Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio del P.M. di Napoli, in data 18 febbraio 2019, Sa. Ga. e Be. Lu. erano tratti a giudizio per i reati di cui in imputazione.
L'udienza del 17.04.2020 veniva differita ex art. 465 c.p.p. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 04 dicembre 2020, data in cui preliminarmente veniva ammessa la costituzione di parte civile di Ma. Ro.. Quindi, il Giudice, non essendovi eccezioni o questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle Parti, ritenendoli pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. Infine, in assenza dei testi, il processo veniva rinviato al 23 aprile 2021.
A tale udienza, su accordo delle parti, si acquisivano le querele sporte dalla p.o. e si procedeva all'esame della parte civile, Ma. Ro.. Veniva acquisita inoltre, ulteriore documentazione prodotta dal P.M. Infine, si rinviava in prosieguo istruttorio, al 03.12.2021.
Tale udienza veniva differita ex art. 465 c.p.p. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al 21 gennaio 2022, data in cui il Giudice disponeva la rinnovazione del dibattimento ed riammetteva i mezzi istruttori già richiesti dalle Parti, ritenendoli pertinenti e rilevanti ai fini della decisione. Quindi, veniva escusso il teste Ma. Fa. e, all'esito, si rinviava il procedimento al 03.06.2022 per la chiusura del dibattimento e la discussione.
In tale data, quindi, il Giudice, esaurita l'assunzione delle prove, dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di tutti gli atti acquisiti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, invitando le parti a rassegnare le proprie conclusioni.
Le parti concludevano come indicato in epigrafe ed il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza.
Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale ha confermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi accusatoria rappresentata nel capo di imputazione nei confronti degli imputati.
Appare, pertanto, opportuno procedere ad una disamina degli atti istruttori e della documentazione acquisita.
Le fonti di prova orali e documentali versate in atti, (Denuncia-querela sporta da Ro. Ma., p.o., nei confronti di Sa. Ga. avanti la Procura della Repubblica in data 14 dicembre 2017; Copia Atto di istituzione di Trust e Dotazione del Fondo in Trust del 19 giugno 2014; Numerosi rilievi fotografici dell'immobile e di due messaggi manoscritti; Verbale di sfratto eseguito della Corte di Appello di Napoli del 07.02.2018; Ulteriori verbali di sfratto rinviati; Denuncia-Querela sporta il 19 dicembre 2017 da Ro. Ma. nei confronti del marito di Sa. Ol.; Copia contratto di locazione stipulato tra Gi. Bi. e Sa. Ga.; Copia lettera di messa in mora diretta al Sa. Ga. da parte della Sig.ra Gi. Bi., datata 23.12.2013; Lettera raccomandata del 21 ottobre 2014 con sollecito pagamento oneri condominiali inviata dalla Gi. al Sa.; Lettera raccomandata per il sollecito pagamento canoni di locazione e costituzione in mora della Gi. al Sa., datata 03 novembre 2014; Mail inviata da Ro. Ro., amministratore del Condominio di via (omissis), al sig. Ma. Ro.; Verbale di S.i.t. rese da Ma. Fa. in data 15.05.2018 avanti la Procura della Repubblica), poste a fondamento della decisione hanno consentito, infatti, unitamente all'esame dei testi escussi, di ricostruire il fatto storico che attiene alla vicenda dell'appropriazione di "bussole, porte, cassette elettriche" ed altro da parte di Sa. Ga. e delle minacce rivolte da Be. Lu. nei confronti di Ma. Ro..
Ed invero, in data 14 dicembre 2017, Ma. Ro. proponeva formale denuncia querela nei confronti di Sa. Ga., rappresentando di essere "subentrato nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in (omissis) alla via (omissis), p. (omissis)", stipulato da Gi. Bi. con il Sa. in data 08.06.2006.
Il denunciante dichiarava che, a seguito di esecuzione di sfratto per morosità del Sa., si eseguiva tale sfratto in data 12.12.2017 e in tale occasione, alla presenza dell'Ufficiale giudiziario e dell'avv. Fa. Ma., il suddetto Ma. veniva immesso nel possesso del detto immobile che risultava "vuoto da persone e cose ma sostanzialmente vandalizzato, deturpato e danneggiato...".
In particolare, nella denuncia si legge testualmente che "l'immobile appariva danneggiato in ogni sua parte, privo di bussole e dei battenti delle porte interne che erano state asportate, il bagno del tutto danneggiato con introduzione di calce negli scarichi, gli infissi divelti o danneggiati con i vetri rotti, gli impianti distrutti e inservibili, il fili della corrente e l'impianto elettrico divelto con l'asportazione delle prese elettriche, i muri divisori delle stanze forati da parte a parte".
Alla suddetta denuncia erano allegati rilievi fotografici relativi alle condizioni in cui l'immobile veniva rinvenuto.
In data 19 dicembre 2017, la p.o., Ma. Ro. proponeva una ulteriore denuncia querela nei confronti del marito della sig.ra Sa. Ol., il quale, in presenza dell'avv. Fa. Ma., minacciava violentemente ed insultava il denunciante, costringendolo a riparare in un negozio di ferramenta. Nella denuncia il Ma. specifica poi testualmente che "Il tizio, a me sconosciuto, ma visto dall'avv. Ma. poco prima in casa della Sig. Ol. e qualificato come il marito, mi ha seguito per le scale verso l'androne del palazzo inveendo contro di me e poi ... ponendo in essere gesti e con atteggiamenti minacciosi tesi al contatto fisico... Questi, infatti, ha mimato più volte il gesto di dare uno schiaffo che di fatto non è riuscito a sferrare anche perché trattenuto e allontanato da altri...".
Infine, colui che viene individuato come "il marito della Sa.", insieme ad altre persone, continuava ad ingiuriare e minacciare il Ma. con frasi offensive ed intimidatorie, tanto da costringere il suddetto Ma. e l'avv. Ma. a rifugiarsi in un negozio di ferramenta. Il suindicato avv. Ma. contattava il 112, i cui Agenti intervenivano e scortavano il Ma. ed il Ma. nell'appartamento precedentemente occupato da Sa. Ga., dove anche gli stessi Carabinieri potevano constatare le condizioni dell'immobile.
Nel verbale di sfratto nei confronti di Sa. Ga. del 12.12.2017, redatto dall'Ufficio Esecuzioni Civili della Corte d'Appello di Napoli, si legge che l'immobile risulta danneggiato in tutte le sue parti; in particolare "tutti gli infissi risultano rimossi e con i vetri rotti ... l'immobile risulta privo di bussole e porte interne e il bagno risulta danneggiato".
Nel verbale di sommarie informazioni, rese dall'avv. Fa. Ma. in data 10.05.2018, vengono confermate sostanzialmente tutte le circostanze, dichiarate nelle due denunce proposte dal Ma., nelle quali il Ma. era presente.
In particolare, l'avv. Ma. specificava che già la porta di ingresso si presentava completamente danneggiata e che, dall'appartamento completamente vandalizzato, "erano state asportate le porte delle stanze, le cassette elettriche, rotti i muri, asportati e rotti gli infissi, otturati gli scarichi di lavandini ed igienici con cemento". Precisava, altresì, che "nell'occasione dell'accesso precedente, circa una ventina di giorni prima, l'appartamento era integro così come la porta di ingresso".
In riferimento alle minacce subite dal Ma., sempre nel verbale S.i.t da lui rese il 10.05.2018, il Ma. dichiarava dopo che, aver concluso lo sfratto nei confronti del Sa., mentre scendeva le scale insieme al Ma., "uscì il marito di Sa. Ol. che ci chiamava e ci insultava. Lo stesso poi ci seguì fino alla ferramenta... In questo frangente chiamava il Ma. e lo invitava ad uscire fuori. Man mano i suoi toni si alteravano e cominciava ad urlare e insultare; io telefonai alle forze dell'ordine per chiedere il loro intervento. ... Il marito della Sa. aggiungeva agli insulti anche minacce come "t'arap a cap". Quest'ultimo tentava anche di avvicinarsi minacciosamente al Ma. ma veniva trattenuto dagli altri astanti...".
La Parte offesa, Ma. Ro., sentito quale teste all'udienza del 23.04.2021 confermava quanto dichiarato nelle proprie denunce-querele, precisando, su richiesta del Giudice, che quando indica il "marito della Sa.", intende fare riferimento all'imputato Be. Lu..
Anche il teste, avv. Fa. Ma., escusso all'udienza del 21.01.2022, confermava quanto dichiarato nel verbale di sommarie informazioni rese il 15.05.2018 e precisava di essersi recato più volte nei due immobili in cui abitavano Sa. Ga. e Sa. Ol., ma mentre il Sa. Ga. non aveva mai creato problemi, il marito della Sa. Ol. era "sempre stato diciamo aggressivo anche nei miei confronti". Quindi, alla domanda della difesa della parte civile, il teste specifica di essersi recato nell'immobile occupato da Sa. Ga. circa un mese prima dello sfratto e di averlo trovato in buono stato, mentre poi vi fece ritorno per l'esecuzione del suddetto sfratto, lo aveva trovato "devastato a tutti gli effetti".
Tanto premesso, appare evidente che i fatti così come risultanti dai documenti allegati al fascicolo per il dibattimento nonché dalle testimoniane rese, possono essere correttamente inquadrati nelle ipotesi di cui in imputazione, e provano, senza alcun dubbio residuo, la penale responsabilità degli imputati.
La condotta posta in essere dall'imputato Sa. Ga. integra, infatti, tutti gli estremi richiesti dalla fattispecie di cui agli artt. 646 c.p., sia in riferimento all'elemento oggettivo che a quello soggettivo. In capo al suddetto sussiste il dolo specifico, quale coscienza di appropriarsi di una cosa altrui e dallo stesso posseduta. Anche per Be. Lu. risulta provata la condotta di minaccia, di un danno ingiusto e determinato nei confronti della p.o., idonea a far insorgere in quest'ultima il timore dell'effettivo avversarsi di quanto minacciato.
Pertanto, visti i criteri di cui all'art 133 c.p., concesse le attenuanti generiche, appare equa la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 350,000 di multa per l'imputato Sa. Ga. e la pena di mesi uno di reclusione per Be. Lu..
Lo stato di incensuratezza dell'imputato Sa. Ga. e dell'unico precedente molto risalente nel tempo e punito con la sola ammenda per Be. Lu., legittimano la concessione in favore degli stessi del beneficio, ex artt. 163 e segg. c.p., della sospensione della pena.
Alla condanna segue, come per legge, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara Sa. Ga. e Be. Lu. responsabili dei reati loro ascritti e, concesse le attenuanti generiche, condanna Sa. Ga. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 350,00 di multa (p.b. mesi sei di reclusione ridotta per la concessione delle attenuanti generiche alla pena finale); condanna, altresì, Be. Lu. alla pena di mesi uno di reclusione (p.b. un mese e 15 giorni, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche alla pena finale).
Pena sospesa per entrambi gli imputati.
Letti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna gli imputati, nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita Parte Civile, Ma. Ro., nella sua doppia qualità, da liquidarsi in separata sede;
letti gli artt. 541 e segg. c.p.p., condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali, nella misura del 50% ciascuno, inerenti la fase avanti il Tribunale monocratico, sostenute dalla Parte Civile, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Segue per legge la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2022
Depositata in Cancelleria il 17 agosto 2022