Bancarotta documentale: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale
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Cassazione penale sez. V, 08/04/2022, n.33575

In tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 l. fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.

La sentenza integrale

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 14.10.2019, aveva condannato S.R. alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore unico della società "C.s.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza del 10.7.2013, dal 27.2.2012 alla data del fallimento e di amministratore di fatto per tutta la durata in vita della società.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: a) inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, che non consentono di attribuire allo S. il ruolo di amministratore di fatto e che non risultano riscontrate da elementi esterni; b) mancata dimostrazione della sussistenza del dolo specifico in relazione alla fattispecie di cui all'art. 216, comma 2, L. Fall.; c) mancata considerazione della circostanza che l'imputato restituì la somma di Euro 9300,00 al curatore fallimentare, condotta tale da escludere il dolo con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e che consegnò spontaneamente le scritture contabili, seppure sino alla data del 31..12.2011; d) difetto di prova in relazione all'affermazione di responsabilità dello S. per i reati in contestazione, non essendo stato rispettato il canone di giudizio secondo cui tale affermazione è possibile solo quando la colpevolezza risulta "al di là di ogni ragionevole dubbio"

3. Con requisitoria scritta del 18.3.2022, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse dello S..

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Sotto altro punto di vista le censure del ricorrente, di per sé del tutto generiche, si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto lo S. in realtà non si confronta (si veda il condivisibile percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per attribuire al prevenuto il ruolo di amministratore di fatto, evidenziando come l'intestazione delle quote della società alla moglie e alla suocera fosse solo fittizia e che il ricorrente era rientrato in possesso della società dopo la separazione dalla moglie: cfr. p. 2), dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di urla critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Ne' va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame con riferimento alle dichiarazioni del curatore fallimentare, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 165 bis, comma 2, inserito dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 7, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

La genericità dei motivi di ricorso si apprezza in tutta evidenza, esaminando le censure relative all'elemento soggettivo del reato, articolate dal ricorrente con reiterato riferimento alla fattispecie, di cui all'art. 216, comma 2, L. Fall. (cfr. pp. 4, 5 e 6 del ricorso), laddove nel caso in esame, lo S. è stato condannato per il reato ex art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall.

Il ricorrente, inoltre, pur essendo consapevole che l'art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall., contempla due distinte condotte (da lui indicate, da un lato, come "mancata consegna, sottrazione distruzione e omessa tenuta della documentazione contabile", dall'altro, come "tenuta caotica della contabilità") dimostra di non avere sufficientemente chiara, sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato, tale distinzione, in quanto ritiene che per entrambe sia necessario il dolo specifico (cfr. p. 6 del ricorso).

Si tratta di un evidente errore di diritto.

In una serie di recenti e condivisibili arresti si e', infatti, ribadito un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, Rv. 175959), secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), L. Fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima, che si realizza quando i libri o le altre scritture contabili sono tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo speclfico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Nel caso in esame la corte territoriale ha reso, sul punto, una motivazione, che, pur sintetica, appare del tutto in linea con siffatti principi, evidenziando come l'omessa tenuta delle scritture contabili, nel periodo successivo al 2011 e fino alla dichiarazione di fallimento, sia stata destinata proprio al fine di celare le condotte distrattive poste in essere, in modo che non venisse scoperta dai terzi la destinazione data al patrimonio della fallita (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso).

Si tratta di una conclusione assolutamente condivisibile, posto che, una volta affermata la responsabilità dello S. per i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in rubrica ascrittigli, non può non operare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910).

Nel resto i motivi di ricorso appaiono, come si è già detto, di natura fattuale e del tutto generici, oltre che manifestamente infondato il rilievo secondo cui anche per la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione occorrerebbe dimostrare che lo S. abbia agito per ledere i creditori e trarre in suo favore un ingiusto profitto, in quanto, come è noto, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Cass., Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022

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