Appropriazione indebita: sussiste se il venditore di cosa di terzi si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito
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Cassazione penale sez. II, 26/11/2020, n.37820

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito, violando, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, atteso che tale somma di denaro è vincolata all'acquisito di un bene determinato e non rientra nella proprietà del venditore, che non può usufruirne liberamente, dovendola destinare al reperimento del bene posto in vendita, da trasferire immediatamente all'acquirente.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 28 marzo 2019, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2018, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riduceva la pena inflitta a C.G. in ordine al reato di appropriazione indebita ad anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Giovanni Esposito, deducendo, con distinti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in merito alla ricorrenza degli elementi costitutivi il reato di appropriazione indebita ed in particolare dell'elemento oggettivo; invero, secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle pronunce di merito, risultava che il contratto concluso tra le parti rientrava nello schema causale della compravendita della vettura Mercedes ML, a fronte di un prezzo che doveva essere corrisposto parte in denaro e parte mediante la permuta dell'autovettura Volvo di proprietà della persona offesa; conseguentemente, la mancata restituzione del denaro a seguito della mancata acquisizione della proprietà della Mercedes, non integrava una ipotesi di appropriazione indebita bensì, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si richiamava, un mero inadempimento di natura civilistica della fattispecie contrattuale della vendita, dovendosi escludere la possibilità di fare ricorso alla tipologia del mandato;

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito ai principi giurisprudenziali applicabili al caso in esame, in quanto le pronunce richiamate dalla Corte di appello esprimevano principi di diritto non applicabili al caso di specie facendo riferimento l'una alla consegna di una somma a titolo di deposito cauzionale e non a titolo di caparra o acconto così che la stessa non era mai entrata nel patrimonio del venditore e la seconda alla consegna di somme a titolo di deposito per garanzia della provvigione spettante;

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta esistenza di due contratti di mandato conclusi tra le parti aventi ad oggetto uno il mandato ad acquistare l'autovettura Mercedes presso terzi e, l'altro, la procura a vendere il mezzo tipo Volvo che invece doveva ritenersi essere stato consegnato in permuta e cioè in parziale pagamento del prezzo della Mercedes;

- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo non potendo ricavarsi dalla condotta dell'imputato il dolo specifico previsto dall'art. 646 c.p., come dimostrato dall'avvenuta restituzione dell'assegno di 19.200 Euro ricevuto a saldo del prezzo della Mercedes; circostanza questa che costituiva un importante elemento da prendere in considerazione ai fini della valutazione della condotta che ove fosse stata connotata da dolo avrebbe determinato l'incasso dell'intera somma.

1.3 Con conclusioni scritte depositate ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23 il Procuratore Generale evidenziata la natura mista del rapporto concluso tra le parti, parte riconducibile alla vendita e parte al mandato, chiedeva il rigetto del ricorso.

1.4 Con memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi.

1.5 Con altra memoria scritta depositata ex art. 23 cit. la difesa della parte civile chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 I motivi sono infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Difatti, le prime tre doglianze vengono esposte in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti negando il ricorrente di avere ricevuto somme destinate all'acquisto del mezzo tipo Mercedes ML trattandosi invece di mero acconto sul prezzo finale, così che la mancata restituzione delle stesse non potrebbe configurare un'ipotesi di appropriazione indebita quanto il mero inadempimento del contratto di vendita privo di rilevanza penale. Tale soluzione, però, non pare fondata.

Al proposito, questa corte ben conosce quell'orientamento secondo cui la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 646 c.p. difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poichè la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantità doppia (Sez. 2, n. 5732 del 05/02/1982, Rv. 154152); tale impostazione risulta recentemente ribadita da altra affermazione secondo cui non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito (Sez. 2, n. 15815 del 08/03/2017, Rv. 269462). In motivazione, quest'ultima pronuncia, ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'"accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica.

Tuttavia, il caso in esame, non pare rientrare nell'ipotesi di compravendita classica con consegna di anticipo in denaro e contestuale permuta di altra vettura (la Volvo); vero è, infatti, che la vettura Mercedes ML non era nella proprietà del C. così che lo stesso aveva proceduto alla vendita di cose di terzi ricevendo contestualmente alla accettazione della proposta di acquisto gli assegni consegnati dal D. che erano proprio vincolati all'acquisto di quella macchina dal concessionario di Firenze presso la quale si trovava. Nella vendita di cose di terzi, con contestuale ricezione dell'acconto sul prezzo, il venditore riceve dal compratore parte delle somme che vengono destinate all'acquisizione di quel determinato bene e non entrano nella proprietà dello stesso venditore che, pertanto, non può usufruirne liberamente dovendo destinarle al reperimento di quella cosa che ha posto in vendita pur non essendone ancora proprietario. La vendita di cose di terzi è, infatti, contratto con effetti obbligatori che, proprio per tale sua particolare natura, non cagiona il trasferimento immediato della proprietà del bene ma comporta per il venditore l'onere di reperire il bene e trasferirlo immediatamente all'acquirente.

Erra pertanto il ricorrente nella parte in cui esclude che nel caso in esame siano stati conclusi anche accordi riferibili alla figura del mandato poichè la vendita di cose di terzi con contestuale ricezione di un acconto onera proprio il venditore a destinare le somme ricevute all'acquisto del bene dal terzo, con la necessaria conseguenza che il mancato reperimento del bene altrui posto in vendita e la destinazione delle somme ad altro e differente scopo integra proprio l'ipotesi di appropriazione indebita.

Deve pertanto farsi applicazione di quel principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092); e nel caso in esame il C. ha proprio violato la destinazione delle somme consegnategli perchè destinate all'acquisto della autovettura ancora di terzi.

2.2 Quanto al quarto motivo esente dalle lamentate censure appare la motivazione adottata dal giudice di appello il quale, sulla base di precise circostanze di fatto, ha rilevato come al momento della percezione delle somme e della destinazione al pagamento di altri debiti il C. fosse certamente consapevole del contenuto dell'accordo che aveva concluso nonostante l'evidente stato di crisi in cui la società allo stesso riferibile versava. Peraltro, l'avvenuta restituzione di parte della somma consegnata in pagamento dal D. non esclude certamente il dolo di appropriazione indebita riferito ad altra e differente quantità di denaro consegnato al momento della conclusione del contratto e destinato all'acquisto del bene dal terzo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D.F. che liquida in Euro 3510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

Appropriazione indebita: sussiste se il venditore di cosa di terzi si impossessi dell'importo corrisposto a titolo di acconto sul prezzo pattuito

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