Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
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Cassazione penale sez. I, 01/12/2022, n.18333

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia, a seguito di rinvio disposto dalla sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 3238 - 2020, del 11 dicembre 2019, di annullamento parziale di quella emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 15 luglio 2018, ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Pescara in data 7 giugno 2017, pronunciata nei confronti di C.L., quanto alla pena irrogata limitatamente al capo A, con riferimento alla distrazione della somma di Euro 756.977,11, esclusa la continuazione fallimentare, riducendo la misura in quella di anni tre di reclusione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, con rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari in anni tre e. conferma, nel resto, del provvedimento impugnato, oltre alla condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile.

1.1. La prima sentenza di appello, in parziale riforma della citata pronuncia del Tribunale di Pescara, aveva assolto C.L. dal delitto, ascrittogli al capo A, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e aveva dichiarato prescritto il delitto contestatogli al capo B, riqualificandolo, rispetto all'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta, in bancarotta semplice documentale, con condanna alle spese del grado sostenute dalla parte civile, curatela del fallimento.

Si tratta di fatti ascritti al ricorrente nella qualità di amministratore della s.r.l. (Omissis), dalla sua costituzione avvenuta in data (Omissis), società dichiarata fallita in data 8 novembre 2006.

1.2. Quanto alle due operazioni contestate a titolo di bancarotta patrimoniale, la Corte di appello di L'Aquila osservava che:

- il credito che la Fondazione I. vantava nei confronti della fallita, per Euro 756.543,03, risultava essere stato quasi interamente ceduto, anche se non si era trovato l'accordo scritto, ad una diversa società (C.C. s.r.l.), facente capo comunque al C.; in tal modo non si era depauperato il patrimonio della fallita, realizzando solo un mutamento dal lato attivo (creditore) in relazione a somma del medesimo importo, comunque dovuta;

- il versamento senza titolo di Euro 237.630,93 alla C. s.r.l. era avvenuto il 10 agosto 2004, quando l'imputato non era più amministratore;

- sulla condotta contestata a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, il perito non aveva riscontrato anomalie nelle scritture contabili obbligatorie tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così che gli errori, in esse compiuti, dovevano essere ascritti a titolo di bancarotta semplice.

1.3. La sentenza di questa Corte, accogliendo il motivo unico di impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello e il primo motivo di ricorso dell'imputato, riformava la pronuncia di secondo grado descritta, nel senso di seguito precisato.

1.4. Si rilevava come la Corte territoriale avesse fondato l'assoluzione relativa al capo A sull'irrilevanza della cessione del credito dal creditore originario, la Fondazione I., al creditore subentrante, la s.r.l. C. appunto, ente comunque riferibile all'imputato, osservando che, per la fallita, il mutamento del creditore non aveva costituito alcun danno patrimoniale, dovendo, in ogni caso, assolvere il debito.

Rilevava la sentenza rescindente che detto argomento trascurava il contenuto della sentenza di primo grado che (a pagina 8) proprio per ritenere fondata l'ipotesi d'accusa - la natura distrattiva dell'operazione consistita nel mutamento del creditore - aveva rilevato come la Fondazione Ivec si fosse impegnata, con accordo scritto del 21 gennaio 2002, a non pretendere la restituzione delle somme versate alla fallita, mentre analogo impegno non era stato assunto dalla s.r.l. C. del pari riconducibile all'imputato, così che il mutamento del creditore aveva comportato, per la fallita, il danno conseguente alla necessaria restituzione del finanziamento, prima "a fondo perduto".

Quanto al motivo di ricorso dell'imputato, si riscontrava l'insussistenza del fatto ascritto all'imputato al capo B e si concludeva, quanto al capo A, con l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimandando la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo.

1.5. Il giudice del rinvio ha limitato il proprio esame, nell'ambito del giudizio devoluto con la sentenza rescindente, ai rapporti tra la (Omissis) s.r.l. dichiarata fallita in data 8 novembre 2006 e la Fondazione Ivec, da un lato, nonché tra la medesima (Omissis) e la C. dall'altro, nonché all'esame dei rapporti tra queste e le altre società del gruppo facenti capo al ricorrente, con riferimento al debito maturato nei confronti della Fondazione Ivec.

Si tratta di debito, per l'importo di Euro 756.997,11, contestato come distratto, indicato come oggetto di "giroconto" dalla (Omissis) alla C. s.r.l., quest'ultima partecipata dal C. al 95% e gestita dalla moglie del ricorrente, con sostituzione del soggetto attivo nel rapporto obbligatorio.

Il giudice del rinvio sottolinea che l'importo indicato costituiva debito della fallita nei confronti della Fondazione I., somma che era stata "girocontata" alla C. s.r.l. con una operazione che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di assoluzione della prima Corte di appello, non aveva natura neutra per la fallita.

Infatti, nell'accordo di Collaborazione e Convenzione del 21 gennaio 2002 la Fondazione Ivec e la (Omissis), in sostanza, si erano accordate nel senso che il credito, vantato dalla Fondazione Ivec nei confronti della (Omissis) s.r.l.. avesse natura solo formale, tanto che quest'ultima non doveva restituire nulla, integrando un finanziamento "a fondo perduto".

Invece, il credito che la (Omissis) s.r.l. vantava nei confronti della C. s.r.l., a fronte di finanziamenti corrisposti, era reale.

Sicché, l'avvenuta cessione del credito dalla (Omissis) s.r.l. alla C. s.r.l., che peraltro non risultava da alcun atto scritto, finiva per rappresentare un atto in forza del quale la società fallita restava depauperata dell'ammontare del credito, effettivo, vantato verso la C. s.r.l. (gestita dalla moglie di C. e della quale quest'ultimo era socio al 95%) e altre società del gruppo (Pescara Sport, Rari Nantes Pescara, destinatarie, come laC. , di dazioni di danaro senza motivo risultanti dai mastrini), a fronte di un finanziamento, ricevuto dalla Fondazione I. a fondo perduto e che, dunque, non doveva essere restituito dalla società poi fallita.

In definitiva, la Corte d'appello in sede di rinvio, aderendo alla ricostruzione accusatoria, ha ravvisato la natura distrattiva dell'operazione.

Si ritiene, infatti, che con l'accordo, da un lato, era stato azzerato il debito, solo formale, della (Omissis) s.r.l. nei confronti della Fondazione Ivec e, dall'altro, la fallita aveva perso il credito effettivo, vantato nei confronti delle altre società del gruppo, che avevano mantenuto le somme oggetto dei finanziamenti, ricevuti da (Omissis) s.r.l., a scapito dei creditori di quest'ultima.

Sicché, pur trattandosi di operazione infragruppo, il giudice del rinvio ha richiamato il precedente di legittimità (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2021), che indica i requisiti per reputare la natura distrattiva dell'operazione svolta all'interno di un medesimo gruppo di società.

2. Ricorre tempestivamente, avverso la descritta pronuncia, C.L. per il tramite del difensore, avv. R. M., denunciando sei vizi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della L.Fall., art. 216, vizio di motivazione, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Si assume, con riferimento alla distrazione della somma contestata, che la sentenza si sarebbe limitata a riprodurre la motivazione delle sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila annullata parzialmente e del Tribunale, prendendo in esame soltanto le risultanze della consulenza tecnica del Pubblico ministero.

Tanto, senza valutare la prospettazione anche del perito del Giudice per le indagini preliminari, che aveva concluso nel senso della natura eventualmente preferenziale della bancarotta integrata dall'operazione contestata.

Si sottolinea che le società C. P. Sport e l'Associazione R. erano le proprietarie dell'intero capitale della fallita e che l'operazione, come dedotto con l'atto di gravame, era un mero giroconto di natura del tutto neutra, senza qualità distrattiva (pag. 18 dell'atto di appello).

Anzi, si evidenzia che il perito del Giudice per le indagini preliminari aveva ricostruito i movimenti contabili delle società (cfr. pag. 24 e ss. del ricorso ove si esaminano i sei conti correnti riferibili alle società in questione).

Secondo il ricorrente; questi avrebbe qualificato l'operazione come un giroconto attraverso il quale si era verificata la mera sostituzione del soggetto creditore mediante la cessione del credito, dalla Fondazione I. alla C. s.r.l., compiendo un'operazione, a fronte della quale alla riduzione del debito verso Ivec (risultato pari ad Euro 756.543,11, per somme prestate per finanziare lavori presso il complesso le Naiadi) corrispondeva la cessione del credito verso C. s.r.l. (pari ad Euro 147.443,32), operazione, dunque, del tutto legittima, sulla quale la (Omissis) s.r.l. non avrebbe potuto obiettare alcunché.

Si sarebbe trattato, in sostanza, di una compensazione infragruppo all'esito della quale sarebbero stati pagati, mediante compensazione, tutti i debiti e crediti ed azzerati i conti verso tutti i debitori, operazione, quindi, legittima ai sensi della L.Fall., art. 56.

Si richiamano l'estratto dell'elaborato del perito del giudice del 1 ottobre 2012 e quello del 24 febbraio 2012, secondo i quali, con riferimento all'importo di Euro 756.977,11, vi sarebbe prova della destinazione della somma al pagamento di prestazioni delle società sportive, seppure mediante sostituzione del titolare del relativo credito, circostanza alla quale era estranea la (Omissis) s.r.l..

Inoltre, si assume che all'operazione non era seguito alcun decremento dell'attivo o un aumento del passivo della società.

Si sottolinea, infine, che dopo l'operazione in questione, C. s.r.l. aveva, secondo il perito del Giudice, continuato ad immettere liquidità nella (Omissis) s.r.l., per consentire a quest'ultima il pagamento dei debiti.

Si evidenzia, infine, che nemmeno le altre società (P., R., S. s.r.l., F.) avevano chiesto il fallimento della (Omissis) s.r.l. o si erano insinuate nel fallimento (cfr. stato passivo acquisito all'udienza del 6 febbraio 2014) e che sia la C. s.r.l. che la Fondazione I. avevano continuato a finanziare, a fondo perduto, la (Omissis) per pagare i suoi creditori.

Quindi, pur a fronte della descritta scrittura intercorsa con la Fondazione Ivec, dalla quale si evinceva che il finanziamento alla (Omissis) sarebbe stato "a fondo perduto", l'operazione riguardava anche la C. s.r.l. che mai si era insinuata al passivo del fallimento per azionare il proprio credito.

Si è trattato, per il ricorrente, di mera cessione di credito nei confronti della fallita, in cui la cessionaria (C. s.r.l.) era subentrata nei medesimi diritti della cedente, Fondazione I. nei confronti della ceduta (la fallita).

2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L.Fall., art. 216, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 530 e 533 c.p.p..

La Corte territoriale, per la difesa, avrebbe omesso l'esame di tutti gli altri motivi di appello proposti con l'originaria imputazione, limitandosi a prendere in considerazione soltanto l'aspetto prospettato dalla sentenza rescindente.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L.Fall., art. 216, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 530,533 e 627 c.p.p..

Nessuna somma, in concreto, secondo il ricorrente sarebbe mai uscita dal patrimonio della società fallita e, comunque, il fatto, ove commesso, non costituirebbe reato.

Da parte di C., infatti, non vi sarebbe stato alcun comportamento volontario di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella consentita e perseguita (cioè avviare la gestione di una piscina e proseguire nell'attività, nonostante gli incassi insufficienti, le proprie difficoltà soggettive dovute a problemi di salute e le difficoltà di reperire risorse economiche mediante finanziamenti, elargiti da soci o società terze, per i quali non era previsto alcun rimborso).

2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L.Fall., art. 216vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 530,533 e 627 c.p.p..

Si chiede, in via gradata, la qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale perché, in sostanza, l'amministratore non si sarebbe appropriato di alcuna somma, ma avrebbe effettuato pagamenti in violazione della par condicio creditorum in una situazione di insolvenza della società poi fallita.

Si sarebbe trattato di mera compensazione a favore di un creditore della società (Omissis), legittimamente eseguita, che avrebbe comportato, in assenza di somme uscite dalla società ed entrate nel patrimonio personale dell'amministratore, soltanto la diminuzione di crediti vantati da taluni creditori in vantaggio di altri (quelli della C. s.r.l.).

2.5. Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L.Fall., art. 216, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali con riferimento artt. 530,533 e 627 c.p.p..

I fatti andrebbero qualificati come bancarotta preferenziale, fattispecie rispetto alla quale mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo del reato.

Nella specie il Tribunale e la Corte territoriale non avrebbero indagato, in alcun modo, la sussistenza dell'elemento soggettivo.

2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L.Fall., art. 216, vizio di motivazione, inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 530,533 e 627 c.p.p..

Il reato, previa riqualificazione come bancarotta preferenziale, sarebbe estinto per prescrizione risultando decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei, oltre alle sospensioni del corso della prescrizione.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Loy M. F., ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La difesa, avv. R. Milia, ha fatto pervenire in data 25 novembre 2022, a mezzo p. e. c., memoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ulteriormente argomentando i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è infondato.

La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, De Rosa, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).

Tale ultima definizione rende ragione dell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.

Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confronta compiutamente con un dato saliente, rilevato sia dalla sentenza di primo grado sia dalla sentenza rescindente, alla quale si è attenuta quella di appello impugnata e, cioè, che il finanziamento che (Omissis) s.r.l. aveva ricevuto dalla Fondazione Ivec era a fondo perduto, in forza di accordo scritto tra le parti noto al C., sicché la fallita mai, in ragione di quell'accordo, avrebbe dovuto restituire alcunché.

Invece, il credito vantato da (Omissis) s.r.l., verso la società cessionaria C. s.r.l. era reale; quindi il mutamento del creditore nei confronti della fallita (C. invece della Fondazione Ivec) non è dato neutro, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente (cfr. pag. 27 del ricorso).

Sicché, l'operazione descritta nelle pronunce di merito, in sostanza, si è rivelata idonea a far transitare alla Fondazione Ivec somme che dovevano essere conferite dalla debitrice C. s.r.l. alla (Omissis) s.r.l., in violazione della par condicio dei creditori di quest'ultima.

Del resto, questa Corte, in caso di distrazione infragruppo, ha affermato il condivisibile principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702), in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione all'interno del medesimo gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi, che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

Sicché, andrebbe censurata la sentenza impugnata ove avesse affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse, senza considerare la prospettazione da parte dell'imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione.

Perché, però, operi il descritto vantaggio compensativo, non è sufficiente che esista un "gruppo", quale soggetto economico unitario (circostanza non contestata nella specie e ritenuta anche dalla Corte territoriale, nella sentenza emessa in sede di rinvio, e da quella di primo grado).

Si deve, invece, ribadire il principio secondo il quale, pur a fronte dell'esistenza di un soggetto economico unitario, l'esistenza del vantaggio compensativo derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, produttivo per la fallita di indiretti effetti compensativi ex art. 2634 c.c., comma 3, rispetto a quelli immediatamente negativi dell'operazione, deve essere provato dall'interessato (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268675; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031). Ne' la natura distrattiva dell'operazione infragruppo è stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, invocando la provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore della liquidità destinata ad una società appartenente allo stesso gruppo di quella fallita, quando questa si trovava già in difficoltà finanziaria, in quanto il denaro, una volta immesso nel patrimonio della società, le appartiene ed è destinato alla garanzia dei suoi creditori (Sez. 5, n. 39043 del 29/05/2019, Corradini, Rv. 276960).

Applicati gli esposti principi al caso in esame, si osserva che corretta e immune da vizi di illogicità manifesta è la motivazione nella parte in cui esclude l'esistenza di prova, a carico del ricorrente, dell'esistenza di vantaggio compensativo per il gruppo, indicato come non dimostrato, pur esaminata la situazione del gruppo nel suo complesso.

Si è trattato, secondo la motivazione completa e logica del giudice di rinvio, conforme al principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente, di operazione di cessione che, a fronte di un finanziamento "a fondo perduto" e che, quindi, mai la società creditrice (Fondazione Ivec) avrebbe potuto esigere dalla fallita, in forza di espresso accordo scritto, ha riguardato un credito reale vantato dalla (Omissis) s.r.l. nei confronti di altra società del gruppo (C. s.r.l.), a sua volta socia della medesima (Omissis) s.r.l..

In definitiva, è subentrata., dalla parte del creditore, laC. s.r.l., società, peraltro, indicata come gestita dalla moglie dell'imputato e nella quale lo stesso C. aveva una partecipazione come socio al 95 %, in assenza di un formale contratto di cessione del credito e con impiego del capitale sociale (il credito ricevuto da Fondazione Ivec, per Euro 756.977,11) al di fuori delle finalità consentite e con obiettivo estraneo al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ciò, secondo i giudici del rinvio, viene ricavato dalle relazioni espletate dai consulenti e periti, nonché dall'esame delle scritture contabili e in particolare dai mastrini relativi all'anno 2003 (mastrino C. c/finanziamenti, in ordine ai rapporti debito-credito tra (Omissis) ed Ivec e tra (Omissis) e la C.), la cui rilettura, che pure in alcuni punti il ricorso sollecita, non è operazione consentita in sede di legittimità.

In tal modo, dunque, secondo il ragionamento corretto dei giudici del rinvio, si è trasferito ad una società in bonis del gruppo, la C. s.r.l., l'importo del credito ceduto, con passaggio di somme ormai transitate, per effetto del finanziamento a fondo perduto da parte della Fondazione Ivec in favore della fallita, operazione che non è neutra e che, in alcuna parte, risulta giustificata dalla finalità di gestione dell'ente o da una politica imprenditoriale unitaria. Essa, infatti, da un lato azzera il debito, che è soltanto formale, verso Fondazione Ivec, dall'altro azzera il credito, che invece è effettivo, verso la C. , la quale trattiene la somma oggetto di finanziamento a scapito dei creditori della fallita.

Basti pensare che la (Omissis) s.r.l. era società che non poteva autosostenersi e che, invece, la documentazione contabile aveva evidenziato come fosse destinataria di una serie di flussi finanziari, provenienti dalle società a questa collegate, prima fra tutte la Fondazione Ivec.

Peraltro, il finanziamento a fondo perduto ricevuto dalla Fondazione, secondo la sentenza di primo grado, aveva quale specifica causale e finalità la costruzione della cittadella dello sport. Invece, la sentenza di primo grado) che quella impugnata ha confermato, evidenzia che le somme provenienti alla (Omissis) dalla Fondazione I. erano risultate solo transitare temporaneamente nelle casse della s.r.l. poi fallita, in quanto venivano deviate verso Pescara Sport con finanziamenti in conto capitale, operazioni estranee alla naturale destinazione di queste.

La conclusione) cui è pervenuto il giudice del rinvio, nel senso della configurabilità della bancarotta per distrazione ascrivibile all'odierno ricorrente (amministratore dell'ente dalla costituzione fino al 10 agosto 2004) appare, dunque, logica e coerente e, peraltro, confermata dalla circostanza che beneficiarie di finanziamenti, senza motivo apparente, che pervenivano dalla (Omissis) s.r.l., erano state non solo la C.C.s.r.l, ma anche altre società del gruppo facente capo a C. (cfr. pag. 8 e ss. della sentenza di primo grado), come rilevato attraverso l'analisi dei mastrini.

Secondo la ricostruzione complessiva delle operazioni del gruppo, risulta, dunque, secondo i giudici del rinvio, che C., attraverso la s.r.l. (Omissis) s.r.l., pagava i debiti verso fornitori delle altre società del gruppo o implementava le casse di queste ultime, con distrazione di somme dell'ente dal perseguimento dello scopo sociale, in danno dei creditori della s.r.l..

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura generica e soltanto enunciata, senza la puntuale e specifica illustrazione dei motivi di appello originari che sarebbero stati pretermessi e il rilievo di questi, ai fini dell'accoglimento del ricorso sullo specifico punto, devoluto in sede di rinvio, dalla sentenza rescindente, compiutamente ed esaurientemente esaminato da quella della Corte di appello di Perugia oggetto di ricorso.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

Si osserva, invero, che il dolo del reato di bancarotta per distrazione è solo generico.

In tale delitto è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

I giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", non solo la condizione patrimoniale e finanziaria dell'(Omissis) s.r.l., ma anche il contesto in cui la società operava, le cointeressenze del C. rispetto alle altre imprese del gruppo, l'accertamento della consapevolezza, in capo all'imputato, della condotta in concreto pericolosa, in quanto amministratore della fallita alla data dell'accordo con la Fondazione Ivec e, quindi, stante la piena consapevolezza che il finanziamento di questa, in favore della fallita, fosse a fondo perduto e che la successiva cessione C. s.r.l. avrebbe fatto transitare somme, in favore di quest'ultima, senza alcun vantaggio per la (Omissis) s.r.l. e in danno ai creditori di quest'ultima, ovviamente diversi dalle società del medesimo gruppo che, secondo la stessa tesi difensiva, non si sono insinuate nel fallimento (ndr: passivo, costituito, secondo quanto indicato dai giudici di merito, come esposto dal curatore, da debiti per fornitori della società all'atto del fallimento, pari a circa cinque milioni di Euro, con attivo pressocché pari a zero, cfr. sentenza della Corte di appello di Perugia).

1.3. Il quarto motivo è infondato.

Invero, si osserva che, per le argomentazioni ampie e logiche espresse dai giudici del rinvio, l'operazione di cui si discute non è neutra per la fallita e deve, anzi, essere qualificata come distrattiva, non quale mero atto preferenziale verso un certo creditore.

E' noto che, in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188). Finalità che non si ravvisa nella specie in cui, invero, viene correttamente sottolineato, con ragionamento non manifestamente illogico, da parte dei giudici del rinvio, che in sostanza, il terzo avvantaggiato, a fronte dell'operata cessione, è lo stesso C., perché indicato come socio al 95 % della C. s.r.l., società che è amministrata dalla moglie e, peraltro, parte del gruppo.

1.4. Gli ultimi due motivi di ricorso (assoluzione dal reato di bancarotta preferenziale perché il fatto non costituisce reato o proscioglimento per estinzione del reato così qualificato, per intervenuta prescrizione) premettono la riqualificazione del reato ritenuto in sentenza in bancarotta preferenziale e, pertanto, devono reputarsi assorbiti nelle precedenti conclusioni cui il Collegio è pervenuto.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2023

Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi

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