Appropriazione indebita: non sussiste in caso di appropriazione di denaro da parte del dipendente di ufficio postale che svolge funzioni di tipo bancario
top of page

Cassazione penale sez. VI, 31/05/2018, n.42657

Il dipendente in servizio presso un ufficio postale che svolge attività di tipo bancario/finanziario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, in quanto le relative attività sono chiaramente distinte dai servizi postali, sia perché disciplinate da differenti e specifiche normative di settore, sia perché separate dal punto di vista organizzativo e contabile, sicchè l'appropriazione di somme di denaro dei clienti commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (La Corte ha espresso il suddetto principio in relazione all'appropriazione di somme pagate tramite bollettino postale alla società Postel s.p.a., come rata di un finanziamento).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1744/2017 emessa il 28/02/2017, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Tivoli a P.E. ex art. 314 cod. pen. per essersi appropriata - agendo quale sportellista presso l'Ufficio Postale di Tivoli centro - di Euro 345,1 occultando il bollettino postale di pagamento indicato nell'imputazione.

2. Nel ricorso di P. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 157 cod. pen. essendo il reato già prescritto al momento della decisione; b) violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, per non essere stata provata l'identità della ricorrente con l'autore della condotta contestata; c) violazione di legge e mancanza di motivazione circa i motivi di appello concernenti l'istanza di riunione con procedimento analogo, perchè relativo alla stessa fattispecie di reato nello stesso periodo (ottobre 2004), e l'istanza di astensione del Presidente del Collegio perchè già giudicante nel suindicato analogo procedimento; d) violazione di legge e vizio di motivazione per avere considerato P. dipendente dell'Ufficio Postale di (OMISSIS) mentre è dipendente a tempo determinato (trimestrale) della Inwork Italia s.r.l. (società privata che affitta lavoro); e) violazione dell'art. 314 cod. pen. per avere trascurato quanto sopra espresso sub "d" e che il servizio di pagamento della rata di acquisto di un'auto attraverso Postel s.p.a. (ex società privata trasformata in pubblica) è parallelamente svolto da istituti privati finanziari.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, anzitutto, rilevato che i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Rv. 265088; Sez. 4, n. 676 del 06/11/2003, dep. 2004, Rv. 227345) e che - a seguito della mancata riunione - la questione della astensione del Presidente del Collegio giudicante diventa irrilevante. Pertanto, il terzo motivo di ricorso è infondato.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato: infatti, circa la prova della responsabilità della ricorrente, nella sentenza impugnata si evidenzia compiutamente che l'imputata è stata identificata sulla base del fatto che prestava servizio alla cassa n. (OMISSIS) dell'Ufficio Postale di (OMISSIS) e che, per accedere alla sua postazione, aveva digitato la sua password personale (della quale non ha denunciato smarrimento). Nella sentenza, inoltre, si annota che la P., dispiaciuta per l'accaduto e pentita della sua azione, si è dimessa dall'incarico e ha restituito la somma alla persona danneggiata.

3. Va rilevato che la Corte di appello ha considerato che la ricorrente aveva in concreto funzioni di certificazione e non mansioni meramente esecutive e, come tale, era incaricata di pubblico servizio, a prescindere dal fatto che fosse dipendente o meno dall'Ente Poste.

In senso contrario, deve osservarsi che neanche il dipendente di Poste Italiane S.p.a. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, perchè l'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile (come si desume dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 che regolamenta i servizi di bancoposta) a un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela (regolati esclusivamente dal diritto civile). Nè, in senso contrario, rileva il fatto che parte del capitale di Poste s.p.a. possa fare capo alla Cassa depositi e prestiti, non essendo gestito in modo diverso da qualsiasi capitale investito dall'azionista di una banca: le attività di bancoposta sono chiaramente distinte dai servizi postali, sia perchè disciplinate da differenti specifiche normative di settore, sia perchè separate dal punto di vista organizzativo e contabile. Ne deriva che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato (Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262746; Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 263359).

Pertanto, sono fondate le deduzioni sviluppate dalla ricorrente sul punto nel quarto e nel quinto dei motivi di ricorso

3. Posto quanto precede, deve rilevarsi che, così come riqualificato, il reato, che risulta commesso il (OMISSIS), era già prescritto al momento in cui fu emessa la sentenza impugnata.

P.Q.M.
Riqualificato il reato quale appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata prescrizione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2018

Appropriazione indebita: non sussiste in caso di appropriazione di denaro da parte del dipendente di ufficio postale che svolge funzioni di tipo bancario

bottom of page