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Ricettazione: il silenzio dell'imputato sulle modalità di acquisto vanno valutate per la buona fede


Tribunale di Cassino

La massima

Con la sentenza n.770/23, il Tribunale di Cassino ha affermato che in tema di ricettazione, il comportamento processuale dell'imputato può essere preso in considerazione, affermando condivisibilmente che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui l'imputato, pur nell'esercizio di un suo diritto al silenzio, ha mancato di fornire qualsivoglia giustificazione e di indicare con precisione e chiarezza le persone dalle quali acquistò il mezzo e le modalità con cui pagò il relativo prezzo, in modo da dimostrare la sua buona fede).



La sentenza integrale

Tribunale Cassino, 16/05/2023, (ud. 11/04/2023, dep. 16/05/2023), n.770

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 21.12.2017, Gi.Ev. è stato rinviato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell'imputazione. Il processo si è svolto in quindici udienze.


Dopo quattro rinvii della trattazione - d'ufficio (udienze del 3.4.2018 e del 3.7.2018), per legittimo impedimento del difensore (udienza del 27.11.2018) e per mancata traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa (udienza del 19.3.2019) - all'udienza dell'11.6.2019 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti; sono stati dunque sentiti i testimoni Ma.Ci. e Ass. C. Ca.Ru., in servizio presso la Sottosezione di Polizia Stradale di Cassino.


All'udienza del 3.12.2019, rinnovata l'istruttoria dibattimentale in considerazione del mutamento della composizione del Collegio, senza ulteriori richieste delle parti, sono stati sentiti i testimoni Ass. C. Ge.Di., in servizio presso la Sottosezione della Polizia stradale di Cassino, e Pa.Ba.


Dopo due ulteriori rinvii d'ufficio della trattazione (udienze dell'11.2.2020 e del 23.6.2020), all'udienza dell'1.12.2020, rinnovata ulteriormente l'istruttoria in considerazione del mutamento della composizione del Collegio, senza ulteriori richieste delle parti, è stato sentito il testimone Isp. S. Er.Di., in servizio presso la Sottosezione di Polizia stradale di Cassino.


All'udienza del 16.3.2021, rinnovata l'istruttoria dibattimentale in considerazione del mutamento della composizione del Collegio, senza ulteriori richieste delle parti, è stato sentito il testimone Sost. Comm. Gi.Ce., Comandante della Polizia Stradale di Cassino. Dopo un ulteriore rinvio della trattazione per assenza di un testimone richiesto dal Pubblico Ministero (udienza del 28.9.2021), all'udienza dell'8.2.2022, rinnovata ancora l'istruttoria dibattimentale in considerazione del mutamento della composizione del Collegio, senza ulteriori richieste delle parti, sono stati sentiti i testimoni Sa.La. e Da.Va.. All'udienza del 18.10.2022 la trattazione è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore dell'imputato.


La discussione prevista per l'udienza del 28.3.2023 è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato; infine, all'udienza dell'I 1.4.2023, non essendovi ulteriori richieste, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati e il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in pubblica udienza, indicando in novanta giorni il termine per il deposito dei seguenti


Diritto

Motivi della decisione

2. Il procedimento trae origine da un controllo stradale operato da personale della Polizia di Stato sull'autostrada A1, nel tratto tra San Vittore e Caianello all'altezza del km 695. 2.1. Sentito in dibattimento, a tal proposito l'Ass. C. Ru. ha riferito di aver fermato un autocarro di grosse dimensioni Iveco 100, targato (…) condotto da tale Em.Sc. e sul quale veniva trasportata "una mini pala meccanica, un Bobcat, per capirci (…) una pala meccanica piccolina, quella proprio piccolina, diciamo da cantiere abbastanza nuova" (così l'operante a pag. 12 della trascrizione dell'udienza dell'11.6.2019); il conducente non era munito del documento di trasporto e del certificato di immatricolazione della macchina, ma soltanto di un "documento plastificato" (un "foglio di carta A4, visibilmente tranquillo che era una fotocopia", così l'Ass. C. Di., pag. 17 della trascrizione dell'udienza del 3.12.2019) dal quale risultava che la macchina era stata acquistata il giorno stesso al prezzo di 11.000 Euro a Cassino.


Ritenendo il prezzo inferiore rispetto al potenziale valore di mercato e sapendo che nel luogo di consegna della macchina risultante dal documento non hanno sede concessionari di vendita, gli operanti dapprima ispezionarono la macchina, accorgendosi della presenza, posta sotto al sedile ribaltabile, di una targhetta applicata con adesivo al di sotto della quale "vi era una abrasione con una sorta di verniciatura di smalto di diverso colore, e c 'era una abrasione - scalfitura abbastanza profonda - che aveva tolto dei numeri impressi sulla parte metallica" (cfr. dichiarazioni Ass. C. Di., ivi, pag. 4).


Invitarono dunque Sc. a seguirli presso gli uffici, dove la pala meccanica fu sottoposta ad ulteriori accertamenti; Sc. giustificò il possesso della macchina dicendo che l'aveva acquistata il titolare dell'impresa per la quale lavorava; quest'ultimo, identificato in Pa.Ba., si recò poco dopo presso il Commissariato e diede ulteriori spiegazioni, indicando il venditore della macchina, per poi lasciare gli uffici.


Gli operanti seguirono Ba. e lo videro recarsi presso l'abitazione di Gi.Ev., odierno imputato, dinanzi alla quale erano esposti veicoli ad uso industriale e agricolo (l'imputato era titolare di un'azienda agricola); Ba. fu dunque di nuovo raggiunto e consegnò agli operanti un assegno dell'importo di 11.000 Euro intestato a Gi.Ev. e da questi poco prima restituitogli, che fu posto sotto sequestro.


A sua volta Gi.Ev. giustificò il possesso della pala meccanica venduta a Ba. esibendo una fattura emessa dalla Officine Co. s.r.l. con sede in Napoli.


Attraverso la consulenza di tecnici della casa produttrice della macchina, gli operanti risalirono all'effettivo numero di telaio: da un controllo sulle banche dati emerse una denuncia di furto per la paia meccanica con numero di telaio (…), presentata il 25.6.2015 da Ma.Ci. al Commissariato di P.S. di Ponticelli a Napoli.


2.2. In proposito, la Cilento ha dichiarato che la macchina - di proprietà della società di cui lei era formalmente l'amministratrice, ma di fatto amministrata dal marito - era stata parcheggiata il 18.6.2015 in un "Campetto" recintato per eseguire dei lavori ("Dovevo fare dei lavori su questo Campetto e 1 'abbiamo lasciata là la macchina", così la testimone, ivi, pag. 6) e, al momento del ritiro il 25.6.2015, non fu rinvenuta sul posto.


La testimone ha spiegato di non conoscere con esattezza le caratteristiche della macchina, precisando che fu presa nuova in leasing da una società, di cui non ha saputo indicare il nome, e che al momento del furto era stato pagato soltanto un quarto dei ratei previsti dal contratto.


2.3. Il testimone Ba., titolare di un'impresa di costruzioni, ha confermato di aver acquistato la macchina nel settembre 2015, dopo aver letto un annuncio sul portale online (…); dal venditore, indicato nell'odierno imputato, si recò due volte: una prima volta per trovare un accordo e definire il prezzo, stabilito in 11.000 Euro con uno sconto di cinquecento Euro sulla richiesta originaria, prezzo ritenuto dal testimone in linea con i valori di mercato per un veicolo usato di quel tipo e pagato integralmente con assegno circolare, a fronte di emissione di fattura; la seconda, il giorno seguente, per ritirare il mezzo, caricato su un camion e trasportato dall'autista Em.Sc.


A proposito del controllo sull'autostrada, il testimone ha confermato di aver condotto gli operanti da Gi.Ev. e che questi gli restituì l'assegno consegnatogli in pagamento della macchina, poi sequestrato.


Rispetto al comportamento dell'imputato nel corso delle trattative, Ba. ha dichiarato che Gi.Ev. appariva "tranquillo" e che gli aveva rappresentato problemi di salute, spiegandogli che si occupava di rivendita di automezzi "come seconda attività" e che quello "era l'ultimo mezzo che aveva disponibile" (cfr. ivi, pag. 22 e 27).


2.4. Il testimone Va., dirigente della Cg., casa produttrice della macchina oggetto di imputazione, incaricato della gestione della distribuzione tramite i concessionari in Italia, nominato ausiliario di polizia giudiziaria in fase di indagini, ha chiarito che la pala meccanica era "Palesemente contraffatta. Dove, allora, porta due matricole. Una sul lato destro e una posteriore, sulla sinistra, punzonate, con dei suffissi, asterischi, e con la, col modello della macchina e matricola. Ed è, era stata tolta la matricola, quindi abrasa, e poi, stranamente, pitturata, con un colore diverso dalla macchina. La macchina era nuova, eh. anche se c'aveva un armo di vita. E quindi io ho detto, guardi, le matricole non ci sono. Per risalire di chi era la macchina. Siccome conosco le matricole nascoste, Caterpillar mette le matricole nascoste, secondo ai numeri, agli anni di costruzione, quindi, verificando, bene o male, che era una macchina di un anno, siccome la macchina era depositata presso una officina Aci, ho chiesto il supporto. Mi hanno smontato il radiatore, che si. posteriore, e dietro c è la matricola. Una delle matricole nascoste. Caterpillar. Ho preso la matricola, ho verificato di chi era, quella macchina, ed era una macchina che a sistema Caterpillar, risultava St.., quindi rubata. Ed è il signor Ac., un'impresa Ac., di Napoli. Era il, colui il quale ha acquistato la macchina, a mezzo finanziamento Ca., quindi un finanziamento proprio di Caterpillar, e quindi la macchina. E io, mi hanno chiesto di metterlo per iscritto, e ho fatto la relazione" e precisando che "La matricola originale, cioè quella là della macchina, è il 235 finale. Quindi AS. (…), tutti i numeri sono (…). Onesta è la matricola originale, della macchina, che ho rilevato dalla, come matricola nascosta" (così il testimone, ivi, pag. 11-12).


La contraffazione del numero di matricola, a parere del testimone, era stata eseguita "malissimo", con l'uso di silicone come per applicare una targhetta, non esaminata dal consulente perché già rimossa, e colori non conformi all'originale; la ricostruzione della provenienza della macchina, che "era perfettamente, nuova, nuovissima, la macchina, proprio, tenuta in condizioni eccellenti" (ivi, pag. 12), è stata resa possibile dal controllo di una delle tre matricole nascoste sul mezzo (n. (…)).


Va, ha inoltre confermato che la macchina era stata concessa in leasing da una società del gruppo della casa produttrice e che tali contratti, di regola, prevedono un'assicurazione contro i furti per il valore commerciale del mezzo, che viene ridotto di anno in anno per tenere conto del deprezzamento del bene.


Il testimone ha infine chiarito che, all'atto della vendita da parte del concessionario, viene rilasciato un certificato di origine '4che è tipo una pergamena, decorata. In cui ci dice la macchina dov'è stata prodotta, quando è stata prodotta, firmato, eccetera con l'indicazione del numero di telaio, certificato che consente all'acquirente di ottenere una targa e un libretto di circolazione, sul quale vengono annotati eventuali successivi passaggi di proprietà tra privati, con la precisazione che si tratta di veicoli non soggetti ad iscrizione al pubblico registro automobilistico (cfr. ivi, pag. 19-20).


Ha escluso che il certificato di origine acquisito agli atti del dibattimento, all'apparenza simile a quelli rilasciati dalla casa produttrice, sia riferibile alla macchina oggetto di imputazione.


2.5. Il testimone La., amministratore della Officine Co. s.r.l., ha dichiarato di aver conosciuto Gi.Ev. a Napoli tramite un suo amico, Ra.Ba., venditore di muletti e altre macchine da lavoro con il quale aveva rapporti commerciali. La. ha precisato di non aver venduto macchine o mezzi a Gi.Ev. e di non essere al corrente di eventuali rapporti commerciali tra l'imputato e il comune conoscente Ba.; con quest'ultimo, ha precisato il testimone, ha avuto rapporti commerciali per quanto riguarda la riparazione e rivendita di mezzi.


Ha disconosciuto il documento di trasporto acquisito agli atti, segnalando che è privo del timbro e della firma che egli è solito apporre alle fatture; ha infine precisato di non essere comparso come testimone la prima volta perché agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso reati fiscali.


3. Agli atti del dibattimento sono stati acquisiti i seguenti documenti: relazione del 16.9.2015 a firma Da.Va., recante gli esiti dell'esame della macchina oggetto di imputazione; copia dei documenti sequestrati dagli operanti (certificato di conformità su carta intestata "Caterpillar" datato 9.9.2013; documento di trasporto n. (…) del 3.6.2015 intestato a Ev.Gi., su carta intestata della Officine Co. S.r.l.; copia dell'assegno circolare n. (…), emesso il 9.9.2015 in favore di Gi.Ev. per l'importo di 11.000 euro; copia della fattura 23/15 del 14.9.2015 su carta intestata a Ev.Gi. ed emessa nei confronti di Ge. sas di Ba. per l'importo totale di 11.000 Euro (9.016, 39 Euro + iva al 22%); copia del verbale di riconoscimento della macchina da parte di Ma.Ac. del 17.9.2015; copia del decreto di archiviazione emesso il 6.11.2015 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; copia del decreto di dissequestro e del verbale di restituzione della macchina oggetto di imputazione, rispettivamente del 13.10.2015 e del 19.10.2015.


4. L'imputato non ha reso dichiarazioni in dibattimento o in fase di indagini, né ha chiesto l'audizione di ulteriori testimoni.


5. Sulla base di tali risultanze istruttorie, deve essere affermata la responsabilità penale di Gi.Ev. per il reato contestatogli, correttamente qualificato ai sensi dell'art. 648 bis del codice penale, fattispecie di cui sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.


5.1. Merita preliminarmente chiarire che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, poiché tale condotta ostacola l'accertamento della provenienza del bene (tra le tante, cfr. Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 30842 del 03/04/2013 Ud. dep. 18/07/2013, Rv. 257059 - 01, in un caso relativo alta sostituzione della targa di un motociclo; Id., Sez. 2, sentenza n. 39702 del 17/05/2018 Ud., dep. 04/09/2018, Rv. 273899 - 01).


5.2. Nel caso in esame risulta certamente provata sia la manomissione del numero di matricola della macchina oggetto di imputazione, sia la riconducibilità della condotta all'imputato, nei confronti del quale sono emersi una serie di indizi che valgono a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sicura consapevolezza della provenienza illecita del bene e la reimmissione in commercio con un'alterazione del numero di matricola.


5.2.1. In proposito, giova rammentare che la prova di un fatto ignoto può desumersi in via logica da un fatto noto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti: il carattere della gravità afferisce al peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare; la precisione attiene all'idoneità del dato indiziario a far desumere il fatto; la concordanza, infine, è data dalla convergenza dei plurimi elementi indiziari verso un medesimo risultato (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 4663/2013, cit.; Id., Sez. 2, sentenza n. 35827 del 12/07/2019 Ud., dep. 08/08/2019).


Gli elementi indiziari debbono essere valutati dapprima singolarmente e poi in termini globali e unitari, secondo la regola di giudizio stabilita dall'art. 192, comma 2 c.p.p.: secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione deve consistere in un'analisi organica e complessiva, e non atomistica e parcellizzata, dei dati indiziari a disposizione, al fine di riscontrare se una valutazione globale degli stessi possa compensare eventuali ambiguità in capo ad alcuni degli elementi isolatamente considerati (cfr. Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321, ove si precisa che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, si deve poter "attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana"; v. anche Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20461 del 12/04/2016 Ud., dep. 17/05/2016; Id., Sez. 1, sentenza n. 1790 del 30/11/2017; Id., Sez. 4, sentenza n. 22790 del 12/04/2018 Ud., dep. 22/05/2018).


La prova così ottenuta non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. Unite, sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud., dep. 04/06/1992, Rv. 191230-01). 5.3. Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi diversi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato, e segnatamente: la provenienza illecita della macchina oggetto di imputazione, per la quale era stata presentata denuncia di furto il 25.6.2015, pochi mesi prima del fatto contestato in questa sede; l'acquisto della macchina, da parte di Gi.Ev., ad un prezzo (5.000 Euro, oltre i.v.a.) inferiore rispetto al valore effettivo di mercato e alle condizioni del bene, trattandosi di veicolo per uso professionale di vita breve e in perfetto stato di manutenzione, come chiarito dal rappresentante della casa produttrice; la successiva rivendita, sempre da parte di Gi.Ev., ad un prezzo anch'esso inferiore al valore di mercato, secondo quanto precisato dagli operanti; le modalità rudimentali della manomissione, realizzata con strumenti artigianali e con l'impiego di colori evidentemente difformi rispetto all'originale.


5.3.1. Le dichiarazioni rese in proposito dai testimoni sentiti in dibattimento devono ritenersi pienamente attendibili, poiché sono risultate precise, lineari, prive di contraddizioni e tra loro coerenti, oltre che confermate da elementi documentali di carattere oggettivo, e perché provengono da fonti qualificate o comunque neutrali rispetto al presente procedimento e devono dunque ritenersi pienamente attendibili.


In particolare, le dichiarazioni dei rappresentante dell'impresa produttrice, pur provenendo da una persona portatrice di un legittimo interesse all'accertamento della contraffazione e alla repressione di illeciti potenzialmente lesivi degli interessi economici dell'impresa rappresentata, devono ritenersi certamente attendibili perché caratterizzate da notevole precisione e chiarezza, supportate da rilievi fotografici e riferimenti tecnici, e perché rese da un soggetto chiamato a ricoprire un ufficio pubblico già in fase di indagine, quale ausiliario della polizia giudiziaria operante, e dunque una fonte particolarmente qualificata per l'accertamento dei fatti che ha direttamente percepito e segnatamente per l'esame e la valutazione del veicolo e la ricostruzione della sua provenienza.


Quanto alle dichiarazioni del testimone La., che ha fermamente negato di aver venduto a Gi.Ev. il mezzo oggetto di imputazione e disconosciuto il documento di trasporto consegnato dall'imputato agli operanti, non v'è ragione per dubitare della veridicità e in particolare non vale ad ingenerare dubbi la circostanza che il testimone sia stato sottoposto a procedimento penale per reati fiscali, in assenza di ulteriori elementi dai quali possa desumersi un collegamento anche solo indiretto con l'oggetto del presente procedimento, dovendosi ritenere meramente congetturale ogni ulteriore considerazione e valutazione; ma anche a voler ritenere inattendibile la testimonianza di La. ciò sarebbe comunque del tutto ininfluente rispetto all'accertamento del fatto contestato e non varrebbe a revocare in dubbio gli ulteriori e diversi elementi a carico dell'imputato.


5.3.2. Gli elementi indiziari sopra elencati, considerati singolarmente e nel loro complesso, valgono certamente a provare sia la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza illecita dei bene, sia la sua partecipazione, quantomeno a titolo di concorso, nell'alterazione e successiva reimmissione sul mercato della macchina: Gi.Ev., persona certamente accorta ed esperta nella compravendita di automezzi, non avrebbe mai acquistato un veicolo senza sincerarsi delle sue caratteristiche e dell'effettiva provenienza, ignorando incolpevolmente - secondo l'assunto difensivo - che si trattasse di una macchina rubata e con il numero di matricola manomesso.


La mancata verifica di quest'ultimo dato, in particolare, è un'ingenuità che ci si può attendere da un acquirente inesperto e privo di competenze nella valutazione e compravendita di veicoli e macchine da lavoro, non da un operatore con una consolidata esperienza nel settore e, peraltro, gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio, circostanza attinente alla personalità dell'imputato che vale a descrivere un soggetto tutt'altro che sprovveduto.


5.4. Né valgono ad ingenerare dubbi sulla responsabilità dell'imputato le due circostanze, evidenziate dalla difesa, per cui, da un lato, presso l'abitazione di Gi.Ev. non sono stati rinvenuti strumenti utili ad eseguire la manomissione; dall'altro, il fatto che l'imputato abbia consegnato all'acquirente i documenti del mezzo in suo possesso e abbia poi consegnato agli operanti un documento quale prova dell'acquisto asseritamente fatto dalla Officine Co. s.r.l.


Sotto il primo profilo, è appena il caso di rilevare che, per le particolari modalità della manomissione - realizzata, come precisato dal testimone Va., in modo rudimentale e grossolano - è evidente che non sono stati impiegati macchinari particolarmente sofisticati, bensì strumenti e materiali di uso comune e facilmente reperibili e occultabili, come una lima, del silicone e della vernice spray.


Sotto il secondo profilo, proprio per la particolarità del caso, la formazione di documenti falsi da esibire in caso di controllo o da consegnare a potenziali acquirenti è perfettamente coerente con le modalità e le finalità del riciclaggio, essendo del tutto irrilevante che l'autore della falsificazione dei documenti sia stato lo stesso Gi.Ev. o, come sembra più probabile in ragione della particolare fattura dei certificati, da terzi soggetti, posto che ciò che rileva, nel caso di specie, è la sicura consapevolezza, da parte di Gi.Ev., di aver rivenduto una macchina di provenienza illecita e di averla reimmessa in commercio con una manomissione del numero di matricola.


Non è, del resto, privo di significato il contegno serbato nel corso dell'intera vicenda dall'imputato, il quale, pur nell'esercizio di un suo diritto al silenzio, ha mancato di fornire qualsivoglia giustificazione e di indicare con precisione e chiarezza le persone dalle quali acquistò il mezzo e le modalità con cui pagò il relativo prezzo, in modo da dimostrare la sua buona fede. Ciò, si badi, in un quadro gravemente indiziario come quello emerso dall'istruttoria dibattimentale, non significa determina una, invero inammissibile, inversione dell'onere della prova, quanto, piuttosto, vale a corroborare il risultato probatorio a cui è possibile pervenire sulla base degli elementi acquisiti in dibattimento (in proposito, per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 19216 del 06/11/2019 Ud., dep. 25/06/2020, Rv. 279246 -02, che, muovendo dal principio enunciato da Sez. Unite, sentenza n. 1653 del 21/10/1992 Ud., dep. 22/02/1993, Rv. 192469 - 01, individua le condizioni alle quali il comportamento processuale dell'imputato può essere preso in considerazione, affermando condivisibilmente che "la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa"). Tale affermazione di principio vale particolarmente nell'ambito dell'accertamento di reati del tipo di quello per cui si procede, in particolare per quanto concerne la prova dell'elemento soggettivo (in proposito, cfr. Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 27867 del 17/06/2019 Ce., dep. 24/06/2019, Rv. 276666 - 01, ove si chiarisce, in relazione a un caso di sostituzione delle targhe del rimorchio di un trattore, che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova del dolo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa).


6. Si impone pertanto la condanna di Gi.Ev. per il reato ascrittogli.


7. Sotto il profilo delle circostanze del reato, non si ravvisano i presupposti per riconoscere le attenuanti generiche, non essendo emerso alcun elemento valutabile in tal senso e trattandosi d'altra parte di imputato gravato da diversi precedenti anche per reati di analoga indole.


8. Quanto al trattamento sanzionatorio, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p., nel caso di specie si ritiene che la pena detentiva possa contenersi nel mimino edittale, pari a quattro anni di reclusione, e di stabilire in diecimila Euro la multa, discostandosi dal minimo edittale in considerazione del movente economico e del valore non minimo del bene oggetto della condotta illecita.


8.1. Alla condanna consegue per legge l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, secondo quanto disposto dall'art. 29 del codice penale.


8.2. Non sussistono i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena, tenuto conto delle risultanze del certificato del casellario giudiziale.


9. Le spese del procedimento sono poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 535 del codice di procedura penale.


10. Il termine per il deposito dei motivi è stato indicato in novanta giorni in ragione della gravità dell'imputazione e della complessità dell'istruttoria, tenuto conto anche del numero di procedimenti trattati e definiti.


P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Gi.Ev. responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di quattro anni di reclusione e diecimila Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 29 c.p., dichiara Gi.Ev. interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.


Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.


Così deciso in Cassino l'11 aprile 2023.


Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2023.

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