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Riciclaggio: profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni tese a ostacolare la provenienza


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme trasferite su conti esteri e nazionali che costituivano una parte del provento di truffe informatiche effettuate con la tecnica del phishing - Cassazione penale , sez. II , 04/11/2020 , n. 34218).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 04/11/2020 , n. 34218

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti, in sede cautelare, rigettava l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal GUP del medesimo Tribunale il 18 marzo del 2020, che aveva a sua volta respinto l'istanza difensiva volta al dissequestro ed alla restituzione al ricorrente dei beni oggetto di sequestro preventivo in relazione al reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 61-bis c.p. (per la cosiddetta transnazionalità) per avere, quale amministratore di fatto della Deluxe Multiservice s.r.l., trasferito su conti esteri e nazionali il provento di truffe informatiche effettuate con la tecnica del phishing.


Il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha avuto ad oggetto ogni bene nella disponibilità di B.G., in ogni caso fino alla concorrenza del profitto del reato non ancora appreso e pari ad Euro 270.867,64. L'intero profitto del reato di riciclaggio è stato ritenuto essere pari ad Euro 518.000, una parte del quale (per Euro 146.603,36) già oggetto di sequestro perchè custodito sul conto corrente della società di fatto amministrata dal ricorrente - la Deluxe Multiservice s.r.l. - e altra parte presso altra società cui il B.G. l'aveva trasferita con il concorso del coindagato T. (per Euro 100.529,00).


2. Ricorre per cassazione B.G. deducendo:


1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 648-quater c.p., comma 2, in punto di individuazione del profitto del reato di riciclaggio.


Il ricorrente sostiene che nell'ipotesi del reato di riciclaggio, debbano essere tenute ben distinte e separate la somma o il bene oggetto di riciclaggio ed il vantaggio coincidente con il prodotto, profitto o prezzo che si ricavano dall'attività criminosa. E ciò, anche in ragione del fatto che, diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che gli autori del reato presupposto non abbiano tratto alcun profitto dal delitto di truffa informatica che nella specie viene posto come reato presupposto.


A sostegno delle ragioni di tale argomentazione, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari che si pongono quali reati presupposti a quello di riciclaggio, laddove, al fine di evitare una "duplicazione sanzionatoria" con violazione del divieto di bis in idem sostanziale, il profitto del reato di riciclaggio non può corrispondere e deve essere inferiore al profitto derivante dal mancato pagamento dell'imposta evasa.


A proposito del divieto di bis in idem, si richiama anche la sentenza n. 112 del 2019 della Corte Costituzionale, l'art. 4, Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.


Tale assunto difensivo trova conforto anche in una decisione della Corte di cassazione (Sez.2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083) che l'ordinanza impugnata non ha ritenuto di seguire, aderendo ad altro orientamento di legittimità secondo il quale, nel caso in cui oggetto di riciclaggio siano somme di danaro, le operazioni connesse assicurano un profitto del reato rappresentato esattamente dal valore delle somme di danaro oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa.


Nel che, il ricorrente ravvisa la sussistenza di un contrasto che, se non risolto in senso favorevole alle sue ragioni, meriterebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.


Nel merito, il ricorrente individua il profitto del reato di riciclaggio nella somma oggetto di sequestro ad altre società non riconducibili al ricorrente e pari ad Euro 247.945,00.


Nel ricorso viene anche richiamata una recente pronuncia di legittimità che confermerebbe la tesi giuridica sostenuta dal ricorrente (sentenza n. 10649 del 2020), la quale, a suo modo di vedere, sarebbe più conforme ai principi di diritto tracciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 31617 del 2015, Lucci ed alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.


1. Alla luce della giurisprudenza richiamata nella sintesi, non è qui in discussione il fatto che la confisca per equivalente abbia ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729, che si conforma, sul punto, a quanto statuito in motivazione da Sez. U, n. 31617 del 2015, Lucci).


Nè può dubitarsi del fatto che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083).


2. Fatte queste precisazioni, il caso in esame non pone alcun contrasto giurisprudenziale meritevole della rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte ed è stato correttamente risolto dal Tribunale.


Il dato di partenza, in punto di fatto, è che il reato presupposto a quello di riciclaggio era una truffa informatica operata con il metodo del cosiddetto phishing, alla quale il ricorrente non aveva partecipato ed il cui profitto era stato individuato nella somma di circa 765 mila Euro.


Solo una parte di questo profitto, pari a 518.000 Euro, era stata oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito detta somma di danaro ad alcune società indicate nel capo di imputazione provvisoria.


Egli aveva avuto la diretta disponibilità, non condivisa con altri, dell'intera somma di danaro di Euro 518.000.


Non è corretto, pertanto, affermare, come si sostiene in ricorso, che nel caso in esame non sarebbe differenziabile il profitto del reato presupposto dal profitto del reato di riciclaggio, poichè tale differenza si coglie nella dinamica del fatto appena illustrata e nella diversa entità dei profitti dei due reati.


Ed è vero anche che, a voler prescindere dalla condotta di riciclaggio, la somma di 518.000 Euro sarebbe stata confiscabile in capo agli ignoti autori del reato presupposto di truffa, quale parte del provento del medesimo; tuttavia, ciò non risulta che sia avvenuto, sicchè il ricorrente non può dolersi di una meramente teorica violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o, più semplicemente, di una "duplicazione sanzionatoria" al momento non in atto.


In questo senso, è da condividere la pronuncia di questa Corte di cassazione cui ha fatto riferimento il Tribunale, secondo la quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poichè, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto (Sez. F, Sentenza n. 37120 del 01/08/2019, Cudia, Rv. 277288).


Orbene, una volta accertato, in punto di fatto, come il ricorrente avesse personalmente ed interamente disposto della somma di danaro oggetto di riciclaggio, rendendosi autore delle manovre volte ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita dal reato di truffa, non si ravvisa alcun contrasto con la pronuncia di legittimità cui si fa riferimento in ricorso (Sez.2, n. 37590 del 30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083).


In quella diversa sede, infatti, la divaricazione concettuale tra il "bene riciclato" ed il "profitto" conseguito dall'autore del reato attraverso la sua attività criminosa, si era imposta non solo perchè, diversamente dal caso in esame, vi era stata una sovrapposizione esatta in termini numerici tra il profitto del reato presupposto ed il profitto del riciclaggio, ma anche poichè vi erano più concorrenti nel reato con riguardo ai beni oggetto di riciclaggio, sicchè non era possibile stabilire quale fosse stato il profitto dell'uno o dell'altro e la misura ablativa, per non sconfinare in una sanzione illegale, doveva necessariamente rapportarsi al profitto di ciascuno di essi (cfr. fg. 7 della motivazione della richiamata sentenza 37590/2019).


Ma, nel caso in esame, il ricorrente si è posto quale unico soggetto "riciclante" la somma di danaro di Euro 518.000 (per usare la terminologia contenuta nella predetta decisione), sicchè il profitto in capo al medesimo, il vantaggio patrimoniale da egli effettivamente e direttamente conseguito (in tal senso si richiama la nozione di profitto fatta propria dalle SS.UU. Lucci, rv. 264436), è esattamente pari al valore dell'intero bene riciclato (diverso da quello più consistente del reato di truffa presupposto) come pure quella stessa decisione di legittimità sembra ammettere (fg. 7 sentenza 37590/2019:" nei confronti del riciclante può essere disposta la confisca del bene riciclato, sempre che ne sussistano i presupposti").


E ciò dimostra la validità della osservazione generale contenuta a fg. 9 della sentenza di questa Corte, prima richiamata (37120/2019), secondo cui, "risulta di immediata percezione che la determinazione della misura del profitto è funzione direttamente correlata sia alla tipologia del delitto da cui discende il profitto, sia alla natura dei beni oggetto del delitto stesso, in quanto il vantaggio economico che può ritrarsi dalla commissione dei singoli reati dipende da variabili rappresentati dalla tipologia delle operazioni di fatto e giuridiche che si realizzano attraverso la commissione dei reati, dalla loro capacità di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità di beni, diversamente incommerciabili o di valore di mercato assolutamente inferiore, in diretta correlazione alle caratteristiche dei beni stessi". Ed è per questa stessa ragione che altra decisione di legittimità già richiamata (n. 50982/2016) ha fatto riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto per stabilire l'entità del profitto del riciclaggio ottenuto dall'autore della condotta illecita ("La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell'applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall'attività illecita. (Fattispecie di riciclaggio di quattro ciclomotori in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione che, nel disporre la confisca per equivalente, si era limitata a considerare il valore commerciale di tali beni, senza tener conto della circostanza che questi ultimi erano stati tutti restituiti ai proprietari)".


Tale argomentazione è, peraltro, in linea con quanto sostenuto dalle SS.UU. Lucci, già richiamate, in un passaggio motivazionale nel quale si mettevano in luce le "peculiarità che possono caratterizzare il concetto di profitto nei singoli frangenti e con riferimento alle differenti strutture delle fattispecie incriminatrici" anche con riferimento allo "specifico bene" che costituisce l'oggetto dell'intervento di ablazione (par. 13 di quella decisione).


Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.


Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, nella udienza in camera di consiglio, il 4 novembre 2020.


Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020




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