di Roberto Ruocco
La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall'art. 186 del codice della strada e sanziona il comportamento di chi, dopo aver consumato bevande alcoliche, si mette alla guida di un veicolo.
L'alcol influenza le funzioni cognitive e motorie dell'individuo, rallentando i tempi di reazione, compromettendo la percezione, la coordinazione e il giudizio. Pertanto, guidare in stato di ebbrezza aumenta in modo significativo il rischio di incidenti stradali, con conseguenze potenzialmente fatali per il conducente, i passeggeri e altre persone sulla strada.
Il limite legale per la concentrazione di alcol nel sangue consentita per guidare nel nostro paese è rappresentato dal tasso alcolemico di 0,5 grammi per litro di sangue. Oltre questo tasso, il conducente verrà considerato in stato di ebbrezza alcolica.
Cosa succede in questi casi? Scopriamolo in questo articolo.
Se a seguito dell'alcoltest è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, per prima cosa, la polizia giudiziaria che ha effettuato l'accertamento disporrà il ritiro immediato della patente di guida.
Successivamente, la patente (unitamente a tutta la documentazione redatta dalla polizia giudiziaria) verrà trasmessa al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza di sospensione della patente.
Normalmente, l'ordinanza in questione viene adottata dal Prefetto dopo qualche giorno dall'esecuzione dell'alcoltest; la notifica al conducente invece viene eseguita normalmente nel giro di qualche settimana.
N.B. La guida in stato di ebbrezza può essere commessa mettendosi alla guida di qualsiasi veicolo, anche un monopattino elettrico o una bicicletta.
Nell'ordinanza emessa dal Prefetto vengono indicati:
il periodo di sospensione della patente di guida;
l'avviso al conducente dell'obbligo sottoporsi a visita medica entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione.
Il periodo di sospensione della patente di guida viene determinato dal Prefetto in base alla gravità della condotta (ad esempio, tasso alcolemico, orario notturno, aggravante dell'aver cagionato un incidente stradale) ma nella maggior parte dei casi dura al massimo un anno.
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, disposto dal Prefetto, ha natura "provvisoria" ed "anticipatoria".
La sospensione della patente di guida, infatti, rappresenta una "sanzione accessoria" del reato di guida in stato di ebbrezza e dovrebbe (di regola) essere applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna pronunciata a seguito del processo per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Quando il Prefetto sospende la patente, pertanto, non fa altro che "anticipare" la pena accessoria che all'esito del giudizio penale verrà disposta dal giudice.
Per questa ragione, all'esito del processo penale, il periodo di sospensione già scontato dal conducente (cd. presofferto) verrà scontato dalla sanzione accessoria eventualmente applicata in sentenza.
L'ordinanza di sospensione della patente può essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua notificazione, con la presentazione di un ricorso al Giudice di Pace.
La sospensione della patente di guida può essere impugnata per diverse ragioni, tra cui:
Illegittimità dell'ordinanza: l'ordinanza di sospensione della patente è stata emessa in modo illegittimo o in violazione di norme di legge o dei diritti della persona interessata;
Eccesso di potere: l'autorità che emesso l'ordinanza ha ecceduto i suoi poteri o non li ha esercitati correttamente;
Eccessiva durata della sospensione: la durata della sospensione della patente è eccessiva rispetto all'infrazione commessa o alle circostanze del caso;
Violazione del procedimento di adozione: le procedure previste per la sospensione della patente non sono state seguite correttamente, ad esempio l'ordinanza è stata adottata oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui si è verificata l'infrazione;
Ingiustizia o disparità nel trattamento: l'ordinanza non ha garantito un trattamento equo e uniforme ed il conducente è stato trattato in modo ingiusto o discriminatorio rispetto ad altri casi simili;
Mancanza di prove: non sono state prese in considerazione prove importanti a favore del conducente;
Circostanze speciali: gravi motivi di salute o altre ragioni personali importanti.
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