Appropriazione indebita: condannato il condomino che con allaccio abusivo si impossessa dell'elettricità destinata al condominio
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Cassazione penale sez. V, 15/11/2017, n.57749

Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'aggravante dell'art. 61 n.11 cod. pen., non essendo configurabili relazioni di coabitazione tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 2 novembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto, in rito abbreviato, M.M. colpevole del delitto di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola al condominio di cui era parte la sua abitazione, con la violenza consistita nel collegare due fili all'impianto delle luci delle scale.

La Corte rigettava i motivi di appello considerando che:

- l'imputata aveva ammesso l'addebito, dichiarando di avere fatto installare i fili rinvenuti da un tecnico di sua conoscenza e di averlo fatto perchè spinta dal bisogno, avendo quattro figli a carico ed il marito disoccupato;

- il collegamento era avvenuto forzando la gomma che isolava il cavo elettrico condominiale e, quindi, con violenza sulle cose;

- la pena inflitta dal primo giudice, sostituita quella detentiva con la libertà controllata, appariva adeguata alla gravità del fatto.

2 - Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, per la mancata riqualificazione della condotta nel paradigma dell'art. 646 cod. pen..

Non vi era, innanzitutto, la prova che gli altri condomini non avessero consentito l'allaccio abusivo della prevenuta e, comunque, la condotta consumata dalla medesima doveva essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art. 646 cod. pen., visto che l'imputata si era appropriata di un bene, l'energia elettrica del condominio, almeno pro quota di sua proprietà e nel suo possesso.

2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 125,192 cod. proc. pen. e artt. 624,625 cod. pen., non essendovi prova che, compiuto l'allaccio, l'imputata abbia effettivamente utilizzato l'energia elettrica, così da doversi ritenere il delitto tentato e non consumato.

2 - 3 - Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art. 625 c.p., n. 2, non essendosi verificata alcuna violenza sulle cose non potendosi ritenere tale il collegamento dei fili al cavo condominiale.

2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta ancora la violazione di legge ed in particolare degli artt. 62 bis, 69,99 e 133 cod. pen..

Si era irrogata una pena eccessiva e non si era spesa alcuna argomentazione in ordine alla sussistenza degli elementi che giustificavano l'applicazione della recidiva.

La confessione dell'addebito da parte dell'imputata doveva esser più adeguatamente valorizzata al fine di contenere ulteriormente la pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il primo motivo di censura, speso sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputata, è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli ulteriori motivi di doglianza.

Vero è che tale questione non era stata dedotta con i motivi di appello ma la stessa è rilevabile di ufficio, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, in quanto, nell'odierno caso concreto, il punto può essere trattato nei limiti nei quali è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (così, da ultimo: Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144).

L'imputata aveva sottratto - come la stessa aveva ammesso e come si era dedotto dalla presenza dei fili elettrici che collegavano l'impianto condominiale a quello della sua abitazione - l'energia elettrica già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio. Si trattava pertanto di energia ad esso appartenente e pro quota di spettanza anche della ricorrente. Energia che era nel possesso sia dalla ricorrente, sia degli altri condomini, ciascuno dei quali poteva consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini (esercitando, quindi, quel potere di fatto che costituisce il discrimine fra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita).

Così che, in identica fattispecie, questa Corte aveva già avuto modo di precisare (pur in una risalente pronuncia: Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221836) che integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

2 - Nella pronuncia da ultimo citata si precisa anche che il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione.

Una conclusione anch'essa da condividersi posto che la "coabitazione" prevista dall'art. 61 c.p., n. 11 non può ricomprendere sia ciò che accade nell'abitazione strettamente intesa, ove si svolgono le ordinarie attività della vita privata, e che pertanto merita particolare tutela, sia ciò che avviene nei luoghi comuni condominiali, che, anche in vista della loro comune proprietà e del loro comune possesso, sono utilizzati solo strumentalmente alle necessità dell'abitazione propriamente detta e che non necessitano di altrettanta tutela.

3 - A questa Corte, in considerazione del rito semplificato adottato, è giunto l'intero fascicolo processuale, e, in esso, non si è rinvenuta la necessaria querela (esclusa l'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11 non residuano altre ipotesi di procedibilità d'ufficio) - per una condotta che peraltro non era stata rilevata dagli altri condomini (alcuni dei quali erano stati denunciati per il furto dell'energia elettrica prelevata dai cavi dell'ente erogatore) ma dagli operanti intervenuti sul posto - così da doversi prosciogliere la prevenuta con la conseguente formula.

P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

Appropriazione indebita: condannato il condomino che con allaccio abusivo si impossessa dell'elettricità destinata al condominio

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