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Appropriazione indebita: non si configura se il creditore, a garanzia del credito, trattiene la cosa detenuta a causa del rapporto obbligatorio

Appropriazione indebita

Cassazione penale sez. II, 08/02/2022, n.23221

I diritti di ritenzione e privilegio sulle cose trasportate, previsti dagli artt. 2761 e 2756 c.c., in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto, richiedono soltanto che la causa del credito sia il trasporto, e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito, sì che tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. M.M. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di appropriazione indebita ascrittagli e la condanna alla pena detentiva ritenuta di giustizia dal Tribunale, aggiungendo la pena pecuniaria, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, che determinava, rinviando al giudice civile per la definitiva determinazione del danno risarcibile) deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità (sia con riferimento alla ritenuta non riferibilità della tutela del credito dell'imputato anche nei confronti della S.G.M. Distribuzione s.r.l. - UNIEURO, sia con riferimento alla ritenuta consapevolezza del danno che sarebbe stato arrecato alla presunta estranea S.G.M. Distribuzione s.r.l. - UNIEURO nonché in relazione alla valenza dell'accordo transattivo tra la Logo Transport di M.M. ed il consorzio Italian Trucks s.c.a.r.l. del 23/03/2017: l'imputato, creditore del consorzio Italian Trucks s.c.a.r.l., attraverso la condotta contestata avrebbe esercitato legittimamente un diritto di ritenzione, o, quanto meno, avrebbe creduto di esercitarlo legittimamente). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto per motivi infondati, va rigettato. 1. Questa Corte (Sez. 2, n. 17295 del 23/03/2011, Innocenti, Rv. 250100 01) ha già chiarito che non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell'inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest'ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà; peraltro, l'esercizio del diritto di ritenzione al di fuori dei casi previsti dalla legge non vale a scriminare l'autore del reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 6564 del 14/12/1982, dep. 1983, Alfieri, Rv. 159924 - 01), ed esso ha efficacia scriminante soltanto se il credito che si intende tutelare sia liquido ed esigibile (Sez. 2, n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 - 01). 1.1. La giurisprudenza civile ha tradizionalmente ammesso che, a norma dell'art. 2761 c.c., comma 4 e art. 2756 c.c., comma 3, che consentono al vettore di ritenere le cose trasportate finche non sia soddisfatto del suo credito, in ipotesi di una pluralità di beni, il diritto di ritenzione non deve essere esercitato su una parte di essi, in proporzione al valore del credito (Sez. 3, n. 3053 del 25/05/1979, Rv. 399408 - 01); ha, inoltre, ritenuto che i diritti di ritenzione e privilegio sulle cose trasportate, previsti dagli artt. 2761 e 2756 c.c., in favore dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto, richiedono soltanto che la causa del credito sia il trasporto, e cioè che vi sia un rapporto di connessione tra le cose ed il credito, sì che tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui è sorto il credito, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto (Sez. 1, n. 7152 del 10/05/2012, Rv. 622342 - 01; Sez. 3, n. 13905 del 28/06/2005, Rv. 582566 - 01). 2. Ciò premesso, con specifico riferimento al caso di specie deve anzitutto evidenziarsi che la ricostruzione dei fatti accolta dei giudici del merito è sostanzialmente pacifica. 2.1. La Corte di appello ha valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, essenzialmente due rilievi: - la sproporzione tra il valore della merce trattenuta dall'imputato e l'importo del credito vantato; - essere il credito vantato dall'imputato nei confronti del consorzio Italian Trucks riferibile a pregresse fatture, non al trasporto della merce appartenente ad UNIEURO. 2.1.1. Alla luce dei riepilogati orientamenti giurisprudenziali, se appare evidente l'illegittimità del primo rilievo (cfr. Sez. civ. 3, n. 3053 del 25/05/1979, Rv. 399408 - 01), risulta altrettanto evidente che il secondo rilievo è idoneo a legittimare, anche di per sé, la contestata statuizione (cfr. Sez. pen. 1, n. 7152 del 10/05/2012, Rv. 622342 - 01; Sez. pen. 3, n. 13905 del 28/06/2005, Rv. 582566 - 01). Invero, a norma del D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 7-ter, comma 1, "Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore". Questa disposizione legittima il subvettore a chiedere il pagamento del corrispettivo della propria prestazione ad uno qualsiasi dei soggetti collegati a quest'ultima, facultandolo a risalire, secondo convenienza (in termini di immediata solvibilità) fino al committente, salva l'azione di regresso del debitore solvente per l'intero nei confronti degli altri debitori solidali; tuttavia, tale rapporto di solidarietà è espressamente circoscritto dalla citata disposizione ai trasporti effettuati dal subvettore nell'interesse del committente, laddove, nel caso in esame, UNIEURO s.p.a. (sui beni della quale l'imputato aveva preteso di esercitare il diritto di ritenzione de quo) non era committente dei trasporti cui si riferivano le fatture asseritamente legittimanti la pretesa creditoria dell'imputato, ma mero terzo estraneo all'obbligazione solidale de qua. 2.2. Ma vi è di più. La sentenza di primo grado (in particolare, f. 5), con rilievi inopinatamente trascurati dalla Corte di appello, e non congruamente contestati dall'imputato, si era, infatti, scrupolosamente soffermata ad elencare le ragioni per le quali il credito vantato dall'imputato verso il consorzio Italian Trucks, immediatamente contestato da quest'ultimo (non essendo scaduto, all'atto della intervenuto esercizio del diritto di ritenzione, il previsto termine pattuito per l'adempimento), non era esigibile (se ne dava atto anche nella richiamata transazione - peraltro priva di effetti nei confronti della terza UNIEURO s.p.a., persona offesa del delitto in ordine al quale si procede -, cui il consorzio aveva deciso di addivenire pro bono pacis), e neppure certo (cfr. Sez. pen. 2, n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 - 01). 2.2.1. Tale ultimo rilievo, se valutato alla luce delle qualità professionali dell'imputato, che gli avrebbero imposto speciale diligenza nel verificare le condizioni in presenza delle quali il preteso diritto di ritenzione sarebbe stato legittimamente esercitabile, evidenzia di per sé le ragioni dell'impossibilità di configurare anche soltanto un esercizio putativo ex art. 59 c.p. di esso. 3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile UNIEURO s.p.a., che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile UNIEURO s.p.a., che liquida in complessivi Euro tremilacinquecentodieci/00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2022
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