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Se non c'è convivenza, non sussiste il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

a cura dell'avv. Rossella Zaccariello.

Corte Costituzionale, 14/05/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 14/05/2021), n.98

Con la sentenza in argomento, la Corte Costituzionale ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. non può ritenersi integrato allorquando tra la persona offesa e l'imputato sussista solo una relazione affettiva stabile e non un vero e proprio rapporto di convivenza, precisando che in tale ipotesi, la condotta debba essere correttamente sussunta nel reato previsto e punito dall'art. 612 bis, comma 2 c.p.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto che "l'applicazione dell'art. 572 cod. pen., in luogo dell'art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., che pure contempla espressamente l'ipotesi di condotte commesse a danno di persona «legata da relazione affettiva» all'agente - apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: una interpretazione magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico, sulla base delle ragioni ampiamente illustrate dal rimettente, ma comunque preclusa dall'art. 25, secondo comma, Cost.".



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