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Quando è punibile l'odontoiatra che espone il paziente a radiazioni ionizzanti?

Sicurezza del paziente

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un odontoiatra, accusato di aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature "Cone beam" senza giustificarne il ricorso, senza documentare esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici.

In particolare, il pubblico ministero rilevava che su un totale di 25 pazienti sottoposti alle radiazioni ionizzanti tramite la tecnica TC volumetrica Cone Bean, 12 pazienti non avevano effettuato alcun trattamento odontoiatrico.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di Ingiustificata esposizione a radiazioni ionizzanti ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 187 del 2000 alla pena condizionalmente sospesa di 3000 Euro di ammenda.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Terza Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: Ingiustificata esposizione a radiazioni ionizzanti ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 187 del 2000

Imputati: Odontoiatra

Esito: Ricorso rigettato (condanna definitiva) - sentenza n.36820 (ud. 14/09/2022, dep. 29/09/2022)

Indice:

1. L'accusa mossa nei confronti dell'odontoiatra

2. I motivi di ricorso dell'odontoiatra:

2.1 L'utilizzo dello strumento radiologico è chiaramente a fini diagnostici

2.2 Il travisamento della normativa Euratom da parte del tribunale di Palermo

2.3 Il tribunale doveva riconoscere all'odontoiatra le attenuanti generiche

3. Le argomentazioni dell'accusa: Su 35 pazienti sottoposti a radiazioni ionizzanti, 12 non avevano effettuato alcun trattamento

4. La decisione della corte di cassazione: Il ricorso è infondato

4.1 L'esposizione dei pazienti alle radiazioni ionizzanti non era giustificate

4.2 Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è corretto

5. Dispositivo


1. L'accusa mossa nei confronti dell'odontoiatra

Con sentenza 3.11.2021, il tribunale di Palermo ha condannato E.L. alla pena condizionalmente sospesa di 3000 Euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 187 del 2000, art. 14, comma 1, per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature "Cone beam" senza giustificarne il ricorso, senza documentare esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici, in relazione a fatti del 16.01.2016.


2. I motivi di ricorso dell'odontoiatra:

Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i due motivi di seguito sommariamente indicati.


2.1 L'utilizzo dello strumento radiologico è chiaramente a fini diagnostici

Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 187 del 2000, art. 14, comma 1, ed il correlato vizio di illogicità della motivazione.

In sintesi, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato la disciplina giuridica ed i presupposti per l'applicabilità della norma in esame, non motivando logicamente circa l'attribuibilità all'imputato delle condotte contestate.

Premesso che la normativa in esame prevede che per attività diagnostiche complementari, tra cui quella impiegata dall'imputato, debbano intendersi "l'attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica", si evidenzia come l'impugnata sentenza, pur prodigandosi a fornire un'interpretazione del significato e contenuto delle