eseguire una valutazione prognostica positiva sul probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, sulla scorta delle prove attoree";

  • Trib. Terni, Sez. I, 29/12/2022, n. 986 secondo cui "la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività, se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Pertanto l'avvocato non risponde per il solo mancato corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre accertare l'esito conseguito dal cliente qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta. Tale giudizio prognostico va effettuato in base alla regola del più probabile che non";

  • Trib. Pisa, Sez. I, 24/12/2022, n. 1610 per cui "la responsabilità professionale nei confronti del cliente è configurabile nei casi in cui, per negligenza o imperizia, l'avvocato comprometta l'esito favorevole del giudizio. Viceversa, nei casi che richiedano l'interpretazione di leggi o la risoluzione di questioni controverse è richiesto il dolo o la colpa grave. Il nesso di causalità tra azione od omissione colpevole del professionista ed il danno subito dal cliente non si identifica con l'esito sfavorevole della lite ma richiede l'accertamento della possibilità del riconoscimento delle proprie ragioni laddove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, attraverso un'indagine prognostica devoluta al giudice di merito".

3. La polizza assicurativa avvocati: retroattività, ultrattività e massimali minimi

Con la Legge n. 247/2012 è stato introdotto l'obbligo per l'avvocato di sottoscrivere una una polizza assicurativa per la la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

La polizza costituisce una forma di assicurazione specificamente progettata per gli avvocati ed altri professionisti del settore legale ed è finalizzata a proteggere gli avvocati da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dai loro clienti a seguito di errori, omissioni o comportamenti professionali negligenti nell'esercizio della loro professione.

La polizza normalmente offre una copertura finanziaria che può essere fondamentale in caso di controversie legali o richieste di risarcimento danni e può coprire le spese legali sostenute dall'avvocato ed il pagamento di eventuali indennizzi dovuti al danneggiato.

Le specifiche condizioni e i dettagli di copertura di queste polizze possono variare da un'assicurazione all'altra, quindi è importante per gli avvocati valutare attentamente le opzioni disponibili e assicurarsi di avere una copertura adeguata per le loro esigenze professionali.

Il D.M. 22/09/2016 stabilisce due requisiti importanti per le polizze di responsabilità civile professionale degli avvocati.

a) Retroattività illimitata ed ultrattività per almeno dieci anni, nel caso in cui l'avvocato decida di terminare la propria attività. La retroattività illimitata offre all'assicurato una protezione totale da eventuali richieste di risarcimento che possano emergere successivamente alla sottoscrizione della polizza, anche se il danno è stato causato in un momento precedente, a condizione che l'assicurato non fosse a conoscenza di tale danno. La ultrattività garantisce un prolungamento della copertura - stabilito per legge in almeno dieci anni - per gli avvocati che decidono di interrompere la propria attività professionale.

Questa estensione copre eventuali danni derivanti da situazioni verificatesi durante il periodo di validità della polizza. In breve, queste disposizioni assicurano che gli avvocati siano adeguatamente protetti da richieste di risarcimento, anche se i fatti risalgono al passato, e forniscono una copertura continuativa nel caso in cui un avvocato decida di concludere la propria carriera legale.

B) Massimali minimi.

I massimali minimi per la responsabilità civile professionale degli avvocati possono variare in base a due fattori principali:

  • la modalità in cui viene svolta l'attività legale (individuale o collettiva);

  • il livello di fatturato dell'assicurato.

Partiamo dalla prima categoria, che riguarda gli avvocati che esercitino la professione in modo individuale e che non superino un fatturato annuale di 30.000 euro.

Per questa categoria, il limite minimo della copertura assicurativa è di 350.000 euro per sinistro e per ogni periodo assicurativo. Nel caso degli studi legali con più di dieci professionisti associati, indipendentemente dal loro fatturato, la normativa vigente stabilisce un massimale minimo molto più elevato.

In questo caso, la copertura assicurativa prevede un minimo di 5 milioni di euro per sinistro e 10 milioni di euro per ogni periodo assicurativo. In sintesi, il massimale minimo per la responsabilità civile professionale degli avvocati varia a seconda della dimensione dell'attività legale e del livello di fatturato, garantendo in questo modo un'adeguata protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun professionista.

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