Appropriazione indebita: condannato il tour operator che trattiene tutte le somme ricevute in virtù del contratto di allotment
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Cassazione penale sez. II, 19/09/2018, n.44244

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del "tour operator" che, avendo concluso con il proprietario di strutture ricettive un contratto atipico di "allotment" - con cui gli è stato conferito il mandato di gestire i rapporti con clienti, incassare il corrispettivo dei servizi forniti e trasferirlo alla proprietà, detraendo la commissione pattuita - trattenga per intero le somme riscosse.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1.1 La corte di appello di Firenze, con sentenza in data 6 febbraio 2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal tribunale di Lucca, in data 02/03/2015, nei confronti di S.J. in ordine al reato di appropriazione indebita. Il ricorrente veniva ritenuto colpevole di essersi impossessato di somme di denaro spettanti alla proprietaria Sabrina s.r.l. titolare di immobili concessi in affitto per brevi periodi a turisti dall'imputato, legale rappresentante della Compagnia Viaggi Turismo Tirreno Tour.

1.2 Proponeva ricorso per cassazione il S., deducendo i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 646 cod. pen. posto che nel contratto atipico di "allotment" il tour operator acquista dalla titolare degli appartamenti la disponibilità delle camere per un certo periodo con facoltà di recesso entro una determinata data e, ciò, indipendentemente dai rapporti che si instaurano tra il turista fruitore dei servizi ed il tour operator, la cui attività in questa seconda fase è estranea al regime del mandato. Difatti le somme versate dal turista al tour operator non sono incassate da questi per conto della proprietaria dell'immobile bensì ricevute in forza di un autonomo contratto.

Dal chè ne deriva la non configurabilità dell'ipotesi contestata di appropriazione indebita che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è infondato.

Corretta appare invero la interpretazione fornita dalla corte di appello di merito circa la natura dei rapporti instaurati tra le parti in base al contratto attentamente esaminato dal giudice di merito che ne richiama i contenuti in motivazione; ed infatti, in forza di tale rapporto atipico rientrante nel novero dei contratti di servizi turistici e denominato "allotment", la proprietaria degli alloggi, nella specie la Sabrina s.r.l., da mandato all'imputato di gestire i rapporti con i clienti ed utilizzatori delle strutture ricettive, assegnando al tour operator una esclusiva su un dato numero di camere per un certo periodo temporale. Inoltre il tour operator è anche incaricato di incassare il prezzo corrispondente ai servizi forniti ai turisti e trasmetterlo alla proprietà detratta la propria commissione.

In sostanza, quindi, con l'"allotment" il proprietario è esentato dagli oneri relativi alla ricerca ed individuazione dei turisti fruitori dei servizi, oneri che il tour operator gestisce in proprio, a volte unitamente alle attività di ricezione dei turisti, gestione del periodo di permanenza ed incasso del corrispettivo.

E nell'ipotesi in cui oltre alla ricezione e gestione della prenotazione del turista si accompagni anche l'attività di incasso del corrispettivo dovuto, proprio perchè le somme vengono percepite per conto del proprietario, previa detrazione della commissione di mediazione e gestione delle camere nel periodo assegnato (normalmente per tale ragione assai elevata come nel caso di specie stabilita nel 25-30% vedi sentenza di primo grado pag. 1), il tour operator e quindi il ricorrente nel caso in esame, non ha alcun titolo all'incasso che non sia l'obbligo di riversarle successivamente al proprietario.

Sotto questo profilo, pertanto, il contratto atipico di "allotment" ove preveda il pagamento al proprietario in ragione del numero e delle camere vendute, per i vari periodi, detratta la commissione, così come ricostruito nel caso in esame dai giudici di merito, rientra nell'ipotesi del mandato sicchè il mancato versamento delle somme dal tour operator alla proprietà delle strutture o delle camere integra appropriazione indebita.

Diverso è invece il caso in cui il pagamento delle strutture dal tour operator al proprietario avvenga del tutto indipendentemente ed autonomamente dai servizi ceduti ai turisti (c.d. "vuoto per pieno"). Solo in tal caso quando il prezzo stabilito sia del tutto indipendente dalle camere e dai periodi ceduti ai turisti e dalle somme da questi ricevute, potrà dirsi che il mancato versamento del prezzo dal tour operator alla proprietà sia mero inadempimento civilistico poichè il rapporto è del tutto indipendente ed il rischio dell'invenduto ricade proprio sul tour operator. Nel contratto "vuoto per pieno" infatti, il tour operator acquista ad un determinato prezzo le camere della struttura turistica per un arco temporale e gestisce autonomamente sia le attività di prenotazione, sia la ricezione dei turisti che l'incasso del corrispettivo da questi dovuto che è fissato in maniera del tutto autonoma ed indipendente dal rapporto con il titolare e proprietario della struttura. Solo in questo caso, quindi, si avranno rapporti autonomi, poichè il rapporto tra proprietà e tour operator è indipendente da quello tra quest'ultimo ed i fruitori dei servizi turistici ed il pagamento alla proprietà non è condizionato nè alla cessione dei pacchetti turistici nè alla percezione delle somme dagli utilizzatori; da ciò deriva la denominazione "vuoto per pieno" poichè le somme sono appunto dovute del tutto indipendentemente dalla presenza o meno di turisti. Viceversa, nel caso di specie, non si rientra in tale seconda ipotesi poichè, come richiamato dalle sentenze di merito, ogni qual volta l'appartamento veniva dato in affitto ai turisti veniva data comunicazione alla Sabrina s.r.l. che a quel punto emetteva regolare fattura alla Tirrenio Tour sicchè la tipologia contrattuale atipica risulta corrispondere proprio alla figura dell'"allotment". Ne deriva pertanto affermare che i pagamenti da parte del ricorrente dovevano essere effettuati non indipendentemente dalla cessione dei servizi turistici bensì solo in conseguenza degli stessi sicchè la percezione delle somme da parte del tour operator versate degli utilizzatori dei servizi avveniva in nome e per conto della proprietaria delle strutture Sabrina s.r.l. ed il mancato versamento delle stesse configura una ipotesi di appropriazione indebita. Difatti in tal caso il tour operator non ha alcun titolo alla percezione del corrispettivo dovendo senz'altro riversarlo al proprietario detratta la propria percentuale di commissione.

Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Appropriazione indebita: condannato il tour operator che trattiene tutte le somme ricevute in virtù del contratto di allotment

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