FATTI DI CAUSA
Nel 2006 Farlow Enterprises Limited, Adventure Sailing Limited e 3Razac Holding LTD convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la Fondiaria Sai S.p.a. e la M. S.r.l., chiedendone la condanna, perché responsabili, ex artt. 2049 e 2043 c.c., dei danni arrecati dal subagente S.F. per la falsificazione delle polizze indicate in atti.
Le attrici specificarono che i danni ammontavano a:
- Euro 1.600.000 favore di R., quale prezzo versato ad Acquamarine per l'acquisto di un catamarano d'altura, la cui consegna era stata garantita da polizza fideiussoria emessa da Fondiaria Sai a favore di Acquamarine; non essendo stato consegnato il bene, era stata inutilmente escussa la garanzia, stante la falsificazione della polizza a cura di S. e di 5Pagliaccia, polizza rivelatasi successivamente falsa; in corso di causa tale domanda era stata dichiarata trasferita in procedimento penale e, quindi, non più oggetto del giudizio;
- Euro 800.000 a favore di Farlow Enterprises Limited, quale prezzo d'acquisto, da parte di Acquamarine, di un catamarano sul quale gravava, a favore della Farlow Enterprises Limited, un diritto di riscatto nei confronti della proprietaria ING Lease; anche per questa operazione la Farlow Enterprises Limited aveva chiesto, a garanzia del pagamento, il rilascio di una fideiussione assicurativa da cui era scaturita la polizza n. (Omissis); avendo Acquamarine disatteso le obbligazioni assunte ed essendo risultata falsa tale polizza, la Farlow Enterprises Limited aveva agito nei confronti delle convenute per il risarcimento dei danni;
- Euro 131.654,78 a seguito dell'acquisto in data 3 agosto 2006, da parte di Adventure Sailing, del credito di Amico e Co. S.r.l. verso Acquamarine, credito garantito dalla polizza n. (Omissis) successivamente rivelatasi falsa; anche in questo caso era stata formulata la richiesta di danni sulla falsità della polizza emessa dallo S..
Intervenne nel giudizio, ex art. 105 c.p.c., il Fallimento (Omissis) S.r.l., chiedendo la condanna di Fondiaria Sai S.p.a. e di M. S.r.l. al pagamento, a titolo di danno, della somma di Euro 347.589,67 o di quel diverso importo che sarebbe risultato in corso di causa, in relazione all'emissione di una ulteriore polizza fideiussoria risultata falsa.
Si costituì la M. S.r.l. chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiese ed ottenne di chiamare in causa S.F. e Acquamarine Yacht e Sail S.r.l., per essere tenuta indenne dall'eventuale accoglimento di tali domande.
Si costituì pure l'altra società convenuta chiedendo il rigetto delle domande; domandò, altresì, di chiamare in causa la M. S.r.l., al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti.
Si costituì S.F. chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti mentre non si costituì Acquamarine Yacht e Sail S.r.l.
Venne dichiarata l'interruzione del processo tra M. S.r.l. e Acquamarine Yacht e e Sail S.r.l. per l'intervenuto fallimento di quest'ultima e la causa proseguì senza la partecipazione al giudizio del Fallimento della società da ultimo indicata.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 486/2015 del 16 febbraio 2015, così decise: confermò l'estinzione del giudizio - già dichiarata all'udienza del 13 marzo 2014 - tra il Fallimento (Omissis) S.r.l. e la società M. S.r.l. e Unipol Sai S.p.a., per intervenuta rinuncia alle domande formulate dal Fallimento appena citato, rinuncia accettata dalle convenute, e compensò le spese processuali; dichiarò estinta la domanda risarcitoria proposta da R. Holdings Ltd verso le società M. S.r.l. e Unipol Sai S.p.a., per aver R. Holdings Ltd trasferito l'azione civile in sede penale ex art. 75 c.p.p. e per aver la medesima società rinunciato a far valere, in sede civile la sua domanda, rinuncia accettata dalle convenute, e compensò le processuali; rigettò la domanda risarcitoria proposta da Farlow Enterprises Limited e Adventure Sailing Limited sia con riferimento alla polizza fideiussoria n. (Omissis) che alla polizza n. (Omissis); compensò le spese processuali di M. S.r.l. e S.F. e liquidò le spese processuali in favore di Unipol Sai S.p.a., ponendole solidalmente a carico delle attrici.
Avverso tale decisione Farlow Enterprises Limited e Adventure Sailing Limited proposero gravame, cui resistettero UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e M. S.r.l. - Agente Generale UnipolSai; quest'ultima propose pure appello incidentale in relazione all'operata compensazione delle spese di lite.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1230/2020, pubblicata il 2 luglio 2020, rigettò sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, confermò la sentenza impugnata; compensò nella misura del 50% le spese fra le appellanti principali e l'appellante incidentale e condannò le appellanti principali in solido al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, del restante 50%; condannò le appellanti principali, in solido, e l'appellante incidentale, nella misura del 50%, per ciascuna parte, al pagamento in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.a. delle spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di merito Farlow Enterprises Limited, anche quale cessionaria del credito di Adventure Sailing Limited nei confronti delle controricorrenti (v. ricorso p. 1, nota n. 1), ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi M. S.r.l. - Agente Generale UnipolSai e UnipolSai Assicurazioni S.p.a..
La ricorrente e la controricorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.a. hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è così rubricato: "Violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'art. 2049 c.c., oltre che degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (nullità della sentenza e/o del procedimento) configurante un error in procedendo".
Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte di merito, pur avendo dato, a suo avviso, correttamente atto che la domanda sia stata proposta ai sensi dell'art. 2049 c.c., avrebbe poi fornito un'interpretazione, sempre a suo avviso, errata di tale norma, finendo per escludere che la stessa debba trovare applicazione nel caso di specie.
Evidenzia in particolare la ricorrente che la Corte d'appello ha rilevato che la polizza n. (Omissis) fosse nulla sia per mancanza del rischio che dell'oggetto e che, pertanto, Farlow Enterprise Limited non avrebbe potuto farvi alcun affidamento incolpevole e ciò a maggior ragione perché l'attuale ricorrente non si sarebbe premurata di verificare i poteri né del sub-agente né dell'agente, verifica che avrebbe svelato la falsità del documento; parimenti, detta parte non avrebbe potuto fare affidamento sulla polizza n. (Omissis), non avendo verificato neppure in relazione a questa i poteri dell'agente sottoscrittore.
La ricorrente sostiene che né la norma di cui all'art. 2049 c.c. né la giurisprudenza di legittimità alla stessa relativa richiedono che l'illecito commesso debba trovare manifestazione in un documento, né richiedono una verifica dell'affidamento che il danneggiato avrebbe potuto o dovuto fare su di esso, né escludono che la responsabilità extracontrattuale del committente per il solo fatto che il documento avrebbe dovuto essere percepito prima facie come fasullo ex art. 2049 c.c.; l'azione risarcitoria ex art. 2049 c.c. non sarebbe, infatti, "volta a far valere le obbligazioni sorte da quel contratto..., ma solo ad ottenere un risarcimento del danno causato da un illecito extracontrattuale... commesso da un soggetto preposto nell'esercizio di un incarico o di incombenza". Si tratterebbe "di una responsabilità in capo al committente che, per il solo vantaggio che trae dal rapporto con il preposto, risponde delle condotte di quest'ultimo anche se esorbitanti rispetto all'incarico, e della quale non può liberarsi neppure dimostrando una propria eventuale assenza di colpa". Unico presupposto previsto dalla legge per l'operatività della responsabilità in parola "oltre all'effettivo verificarsi di un danno è che vi sia un nesso di causalità tra il danno e le "incombenze" affidate al commesso stesso, ossia che tali incombenze siano stat(e) la condizione necessaria perché egli potesse commettere l'illecito; e questo anche ove egli, nell'agire illegittimamente, non fornisca alcuna modulistica o fornisca una documentazione del tutto carente o inadeguata".
Alla luce di quanto sopra riportato, la ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che l'unico requisito necessario e sufficiente per la configurabilità della responsabilità del proponente è dato dalla cd. "occasionalità necessaria" e che a nulla rilevano le finalità perseguite dal proposto; inoltre, la Corte di merito avrebbe pure errato nel non applicare la disciplina di cui all'art. 1227 comma 1, c.c., peraltro invocata dalla società assicuratrice (il richiamo, alla fine di p. 27 e a p. 30 del ricorso, al secondo e non al comma 1 del predetto articolo, alla luce dell'illustrazione del motivo che ivi precede, va inteso come mero errore materiale, v. rubrica del primo motivo, p. 19 del ricorso, e memoria di parte ricorrente, p. 7).
Ad avviso della Farlow Enterprise Limited, quindi, la Corte di merito, pur richiamando l'art. 2049 c.c., avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda formulata ai sensi di tale norma, in quanto, essendo il rigetto della domanda fondato, con riferimento alla prima polizza, sulla nullità della polizza medesima e sulla mancata verifica dei poteri di rappresentanza di S. e di M. avendo rigettato la domanda attorea, la Corte di merito avrebbe pronunciato su altra domanda, fondata sull'esistenza del contratto-polizza, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'art. 2049 c.c. (ulteriori profili di vizio) e dell'art. 119 Codice delle assicurazioni)", la ricorrente lamenta che la Corte di merito, nel richiamare l'art. 2049 c.c. anche ai fini della valutazione della condotta di M. e della società assicuratrice, avrebbe individuato una serie di "vincoli" che non si rinverrebbero né nel dato normativo né nella giurisprudenza, pervenendo così ad un'interpretazione errata della richiamata norma.
In particolare, deduce la ricorrente che, pur riconoscendo che l'art. 2049 c.c. sia fonte di responsabilità oggettiva, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che tale responsabilità possa sussistere in capo alla compagnia assicuratrice per le condotte illecite del sub-agente solo in presenza di un rapporto di collaborazione diretta e soltanto nel caso in cui si possa imputare alla compagnia una culpa in eligendo ed avrebbe adottato analoghi e ancor più rigidi criteri interpretativi anche nell'esaminare la posizione dell'agente M..
Ad avviso della ricorrente, i richiami operati dalla Corte di appello al rapporto di dipendenza, alle finalità personali dell'illecito, alla colpa in eligendo o in vigilando del committente sarebbero non pertinenti e non rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 2049 c.c. e ancor meno dell'art. 119 del Codice delle Assicurazioni.
3. Il primo e il secondo motivo, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente e vanno accolti per quanto di ragione.
3.1. Va escluso che nella specie sussistano i lamentati vizi di omessa pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo la Corte di merito pronunciato sulla domanda proposta, sia pure con argomentazioni non condivise dalla parte ricorrente e da questa ritenute non pertinenti alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2409 c.c. dalla medesima invocata.
3.2. Con riferimento a tale responsabilità, si osserva che l'art. 2049 c.c. disciplina la responsabilità dei preponenti per gli illeciti compiuti dai propri preposti nell'esercizio delle incombenze loro affidate. Più precisamente, la formula adottata dal codice civile non fa esplicito riferimento al rapporto di preposizione ma sancisce la responsabilità a carico dei "padroni" e "committenti" per i fatti illeciti compiuti dai "domestici" e "commessi". Si tratta di una formula che il codice del 1865 (v. art. 1153, comma 4) aveva mutuato dal codice francese (art. 1384, comma 5, corrispondente all'attuale art. 1242) e che il legislatore del 1942, pur avvertendone la portata restrittiva ed anacronistica, non ritenne di superare.
La nozione di padrone o committente, originariamente riferita ad economie non particolarmente dinamiche e connotate da rapporti assai stretti di preposizione, è stata nel tempo ampliata fino a ricomprendere soggetti che, per il perseguimento dei propri fini, si avvalgono dell'opera di altri soggetti a loro legati.
Nelle riflessioni della dottrina e nell'interpretazione giurisprudenziale, il significato della formula si è tuttavia progressivamente ampliato, sino a ricomprendere tutti i casi in cui è ravvisabile un rapporto di preposizione, e cioè tutte le forme giuridiche (rapporto di lavoro subordinato, rapporto institorio, lavoro d'opera, ecc.) in cui un soggetto (preponente) utilizza e dispone per i propri fini dell'attività di un altro soggetto (preposto), in forza di vincoli di varia natura (sul punto v. Cass., 16 marzo 2010, n. 6325, secondo cui, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto).
Con riferimento alla natura di questa responsabilità, in passato, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è sostenuto che si tratti di una responsabilità soggettiva, e cioè di una responsabilità fondata sulla colpa del preponente (datore di lavoro, imprenditore, committente ecc.) nella scelta del preposto (lavoratore subordinato, institore, commesso ecc.) o nella vigilanza sul suo operato. Tale orientamento è stato superato sul rilievo che l'art. 2049 c.c., diversamente dalle altre ipotesi di responsabilità speciale contemplate dal codice negli artt. 2047 e ss., non consente al responsabile alcuna prova liberatoria, cosicché il ricorso alla fictio della presunzione assoluta di colpa si risolverebbe nell'introduzione artificiosa nella norma di un presupposto che le è irrilevante. E' stato quindi affermato in giurisprudenza che trattasi non di una responsabilità per colpa, ma di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, il cui fondamento va ravvisato nell'esigenza che chi si appropria dell'attività altrui, per il perseguimento dei propri fini, assuma le conseguenze dannose di tale attività.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 16/05/2019, n. 13246 - pur affrontando la diversa questione relativa al se la pubblica amministrazione sia civilmente responsabile per i danni arrecati dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, quando questi, approfittando delle sue attribuzioni, abbia agito in funzione del conseguimento di una finalità esclusivamente egoistica e personale, estranea all'amministrazione e addirittura contraria ai fini istituzionali da essa perseguiti - hanno analiticamente esaminato la natura della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla luce della più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità sul punto, e, richiamando i principi da questa affermati, hanno ribadito che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio cuius commada eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri. Quale ultimo elemento costitutivo della fattispecie - oltre al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto - occorre la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.).
Le Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza, hanno in definitiva affermato che l'appropriazione deli risultati delle altrui condotte "deve... essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili:
sicché chi si avvale dell'altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell'organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o - secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 - "più probabile che non", in un dato contesto storico".
Le Sezioni Unite hanno pure ulteriormente precisato che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, valgono i principi e le regole in tema di accertamento del nesso causale come elaborati dalla giurisprudenza con riferimento a tale ambito (a partire da Cass., sez. un., dell'11/01/2008, n. 576 e succ.), vige l'elisione del nesso causale in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento e si applica la regola generale dell'art. 1227, comma 1, c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato.
3.3. Va pure evidenziato, quanto alla responsabilità indiretta dell'impresa di assicurazione per l'illecito del subagente, che con la sentenza n. del 26/0972019, peraltro decisa prima dell'arresto delle Sezioni Unite sopra richiamato, anche se pubblicata successivamente a questo, ha affermato il principio così ufficialmente massimato "La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa".
3.4. La Corte di merito non risulta essersi compiutamente attenuta a tali principi laddove: a) in relazione alla polizza n. (Omissis), ha ritenuto la stessa nulla, per mancanza del rischio e dell'oggetto, "sicché nessun pregio può attribuirsi alla reiterata attendibilità della documentazione, invocata
dall'appellante", e che "il dedotto ed invocato affidamento incolpevole della Farlow non (sia) meritevole di accoglimento", non avendo tale società dimostrato di aver verificato i poteri di rappresentanza del subagente S. e dell'Agenzia M. e i limiti risultanti dalla "procura agenziale" né di aver chiesto informazioni alla Direzione generale della Compagnia, verifiche, queste, che avrebbero permesso di scoprire immediatamente la completa falsità dei documenti consegnati da Acquamarine; b) ha escluso ogni corresponsabilità di M. e della Fondiaria in relazione agli illeciti commessi dal subagente, sui seguenti soli rilievi: non era emerso alcun rapporto di committenza e/o dipendenza tra la Fondiaria Sai e S.F., procacciatore di affari dell'Agenzia di (Omissis), non era configurabile una culpa in eligendo della compagnia, non avendo la medesima selezionato o inserito lo S. nella propria organizzazione, non era configurabile una responsabilità oggettiva ex art. 2409 c.c. in relazione all'art. 119 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005), in considerazione di un rapporto di diretta collaborazione tra il subagente e la compagnia; anche la M. S.r.l. non aveva provveduto alla selezione del subagente S., già collaboratore di altra agenzia; c) ha affermato che "in ogni caso quand'anche si volesse ritenere che tra il fatto dannoso e l'attività di procacciatore di affari sussista un rapporto di occasionalità necessaria, occorre evidenziare che la responsabilità civile della M. srl è esclusa, considerando che lo S. (non legato da rapporto di dipendenza) ha commesso, in concorso con il P. di Acquamarine, il fatto illecito per finalità di carattere personale ed in contrasto con quelle perseguite dall'Agenzia Assicurativa dell'ente di appartenenza".
3.5. Con riferimento alle doglianze relative alla polizza n. (Omissis), va evidenziato che la stessa parte ricorrente (v. ricorso, p. 41) ha correttamente rappresentato che la domanda risarcitoria avanzata in forza di tale polizza si fonda su due rationes decidendi, l'una costituita dalla non dimostrata titolarità del credito in capo ad Adventure, non essendo intervenuta la cessione di credito da Amico ad Adventure, oggetto di contestazione con il terzo motivo di impugnazione, l'altra costituita dalla ritenuta non applicabilità pure in relazione a tale polizza della disciplina di cui all'art. 2049 c.c. e 119Codice delle assicurazioni, censurata non con il solo primo motivo, come sostenuto dalla ricorrente, ma anche con il secondo mezzo (v. ricorso, p. 37).
Orbene, poiché le censure proposte avverso la prima ratio decidendi non risultano idonee a scalfire la decisione sul punto, come specificamente indicato di seguito, nell'esaminare il terzo motivo, deve nella specie farsi applicazione del consolidato principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi - come nella specie - su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammisisbilità) delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 2108 del 14/02/2012; Cass., ord., n. 11493 del 11/05/2018).
Ne consegue l'inammissibilità delle censure proposte con i primi due motivi con riferimento alla polizza n. (Omissis).
4. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la Corte d'appello di Firenze considerato l'intervenuta cessione del credito da Amico ad Adventure".
La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito rilevanza al profilo della prova del pagamento della cessione tra Amico e Co. e Adventure Sailing Limited pagamento ritenuto dalla Corte territoriale, in sostanza, non dimostrato atteso che tale cessione si era comunque perfezionata per effetto dell'accettazione di Amico e Co.
4.1. Il motivo è infondato.
Pur a voler ritenere lo stesso ammissibile, nonostante si versi in ipotesi di cd. "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ritenendo che la parte ricorrente abbia indicato, nell'esposizione del primo motivo, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 10/03/2014, n. 5528), con riferimento alla questione che qui rileva, il motivo e', comunque, infondato, avendo la Corte di merito sostanzialmente ritenuto non sussistente la prova dell'intervenuta cessione non reputando all'evidenza dimostrativa al riguardo la nota del 3 agosto 2006 "pure sprovvista di ricevuta di spedizione ed avviso di ricevimento (come il messaggio fax) rimesso dall'Amico e Co. all'attrice Adventure".
A quanto precede va aggiunto che il motivo in scrutinio tende ad una rivalutazione delle circostanze di merito non consentita in questa sede (Cass., sez. un., n. 34476 del 27/12/2019).
5. Conclusivamente, vanno accolti, per quanto di ragione e nei sensi precisati nella motivazione che precede, il primo e il secondo motivo di ricorso mentre va rigettato il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
6. Stante l'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione il primo e il secondo motivo del ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione,
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2023