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Riciclaggio: assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 luglio 2021 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato M.E. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di trasferimento fraudolento di valori in concorso (artt. 110 e 512-bis c.p.) e riciclaggio aggravato dal danno di rilevante gravità (artt. 648-bis e 61, comma 1, n. 7, c.p.).


2. Ha proposto ricorso M.E., a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.


2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 512-bis c.p., in relazione all'art. 648-bis c.p., nonché violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza quanto al capo 00) dell'imputazione; vizio di motivazione sul punto.


La formulazione di detto capo, nel quale è contestato alla ricorrente il delitto di riciclaggio, richiama espressamente il tenore della incolpazione di cui al capo NN), nel quale alla stessa M. e al coniuge R.D. viene contestata la intestazione fittizia di un immobile, cosicché, vista la clausola di riserva inserita nell'art. 512-bis c.p., la più grave condotta di riciclaggio avrebbe dovuto assorbire l'altra.


Il G.u.p., tuttavia, aveva superato il rilievo difensivo della unicità e identità della condotta affermando che la condotta di riciclaggio era iniziata con l'apertura del conto corrente intestato all'imputata, sul quale erano poi confluite le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile fittiziamente intestato.


A fronte del motivo di gravame con il quale si era censurata la inedita ridefinizione del fatto storico contenuto nell'atto di accusa, in violazione dell'art. dell'art. 521, comma 2, c.p.p., la Corte territoriale ha sostenuto che il G.u.p. aveva semplicemente anticipato temporalmente la condotta di riciclaggio e che, in ogni caso, la difesa aveva avuto modo di difendersi anche sul diverso fatto storico consistente nell'apertura del conto corrente.


La decisione è erronea poiché la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si è realizzata nella misura in cui il mutamento della condotta ritenuta rilevante ex art. 648-bis c.p. ha finito per modificare il thema decidendum del processo, dirottandolo verso un episodio diverso e incompatibile con il fatto contestato e con le relative censure difensive, a nulla rilevando la mera modifica del tempus commissi delicti operata dal Pubblico Ministero in udienza, essendo rimasto assente il riferimento all'apertura del conto corrente.


La motivazione sul punto è anche illogica e contraddittoria in quanto la Corte di appello, affermando che con l'apertura del conto corrente iniziò soltanto la condotta di riciclaggio e che la fittizia intestazione dell'immobile ne costituì il presupposto agevolativo, di fatto è pervenuta alle stesse conclusioni della difesa circa la configurabilità di una unica condotta riciclatoria, sì da rendere priva di fondamento la ritenuta sussistenza anche del reato ex art. 512-bis c.p..


2.2. Erronea applicazione dell'art. 182 c.p.p., comma 2, in relazione alla nullità ex artt. -178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., determinatasi per la violazione degli artt. 444, comma 1, 441-bis e 423 c.p.p., in conseguenza della modifica del capo d'imputazione 00) operata dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni nel giudizio abbreviato, là dove la data del tempus commissi delicti, per il riciclaggio, è stata indicata "dal 28/7/2014 e non il 28/7/2014".


Qualora si ritenesse tale intervento non una mera precisazione bensì una emendatio dell'addebito, tale da modificare il fatto storico e costituire una formulazione dell'accusa idonea, in termini di correlazione, a sorreggere la decisione assunta, il giudice non avrebbe dovuto consentire tale modifica, in quanto integrante una causa di nullità generale a regime intermedio, poiché nel giudizio abbreviato condizionato la modifica dell'imputazione è possibile solo se conseguente a elementi acquisiti all'esito della integrazione probatoria.


Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sanata la nullità, non essendo stata eccepita dopo la modifica che legittimamente l'imputata riteneva essere stata una mera precisazione: solo con la motivazione della sentenza di primo grado la difesa ha preso atto che il giudicante, andando oltre le intenzioni manifestate dall'organo dell'accusa, aveva fatto discendere da tale precisazione una modifica sostanziale della imputazione incidente sull'oggetto materiale della condotta; pertanto la doglianza è stata proposta con l'atto di appello, primo momento utile per eccepire il vizio.


2.3. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria sulla ritenuta illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile, rilevante quale presupposto della ipotizzata condotta di riciclaggio e della fraudolenta intestazione ad essa asseritamente finalizzata.


La sentenza riconosce che i coniugi avevano un reddito globale lordo assai considerevole, evidentemente adeguato a fronteggiare l'impegno di spesa costituito dalla complessiva somma di 180.000 Euro dagli stessi corrisposta nel periodo considerato; tuttavia giunge poi a conclusioni disarmoniche con la premessa, là dove ritiene che i coniugi non avessero le disponibilità economiche per assumere un impegno finanziario così gravoso e che pertanto sia certa la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile.


2.4. Vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati e violazione ed erronea applicazione dell'art. 512-bis c.p. là dove è stata affermata la compatibilità della fattispecie con il dolo eventuale.


La sentenza ha in sostanza affermato che l'imputata, avvocato, non poteva non essere al corrente della provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, motivazione criptica e incapace di esplicitare gli elementi sui quali la Corte di appello ha fondato la colpevolezza soggettiva della M., non potendo quest'ultima essere desunta dal suo spessore culturale.


Inoltre, nella parte in cui ha osservato che la ricorrente, "intestandosi l'immobile, accettò il rischio che il denaro provenisse da operazioni illecite", il giudice di secondo grado è incorso in una violazione di legge in quanto la struttura finalistica dei reati a dolo specifico di offesa, quale il fraudolento trasferimento di valori, è incompatibile con il dolo eventuale.


Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al dedotto assorbimento del reato di trasferimento fraudolento di valori in quello di riciclaggio.


2. I giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno ricostruito la vicenda nei seguenti termini: la ricorrente aprì a proprio nome un conto corrente, delegando il coniuge per le relative operazioni; sul conto fu riversato il denaro provento dei delitti di bancarotta commessi dal marito (circostanza non oggetto dell'atto d'impugnazione), con il quale vennero periodicamente pagate al venditore, a mezzo di rimesse bancarie, le rate mensili del prezzo dell'immobile acquistato in Punta Ala, fittiziamente intestato a M.E..


Questa Corte ha affermato che integra il reato di riciclaggio anche la semplice condotta di colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013; Gilardoni, Rv. 256815; da ultimo v. Sez. 2, n. 23890 del 01/04/2021, Aieta, Rv. 281463, non mass. sul punto).


Nel caso di specie, però, alla luce della descritta ricostruzione del fatto, correttamente la Corte di appello ha evocato la figura del reato unico a formazione progressiva, considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Re, Rv. 267511; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26250 del 22/06/2022, Petruzzella, non mass.).


In sostanza i giudici di merito hanno ravvisato una unica condotta di riciclaggio, realizzata con più atti, il primo dei quali costituito dal versamento sul conto corrente della ricorrente del denaro provento dei delitti commessi dal marito, poi utilizzato per pagare l'immobile, alla stessa fittiziamente intestato.


La fittizia intestazione, dunque, ha costituito un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512-bis c.p. ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), non può essere sanzionata una seconda volta.


Sono conseguentemente superate le doglianze in rito proposte dalla ricorrente nei primi due motivi, evidentemente subordinate al rigetto della principale tesi difensiva, in questa sede accolta.


3. Gli altri due motivi di ricorso, invece, sono infondati e, prima ancora, risultano in parte assai generici, a fronte dell'ampia motivazione della sentenza impugnata, per nulla illogica o contraddittoria, sulla provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile (pagg. 24-26) e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (pagg. 26-27), peraltro specificamente contestato solo in relazione al reato ex art. 512-bis c.p., quanto alla violazione di legge, con un'argomentazione che non può essere estesa al delitto di riciclaggio, riguardante la incompatibilità con il dolo eventuale.


Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale ha specificamente indicato gli elementi dimostrativi della sicura indisponibilità in capo ai coniugi della rilevante somma utilizzata per l'acquisto dell'immobile, mediante il versamento di rate mensili di 10.000 Euro.


La sentenza ha rimarcato che, considerati gli anni dal 2011 al 2013, precedenti a quello dell'acquisto, il reddito medio mensile lordo della M. (di 1.408 Euro) si collocava "poco al di sopra della soglia di povertà", mentre quello del marito, nello stesso periodo, si attestava sui 7.000 Euro lordi scarsi al mese: è evidente - ha osservato la Corte con motivazione logica e incensurabile, contestata dalla ricorrente in modo generico e assertivo - "che, defalcate le imposte e considerate le spese relative ai consumi ordinari, rimasero nella disponibilità del nucleo familiare somme davvero inadeguate per poter fare fronte al pagamento di un rateo mensile di 10.000,00 Euro".


Anche in relazione all'elemento soggettivo la motivazione è stata puntuale e immune da vizi: ritenuta del tutto inverosimile l'affermazione della ricorrente, avvocato, circa la totale mancanza di conoscenza delle attività del coniuge ("circostanza assolutamente non credibile, soprattutto ove si tenga conto dello spessore culturale dell'imputata, che nel 2018 intraprese un'attività di collaborazione con un prestigioso studio legale, concretizzatasi soprattutto in supporto nelle attività di due di/igence, nelle procedure di trasferimento di azienda, etc."), la Corte di appello, ricorrendo a massime d'esperienza, ha tratto la prova logica della sussistenza del dolo da circostanze precise, quali l'improvviso acquisto di una casa in vacanza per una rilevantissima somma, l'apertura di un conto corrente a proprio nome sul quale l'imputata non operò mai, il versamento su quel conto di cospicue somme da parte del marito.


Ha poi osservato il giudice di appello che, anche ammettendo che la M. "non fosse al corrente, nei dettagli, delle attività distrattive compiute dal marito, non v'e' dubbio che, intestandosi l'immobile, accettò il rischio che il denaro provenisse da operazioni illecite", evocando così il dolo eventuale, configurabile nel delitto di riciclaggio quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (v. Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, Antonicelli, dep. 2014, Rv. 259010: da ultimo cfr. Sez. 2, n. 10364 del 15/02/2022, Nemenciuc, non mass.).


4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio limitatamente al reato ex art. 512-bis c.p., in quanto assorbito nella condotta di cui all'art. 648-bis c.p., e va conseguentemente eliminato il relativo aumento di pena, dal G.u.p. determinato a titolo di continuazione in mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 512-bis c.p., assorbito nella condotta di cui all'art. 648-bis c.p. e ridetermina la pena in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 2.667,00 di multa.


Rigetta il ricorso nel resto.


Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022.


Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2022

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