Reati tributari: la mera stipula di un accordo di rateizzazione non è sufficiente per il patteggiamento (Cass. Pen. n. 24340/2024)
- Avvocato Del Giudice
- 27 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24340 del 2024, si è pronunciata su un caso di patteggiamento richiesto senza il pagamento del debito tributario, chiarendo i requisiti necessari per l’accesso al rito alternativo ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato nei confronti di G. la pena di anni uno, mesi dieci e giorni sei di reclusione, pena sospesa, per i reati di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il Procuratore generale ha lamentato:
L’inosservanza del presupposto necessario per il patteggiamento (art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000) consistente nel pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
L’omessa applicazione della confisca del profitto del reato ai sensi dell’art. 12-bis del medesimo decreto.
Le ragioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, evidenziando quanto segue:
Accesso al patteggiamento e pagamento del debito tributario:
L’art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, consente l’accesso al patteggiamento solo nel caso in cui il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato interamente pagato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Tale previsione è confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Pen., Sez. Un., n. 21716/2023) che ha chiarito come il pagamento del debito costituisca una condizione necessaria per accedere al rito speciale.
Distinzione tra pagamento effettuato e semplice rateizzazione:
La mera stipula di un accordo di rateizzazione tra debitore e amministrazione finanziaria non è sufficiente per consentire il patteggiamento. È necessario che il debito sia stato interamente saldato (Cass. Pen., Sez. III, n. 48375/2018).
Omessa applicazione della confisca:
La Corte non si è pronunciata sul secondo motivo di ricorso, in quanto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio, in considerazione dell’inapplicabilità del patteggiamento per il mancato pagamento del debito tributario.
Considerazioni finali
Questa pronuncia ribadisce l’importanza del pagamento integrale del debito tributario quale condizione imprescindibile per accedere al patteggiamento, distinguendolo nettamente da un semplice accordo di rateizzazione.