Appropriazione indebita: sussiste in caso di indebita percezione della pensione di soggetto detenuto conseguita dal congiunto cointestatario del conto
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Cassazione penale sez. VI, 24/02/2021, n.20346

Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter c.p. l'indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal congiunto cointestatario del conto corrente su cui sono confluiti i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato. (In motivazione la Corte ha precisato che il congiunto del defunto non deve comunicare il decesso all'Ente erogatore, essendo, invece, l'ufficiale di Stato civile tenuto a curare il successivo inoltro all'INPS che, a sua volta, informa i singoli enti erogatori del trattamento pensionistico).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. G.M. ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato quella di primo grado che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 316-ter c.p., a lui ascritto in imputazione.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 316-ter c.p. e vizi di motivazione là dove la sentenza impugnata attribuisce all'imputato l'obbligo di comunicare alla Fondazione ENASARCO, ente erogatore del trattamento pensionistico di cui beneficiava la madre del ricorrente e di cui quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato, l'intervenuto decesso della beneficiaria. Invero, il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 72, impone ai prossimi congiunti l'obbligo di comunicare la morte di una persona, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui questa é avvenuta. A sua volta, é l'INPS che, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Nel caso di specie, é pacifico che il ricorrente abbia assolto l'obbligo su di lui incombente di comunicazione al competente ufficiale di stato civile, tanto che l'INPS riceveva regolarmente da quest'ultimo la conseguente comunicazione già in data 8/4/2005 e interrompeva così ogni erogazione successiva. Gravava invece all'INPS, fatto il dovuto controllo sul Casellario delle pensioni, l'obbligo di comunicare all'ENASARCO l'avvenuto decesso del pensionato. Il ricorrente sarebbe dunque stato in buona fede allorché ha continuato a ricevere sul conto cointestato con la madre, caratterizzato da plurime movimentazioni risalenti alla sua attività professionale, il suddetto trattamento pensionistico. La percezione indebita da parte del ricorrente delle somme erogate dall'ENASARCO in favore della madre defunta integrerebbe comunque, al più, la fattispecie di cui all'art. 646 c.p., tale reato risultando peraltro nel caso di specie improcedibile per mancanza di querela.

2.2. Violazione dell'art. 157 c.p., per avere la Corte di appello escluso l'avvenuta maturazione del termine massimo di prescrizione, nonostante l'intervenuto sequestro preventivo del conto corrente del ricorrente sul quale le somme in questione venivano accreditate dall'ENASARCO, sicché tali somme, già versate o da versare per ulteriori periodi, sarebbero state assolutamente indisponibili per l'imputato. Con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla data del sequestro, eseguito il 14/5/2010.

4. Il ricorso é stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore del ricorrente" ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato, nei termini e limiti di seguito indicati.

1.1. Occorre in primo luogo porre in rilievo che per l'integrazione della contestata fattispecie astratta di cui all'art. 316-ter c.p. é necessario che la percezione delle erogazioni pubbliche sia comunque avvenuta dietro la presentazione di documenti falsi (condotta attiva) ovvero, per quanto rileva ai fini della decisione del caso in esame, a cagione della omessa comunicazione di informazioni "dovute" (condotta omissiva). L'inerzia o il silenzio possono dunque integrare l'elemento oggettivo del reato de quo a condizione che siano "antidoverosi", cioé che corrispondano all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e che ad essi si correli l'erogazione non dovuta (cioé sine titulo) da parte dello Stato o dell'ente pubblico (Sez. 6, n. 14940 del 30/01/2018, Patrizio, Rv. 272733).

1.2. Quanto alla doverosità di tale comunicazione, deve rilevarsi che il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72, prevede l'obbligo di comunicare la morte dl una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa é avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere é stato deposto, a carico dei "congiunti" o della "persona convivente con il defunto" (o di un loro delegato) o - in mancanza - della persona "informata" del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato. D'altra parte, la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 34 e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19, fanno obbligo al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato, obbligo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 46 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 (in termini, Sez. 6, n. 14940 del 30/01/2018, cit.). Lo stesso L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19, stabilisce altresì che a seguito delle comunicazioni dei Comuni relative ai decessi di cui alla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 34 "(l)'INPS, sulla scorta dei dati dé Casellario delle pensioni, comunica e informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati".

1.3. Questo essendo il quadro normativo degli obblighi di comunicazione in caso di decesso, la stessa sentenza impugnata riconosce che nel caso di specie il Comune di Trieste - il quale evidentemente era stato a sua volta di ciò tempestivamente informato comunicò regolarmente all'INPS per via telematica, l'8 aprile 2005, l'avvenuto decesso della madre del ricorrente, sicché l'erogazione del relativo trattamento pensionistico INPS venne subito interrotta. La sentenza impugnata erra dunque nel ritenere sussistente in capo all'imputato un obbligo ulteriore di comunicazione del decesso della madre all'ENASARCO, ente erogatore dei ratei di pensione oggetto di imputazione, poiché l'unico incombente informativo posto a carico dei congiunti (o della persona convivente) del defunto consiste nella comunicazione dell'evento, entro ventiquattro ore, all'Ufficio Anagrafe del Comune, come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 72, dovendo a ciò conseguire da parte degli enti a ciò preposti (Comune e, sulla base del Casellario delle pensioni, INPS) l'eventuale ulteriore comunicazione agli altri enti che risultassero erogatori di trattamenti pensionistici in favore del defunto. Pertanto, nel caso in esame manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie astratta contestata, rappresentato dall'omissione di informazioni dovute. Peraltro, l'appropriazione da parte del ricorrente dei ratei della pensione erogata dall'ENASARCO in favore della madre defunta mediante versamento nel conto corrente bancario di cui lo stesso ricorrente era cointestatario, risulta certamente indebita, in quanto sine titulo. Con la conseguente integrazione della diversa fattispecie incriminatrice prevista all'art. 646 c.p., del resto negli stessi termini prefigurata in ricorso. La sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, offre infatti specifica e congrua risposta alla deduzione di merito formulata con l'atto di appello e reiterata in questa sede di legittimità, in ordine alla predicata buona fede dell'imputato, che non si sarebbe avveduto dei perduranti accrediti dei ratei della pensione ENASARCO della madre sul conto corrente a lui cointestato (pp. 4-5, ove compiuta e logica valutazione in ordine alla consapevole e volontaria appropriazione da parte del ricorrente dei ratei della pensione ENASARCO di cui era titolare la madre, dedotta oltre ogni ragionevole dubbio dalla periodicità e pluralità degli accrediti e dalla circostanza che tali ratei, per quattro anni circa accreditati sul conto cointestato, sono stati negli anni successivi accreditati su altro conto bancario intestato al solo ricorrente, all'evidenza su richiesta dell'unico soggetto interessato). Con la conseguenza che il fatto contestato va riqualificato quale appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., delitto perseguibile a querela, e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per originaria mancanza della suddetta condizione di procedibilità. La rilevata improcedibilità per mancanza di querela fin dalla pronuncia di primo grado, comporta altresì l'annullamento di tutte le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l'art. 578 c.p.p. consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l'estinzione del reato (Sez. 2, n. 51800 del 24/09/2013, Palazzolo e altro, Rv. 258062).

1.4. Risultano assorbiti nel disposto annullamento gli ulteriori motivi di ricorso, posto che il proscioglimento per mancanza di querela é più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372, in fattispecie in materia di appropriazione indebita, nella quale la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva prosciolto l'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, omettendo di valutare l'eccezione relativa alla inesistenza di una aggravante che aveva reso il reato procedibile di ufficio).

P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é improcedibile per mancanza di querela. Revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

Appropriazione indebita: sussiste in caso di indebita percezione della pensione di soggetto detenuto conseguita dal congiunto cointestatario del conto

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