Appropriazione indebita: configurabile il concorso formale con il reato di rivelazione di segreti industriali
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Cassazione penale sez. V, 22/09/2020, n.3000

Sussiste il concorso formale tra reati contro il patrimonio e quello di rivelazione di segreti industriali, in quanto si è valorizzato il dato che questi ultimi rappresentano, comunque, un quid pluris rispetto all'acquisizione illegittima che ne è l'antefatto, ove detta appropriazione riguardi beni ritenuti economicamente apprezzabili.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 5 luglio 2016, nei confronti di G.F., in ordine ai reati ascrittigli ai capi E ed F, riqualificato il fatto nell'unico reato di cui all'art. 615 ter c.p., commi 1 e 2, n. 3, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, con i benefici di legge, nonchè al risarcimento dei danni nei confronti della Raimbow s.p.a., con provvisionale di Euro diecimila e rigetto della domanda risarcitoria presentata, in proprio, da S.I., quale amministratore delegato della predetta società e condanna delle parti civili alle spese sostenute dal responsabile civile, con assoluzione dai capi A, C e D, perchè il fatto non sussiste e per il capo B, perchè il fatto non è previsto come reato.

1.1. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal residuo reato di cui all'art. 615 ter c.p., commi 1 e 2, n. 3, come riqualificati dal primo giudice, i fatti contestati ai capi E ed F, per non aver commesso il fatto, con revoca delle statuizioni civilistiche e della condanna delle parti civili al pagamento delle spese processuali in favore del responsabile civile, confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento.

1.2.Si tratta della condotta contestata all'ex direttore commerciale della s.p.a. ricorrente, posta in essere in prossimità delle sue dimissioni, prima che divenisse amministratore di altra società russa, con la prima concorrente, in quanto accusato di aver superato i limiti di utilizzo del personal computer aziendale, servendosi dell'accesso per copiare, abusivamente, a fini personali, i dati riservati della società e poi cancellarli (con particolare riferimento a file aziendali ed a quelli relativi ad un cloud, cioè una sorta di rubrica contenente "biglietti da visita", pari a circa 7.500 contatti aziendali).

2. Avverso la pronuncia propongono tempestivi distinti ricorsi, per il tramite dei difensori muniti di procura speciale, la parte civile Raimbow s.p.a. ed S.I., prospettando i medesimi motivi.

2.1. I ricorrenti, per il tramite del difensore e procuratore speciale, devolvono cinque motivi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della parte lesa, anche sotto il profilo della contraddittorietà.

La Corte territoriale fonda la pronuncia assolutoria sulle dichiarazioni, reputate inaffidabili, di S., mentre non menziona quelle del denunciante Se., all'epoca legale rappresentante della s.p.a., teste della pubblica accusa, deposizioni sulle quali, in un quadro unitario, si fonderebbe, per il primo giudice e per la parte civile ricorrente, la responsabilità dell'imputato.

Si riportano stralci delle querele sporte da Se., confermate in sede di esame dibattimentale, in un momento in cui questi non aveva più alcun legame con la società (cfr. pagg. 6 e sgg. del ricorso), dai quali deriverebbe l'avvenuta sottrazione del know-how, attraverso la cancellazione di numerosi files, la cancellazione di 7.500 contatti, presenti nell'agenda aziendale del G., l'installazione e cancellazione di un programma professionale per accedere alla rubrica dall'esterno all'azienda, in data (24 aprile 2010) imminente rispetto alle dimissioni del 30 aprile successivo, confermando che il materiale trovato nel personal computer di G. era di proprietà di Raimbow s.p.a.

Si tratterebbe di dichiarazioni del tutto convergenti con quelle rese da S., titolare subentrato nella s.p.a., nonchè confermate dai testi B. e P., quanto al carattere riservato del contenuto dei documenti, assolutamente conformi, dunque, circa la segretezza e riservatezza dei dati, nonchè alla circostanza che G., una volta cessato il rapporto di lavoro, non potesse conservare quel materiale di proprietà della società, ma ignorate dalla Corte territoriale nella pronuncia assolutoria.

Infine, si sottolinea come l'accertamento tecnico, svolto in secondo grado, avesse acclarato che nel computer personale di G. era stato rivenuto materiale e documentazione indicata dai testi come know-how riservato e segreto.

2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo dell'omessa motivazione rafforzata da parte dei giudici di appello.

Sarebbero trascurati del tutto gli elementi, posti dal primo giudice a fondamento della condanna, senza perciò dimostrare, come richiesto in giurisprudenza (che si riporta ampiamente a pagg. 22 e sgg.), l'incompletezza o non correttezza delle argomentazioni della pronunciata condanna, con particolare riferimento alla motivazione del Tribunale resa a pag. 7.

In particolare, secondo il Tribunale, dalle deposizioni convergenti di Se., Ru., Ro., S., B., Gr., P. e An., emergeva con chiarezza che:

- il computer in dotazione a G. conteneva dati aziendali importanti che non potevano essere cancellati e che il sistema informatico dell'azienda era tutelato da password di accesso, in quanto i dati utilizzati erano riservati e segreti;

- subito dopo le dimissioni di G. si accertava la cancellazione, dal computer aziendale, di dati relativi a numerosi contatti, cioè clienti dell'azienda, che solo G. avrebbe potuto effettuare, in quanto avente interesse, entrando immediatamente in altra azienda concorrente, a tale manovra;

- tale cancellazione era avvenuta attraverso il personal computer personale, tanto che diversi dati, anche a seguito di attività di recupero affidata ai tecnici P. e An., non era stata possibile.

Si tratta di ricostruzione con la quale la motivazione di appello non si confronta e non confuta specificamente.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione relativo alle risultanze istruttorie testimoniali e documentali.

Sarebbero state travisate le testimonianze con violazione dell'art. 192 c.p.p., nonchè omesse valutazioni di prove decisive, tali da rendere incompatibile con i fatti accertati la ricostruzione fatta propria dalla Corte territoriale.

In particolare i ricorrenti fanno riferimento alle seguenti fonti di prova:

- consulenza A. del 26 novembre 2010, relazione datata 16 dicembre 2014, depositata a seguito di escussione, relativa al computer aziendale di G. e circa il numero di cancellazioni di files risultato all'esito dell'accertamento svolto, compiute senza che residuassero dati nel server aziendale, in periodo prossimo alle dimissioni dall'azienda da parte del G., nonchè la contestuale avvenuta cancellazione della rubrica dei contatti e il reperimento di files identici a quelli cancellati sul pc di G.;

- testimonianza del Dott. Gr., che conferma la data delle cancellazioni;

- consulenza del Dott. R. L. acquisita in grado di appello, le cui conclusioni sono riportate integralmente;

- documenti n. 31 e 32, cioè missive giunte alla società da clienti russi che segnalano condotte poco trasparenti di G..

Di qui l'incompatibilità della tesi della Corte di appello, stante la data, contestuale, di cancellazione e copiatura dei files, la disponibilità del pc aziendale, in esclusiva, da parte di G., l'avvenuto trasferimento di dati aziendali dal cloud al quale G. si era registrato con l'e-mail aziendale (OMISSIS), il movente riconosciuto nelle dimissioni e trasferimento come amministratore in altra azienda concorrente, in Russia, cioè nello stesso mercato di riferimento della Raimbow s.p.a., il rinvenimento, nel pc reperito in casa del G., dei medesimi files risultati cancellati.

Si precisa, poi, che la tesi.secondo la quale il pc aziendale sarebbe stato manipolato all'interno dell'azienda per precostituirsi prove contro G.) non sarebbe stata sostenuta nemmeno dalla Difesa, mentre la circostanza, sottolineata dalla Corte territoriale, secondo cui l'azienda aveva aperto il pc aziendale solo nell'autunno del 2010, non tiene conto del fatto che, solo in quel periodo, tramite le due missive provenienti da clienti terzi, la società era stata messa al corrente che G. e F. si stavano attivando per ricopiare documenti e strategie aziendali della Raimbow s.p.a., per l'azienda concorrente.

Anche la cancellazione dei biglietti aziendali, preceduta da e-mail con la quale si indicava lo smarrimento dei biglietti, assicurando l'azienda dell'avvenuta digitalizzazione degli stessi, poi mai più reperiti, si inquadrerebbe, per la ricorrente, in una strategia complessiva dell'imputato, diretta a guadagnare tempo nei confronti di eventuali controlli o contestazioni che potevano provenire dall'azienda nei suoi confronti, a causa della mancata riconsegna dei biglietti da visita cartacei del pacchetto clienti, come era prassi in caso di cessazione del rapporto di collaborazione.

Quanto alla consulenza R. ed alla incertezza circa la data di cancellazione dei dati/ si sottolinea che, comunque, questa manovra viene fatta risalire ad epoca precedente alle dimissioni di G. e attesta la corrispondenza tra i dati recuperati nel pc personale con quelli cancellati dal computer aziendale, elementi che rendono la ricostruzione della Corte territoriale nel senso del "complotto" aziendale contro G. e della manipolazione del pc aziendale del tutto illogica.

2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione al principio di assorbimento, del reato di cui all'art. 646 c.p., nella condotta di cui all'art. 623 c.p. di rivelazione di segreto industriale nonchè, per quanto concerne il reato di cui all'art. 646 c.p., per avere la Corte territoriale escluso l'elemento oggettivo quanto ai file trovati preso l'abitazione di G., nonchè vizio di motivazione.

Si sostiene che il reato di appropriazione indebita e quello di rivelazione di segreto industriale sono fattispecie distinte sotto il profilo del bene protetto (integrità del patrimonio sociale e interesse alla non divulgazione di notizie segrete) e della struttura giuridica, quindi non potrebbe operare l'assorbimento che la giurisprudenza limita a casi di identità di bene tutelato.

Inoltre, si osserva che il reato di appropriazione indebita non può avere ad oggetto un bene immateriale, come la proprietà industriale o opere di ingegno, richiamando giurisprudenza di legittimità conforme (Sez. 2, 20647 del 2010).

Sarebbe viziata, comunque, la motivazione laddove non individua una materialità dei beni oggetto di appropriazione, aventi anche una rilevanza economica propria (come la banca dati o i contratti aziendali riservati) e comunque trasfondendosi in documenti e materiale tangibile, riservato all'azienda odierna ricorrente, richiamando sul punto, giurisprudenza di questa Corte conforme a tale impostazione (pagg. 56 e sgg. del ricorso).

2.1.6. Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello di cui alla memoria resa all'udienza del 26 ottobre 2017 e si eccepisce la nullità della sentenza.

Nessuna motivazione offrirebbe la Corte territoriale circa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi contenuta nella memoria citata.

3. Con memoria difensiva, trasmessa a mezzo p. e. c., il 5 settembre 2020, nell'interesse dell'imputato G. si ripercorrono le vicende relative al procedimento a carico dell'imputato, sottolineando che il processo nasce da due querele, relative a condotte precedenti e successive alle dimissioni dell'aprile 2010, che avevano condotto al sequestro del proprio pc, restituito dal Tribunale del riesame affermando che, nel merito, la vicenda investiva soltanto interessi civili.

Sostiene l'imputato che la parte civile affermava di aver subito la sottrazione di materiale, da parte di G., per agevolare l'attività concorrenziale dallo stesso svolta in Russia e che, all'esito del dibattimento di primo grado, era stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato solo per il reato di cui all'art. 615 ter c.p., dal quale, poi, G. era stato assolto, a seguito dell'appello proposto dall'imputato.

Si deduce che:

- le censure della parte civile attengono al merito e non ad aspetti di legittimità eccependo in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato, in data 22 settembre 2018, al netto di interruzioni, quindi dopo l'emissione della pronuncia di appello;

- l'assoluzione dall'unico reato per il quale in primo grado l'imputato aveva riportato condanna, preclude l'impugnazione, non potendo le parti civili proporre ricorso avverso assoluzione con la indicata formula, per non aver commesso il fatto, come da Sez. U, n. 40049 del 29 maggio 2008, stante la carenza di interesse ad impugnare;

- i primi tre motivi di ricorso attengono eventualmente, all'esistenza di un danno da concorrenza sleale, destinato ad essere accertato in altra sede;

- il vizio del travisamento che è stato lamentato attiene al fatto e non alla prova e, dunque, è inammissibile;

- si offre una lettura parcellizzata e per stralcio delle dichiarazioni testimoniali, compiutamente esaminate, invece, nel complesso, dai giudici di secondo grado;

- non si ravvisa alcuna nullità della motivazione, per non essere stati, espressamente, esaminati i profili di aspecificità dell'appello devoluti con la memoria difensiva depositata in atti, risultando la motivazione della Corte territoriale particolareggiata e ben ponderata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti di seguito illustrati.

1.1. Va premesso che le parti civili promuovono ricorso per cassazione a fronte di una sentenza assolutoria, emessa in grado di appello, basata sull'assenza o sulla mancanza di prova circa la riferibilità della condotta all'imputato, per non aver commesso il fatto, limitatamente ai reati di cui ai capi E ed F, come contestati all'udienza del 10 marzo 2015. Inoltre, si propone impugnazione avverso la doppia pronuncia assolutoria, in entrambi i gradi di merito, con riferimento ai reati contestati ai capi A, C e D, pronunciata dal primo giudice perchè il fatto non sussiste.

Invero, con riferimento all'esercitato potere impugnatorio, si osserva che la disciplina di cui all'art. 576 c.p.p., incontra il limite dell'interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell'art. 652 c.p.p., il quale esclude, alla sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione, efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno, in relazione all'eventuale accertamento dell'elemento psicologico.

In particolare, è stato affermato che l'interesse della parte civile all'impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. Di talchè, un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata (Sez. U. n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093).

In tale ambito è stato riconosciuto, pacificamente, interesse ad impugnare, in capo alla parte civile, relativamente ad una sentenza di assoluzione con la formula perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili o anche solo una formula di assoluzione che abbia conseguenze pratiche più favorevoli per i suoi interessi civili (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815).

E' stato ritenuto che tale ipotesi non ricorre quando, a fronte della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico dell'impugnante (Sez. 4, n. 42460 del 09/05/2018, Ielpo, Rv. 274367; Sez. 4, del 19/01/2016, Gritto, Rv. 265741; Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, T.M.F. contro B.A., Rv. 639372) Fil quale potrà rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata pronunciata assoluzione, con riflessi su ambiti diversi dall'accertamento della insussistenza del fatto, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto (Sez. 3, del 30/03/2016, Santirocco; Sez. 3, del 15/03/2017, Saporito, Rv. 270053).

Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte a Sezioni unite, con la citata pronuncia, ric. Guerra, si era espressa nel senso che non è condivisibile l'orientamento secondo il quale la parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la decisione penale quando questa manchi di efficacia preclusiva, restando libera di perseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie. La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, sul punto, infatti, aveva chiarito, nella pronuncia citata, che, con la sua costituzione di parte civile nel giudizio penale, il danneggiato intende trasferire in sede penale l'azione civile di danno e ha, quindi, interesse ad ottenere, proprio nell'ambito del giudizio penale, il massimo di quanto possa essergli riconosciuto.

Di conseguenza, non può negarsi, in astratto, l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto, anche con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", pur trattandosi di pronuncia per la quale manchi, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., efficacia preclusiva. Nè, come nel caso in esame, detto interesse viene meno a fronte di sentenza assolutoria perchè l'imputato non ha commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste.

2. Ciò premesso in ordine alla dedotta carenza di interesse di cui alla memoria depositata dall'imputato e, dunque, sull'inammissibilità dell'impugnazione eccepita, si rileva che il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Articolata e non manifestamente illogica è la motivazione della Corte territoriale, relativa alla valutazione delle dichiarazioni della parte lesa S.. Inoltre, si evidenzia che, a pagg. 28 e seguenti del provvedimento censurato, la Corte territoriale prende in esame, ai fini della pronunciata assoluzione in ordine ai reati di cui ai capi E ed F, riqualificato il fatto nell'unico reato di cui all'art. 615 ter c.p., commi 1 e 2, n. 3, non soltanto le dichiarazioni di S., ma anche quelle del denunciante Se., all'epoca legale rappresentante della s.p.a. (cfr. folii 30 e sgg.).

Del resto, la sollecitata lettura delle querele sporte da Se., indicate come confermate in sede di esame dibattimentale, nonchè l'alternativa ricostruzione dei ricorrenti, fondata su tali dichiarazioni riportate nelle impugnazioni, peraltro per stralcio, implicherebbe, da parte di questa Corte, un riesame del contenuto delle fonti di prova, nemmeno integralmente indicate, già vagliate dal giudice di merito di secondo grado, non consentita a questa Corte di legittimità.

Si osserva che l'esito del giudizio fondato, come nel caso in esame limitatamente ai capi E ed F, su motivazione non manifestamente illogica, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perchè indicati come più plausibili, o perchè dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6 n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

Nella sostanza, infatti, con le critiche proposte con il primo motivo di ricorso, si censura non la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), ma ci si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di questa Corte di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità.

Infine, il richiamo dei ricorrenti al contenuto dell'accertamento tecnico, svolto in secondo grado, attraverso il quale si sarebbe acclarato che nel computer personale di G. erano stati rinvenuti materiale e documentazione indicata dai testi come know-how riservato e segreto, è argomento in fatto, che per le medesime ragioni fin qui esposte, non può essere (ri) esaminato da questa Corte di legittimità.

2.1. Il secondo motivo è fondato.

Si osserva, in linea generale, che questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato, in tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, che, nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, non sussiste l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e di escutere nuovamente i dichiaranti (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia) non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017, Lento, Rv. 270721; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, F., Rv. 271110).

Si è, però, sostenuto, in caso di ribaltamento di pronuncia di condanna in grado di appello, da parte di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430) che il giudice d'appello, pur nell'indicata assenza di un obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni, anche se ritenute decisive, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Ciò posto, si osserva che - nel caso al vaglio - la Corte di appello ha reso una motivazione, circa le ragioni che hanno determinato la pronuncia assolutoria, trascurando di confrontarsi con il coacervo degli elementi di fatto posti, dal primo giudice, a fondamento della condanna, senza giungere a piena completezza delle argomentazioni svolte.

In particolare, si osserva che la censura è fondata nella parte in cui evidenzia che la sentenza impugnata non spiega, secondo i principi sopra esposti nel senso della necessità di una motivazione "rafforzata" (dunque ponendo in relazione, puntualmente, il contenuto della pronuncia di primo grado con quella assolutoria) come le articolate deposizioni convergenti (dei dichiaranti Se., R., Ro., S., B., Gr., P. e A.) in uno all'eclatante dato logico, univoco, dell'interesse - che poteva appartenere solo all'imputato G. - alla cancellazione di dati aziendali dal computer in dotazione al predetto, in quanto entrato, immediatamente, in altra azienda concorrente, si coordinino con la pronunciata assoluzione.

2.2. Il terzo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

A fronte degli indicati dati probatori (consulenza A. del 26 novembre 2010, relazione datata 16 dicembre 2014 depositata a seguito di escussione; testimonianza del Dott. Gr., consulenza del Dott. R. L. acquisita in grado di appello, circa l'incertezza della data di cancellazione dei dati, documenti n. 31 e 32, cioè le missive giunte alla società e provenienti dai clienti russi) la Corte territoriale non spiega, seguendo i parametri tracciati ai fini di una motivazione cd. rafforzata, la compatibilità degli stessi con la ricostruzione, fatta propria dalla medesima Corte di appello, nel senso dell'intervenuta manipolazione del pc aziendale, nonchè del "complotto" organizzato dalla società contro G., quest'ultimo nemmeno prospettato con i motivi di gravame proposti dallo stesso imputato.

2.3. Il quarto motivo è fondato.

La pubblica accusa ha contestato all'imputato, al capo A, il reato di appropriazione indebita, in relazione a file e dati confidenziali (afferenti aspetti creativi, produttivi, commerciale e tecnico, compresi elenchi di fornitori, delle licenze, dei contatti con clienti, informazioni commerciali, metodi di accreditamento, nonchè tutti gli altri file e dati, richiamati per relationem, di cui al decreto di sequestro dei supporti informatici eseguito a carico di G.), relativi a personaggi denominati Winx club, acquisendo notizie riservate e prodotti dell'ingegno, utili, secondo la prospettazione accusatoria, ad avviare attività similare e concorrenziale in altra compagine societaria di (OMISSIS), di cui lo stesso imputato era risultato amministratore.

Con riferimento ai medesimi file e dati, viene contestato il reato di cui al capo C, di rivelazione di segreto industriale, in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 171.

Inoltre, al capo D, vengono ascritti all'imputato i reati di cui all'art. 646 e 623 c.p., in relazione al file (OMISSIS), contenente nuovi personaggi ed il film, ancora inedito, I Gladiatori di Roma, acquisendo, secondo la contestazione, informazioni riservate e prodotti dell'ingegno senza titolo.

Per tali fatti, l'imputato, previo assorbimento pronunciato dal primo giudice del delitto di appropriazione indebita in quello di cui all'art. 623 c.p., è stato assolto perchè il fatto non sussiste, pronuncia confermata con quella di appello oggetto degli odierni ricorsi.

Ciò premesso, osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte, la nozione di profitto, di cui all'art. 623 c.p., ben più ampia di quella indicata con il termine lucro, quando non sia connotata dall'aggettivo patrimoniale (il che non si verifica, nel caso dell'art. 623 c.p. tenuto conto del tenore testuale della norma) comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale (la quale ben può essere costituita, ad esempio, anche dalla soddisfazione di una vendetta o di un rancore nutrito dall'agente, nei confronti del soggetto passivo o della persona offesa del reato: Sez. 5, n. 39656 del 08/10/2010, Santini, Rv. 248660).

Inoltre, si osserva che, nella giurisprudenza di legittimità, è stato, pacificamente, affermato che, in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali di cui all'art. 623 c.p., il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali che costituiscano il "cuore" degli impianti di produzione e che, comunque, siano il frutto della cognizione e dell'organizzazione della impresa (Sez. 5, n. 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913; Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Pipino, Rv. 219471, quest'ultima relativa a fattispecie avente ad oggetto la condotta di due dipendenti di una azienda, operante nel campo della realizzazione di progetti software, i quali, abbandonato l'impiego, erano passati alle dipendenze di altra ditta, cui avevano conferito le loro specifiche conoscenze per la realizzazione di un macchinario destinato all'industria alimentare, realizzato con modalità e caratteristiche essenziali, analoghe a quello prodotto nella prima azienda).

D'altro canto, in tema di rilevazioni o impiego di segreti industriali, la sussistenza dei presupposti per ottenere la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., non costituisce condizione ai fini della sussistenza del reato, estendendosi la tutela a casi in cui il modello prodotto sia identico al prototipo realizzato da altra impresa, con utilizzo, al contempo, di un sistema applicativo non noto nell'ambito ove operano entrambe le aziende, destinato, pertanto, a rimanere segreto, quale patrimonio di una di esse (cfr. Sez. 5, Rv. 211913, cit., in motivazione).

Tanto in quanto il reato di violazione di segreto industriale rientra, secondo la giurisprudenza di legittimità, tra i delitti contro la libertà individuale, a tutela dell'esercizio di attività industriale, nei riguardi di quelle nozioni tecniche che costituiscono la base vitale dell'impresa, sul piano della concorrenza, nel senso che la conoscenza di queste potrebbe rafforzare la posizione di altre imprese che svolgono la loro attività nel medesimo campo e a pregiudicare la propria industria.

Dunque, oggetto della tutela del reato di cui all'art. 623 c.p., deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, cioè il know how aziendale, intendendosi per tale quell'insieme di informazioni e conoscenze riservate, nonchè di un particolare modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e, dunque, la compressione dei tempi di produzione necessaria alla costruzione, esercizio e manutenzione di un impianto. Per segreto industriale, tutelato dall'art. 623 c.p., allora, deve intendersi quell'insieme di conoscenze ed esperienze maturate per dare origine ad un prodotto in grado di soddisfare, pienamente, le esigenze di mercato, in modo economicamente competitivo dal punto di vista delle prestazioni.

Sicchè, il bene tutelato dalla norma, è costituito dal diritto personale dell'imprenditore all'organizzazione dell'attività economica, diritto al quale corrisponde l'obbligo di fedeltà e correttezza al quale sono tenuti i suoi dipendenti ai sensi dell'art. 2105 c.c. Non è in causa, dunque, la tutela del singolo imprenditore che ha interesse a non vedersi disturbato dal concorrente nella propria nicchia di mercato, bensì la libertà dell'imprenditore a non vedere scompaginato l'assetto organizzativo dell'impresa dall'infedeltà dei propri dipendenti.

Ciò premesso, non si rinviene la corretta applicazione, al caso di specie, del principio dell'assorbimento del reato di cui all'art. 646 c.p., in quello di cui all'art. 623 c.p..

Le fattispecie, distinte sotto il profilo del bene protetto (integrità del patrimonio sociale e interesse alla non divulgazione di notizie segrete) e della struttura giuridica, sono state reputate l'una assorbita nell'altra, avendo ritenuto, i giudici di merito, i beni oggetto di appropriazione, in sè, di nessun valore, richiamando un precedente in termini (cfr. Sez. 2, n. 6577 del 2004, Rv. 228553, citato nella sentenza di secondo grado). Tanto, in relazione al reato di cui al capo C, mentre alcuna motivazione si rinviene, quanto al confermato assorbimento, in relazione ai reati di cui agli artt. 646 e 623 c.p., entrambi contestati al capo D.

Il Collegio, invero, evidenzia che sussistono numerosi precedenti che hanno, invece, ravvisato la sussistenza del concorso formale tra reati contro il patrimonio e quello di rivelazione di segreti industriali, in quanto si è valorizzato il dato che questi ultimi rappresentano, comunque, un quid pluris rispetto all'acquisizione illegittima che ne è l'antefatto, ove detta appropriazione riguardi beni ritenuti economicamente apprezzabili (cfr. Sez. 6, n. 10515 del 31/03/1999, Caprella, Rv. 214399; Sez. 3, n. 3445 del 2/02/1995, Glinni, Rv. 203402).

Inoltre, rileva il Collegio che anche i precedenti, uno dei quali espressamente richiamato dai giudici di secondo grado, che hanno ritenuto l'assorbimento tra le due fattispecie, hanno considerato necessario, ai fini dell'accertamento di fatto, che la fattispecie concreta che viene reputata assorbita in quella di cui all'art. 623 c.p., perchè in questa esaurirebbe l'intero disvalore del fatto, non debba avere un valore intrinseco, economicamente apprezzabile, in grado di trascendere quello del bene comunque a disposizione dell'imputato.

Non corretto è, dunque, il pronunciato assorbimento del delitto di cui all'art. 646 c.p., in quello di cui all'art. 623 c.p.. Ciò, avendo escluso, quanto ai capi A e C della rubrica, i giudici di merito il concorso formale soltanto in quanto si è ritenuto che le informazioni destinate a rimanere segrete, così genericamente indicate (cfr. folio 33 della pronuncia impugnata) siano, di per sè, beni privi di valore economico.

Sennonchè si rileva che la contestazione sub A fa riferimento, quali beni oggetto di appropriazione, ad una pluralità di essi, afferenti ad aspetti creativi, produttivi, commerciale e tecnico, compresi elenchi di fornitori, licenze, contatti con clienti e fornitori, oltre ad informazioni commerciali, metodi di accreditamento, nonchè a file e dati di cui al decreto di sequestro dei supporti informatici a carico di G., relativi a personaggi denominati Winx club. Alcun esame specifico, della rilevanza economica intrinseca dei singoli beni di cui si assume l'indebita appropriazione da parte dell'imputato, viene, in concreto, svolta in sede di merito. Tanto anche in relazione ai beni descritti al capo D della contestazione.

Inoltre, si osserva che, in relazione alla ritenuta astratta impossibilità, per il reato di appropriazione indebita, di avere ad oggetto un bene immateriale, come la proprietà industriale o opere di ingegno (richiamando giurisprudenza di legittimità conforme: Sez. 2, n. 20647 del 2010), la sentenza di secondo grado non rende conto dei diversi orientamenti esistenti in materia.

Ed invero, si è ritenuto che è configurabile il delitto di appropriazione indebita anche accedendo abusivamente ad un sistema informatico, procurandosi i dati bancari di una società, riprodotti su un supporto cartaceo, in quanto, a fronte di un dato (il dato bancario) che costituisce bene immateriale insuscettibile di detenzione fisica, l'entità materiale su cui detto dato è trasfuso ed incorporato, viene ritenuta acquisire valore di documento originale, in sè da reputare bene materiale (Sez. 5, n. 47105 del 30/09/2014, Capuzzimati, Rv. 261917).

In proposito va, invero, ribadito che "cosa mobile" oggetto dei reati contro il patrimonio non può essere un bene immateriale, in quanto insuscettibile di fisica detenzione (ex multis, Sez. 2, n. 33839 del 12 luglio 2011, Simone, Rv. 251179). Deve essere reputata, invece, cosa mobile l'entità materiale su cui beni immateriali vengono trasfusi, anche se è il valore del bene trasfuso che conferisce alla fisicità della cosa la funzione strumentale che ne caratterizza la rilevanza penale. Incorporando il bene immateriale, tali entità materiali acquisiscono il valore di questo, diventando cose idonee a soddisfare quei particolari bisogni umani cui il bene è strumentale (in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che il supporto cartaceo sul quale siano stati trasferiti i dati estrapolati dal sito di home banking sia cosa mobile, ai sensi dell'art. 646 c.p.: cfr. Sez. 5, Rv. 261917, cit.).

Dunque, si rileva che nella pronuncia censurata, alcuna valutazione viene compiuta, in fatto, rispetto al complesso dei beni oggetto di appropriazione, di cui al capo A, richiamati sub C, onde verificare se questi abbiano una rilevanza economica propria e/o comunque, ove trasfusi in materiale tangibile, questi siano possibile oggetto di appropriazione ex art. 646 c.p.. Analogamente alcuna motivazione si rinviene rispetto al reato di cui all'art. 646 c.p., contestato al capo D.

2.4. Da ultimo, è appena il caso di osservare che il quinto motivo dei ricorsi è manifestamente infondato, posto che dalla complessiva lettura della motivazione della Corte territoriale, risulta anche se implicitamente, una articolata giustificazione delle ragioni, corrette e immuni da censure di qualsiasi tipo, della ritenuta ammissibilità del gravame proposto dall'imputato, sulla base del quale è stata ribaltata la pronuncia assolutoria, tenuto conto del contenuto della medesima motivazione, intrinsecamente incompatibile con la dedotta inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di specificità dei motivi di gravame.

3. Si impone pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopra indicati, anche con riferimento al pronunciato assorbimento dei reati di cui all'art. 646 c.p., in quelli di cui all'art. 623 c.p., contestati ai capi A, C e D, con rinvio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, per l'individuazione, in fatto, delle singole fattispecie e per la verifica della sussistenza di beni di intrinseco valore economico, da potersi reputare beni mobili oggetto eventuale di indebita appropriazione, ai sensi dell'art. 646 c.p..

PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

Appropriazione indebita: configurabile il concorso formale con il reato di rivelazione di segreti industriali

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