Appropriazione indebita: non sussiste in caso di furto aggravato il dipendente di società che si impossessa di denaro sottraendolo dal conto aziendale
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Cassazione penale sez. IV, 31/01/2019, n.8128

Risponde del reato di furto aggravato, e non di appropriazione indebita, la dipendente di una società, incaricata di provvedere ai pagamenti in nome della stessa, che si impossessi di somme di denaro sottraendole dal conto corrente aziendale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che l'imputata avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perché disponeva della “password” per operare sul conto corrente della società, rilevando che la facoltà dell'imputata di effettuare pagamenti non le conferiva una signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di facoltà vincolata alle istruzioni e alle direttive impartitele dai vertici societari, e che la provvista depositata sui conti correnti era sempre rimasta nella piena disponibilità dell'ente titolare).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti dell'odierna ricorrente, C.S., con sentenza del 5/3/2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa in data 12/1/2015, appellata dall'imputata, condannandola alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Il Tribunale di Treviso (ex sezione distaccata di Conegliano) aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'odierna ricorrente, ritenuta la continuazione, concessele le circostanze attenuanti generiche valutate minusvalenti rispetto alle contestate aggravanti, applicata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 800 di multa, con interdizione dai PP.UU. per la durata di anni 5, con condanna alla rifusione dei danni alla parte civile da liquidarsi in separato giudizio civile, con condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 1.200.000,00 e con condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile, con confisca di quanto ancora in sequestro, per il delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto per sè o per altri, nella sua qualità di dipendente della società O.M.C. Spa, con sede in (OMISSIS), avendo accesso quale impiegata addetta ai pagamenti e mediante apposita password, al sistema informatico della predetta società, si impossessava a più riprese di una ingente somma di denaro (allo stato quantificabile in circa 2.531.000,00 Euro) che sottraeva dal conto corrente aziendale mediante numerose e periodiche disposizioni di bonifico, per importi vari, effettuate via web a favore di diversi conti bancari, di cui alcuni intestati al coniuge B.S. e altri intestati a società (tra cui Polo Lauren Milano Srl, Luxury Goods Italia Spa, Malloni Spa, BV Italia Srl ed altre) non aventi alcun rapporto commerciale con la OMC Spa, utilizzando con modalità fraudolente il programma di tesoreria denominato "(OMISSIS)" e quello di contabilità aziendale denominato "(OMISSIS)", nelle disposizioni motivazioni generiche e stereotipate ("stipendi" o "bonifici") e giustificando in azienda la comunicazione di addebito con analoghe motivazioni ("disposizioni bonifici Italia", "ritiro effetti", "addebiti vari"). Fatto aggravato perchè commesso con abuso di prestazione d'opera e con modalità fraudolente, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. In (OMISSIS).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, C.S., con atto depositato in data 10/3/2017, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

a. Con un primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto come appropriazione indebita in relazione alla qualifica di fatto esercitata in azienda dall'imputata.

La ricorrente riporta l'imputazione e la decisione impugnata laddove la stessa decisione ritiene la corretta qualificazione dei fatti in furto, evidenziando che la corte di appello, appiattendosi sulla decisione di primo grado, non avrebbe considerato l'operatività illimitata di cui godeva la C. sui conti aziendali, nonostante si fossero precisate, con i motivi di appello, le mansioni rivestite in concreto dalla stessa C. in azienda.

La Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare che la qualifica rivestita in concreto fosse quella di unica responsabile dell'area amministrativo-finanziaria della società, parimenti all'amministratore delegato, e con il possesso di tutte le password e credenziali di accesso ai conti correnti, a prescindere dalla qualifica formale indicata nel contratto di assunzione.

La C., riconosciuta direttore finanziario della società con la predisposizione di biglietti da visita con la dicitura " S.C. - (OMISSIS)", aveva legittimamente l'assoluta autonomia nella gestione generale dei pagamenti, con il pieno potere di disporre del denaro della società e la piena e legittima operatività nel conto corrente. Rivestiva, dunque, sostanzialmente la funzione tesoriere.

Pertanto, l'indebito utilizzo del danaro integrerebbe la fattispecie del delitto di cui all'art. 646 c.p. e non di furto che, invece, si caratterizza per l'adozione di un comportamento volto ad eludere il controllo del proprietario sulla cosa. Controllo che non vi era, dal momento che il controllo e la gestione del danaro della società era affidato proprio alla C..

La ricorrente riporta i principi affermati da questa Corte sulla nozione penalistica di possesso tra cui Sez. Un. 18/7/2013 Rv. 255975 e Sez. 4, n. 40053 del 15/9/2015.

Del resto, aggiunge la C., i bonifici per sè ed altri sono sempre stati effettuati con la massima trasparenza, utilizzando le proprie credenziali, pur disponendo anche di quelle dell'amministratore delegato, e dalla propria postazione lavorativa, a riprova dell'autonomia di gestione finanziaria posseduta.

b. Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 c.p., n. 2.

Si riporta la motivazione resa sul punto evidenziando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte veneziana, non sarebbe ravvisabile nella condotta alcuna scaltrezza o mezzo fraudolento dissimulatore, tanto che a distanza di due anni è stato possibile ricostruire tutte le operazioni, sempre chiaramente rintracciabili tra le operazioni.

Nessuna fraudolenza vi sarebbe stata nella condotta dell'imputata, ma semplicemente una mancanza di controllo da parte dei vertici aziendali.

Si richiama la sentenza di questa Corte Sez. Un. del 18/7/2013 sulla configurabilità dell'aggravante, rilevando l'assoluta mancanza nel provvedimento impugnato della doverosa analisi degli apprestamenti posti in essere dalla p.o. a tutela del proprio patrimonio nonchè l'analisi dell'attività degli organismi di controllo e vigilanza, al fine si ritenere la sussistenza dell'aggravante.

c. Con un terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. anche e comunque in relazione al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

Ci si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. e le contestate aggravanti che ha portato ad una minu-svalenza delle prime rispetto alle seconde.

I giudici di appello nel ribadire il giudizio di minusvalenza delle attenuanti generiche si limiterebbero a fare un elenco delle aggravanti contestate, senza fornire idonea motivazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonchè corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, a cominciare da quella riguardante l'invocata qualificazione dei fatti come appropriazione indebita e non furto (motivo sub a.).

Ed invero, corretta ed argomentatamente motivata appare la qualificazione del reato operata dai giudici del gravame del merito, che non hanno ravvisato il possesso e la disponibilità del danaro della società in capo alla ricorrente, che non aveva la gestione del danaro della società ma l'incarico di provvedere ai pagamenti necessari nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo impiegatizio, tanto che la stessa adottava una serie artifici al fine di riuscire ad appropriarsi delle somme.

In proposito, va evidenziato, che, diversamente da quanto prospetta anche in questa sede il difensore ricorrente, che disegna per la C. un ruolo societario apicale, con facoltà di disporre dei capitali della società senza controllo alcuno, già il giudice di primo grado aveva chiarito che si tratta di una ricostruzione, seppur suggestiva, che non trova un valido fondamento probatorio essendo invece: "...emerso pacificamente dall'istruttoria come la C. fosse stata assunta quale impiegata di sto livello, addetta alla contabilità. In tale veste, la stessa era preposta ad eseguire i pagamenti afferenti il generale andamento gestionale, che dovevano essere eseguiti secondo le disposizioni dei suoi referenti (direttore generale ed amministratore delegato). Al fine di consentirle l'esecuzione dei compiti assegnatile, ella era stata dotata di chiavi d'accesso al sistema informatico gestionale e di contabilità, nonchè delle password necessarie ad operare tramite home banking sul conto corrente aziendale" (così pagg. 3-4 della sentenza di primo grado".

Il tema è quello del possesso (in senso penalistico) o meno delle ingenti somme sottratte (oltre due milioni e mezzo di Euro). Se vi fosse ci troveremmo di fronte al reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. Altrimenti, come si dirà per il caso che ci occupa, ci troviamo di fronte al reato di furto.

Orbene, va ricordato che costituisce ius receptum il principio secondo cui il possesso in senso penalistico si configura quando vi sia una autonoma disponibilità della cosa al di fuori della altrui sfera di vigilanza o custodia. Invece, quando sussiste un semplice rapporto materiale tale possesso non sussiste e si configura, quindi, il reato di furto.

Tale apprezzamento è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, consacrata dalle Sezioni Unite: il possesso, inteso nella peculiare accezione propria della sfera penalistica, è costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975; conf. Sez. 4, n. 40053/2015 non mass.).

In altri termini, il possesso penalistico implica una signoria di fatto che consente di fruire e disporre della cosa in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che abbia su di essa un potere giuridico maggiore.

Si tratta di un'autonomia che può essere definita in termini negativi: non vi è signoria di fatto del dominus, nè altrui custodia o vigilanza. Entro tale ordine concettuale, conviene ripeterlo, si usano in una peculiare accezione penalistica i termini possesso e possessore.

Tale soluzione interpretativa, come ricordano le SS.UU. Sciuscio del 2013, consente di definire con sufficiente chiarezza la linea di confine tra furto ed appropriazione indebita.

La detenzione qualificata non rende ipotizzabile la sottrazione da parte dello stesso detentore che, invece, ben può rendersi protagonista di atti di appropriazione indebita.

Il possesso penalistico di cui si parla non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che, come è noto, può configurarsi anche per mezzo di altra persona. Esso, peraltro, non implica necessariamente una relazione fisica con il bene.

E' concepibile pure il possesso a distanza, quando vi sia possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale; o anche solo virtuale, quando vi sia effettiva possibilità di signoreggiare la cosa.

Per ripetere un antico ed efficace esempio, le SS.UU. Sciuscio ricordano che il possessore della valigia rimane tale anche se essa è nelle mani del portabagagli che è, invece, mero detentore.

L'indicata interpretazione della fattispecie attribuisce rilievo anche alla relazione possessoria non sorretta da base giuridica, clandestina o addirittura illecita, con la conseguenza che costituisce furto pure la sottrazione della refurtiva al ladro.

Tale soluzione, come si è visto, è accreditata anche dalla giurisprudenza di questa Corte e trova tradizionale, razionale giustificazione nella considerazione che la spoliazione in danno del ladro, riguardata nell'ottica pubblicistica del diritto penale, non rende meno aggressiva e biasimevole la condotta e giustifica la reazione punitiva.

Per quel che qui maggiormente interessa, la qualificata relazione di fatto di cui si parla può assumere diverse sfumature, che comprendono senz'altro il potere di custodire, gestire, alienare il bene.

3. Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto (così Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993 dep. il 1994, Balzaretti, Rv. 197781che ha escluso il possesso in senso penalistico in capo ad un dipendente di una Cassa di Risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui il medesimo aveva la detenzione materiale o meramente precaria al limitato fine di determinate operazioni, non potendo portarli all'esterno se non per le esigenze connesse a dette operazioni; conf. Sez. 2, n. 43132 del 05/05/2016, Tamone, Rv. 268440).

Perchè ci sia appropriazione indebita e non furto, dunque, occorre che l'agente abbia un autonomo potere di fatto sulla cosa, che sfugge a qualsiasi possibilità di controllo da parte del proprietario o di chi vanti un potere giuridico prevalente su questa.

E così non era, evidentemente, per la C..

Già il giudice di primo grado, in proposito, aveva chiarito che: "Appare tuttavia insito nella stessa qualifica di sua assunzione presso O.M.C., come la stessa fosse autorizzata ad operare, per conto dell'amministratore solo ed esclusivamente nell'ambito della stretta operatività aziendale e nei limiti di questa. E del resto nessun autonomo potere di spesa le era stato accordato dall'amministrazione di O.M.C. s.p.a., non constando alcuna procura in tal senso. Nel corso dell'interrogatorio, avanti al P.M., la C. ha fatto cenno ad un'autorizzazione agli acquisti personali accordatale dall'amministratore delegato D.M.H., in quanto invaghitosi di lei. Si rileva unicamente, in proposito, come tale affermazione sia rimasta una mera allegazione, priva di alcun sostegno probatorio".

Il tribunale trevigiano aveva perciò concluso ritenendo che l'odierna ricorrente "non avesse alcun potere di disposizione autonomo sul denaro della O.M.C., che era chiamata ad utilizzare solo ed esclusivamente nell'ambito della gestione corrente ed ordinaria della medesima società; non disponeva quindi del "possesso" del denaro stesso, di cui si è appropriata solo dopo averlo sottratto agli aventi diritto, abusando della sua qualità di dipendente (art. 61 c.p., n. 11) ed utilizzando mezzi fraudolenti".

E a fronte del motivo di appello proposto dall'imputata, sempre fondato sulla indimostrata circostanza di essere una top manager con ampi poteri e non una semplice impiegata, per il resto assolutamente generico e privo di un confronto argomentato con la motivazione del giudice di primo grado, la Corte territoriale, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, ha ribadito come non potesse certo sostenersi che la C. avesse la disponibilità del denaro sottratto solo perchè ella disponeva delle password necessarie ad operare sul conto corrente della società persona offesa.

La facoltà di effettuare pagamenti - come si legge nel provvedimento impugnato - non conferiva alla prevenuta alcuna signoria autonoma sui conti correnti, trattandosi di una facoltà pur sempre vincolata alle istruzioni ed alle direttive impartitele dai vertici aziendali. La provvista depositata sui conti societari è sempre stata nella piena disponibilità dell'ente titolare ed è divenuta di volta in volta oggetto di furto da parte dell'imputata la quale, senza averne mai avuto il possesso autonomo, profittando della possibilità che le era riconosciuta d'effettuare pagamenti nell'esclusivo interesse della società, ne ha sottratta una gran parte dirottandola a proprio vantaggio.

Non si è trattato dunque di appropriazione indebita, come sostenuto anche in questa sede dalla difesa dell'imputata, ma di furto aggravato, così come contestato in imputazione.

4. Infondato è anche il motivo di ricorso sub b.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (così le già ricordate Sez. Un., n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974, che, in applicazione di tale principio, hanno escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 8757 del 7/11/2014 dep. il 2015, Bontempi, Rv. 262669 secondo cui in tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. E, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale).

Ebbene, facendo buon governo di tali principi, la corte di appello veneta ha richiamato la descrizione degli artifici contabili contenuta nella decisione di primo grado e ha descritto le modalità con cui l'imputata operava le sottrazione, ossia alterando le scritture contabili in modo da farle coincidere con i saldi di conto corrente, inserendo fittizie contropartite alle disposizioni patrimoniali e addirittura predisponendo un inesistente contratto a progetto tra il marito e la banca al fine di eludere la richiesta di chiarimenti del direttore della banca, giustificando in tal modo i numerosi trasferimenti di denaro.

La durata nel tempo della condotta posta in essere dalla prevenuta - prosegue il provvedimento impugnato - prova, di per sè, l'efficacia delle giustificazioni contabili architettate dalla C., tutt'altro che ingenue o grossolane, che le hanno consentito di protrarre la condotta delittuosa per lungo tempo e di sottrarre una somma complessivamente assai ingente.

Quanto agli importi di denaro, anch'essi assai cospicui, utilizzati dall'imputata non per effettuare spese personali ma per alimentare il conto corrente del marito, l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 è certamente ravvisabile, come hanno ritenuto i giudici del gravame del merito, nell'avere l'imputata predisposto ed esibito al direttore della banca un falso contratto di collaborazione tra la società persona offesa e il proprio coniuge.

5. Infondato - e meramente ripropositivo dei motivi di appello - è il profilo di doglianza sub c.

La Corte territoriale aveva già motivatamente dato atto di non condividere il motivo - oggi riproposto tout court - nel quale si chiede il riconoscimento della seminfermità mentale di cui all'art. 89 c.p..

Sul punto i giudici di appello condividono le pertinenti ragioni esposte dal tribunale trevigiano, secondo cui la complessiva condotta posta in essere dall'imputata, caratterizzata dal ricorso a complessi artifici contabili e alla creazione di un falso contratto, denota pieno possesso delle propie facoltà e esclude che la donna abbia agito con candore, assenza di malizia e di precauzioni. E condivisi-bilmente e logicamente aggiungono che dalla destinazione di gran parte delle somme sottratte ad acquisti di capi di vestiario firmati, non può certamente trarsi la conclusione d'una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, dovendosi peraltro considerare che una parte nient'affatto residuale è stata versata sul conto corrente del marito.

Coerente, pertanto è l'aver ritenuto mancante nella condotta concretamente attuata dall'imputata, elementi valorizzati per sostenere una capacità grandemente scemata ex art. 89 c.p..

In ultimo, infondato è anche il motivo di ricorso, anche quello già proposto in appello, con il quale il difensore della C. si duole del bilanciamento tra aggravanti e attenuante riconosciuta, espresso dal primo giudice in termini di prevalenza delle prime sulla seconda.

Anche sul punto la Corte territoriale aveva già argomentatamente risposto evidenziando il notevole peso delle aggravanti contestate, e segnatamente di quella dell'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, ma anche dell'avere profittato di relazioni di prestazione d'opera e fatto uso di mezzi fraudolenti.

Per i giudici di appello, se si considerano l'importo complessivamente sottratto, pari a circa Euro 2.500.000, la durata della condotta ai danni della persona offesa alla quale l'imputata era legata da un vincolo di dipendenza lavorativa, gli artifici contabili utilizzati dalla prevenuta per realizzare i propri scopi e per dissimulare le proprie azioni, allora ben può ritenersi che i dati valorizzati dal primo giudice per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, segnatamente il prospettato disturbo di personalità e la positiva condotta successiva ai fatti, non siano tali da elidere l'accentuata gravità dei fatti commessi.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Montanino Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

Appropriazione indebita: non sussiste in caso di furto aggravato il dipendente di società che si impossessa di denaro sottraendolo dal conto aziendale

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