Appropriazione indebita: il dipendente di un vettore che si impossessa della cosa trasportata commette solo il reato di furto
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Cassazione penale sez. V, 05/03/2018, n.31993

Integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente "nomine alieno", non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania ha, con la sentenza impugnata, confermata quella emessa dal locale Tribunale, che aveva condannato V.L. e F.C. per furto aggravato di materiale farmaceutico, del valore di circa 700.000 Euro, che V.L., in qualità di dipendente della ditta di trasporti Puma, era stato incaricato di trasportare alla Sofad Grosfarma di Misterbianco.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati lamentando l'erronea qualificazione della fattispecie, che andrebbe ricondotta - a loro giudizio - a quella dell'appropriazione indebita, in considerazione del fatto che V.L. "non lavorava presso la Puma trasporti quale autotrasportatore, bensì con quella di operaio magazziniere, essendo, invece, il V.S. (coimputato giudicato in separato giudizio insieme a M.G.) il soggetto che si occupava del trasporto della merce per conto della predetta ditta".

Il solo F. si duole, inoltre, che - con motivazione incongrua - le circostanze attenuanti generiche gli siano state concesse con criterio di equivalenza, invece che di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perchè ripropongono doglianze su cui i giudici di merito hanno fornito risposta logica e congrua, oltre che corretta sotto il profilo giuridico.

La sentenza d'appello chiarisce che V.L. era dipendente della ditta PUMA, incaricata del trasporto della merce. La Corte d'appello non è incorsa, quindi, in nessun equivoco, posto che anche per i ricorrenti V.L. era "magazziniere" della ditta PUMA.

Quanto a V.S., gli stessi ricorrenti ci informano che costui "si occupava del trasporto per conto della ditta PUMA" (così V.L.), mentre F.C. asserisce che V.L. "lavorava" per conto della ditta PUMA.

Ebbene, per giurisprudenza mai contraddetta, deve rispondere del delitto di furto ex art. 624 cod. pen. e non di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., il dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente "nomine alieno", non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa (Cass. n. 1942 del 14/1/1986, rv 172062, n. 8489 del 5/4/1985, rv 170552; sez. 2, n. 6682 del 2/3/1981, rv 149659; sez. 2, n. 11776 del 12/5/1980, rv 146563; sez. 2, n. 11122 del 3/7/1981, rv 151323, con riferimento specifico all'ipotesi, ventilata dal ricorrente, del magazziniere che si impossessi della cosa di cui abbia la custodia). La giurisprudenza citata dai ricorrenti si riferisce, invece, al furto commesso dal "vettore" che sia proprietario del mezzo di trasporto (nella specie, la ditta PUMA); soggetto che è, all'evidenza, diverso dal dipendente (quale che sia la qualifica di quest'ultimo).

Quanto alle attenuanti generiche, concesse a F. con criterio di prevalenza (invece che di prevalenza), la Corte d'appello ha fatto leva sulla gravità del danno arrecato al derubato, alla pessima personalità degli imputati (gravati di precedenti specifici) e alla gravità della condotta, caratterizzata da una minuziosa preparazione del delitto, col coinvolgimento di soggetti estranei all'impresa trasportatrice. Trattasi di motivazione che avrebbe dovuto portare al diniego delle attenuanti, invece che alla loro concessione, sicchè l'eventuale illogicità della motivazione si è risolta a tutto vantaggio del ricorrente.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018

Appropriazione indebita: il dipendente di un vettore che si impossessa della cosa trasportata commette solo il reato di furto

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