Appropriazione indebita aggravata: l'intervenuta remissione di querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità
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Cassazione penale sez. II, 08/11/2018, n.225

A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p., introdotta dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1.1 La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 13/09/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/10/2016, nei confronti di M.R., confermava M condanna del predetto in relazione al reato di cui all'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11.

1.2 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta procedibilità di ufficio; omessa motivazione quanto alla affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo a vari punti della condotta del ricorrente ricostruiti nei giudizi di merito; omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., ed alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., nn. 4 e 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo di ricorso deve essere accolto avuto riguardo alle recenti modifiche normative in tema di procedimento per il reato di appropriazione indebita aggravata.

Ed infatti, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 36 del 2018, anche l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11, è divenuta fattispecie penale procedibile soltanto a querela di parte; in particolare l'art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che:" All'art. 646 c.p., approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e abrogato". E poichè il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dallo stesso art. 646 c.p., comma 2, (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l'aggravante comune dell'art. 61 c.p., n. 11, (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...), il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa.

Lo stesso decreto legislativo prevede poi, al successivo art. 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela; si stabilisce infatti che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dall'art. 640, comma 3, art. 640 ter, comma 4, e per i fatti di cui all'art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61, comma 1, n. 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale". Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte.

Con la conseguenza che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti.

Invero, vale al proposito il principio secondo cui il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sosta nz ale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Più recentemente si e analogamente ritenuto che l'introduzione del regime della irrevocabilità della querela non può essere applicato al fatti anteriormente commessi (Sez. 5,n. 14390 del 08/06/2015, Rv. 265999) e ciò perchè l'istituto di detta condizione di procedibilità ha natura mista con la conseguenza della necessaria applicabilità delle regole in tema di successione di legge ed applicazione della norma più favorevole che, nel caso in esame, e certamente costituito dalla procedibilità a querela anche per il delitto di cui all'art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11.

Ne deriva affermare che a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo n.36 del 2018 nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11, la remissione della querela comporta l'obbligo di declaratoria di non procedibilità ex art. 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Nel caso di specie, sia la sentenza di primo grado che quella di appello, danno atto che nelle more del procedimento la persona offesa ha rimesso la querela e che l'imputato, alla prima udienza del giudizio di primo grado, ha accettato tale remissione.

Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Alla predetta declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato e estinto per remissione di querela e condanna il scorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2019

Appropriazione indebita aggravata: l'intervenuta remissione di querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità

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