Appropriazione indebita: configurabilità del reato in capo all'amministratore di condominio che si impossessi della documentazione giustificativa delle spese condominiali.
top of page

Tribunale Pescara, 09/10/2020, n.1099

Massima non presente

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 11.6.2018 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio (...) per rispondere del reato trascritto in epigrafe.

Dichiarata l'assenza dell'imputato, e costituita la parte civile Gi. Se., all'udienza del 25.3.2019 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso delle udienze del 5.2.2020 e 13.7.2020 è stata espletata integralmente l'istruzione, consistita in acquisizioni documentali, nell'esame di due dei testimoni indicati nella lista del Pubblico Ministero e nell'esame dei tre testi indicati dalla difesa. Quindi, il 13.7.2020, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data lettura in aula.

L'istruzione non ha offerto adeguato riscontro alla prospettazione accusatoria.

Dalla documentazione acquisita e dall'esame dei testimoni, in particolare di Gi. Se., emerge che nel corso dell'anno 2016, nel Condominio (...) sito in Penne, ove il teste e p.c. abita, erano stati svolti una serie di lavori edilizi.

L'ipotesi accusatoria, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e parte civile Gi. Se., riguarda l'asserito impossessamento dei documenti relativi ai predetti lavori edilizi.

Riferisce sul punto il Gi. che, nel corso dell'anno 2016, essendo stati effettuati dei lavori per la costruzione di una passerella sul lato nord del fabbricato, pure avendo egli formulato specifica richiesta, l'Amministratore del condominio, odierno imputato, non gli aveva consegnato i relativi formulari, aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti, in particolare calcinacci e catrame.

Il teste ha specificato di aver fatto richiesta di copia del FIR (Formulario Identificativo Rifiuti), al fine di poter verificare lo smaltimento dei calcinacci e del catrame, e in particolare se lo stesso fosse effettivamente avvenuto e a cura di quali soggetti, il teste ha altresì riferito di non aver mai ricevuto risposta a tali richieste, neppure quando formulate a mezzo legale.

Inoltre, il teste ha specificato di aver ricevuto dal (...), successivamente, e solo dopo molte insistenze, e addirittura all'esito di querela, la documentazione richiesta, costituita dal contratto di appalto, le fatture e i documenti attestanti ì relativi pagamenti. Nondimeno, il FIR non risultava consegnato, né esibito dall'Amministratore. Il teste ha infine specificato che, una volta sollevato il (...) dall'incarico di amministratore, le richieste in merito alla documentazione mancante sono state effettuate nei confronti del nuovo amministratore di condominio, il quale, tra l'altro, gli ha consegnato un FIR, relativo ai rifiuti prodotti nel corso dei lavori di riqualificazione dei balconi.

Il teste, inoltre, dopo aver visionato, in sede testimoniale, un documento FIR esibitogli dalla difesa dell'imputato, ha specificato che tale formulario era relativo solo ai calcinacci, non essendo relativo al catrame e che lo stesso era carente di alcuni requisiti, non recando il dato della pesa e la relativa quarta copia, con la sottoscrizione del soggetto ricevente i rifiuti, doverosamente apposta all'esito di apposita analisi. Ha specificato che tale documento non gli era stato precedentemente esibito e ha sottolineato la totale inidoneità dello stesso a comprovare la destinazione dei rifiuti, in ragione delle carenze testé richiamate.

Il teste Di. Ma. Lo., appuntato Scelto in servizio presso i Carabinieri di Pescara, ha riferito di avere acquisito, nel corso delle indagini, documentazione detenuta presso lo studio del (...), consistente in verbali assembleari e nel DURC relativo alla ditta (...), esecutrice dei lavori de quibus. Ha infine specificato di non aver rinvenuto formulari relativi ai rifiuti.

Il teste Bi. Va., direttore dei lavori di riqualificazione del ballatoio nord del condominio (...) ha riferito che, atteso che l'impresa appaltatrice era in possesso dell'abilitazione per lo smaltimento dei calcinacci, è stata la stessa impresa ad occuparsi di tale attività e che le certificazioni relative allo smaltimento dei rifiuti vengono prodotte al committente, rappresentato dall'Amministratore di Condominio, all'esito della chiusura dei lavori, restando, ordinariamente, in possesso della ditta sino alla chiusura dei lavori. Ha precisato che i lavori, al momento della sua testimonianza, non erano stati chiusi, ha precisato, su richiesta della parte civile, che l'amministratore del condominio, legale rappresentante del Committente, è legittimato a richiederne l'esibizione anche prima della chiusura dei lavori,

Il teste Sa. Ma. ha riferito di avere eseguito i lavori e di aver consegnato, presumibilmente nell'anno 2019 (il teste ha letteralmente riferito "può essere anche un anno fa", in sede testimoniale, in data 13.7.2020), il FIR, senza quarta copia e pesa, all'amministratore richiedente. Ha precisato di aver trattenuto la quarta copia e la pesa in attesa della chiusura dei lavori, che non si era, al momento della testimonianza, ancora verificata.

Orbene, all'esito dell'istruzione espletata, non risulta in alcun modo dimostrata la prospettazione accusatoria. Si imputa al (...) di essersi impossessato della documentazione giustificativa delle spese condominiali relative al trasporto e smaltimento dei calcinacci derivanti dai lavori di riparazione relativi all'ingresso nord del fabbricato in cui insiste il Condominio (...).

Orbene, la circostanza che la giurisprudenza abbia reiteratamente ammesso la sussistenza del reato di appropriazione indebita in capo all'amministratore il quale omette di consegnare al proprio successore, ovvero al condomino legittimato che ne faccia richiesta, la documentazione in suo possesso, non legittima a ricondurre ogni condotta omissiva all'interno di tale fattispecie.

In particolare, per aversi appropriazione della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, due elementi, in fatto, debbono necessariamente esistere in natura: (i) l'esistenza della cosa mobile (ii) il rapporto di possesso, in fatto, che con la stessa ha l'agente, il quale, si conduce come se la cosa fosse di sua proprietà, disponendone (i.e. appropriandosene) e pertanto modificando il predetto rapporto, attraverso la c.d, interversione del possesso.

Orbene, nel caso di specie, al di là delle censure mosse dal Gi. alla condotta del (...) nella sua qualità di amministratore del condominio, del tutto irrilevanti in questa sede, è emersa la consegna, da parte del (...) della documentazione contabile relativa alle spese condominiali per i lavori predetti.

Pertanto, con specifico riferimento a tale documentazione, il fatto non sussiste, in quanto carente della condotta dell'agente, il quale, sia pure con ritardo, ha consegnato al condomino legittimato la documentazione richiesta.

Sul punto, il Gi. ha reiteratamente rappresentato, nel corso della sua testimonianza, di aver insistito per molto tempo, e di avere ottenuto la documentazione con estremo ritardo.

Nondimeno, le circostanze rappresentate non risultano dettagliate, con riferimento specifico all'asserito ritardo del (...), posto che la quantificazione del tempo e l'indicazione del ritardo costituiscono meri dati valutativi, fomiti dalla p.o. nel corso della sua deposizione, del tutto priva di dati obiettivi e, in questo senso non supportata dal produzione documentale, della quale la pubblica accusa deve essere ritenuta onerata.

Inoltre, l'esito della attività legittimamente posta in essere dal Gi., è stato l'ottenimento della documentazione richiesta.

Orbene, in merito alla consegna del bene, il mero ritardo non risulta minimamente sufficiente, di per sé, ad integrare un'ipotesi di inlerversione del possesso, e cioè a provare che il possessore abbia agito uti domiunus, disponendo del bene e pertanto appropriandosene indebitamente.

Inoltre, poiché per i predetti lavori, ancorché terminati, non è stata ancora effettuata la c.d. chiusura dei lavori, ed essendo allo scopo del tutto carente la produzione documentale fatta in istruttoria, non risulta in alcun modo possibile determinare se tale ritardo, da parte dell'amministratore, nell'adempimento della richiesta del Gi. sia stato determinato da un'inerzia del (...), da una volontà di inadempimento che si approssimi alla disposizione indebita del bene mobile, ovvero ancora dalla circostanza che il bene mobile de quo (e cioè la documentazione) non fosse effettivamente in possesso del (...) al momento delle richieste formulate dal Gi..

Tale ultima considerazione deve essere ritenuta vieppiù valida per quanto riguarda il TIR relativo ai calcinacci, di cui all'imputazione.

Invero, l'istruzione espletata consente di escludere che il predetto documento fosse in possesso del (...).

In particolare, il documento in questione, che il Gi. ha reiteratamente dichiarato di non avere mai visto prima (atteso che se invece facesse parte della documentazione consegnatagli il fatto di reato sarebbe insussistente) è stato consegnato al (...) solo nel 2019, per espressa ammissione di Sa. Ma., titolare della ditta appaltatrice, cui deve darsi credito, in assenza di alcun elemento istruttorio di segno contrario. La circostanza che tale consegna sia stata effettuata con ritardo ovvero che il (...) non risultasse più amministratore del predetto condominio, può al più costituire indizio in ordine alla sussistenza di irregolarità amministrative o civili irrilevanti in questa sede, ma risulta del tutto insufficiente a dimostrare che il (...) possedesse il predetto documento nel periodo di cui all'imputazione (che è indicato in quello successivo al 7.11.2017).

Peraltro, una volta sollevato il (...) dall'incarico, lo stesso non era più tenuto ad acquisire tale documentazione, non essendo peraltro in alcun modo legittimato a tale attività.

Il predetto documento, pertanto, è stato consegnato, in copia, al (...), evidentemente ai fini istruttori nel presente procedimento.

Il Sa. ha peraltro precisato di aver trattenuto la quarta copia del documento e la "pesa", e di non averla affatto consegnata al (...), atteso che la stessa resta in possesso della ditta appaltatrice sino alla c.d. chiusura dei lavori, non avvenuta. Anche per tale parte del documento, pertanto, risulta dimostrato che il (...) non detenesse la cosa mobile della cui appropriazione indebita è accusato.

Ne segue, in definitiva, che in alcun modo al (...) può essere ascritta la responsabilità dell'appropriazione di un documento del quale lo stesso non era in possesso e che lo stesso debba essere assolto dal reato ascrittogli, ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste,

PQM
P.Q.M.
letto l'art. 530 co. 1 c.p.p. assolve (...) dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Termine fino al 10.10.2020 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Pescara il 10 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2020.

Appropriazione indebita: configurabilità del reato in capo all'amministratore di condominio che si impossessi della documentazione giustificativa delle spese condominiali.

bottom of page