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Restituzione in termini: La negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore.

Sentenze

Indice:



La massima

Cassazione penale sez. VI, 15/12/2021, (ud. 15/12/2021, dep. 16/12/2021), n.46137

Nella sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che la negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore, tale da legittimare la restituzione in termini (sul punto Sez. 2, n. 13803 del 10/3/2021, Pinna, Rv. 281033; Sez. 4, n. 31408 del 9/5/2013, Meo, Rv. 255952).


La sentenza

Fatto

1. Con ordinanza del 21/6/2021 la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, presentata nell'interesse di M.I. in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 16/11/2020.

2. Ha proposto ricorso M. tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione del contraddittorio, in ragione del fatto che il provvedimento era stato emesso "de plano".

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione a quanto annotato in calce alla sentenza circa un appello presentato in data 3/11/2020 e comunicato al P.M. in data 11/12/2020: la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con tale elemento, tale da suffragare l'ipotesi di un appello andato smarrito, in alternativa dovendosi riconoscere la negligenza del precedente difensore, valorizzabile quale forza maggiore rilevante ex art. 175 c.p.p..

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, costituendo principio consolidato quello per cui il giudice deve provvedere "de plano", salvo che sia in corso procedimento principale con rito camerale, in quanto l'art. 175 c.p.p., non richiama l'art. 127 c.p.p. (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Mejia, Rv. 274925; Sez. 4, n. 4460 del 16/1/2015, De Musso, Rv. 262035; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Currò, Rv. 263177).

3. Il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato: la Corte ha spiegato che risulta una dichiarazione di voler presentare appello presentata dall'imputato in data 3/12/2020, prima del deposito della motivazione, all'Ufficio matricola, dichiarazione inoltrata al Tribunale come da annotazione in calce alla sentenza, in assenza di elementi idonei a dar conto della presentazione di un appello da parte del difensore, poi andato smarrito, circostanza solo assertivamente prospettata nel motivo di ricorso sulla base del riferimento ad una incongrua annotazione; inoltre deve ribadirsi che la negligenza del difensore non può costituire causa di forza maggiore, tale da legittimare la restituzione in termini (sul punto Sez. 2, n. 13803 del 10/3/2021, Pinna, Rv. 281033; Sez. 4, n. 31408 del 9/5/2013, Meo, Rv. 255952).

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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