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Riforma Cartabia: quando può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto?


Riforma Cartabia: quando può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto?

Il nuovo istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, risponde ad evidenti finalità di deflazione processuale, oltre che ad esigenze di razionalità e di proporzione nell'utilizzo della sanzione penale, consentendo di escludere dall'area della punibilità i fatti che non appaiano meritevoli di punizione, nel rispetto dei principi fondamentali di sussidiarietà e di extrema ratio della sanzione penale.

L'istituto in argomento presuppone un fatto tipico, pertanto costitutivo di reato: un fatto dunque offensivo ma non punibile, in quanto caratterizzato dalla particolare tenuità dell'offesa, unita alla non abitualità del comportamento.

La preliminare operazione selettiva da compiere si connette infatti alla tipologia del reato in relazione alla pena detentiva edittale massima prevista, che non deve essere superiore (sola o congiunta a quella pecuniaria) nel minimo a due anni. L'astratta rispondenza alla cornice edittale normativamente prevista non è tuttavia di per sé sufficiente ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il fatto reato (in quanto tale tipico, antigiuridico e colpevole) connotarsi anche per la presenza di due "indici-requisiti", da valutarsi alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa): le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo cagionato.

Tali "indici-requisiti" si affiancano a quelli che la relazione allegata allo schema di decreto attuativo definisce "indici-criteri", costituiti dalla particolare tenuità dell'offesa e dalla non abitualità del comportamento.

In sostanza, il Giudice è chiamato ad effettuare una specifica valutazione di meritevolezza, verificando se sulla base dei due "indici-requisiti" (modalità della condotta ed esiguità del danno e del pericolo), sussistano i due "indici-criteri" (particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento): l'esito positivo di tale operazione consentirà al Giudice di considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Facendo applicazione dei suddetti indici, potrà essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto se:

  1. il reato contestato è punito con pena detentiva non superiore, nel minimo, a 2 anni;

  2. dalla formulazione del capo d'imputazione emerge che l'imputato non ha agito per motivi abbietti o futili né con crudeltà, non ha adoperato sevizie né ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima;

  3. dal fatto contestato non sono derivate lesioni gravissime né la morte di alcuno;

  4. non vi sono elementi da cui desumere l'abitualità della condotta, e il fatto contestato consiste in una condotta singola e non reiterata;

  5. l'imputato non è mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

Fonte: Tribunale Nocera Inferiore, 14/06/2023, (ud. 14/06/2023, dep. 14/06/2023), n.1616

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