Approfondimenti

Indice:
2. La confisca come misura di sicurezza
3. I rapporti tra estinzione del reato e confisca
4. Le pronunce
5. Conclusioni
1. Premessa generale
Nell’ordinamento penale attuale coesistono modelli diversi di confisca e ciò perché, al sorgere di nuove esigenze di politica criminale da soddisfare, diverse possono essere le finalità perseguite dal legislatore.
Allo stato, dunque, non è più utile parlare di “confisca”; è più opportuno invece discorrere di “confische”. Nel diritto penale contemporaneo, infatti, la confisca può atteggiarsi a sanzione, a misura di prevenzione e misura di sicurezza.
2. La confisca come misura di sicurezza
La confisca, quale misura di sicurezza, è prevista e disciplinata dal Libro I, “Dei reati in generale”, Capo II, “Delle misure di sicurezza patrimoniali”, agli artt. 236 a 240 bis c.p.
Le regole generali applicabili alla confisca intesa in questa dimensione sono indicate dall’art. 236 co. 2 c.p., che recita: “Si applicano anche alle misura di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt. 199, 200 prima parte, 201 prima parte, 205 prima parte e numero 3 del capoverso e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’art. 200 e 210 c.p.
Dalla norma in parola, dunque, si ricava che delle norme in materia di misure di sicurezza personali alla confisca non si applicano le regole dell’art. 200 e 210 c.p.
L’art. 200 c.p., rubricato “Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone”, dispone che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. La norma, proseguendo, prevede altresì che se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
L’art. 210 c.p., rubricato “Effetti della estinzione del reato o della pena”, statuisce che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.
3. I rapporti tra estinzione del reato e confisca
La disposizione che più rileva a questi fini, e cioè alla disamina dei rapporti tra estinzione del reato per prescrizione e confisca, è appunto l’art. 210 c.p.
Dal combinato disposto degli artt. 210 e 236 c.p. si ricava un dato: la confisca, diversamente dalle altre misure di sicurezza, non è incompatibile con l’estinzione e pertanto anche in caso di estinzione la confisca può essere comunque utilmente irrogata e mantenuta.
Lo scrutinio dei rapporti tra estinzione del reato, da un lato, e la confisca, dall’altro, è stato però per lo più affidato al dibattito giurisprudenziale. Sul punto, invero, sono almeno quattro le pronunce che hanno rinnovato a vario titolo i termini della questione. Si tratta delle Sezioni Unite Carlea del 1993, De Maio del 2008, Lucci del 2015 e Cipriani 2021.
4. Le pronunce
La prima sentenza in ordine di tempo intervenuta sul tema è la nota sentenza delle Sezioni Unite Carlea n. 5 del 25 marzo 1993.
Il quesito posto alla Corte di Cassazione riguarda la possibilità di irrogare una confisca ai sensi dell’art. 722 c.p, per il reato di partecipazione a giuochi d’azzardo, allorquando la condanna per il detto reato non possa essere dichiarata per il sopravvenire della causa di estinzione dell’amnistia.
A parere della Corte di Cassazione per stabilire se la confisca possa essere disposta sempre, e cioè anche in caso di proscioglimento, o, invece, in presenza di una sentenza di condanna, l’interprete è tenuto a verificare le singole disposizioni di riferimento, che sono sia l’art. 240 c.p. che le varie disposizioni speciali, come appunto quella individuata dall’art. 722 c.p.
Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per giungere a questo esito si snoda attraverso l’esegesi dell’art. 236 c.p. e del sistema complessivo della confisca quale misura di sicurezza.
L’art. 236 c.p., in questa sede, assume un preciso significato: non quello di individuare i casi di applicazione della confisca, ma quello di indicare all’interprete le disposizioni da applicare in tema di misure di sicurezza patrimoniali contribuendo a delinearne la disciplina complessiva.
Alla stregua di questa interpretazione il combinato disposto degli artt. 236 e 210 c.p. in nessun caso potrebbe annullare la condizione richiesta dalla legge per l’applicazione della confisca, dovendosi piuttosto far riferimento alle singole disposizioni richiamate per potersi stabilire di volta in volta se la misura presupponga la condanna o possa essere disposta anche in seguito al proscioglimento.
Utilizzando una espressione della Corte: “se è vero che l’estinzione del reato non impedisce l’applicazione della misura di sicurezza, è pure vero che l’applicazione deve essere resa possibile dalle norme che regolano specificamente la misura e che se invece questa applicazione non è possibile non lo può diventare solo perchè essa in via generale non è esclusa”.
Alla stregua di questo ragionamento pertanto le Sezioni Unite Carlea giungono all’affermazione del principio per cui, per stabilire se debba farsi luogo a confisca, in caso di estinzione del reato, deve aversi riguardo alle previsioni dell’art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca. Ne deriva, di conseguenza, che, applicando il detto principio, nei casi di confisca previsti dall’art. 240 co. 1 e co. 2 n. 1 c.p., come in quello previsto dall’art. 722 c.p., essendo richiesta la condanna, la confisca non può essere disposta se il reato è estinto, mentre ad una diversa conclusione occorre pervenire per la ipotesi delle cose intrinsecamente pericolose di cui all’art. 240 co. 2 n. 2 c.p., il quale impone la confisca anche in caso di proscioglimento.
La successiva tappa in questo percorso evolutivo sono le SU De