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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. V, 29/03/2022, n.21475

La massima

Concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati file contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare – con tale condotta – pregiudizio ai creditori sociali.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona con cui, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pesaro il 18.10.2018: - F.A. è stato condannato (previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante dell'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.) alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i delitti contestatigli ai capi E, F (concorso da extraneus nella bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione e/o distruzione della contabilità della fallita (OMISSIS) s.r.l.) e G (delitto di cui all'art. 374 c.p., per aver immutato lo stato della documentazione contabile informatica della fallita nel corso di una perquisizione della polizia giudiziaria), riformandosi soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari stabilite nei suoi confronti, ridotta a tre anni. F. è stato coinvolto nei reati di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, cui il delitto di frode processuale è collegato, per il suo ruolo di tecnico informatico, titolare della Tecnosistemi Marche s.r.l., collaboratore per la tenuta dei sistemi informatici della fallita, che si è accertato abbia attuato "aggiustamenti" ed eliminazioni informatiche dei supporti di memoria, finalizzati ad impedire la ricostruzione della contabilità della fallita, già falsificata e modificata nella sua versione cartacea; - D.C.G. è stato condannato (ritenuta l'aggravante dei più fatti di bancarotta prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti contestatigli ai capi D (concorso in bancarotta fraudolenta documentale della fallita (OMISSIS) s.r.l. di cui l'imputato era stato amministratore legale dal 27.9.2013 sino alla data del fallimento dichiarato il 29.9.2014), I (concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva della fallita (OMISSIS) s.r.l.) e 3 (omesso versamento di ritenute di imposta dovute dalla fallita per l'anno 2013, per un valore di oltre 391.000 Euro). Con la condanna è stata, altresì, disposta nei confronti dell'imputato la confisca delle sue quote societarie e dei suoi beni sino a concorrenza del valore di 391.868,66 Euro, corrispondente alle ritenute d'imposta omesse. 2. Ha proposto ricorso soltanto F.A., tramite il difensore, deducendo sei motivi distinti. 2.1. La prima ragione di censura evidenzia vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica relativamente alla condanna per il delitto di cui al capo F. Il ricorrente passa in rassegna alcune testimonianze che, a suo giudizio, sono state mal interpretate dalla Corte d'Appello: quella del m.llo B., che non riferirebbe fatti ma sue convinzioni personali; quella di P.L., coimputato assolto nei reati, che non avrebbe riferito di quel ruolo essenziale del ricorrente per risolvere problemi informatici della società fallita, invece individuato dalla sentenza impugnata, sicché la sua testimonianza non dimostrerebbe la responsabilità di F.. Si evidenzia, ancora, la distorsione del contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente, V.P., altra amministratrice della fallita, e il citato P.L., poste a puntello dell'accusa di "sistemazione", e cioè falsificazione anche mediante distruzione, della contabilità informatica, ed invece prive di rilievo o dal contenuto utile alla difesa del ricorrente, poiché provano la sua inconsapevolezza rispetto all'illiceità delle manipolazioni in contabilità informatica richiestigli dai responsabili della società fallita. 2.2. Il secondo vizio di motivazione del provvedimento impugnato dedotto dal ricorrente attiene al capo F dell'imputazione, in cui il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta documentale viene cristallizzato in una specifica operazione di accesso informatico nella banca dati della contabilità della fallita nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza del 1.10.2014, giorno in cui - secondo la tesi difensiva l'imputato era impegnato in un'attività di manutenzione degli apparati informatici del comune di (OMISSIS), incompatibile con la condotta criminosa contestatagli. Infatti, sulla base della ricostruzione della polizia giudiziaria" il cavo di connessione alla rete internet della rete computeristica interna alla fallita era stato staccato tra le 10.30 alle 10.45 proprio per evitare inserimenti di operatori esterni, che "da remoto" potessero intervenire a manipolare i dati ivi contenuti, ed è stato riconnesso tra le 11.15 e le 11.30 solo con la LAN interna, così escludendo interventi di chi non fosse presente in azienda e collegato alla reste di Local Area Network. Per questo, si conclude, il ricorrente, che non si trovava nella sede della fallita, ma era impegnato fisicamente altrove, non avrebbe potuto materialmente commettere il reato di falsificazione o distruzione della contabilità informatica della società. E sarebbero congetturali le motivazioni del provvedimento impugnato là dove argomentano di un possibile "ponte" per l'accesso da remoto al server societario (denominato "gamma") attraverso il server 2K3 presente in azienda ed individuato dalla polizia giudiziaria come quello in cui i militari avevano "notato" un'attività "da remoto" (che aveva fatto muovere il "mouse" del computer). Infine, dopo aver segnalato altre aporie della motivazione della sentenza d'appello, il ricorrente mette in risalto come non potrebbe ipotizzarsi il reato di bancarotta fraudolenta documentale a suo carico, tenuto conto che la documentazione contabile informatica non è stata affatto utilizzata dalla curatrice poiché ritenuta non affidabile, escludendone così in radice la sua potenzialità ingannatoria. 2.3. Una terza ragione di ricorso deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato per travisamento delle prove nonché violazione di legge in relazione alle disposizioni che regolano i criteri valutativi delle prove stesse. In particolare, si stigmatizza il fatto che la sentenza d'appello, nonostante abbia dato atto che non siano stati accertati entità e contenuti delle alterazioni operate alla documentazione societaria informatica nel corso della perquisizione del 1.10.2014, abbia sostanzialmente "presunto" la rilevanza contabile (e penale) delle stesse. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di frode processuale: l'infondatezza dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per le condotte di falsificazione e distruzione di file contabili della fallita nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza del 1.10.2014 determina l'infondatezza dell'accusa, correlata, di frode processuale commessa con la medesima condotta e nelle medesime circostanze. In ogni caso, la tesi del ricorrente è che il delitto di cui all'art. 374 c.p. non possa configurarsi nel caso di specie poiché la curatrice non è stata "ingannata" dalla documentazione contabile asseritamente manipolata dall'imputato, che non è stata mai presa in considerazione per la ricostruzione dello stato contabile della fallita. Si cita il modello giurisprudenziale della decisione Sez. 6, n. 51681. del 28.9.2017, Pivato, Rv. 271537. 2.5. Il quinto motivo di ricorso censura violazione di legge in relazione all'art. 216 L. Fall. poiché la condotta del ricorrente, nella sua qualità di extraneus rispetto al reato, non sarebbe stata efficiente per la produzione dell'evento e sarebbe stata inconsapevole rispetto all'obiettivo dell'imprenditore in dissesto di frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (si cita Sez. 5, n. 27367 del 26/4/2011, Rosace, Rv. 250409). 2.6. L'ultima ragione di ricorso evidenzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci. 3. Il PG Dr. Luigi Giordano, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, tramite il nuovo difensore di fiducia, avv. Ciappelloni, con cui ribatte alle osservazioni del Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza delle ragioni di ricorso. 5. Il Collegio dà atto che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto regolare avviso dell'udienza fissata in Cassazione, via PEC, il 18.2.2022, sicché il suo decesso, avvenuto il 12.3.2022, come da comunicazione del nuovo difensore di fiducia, non determina effetti sulla possibilità di richiedere, per conto dell'imputato, la trattazione orale del processo, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020, disposizione che prevede che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto (dal procuratore generale o) dal difensore abilitato a norma dell'art. 613 c.p.p. entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza, termine decorso, dunque, ben prima del decesso del difensore, nel caso di specie (in tema, cfr. Sez. 1, n. 28543 del 18/9/2020, Elezaj, Rv. 279787). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime, convergenti ragioni. 2. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perché formulati, nella gran parte, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondate. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep" 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata, lontana da incoerenze argomentative, ha evidenziato del tutto logicamente ed ampiamente la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato all'imputato ai capi E-F, desumendone gli elementi oggettivi di fattispecie dalla deposizione del curatore, che ha denunciato le incongruenze documentali contabili, ma soprattutto dagli esiti delle intercettazioni, il contenuto delle quali risulta comprensibile in modo del tutto piano da parte dei giudici di merito, i quali hanno anche già, sostanzialmente, esaminato le osservazioni difensive dell'imputato, superando le sue alternative spiegazioni riguardo al loro significato. La Corte d'Appello ha spiegato, in particolare, come l'imputato abbia compiuto "aggiustamenti" della contabilità informatica, anche per "soppressione" dei file relativi, su input di V.P. - amministratrice di fatto della fallita - palesemente diretti a rendere la tenuta della documentazione contabile della società inidonea a descriverne lo stato patrimoniale e la situazione economica nel corso degli anni (e con la finalità di evitare il coinvolgimento nel fallimento della (OMISSIS) s.r.l. della società Easyline), concorrendo consapevolmente con la condotta di bancarotta fraudolenta documentale realizzata dai concorrenti, amministratori della fallita. E' dalle intercettazioni che emerge, soprattutto, come V. abbia concordato telefonicamente con il ricorrente le alterazioni da compiere, allo scopo di costituire una realtà informatica, "allineata" (secondo l'efficace espressione della contestazione di reato) alle precedenti alterazioni della documentazione contabile cartacea. Le eccezioni difensive, apoditticamente funzionali a prospettare la liceità della condotta del ricorrente, contrastano con gli accertamenti del consulente tecnico, il quale ha rilevato che, sul server della fallita, vi era un consistente numero di file cancellati in maniera volontaria, quasi esclusivamente in data 28.9.2014 (in tempo coevo con le intercettazioni alle quali si è già fatto richiamo), ovvero in date di poco precedenti; file ritenuti di particolare interesse dal consulente per ricostruire le vicende societarie, in corrispondenza temporale con gli accessi informatici ricondotti dalle indagini al ricorrente. Altrettanto chiara è la condotta di soppressione della documentazione contabile informatica, registrata "in diretta", dopo il fallimento, nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della fallita, eseguita il 1.10.2014; "distruzione" commessa dall'imputato in accordo telefonico con F.G. (prima amministratore di diritto e poi "di fatto" della società in decozione), grazie alla circostanza che i militari si accorgevano del suo accesso da remoto al server della società, insospettiti da un movimento del "puntatore mouse" del computer ivi presente, direttamente osservato. L'accesso da remoto è stato, poi, confermato dal consulente tecnico del pubblico ministero, che ha rilevato la volontaria cancellazione di file, verificatasi proprio nella stessa data. In tale contesto ricostruttivo, ai fini dell'inammissibilità del motivo di ricorso, diventa decisivo osservare che le ragioni di censura, attraverso le quali si tenta di attribuire un diverso significato ai contenuti delle intercettazioni, sono inammissibili, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282327; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), anche avuto riguardo al linguaggio, criptico o più o meno comprensibile utilizzato: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715. Nel caso, di specie, come detto, la Corte territoriale ha ampiamente e solidamente dato conto, senza aporie o iati logici, di come il ricorrente sia stato continuamente in contatto, nei momenti decisivi di fibrillazione, con i suoi complici nel reato proprio, anche per l'avvio delle indagini nei loro confronti e la perquisizione nei locali della società, mettendosi a disposizione del comune intento di "sistemare" la documentazione informatica, per nascondere o falsificarne i dati contabili: il contenuto delle intercettazioni, peraltro di per sé pacificamente intellegibili, è stato coerentemente ricostruito da entrambi i giudici di merito, i quali ne hanno adeguatamente riferito in sentenza (illuminante la frase, pronunciata dal ricorrente all'indirizzo dell'interlocutore F.G., registrata durante la perquisizione del 1 ottobre 2014, con cui gli chiede di aspettare a dare la password di accesso ai militari della Guardia di Finanza, poiché doveva ancora "cancellare qualche cosa"). Infine, sono apodittici, congetturali e versati macroscopicamente in fatto gli argomenti attraverso i quali il ricorrente tenta di smentire la diretta osservazione da parte della polizia giudiziaria di quanto stava accadendo nei computer della fallita, in ragione del suo accesso fraudolento da remoto, funzionale all'ennesima e ultima distruzione di documentazione contabile della società. Si tenta, infatti, di ribattere alle ragioni del provvedimento impugnato con un argomento inconferente: l'imputato, impegnato, nel giorno della citata perquisizione, in un'attività di manutenzione degli apparati informatici del comune di (OMISSIS), non avrebbe potuto commettere la condotta criminosa contestatagli; ma si dimentica che la Corte d'Appello ha dato atto di come l'accesso da remoto sia stato documentalmente provato che fosse stato realizzato proprio dall'indirizzo IP degli uffici del comune di (OMISSIS). Le discrasie temporali lamentate dalla difesa, invece, quanto ai tempi di connessione e riconnessione, dopo il tentativo dei militari di arginare l'accesso fraudolento da remoto, distaccando il cavo LAN, sono del tutto ininfluenti e rappresentano dati congetturali, volti a sostenere una versione alternativa dell'accaduto, disancorata dai dati reali. Inoltre, del tutto logicamente non sono state ritenute credibili dai giudici d'appello le giustificazioni fornite dal ricorrente per motivare con una spiegazione alternativa a quella contestatagli l'utilizzo della connessione del comune, al fine di collegarsi con il server della fallita, proprio nel corso della perquisizione, la mattina del (OMISSIS); ovvero per scusare le continue incursioni nel sistema informatico aziendale, da parte sua, negli orari più disparati, che la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto funzionali alla cancellazione massiccia di file, avvenuta anch'essa proprio nelle stesse circostanze di tempo degli accessi registrati come effettuati dal ricorrente. 3. Il terzo motivo ed il quinto motivo di censura sono manifestamente infondati. La Corte d'Appello ha ricostruito in via logica ed indiziaria la circostanza che la documentazione contabile distrutta o soppressa per via informatica dal ricorrente fosse parte essenziale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale, desumendo la rilevanza di detta documentazione dal tenore delle conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i coimputati, amministratori della società fallita, dalle quali, con affidabilità e senza dubbio alcuno, la sentenza impugnata ha dedotto l'interesse dimostrato da tutti i protagonisti - anzitutto dal ricorrente - per giungere al più presto a "far sparire" tracce documentali registrate informaticamente degli affari e della gestione economica della società fallita, coprendo, così, l'eliminazione della corrispondente documentazione cartacea originale. L'argomento difensivo, peraltro, presenta aspetti marcati di irrilevanza, poiché, come noto, il reato di bancarotta fraudolenta documentale per soppressione o distruzione della documentazione contabile configura una fattispecie di pericolo, ove quest'ultimo è rappresentato dalla possibile sottrazione della massa fallimentare alle ragioni creditorie attraverso il comportamento doloso, tanto che si prescinde anche dalla circostanza che la condotta abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 24051 del 15/3/2014, Lorenzini, Rv. 260142). Sotto il profilo specifico, eccepito nel quinto motivo di censura, del concorso del ricorrente quale extraneus, va ribadito che, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale il dolo dell'extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950). La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori: Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02). Nel caso del ricorrente, non vi è dubbio della sua consapevolezza, peraltro, dello stato di dissesto, essendo il fallimento già stato dichiarato il 29.9.2014, quando, il giorno (OMISSIS), al momento della perquisizione degli uffici della società effettuata dalla Guardia di Finanza, egli ancora si adoperava per distruggere file della documentazione contabile, secondo quanto si è già chiarito ai paragrafi precedenti. Da tale consapevolezza, e dalla pervicacia e reiterazione delle condotte di soppressione dei file rilevanti di contabilità sociale, deriva logicamente - come ha arguito correttamente la sentenza impugnata - la prova dell'esistenza del dolo del ricorrente, il quale ha volontariamente contribuito all'evidente pregiudizio per la ricostruzione del patrimonio sociale a danno dei creditori. Più precisamente, in fattispecie di concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta, la Cassazione ha già affermato la responsabilità ex art. 110 c.p. del legale o del consulente contabile che, consapevole del propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 18677 del 8/2/2021, Angeletti, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 6/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724). Ebbene il ricorrente, con la sua condotta di messa a disposizione delle proprie competenze tecnico-informatiche al servizio degli amministratori della società, i quali, per impedire la ricostruzione degli affari ed arrecare così pregiudizio ai creditori, erano determinati a distruggere tutta o parte della documentazione contabile, al fine di rendere non più ricostruibile la situazione economica, patrimoniale e di affari della fallita, ha concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commessa dai predetti, aiutandoli materialmente nella rapida ed efficace eliminazione dei file contenenti la documentazione stessa, per allineare la situazione informatica a quella cartacea, egualmente carente e lacunosa per effetto delle condotte di bancarotta documentale per soppressione. Pertanto, concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, il tecnico informatico che, consapevole del propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi ausilio per eliminare dalle banche dati informatiche della società file contenenti la documentazione contabile ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e la propria disponibilità professionale, l'altrui progetto delittuoso. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'insussistenza del reato di frode processuale previsto dall'art. 374 c.p. (che può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della diversità della condotta, sotto il profilo del differente contenuto dell'elemento di fattispecie del "pericolo" contemplato dalla diverse norme incriminatrici) è basata dal ricorrente sulla considerazione duplice dell'insussistenza della prova circa la sua responsabilità per le condotte di ausilio al reato di bancarotta fraudolenta documentale e dell'irrilevanza della condotta ingannatoria che gli è attribuita al fine di ingannare gli organi fallimentari, che non hanno tenuto conto della documentazione contabile informatica per i loro accertamenti può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale. La logica difensiva, tratta dalla pronuncia Sez. 6, n. 52681 del 28/9/2017, Pivato, Rv. 271537 - secondo cui il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 c.p., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, iniclonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente - non è condivisibile. La sentenza citata dal ricorrente, infatti, si rivolge alla potenzialità ingannatoria della condotta fraudolenta "in sé inidonea", perché centrata su terra diverso dall'oggetto dell'accertamento del consulente; mentre la prospettiva difensiva legge in chiave mediata detta inidoneità, facendola derivare dalla capacità ingannatoria della documentazione contabile informatica, "sterilizzata" dal curatore grazie alla sua accortezza professionale. Come è evidente, si tratta di due situazioni differenti, nella seconda delle quali, che si configura nel caso di specie, la rilevanza potenziale della documentazione falsificata o della condotta di distruzione della documentazione contabile "vera" rimane immutata, mentre la sua incapacità in concreto ad essere fonte di inganno per il curatore è affermata dal ricorrente senza tener conto della natura di reato di pericolo della bancarotta fraudolenta documentale, sì da far affermare costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte che il reato sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi o di ricavare diversamente lo stato delle attività economiche della fallita costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr., per tale prospettiva, ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 20/2/2020, Capasso, Rv. 274396; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588). Per tale ragione, non può che condividersi la recente affermazione di questa Sezione, condivisa dal Collegio, secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, Cortinovis, Rv. 274455). Nel caso di specie, il fatto che la curatrice non abbia potuto considerare la contabilità informatica costituisce una conferma della pericolosità della condotta. Ad ogni buon conto, non è superfluo ricordare che il reato di cui all'art. 374 c.p. configura anch'esso una fattispecie di pericolo, la cui sussistenza deve essere parametrata alla verifica della idoneità della falsificazione della documentazione contabile a trarre in inganno il consulente del giudice e, nella specie, il curatore. Ed anche nel caso della frode processuale, analogamente che in tema di pericolosità della bancarotta fraudolenta documentale, l'immutazione dei luoghi (ovvero, come nella specie, le condizioni della contabilità informatica) integra il delitto ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannaltoria (Sez. 6, n. 9956 del 04/02/2016, Orlando, Rv. 266732 -01; Sez. 6, n. 8981 del 16/12/2009, dep. 2010, Battista, Rv. 246405 -01; vedi anche le affermazioni sistematiche di Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237690 -01). 4.1. L'ultimo motivo di censura si rivela, ad un'immediata lettura, del tutto genericamente proposto, limitandosi ad evocare presunti vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione delle prove, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230, hanno tracciato la linea interpretativa - percorsa, da allora, costantemente dalla giurisprudenza di legittimità - sulle modalità logico-deduttive entro le quali è necessario dare valenza agli indizi nell'ambito di un procedimento penale. Orbene, il Collegio non può che condividere le indicazioni delle Sezioni Unite, sulla necessità di utilizzare regole di esperienza consolidate ed affidabili nel trarre dall'indizio la dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario; sull'accortezza da osservare in tale valutazione, spesso per l'ambiguità dei significati attribuibili all'indizio; sulla logica essenziale dell'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, previa analisi di ciascuno di essi singolarmente. I principi sintetizzati trovano conferma, e non certo smentita, nella motivazione del provvedimento impugnato, che ha desunto con prova logica pienamente affidabile, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato, il quale nel ricorso si limita ad apodittiche e generiche osservazioni, prive di confronto con il testo della sentenza della Corte d'Appello. Inoltre, la struttura probatoria alla base della condanna del ricorrente si fonda non soltanto su indizi e prove logiche, ma anche su evidenze tali de costituire esse stesse prove, come è per il contenuto immediatamente evidente di alcune intercettazioni. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022

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Rapina: ricorre l'aggravante del travisamento nel caso in cui l'agente indossi una mascherina
Rapina: l'uso dell'arma non assorbe l'aggravante del nesso teleologico per i reati connessi di detenzione o porto illegale di armi
Rapina impropria: l’immediatezza non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della cosa e l'uso della violenza
Rapina: è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un ridotto coefficiente di forza impeditiva contro la persona offesa
Rapina: per l'aggravante dell'uso delle armi è sufficiente l'utilizzo di un'arma giocattolo
Rapina: l'aggravante del luogo di privata dimora può applicarsi anche se il fatto si è svolto nell'abitazione dell'agente
Rapina: sussiste il concorso di persone in caso di promessa di acquistare i beni provenienti dal reato
Rapina e danno di speciale tenuità: non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto
Rapina: l'elemento oggettivo può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una res
Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di prelievo dalle casse sociali di somme asseritamente corrispondenti al credito vantato
Bancarotta fraudolenta: sul potere di amministrazione disgiunta
Bancarotta documentale: sui rapporti con la bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano distrazione
Bancarotta: in caso di pluralità di delitti è illegale la pena determinata facendo applicazione dell'istituto della continuazione
Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Bancarotta fraudolenta: il tecnico informatico che aiuta l'amministratore a cancellare file con documenti contabili concorre nel reato

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