Abnormità: non solo singolarità e stranezza del contenuto
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Cassazione penale sez. III, 10/04/2024, (ud. 10/04/2024, dep. 18/04/2024), n.16186

La Corte ha ribadito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale della libertà di Vicenza rigettava il riesame proposto da Ce.Ro. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Vicenza, avente ad oggetto alcune strutture e aree abitate in C, Via Pa. Gi.

2. Avverso il provvedimento ricorre il Ce.Ro.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'articolo 321 cod. proc. pen., dell'art. 104disp. att. cod. proc. pen. e dell'art. 4 del D.P.R. 650/1972, per erronea indicazione dei beni da sequestrare.

Ed infatti, il complesso immobiliare oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza si componeva di immobili diversi da quelli oggetto di sequestro. Ad esempio, sul mappale (Omissis), erano ben (Omissis), ognuno con una sua indicazione catastale, che il provvedimento impugnato non individua.

L'individuazione degli immobili tramite il riferimento agli estremi di concessione edilizia è erronea, in quanto tali concessioni sono state in parte superate, e non consente la trascrizione sui pubblici registri immobiliari, che è la modalità con cui si esegue il sequestro.

Il provvedimento deve pertanto ritenersi nullo o almeno abnorme.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'articolo 321 cod. proc. pen. I rifiuti vengono indicati nel provvedimento impugnato come abbandonati su mappali diversi da quelli su cui insistono, così venendo meno il necessario rapporto di pertinenzialità con il reato. Ma la pertinenzialità manca anche sotto altro aspetto: ed infatti, molti di quelli che sono indicati come rifiuti, non sono tali.

In alcune fotografie allegate agli atti si vede infatti come gli oggetti sono solo accatastati in malo modo, il che esclude la volontà di disfarsi del bene, elemento fondamentale al fine di escludere l'insuscettibilità del bene all'originaria utilizzazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, il collegio evidenzia come, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l'ombrello della violazione di legge o della assenza o mera apparenza della motivazione, intendono censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato.

Tale elemento caratterizza il secondo motivo di ricorso, il quale, oltre a valorizzare elementi puramente fattuali (come le fotografie), richiede alla Corte una valutazione relativa alla natura di rifiuto degli oggetti in sequestro (ancorato sull'oggettivo e soggettivo "disfarsi" degli stessi) che sfugge ai limiti dello scrutinio sulla violazione di legge, soprattutto laddove il provvedimento impugnato motiva (pag. 5), sulle ragioni per cui ha ritenuto che tali oggetti costituissero rifiuti (accumulo disordinato e caotico degli stessi, stato di degrado e di abbandono, coerente con la natura di rifiuto contestata e incompatibili con la possibilità di riutilizzo o di inserimento nel circuito commerciale).

Il motivo è pertanto inammissibile.

3. Anche il primo motivo è inammissibile.

A fronte di analoga censura formulata in sede di riesame, il Tribunale berico, oltre a descrivere in modo preciso i beni oggetto di sequestro (pag. 3), evidenzia, a pag. 4, che il provvedimento di sequestro preventivo, operato in via di urgenza dalla GDF, indicava in modo preciso sia il mappale di riferimento degli edifici, su cui insistono più costruzioni, sia gli estremi di titolo edilizio, necessari per individuare quelli interessati dall'abbandono dei rifiuti, in assenza di più precisi riferimenti catastali, precisando anche che l'unico immobile con destinazione residenziale non era stato interessato dal sequestro.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che il riferimento all'articolo 4 D.P.R. 650/1972 è inconferente, posto che esso si riferisce alle "volture" immobiliari.

Irrilevante è poi il riferimento all'articolo 104 disp. att. cod. proc. pen. Esso stabilisce, effettivamente, che il sequestro sugli immobili o mobili registrati si esegue "con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici"; tuttavia, la previsione attiene alla fase della "esecuzione" del provvedimento, e non anche a quella della sua "esistenza" e "validità", per cui, in caso di difficoltà nella procedura esecutiva, è sempre possibile procedere ad una integrazione o rettifica del provvedimento al fine di consentirne l'esecuzione.

Va in ogni caso esclusa qualsiasi forma di nullità, e tantomeno di abnormità.

Quest'ultima, infatti, è una forma di patologia dell'atto giudiziario (priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma) frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili (Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01).

Le Sezioni Unite hanno affermato in una prima, risalente, pronuncia, che "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

Ipotesi, in tutta evidenza, non ricorrente nel caso di specie.

4. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativa mente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2024.

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