Appropriazione indebita: si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà di fare proprio il bene giunge a conoscenza della p.o.
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Cassazione penale sez. II, 11/10/2018, n.56344

Il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (Fattispecie in tema di obbligo di restituzione derivante da contratto di deposito di somme di denaro, nella quale la Corte ha ritenuto esattamente determinata la competenza territoriale del tribunale del luogo ove le somme avrebbero dovuto essere restituite, coincidente nella specie con il domicilio del depositante, anziché presso il luogo in cui l'agente aveva ricevuto la richiesta di restituzione e si era determinato a mutare il titolo del possesso).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado con la quale M.M. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 646 e art. 61, n. 7 per essersi rifiutato di restituire a R.A. una somma di denaro pari a Euro 61.700,00.

1.1 Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale di Bologna, in quanto la competenza andava determinata con riferimento al luogo in cui si trovava l'imputato al momento in ci aveva mutato il titolo del possesso, e quindi nel luogo dove aveva ricevuto la richiesta di restituzione della somma, e non quello dove il bene doveva essere restituito.

1.2 I difensori osservano poi come i giudici di merito avevano ricostruito la vicenda inquadrandola nella fattispecie civilistica del contratto di deposito, mentre, fermo restando che si ribadiva la tesi dell'avvenuta donazione, sussisteva una interposizione reale di persona: poichè R. aveva chiesto a M. di intestare il deposito postale della somma a nome dello stesso M., vi era stato trasferimento della titolarità della somma, che doveva essere poi ritrasferita a R.; non si poteva quindi configurare l'art. 646 c.p., visto che M. non deteneva la somma per conto altrui.

1.3 I difensori rilevano inoltre come al momento della pattuizione, erano presenti solo R. e M., quindi non poteva dirsi raggiunta la certezza di quale accordo avessero raggiunto, con conseguente irrilevanza delle testimonianze acquisite; se l'accordo era di donazione, tale era rimasto, a nulla rilevando la mancata stipula di un atto notarile.

1.4 Infine i difensori eccepiscono che la pena inflitta era incongrua e commisurata in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non essendo stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche ed essendo stato erroneamente escluso il beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso proposto è inammissibile.

2.1 In relazione al primo motivo di ricorso, oltre alle considerazioni già espresse dalla Corte di appello a pag.5 della sentenza impugnata, si può ricordare la sentenza n.48438 del 01/12/2004 D'Amico, Rv. 230354, secondo cui "In tema di appropriazione indebita l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva trasferito sul proprio conto titoli un certificato di deposito a lui affidato per la custodia il reato si sia perfezionato non nel luogo della negoziazione ma nel luogo e al tempo in cui la manifestazione di volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa)"; correttamente è stata pertanto ritenuta la competenza del tribunale di Ferrara.

A ciò si può aggiungere che l'art. 1182 c.c. prevede che nelle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore, e quindi, essendo R. residente a (OMISSIS), nel circondario del tribunale di Ferrara, in quel tribunale si radicava la competenza.

1.2 Il secondo motivo di ricorso si basa su una interpretazione dei fatti non supportata da alcun elemento: non risulta infatti che R. abbia consegnato la somma a M. affinchè lo stesso la mettesse su un libretto intestasse a suo nome, ma soltanto la consegna della somma affinchè la custodisse che, appunto, integra la fattispecie del deposito, contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.) e la cui causa consiste nell'assicurare la custodia della cosa, con la conseguenza che al depositario non passa la proprietà nè il possesso di essa, in quanto egli la detiene soltanto, nell'interesse del depositante, e non può disporne nè servirsene (art. 1770 c.c.).

1.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto pone questioni di merito; si deve ricordare la natura del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

1.4 Sul quarto motivo di ricorso si deve rilevare che non incorre nel vizio di motivazione il giudice che, nel formulare il giudizio di comparazione delle circostanze, dimostri di avere, come nel caso di specie, considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come equivalenti, assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 6, n.24728 del 29/04/2015; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014 Rv. 260415).

Il giudizio di comparazione fra circostanze deve risultare il più idoneo a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare in concreto, alla luce della reale entità del fatto e della personalità dell'imputato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (in tal senso Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245930); il ricordato principio vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (sez. 3, n. 19441 del 27/01/2012).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, applicando correttamente i principi dianzi citati, ha evidenziato che non ricorressero le condizioni per un giudizio di bilanciamento più favorevole alla luce della obiettiva gravità del fatto, in quanto la persona offesa era stata privata di tutti i suoi risparmi.

Analogamente, la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., e tale valutazione non è censurabile in cassazione se non palesemente illogica, circostanza non sussistente nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fatto riferimento che l'imputato non ha restituito nulla della somma di cui si era appropriato

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Appropriazione indebita: si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà di fare proprio il bene giunge a conoscenza della p.o.

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