Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
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Cassazione penale sez. V, 30/11/2022, n.7824

In tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all'art. 216, comma 1, n. 1) l. fall., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di B.P. e di P.A., per quanto è qui di interesse, veniva esercitata l'azione penale in relazione ai seguenti reati: capo 1): entrambi (e in concorso con altri), partecipazione ad associazione per delinquere allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, (prevalentemente truffe); capo 2): entrambi (e in concorso con altri), P. quale amministratore unico e B. quale amministratore di fatto di (Omissis) s.r.l., dichiarata fallita in data 01/06/2011, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale; capo 3): solo P. (in concorso con altri), truffa ai danni di C.L.; capo 4): entrambi (e in concorso con altri), truffa ai danni di B.M.; capo 5): solo P. (in concorso con altri), truffa ai danni di G.F.; capo 6): solo P. (in concorso con altri), truffa ai danni di R.M.; capo 7): solo B. (in concorso con altri), truffa ai danni di B.P.; capo 8): solo P. (in concorso con altri), truffa ai danni di F.M.; capo 9): solo B. (in concorso con altri), truffa ai danni di M.A..

1.1. Con sentenza deliberata in data 15/04/2019, il Tribunale di Terni, sempre per quanto è qui di interesse, dichiarava B. responsabile dei reati allo stesso imputati e lo condannava alla pena di anni 5 di reclusione e alle pene accessorie tra le quali quelle fallimentari nella misura di anni 5; nei confronti di P. dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato associativo e ai reati di truffa e lo dichiarava responsabile del reato sub 2), condannandolo alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, nonché alle pene accessorie tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 5.

1.2. Investita dell'appello degli imputati, la Corte di appello di Perugia, con sentenza deliberata in data 01/06/2021, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di B. per i reati di truffa sub 4), 7) e 9), rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi 1) e 2) in anni 4 e mesi 6 di reclusione, confermando la sentenza di primo grado nei confronti di P..

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione B.P., attraverso il difensore Avv. R., articolando tre motivi e presentando successivamente due motivi nuovi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione sub 2), violazione di legge in relazione alla mancata risposta alle censure proposte con l'atto di appello. La sentenza impugnata ritiene che il coinvolgimento del ricorrente nelle truffe contestate e dichiarate prescritte sia comportamento sintomatico dell'esercizio di fatto dell'attività gestoria, ma non può valere come automatismo la prova dei reati-fine rispetto al reato di bancarotta nella qualità di amministratore di fatto, laddove del tutto incomprensibile è la ratio decidendi della conferma del giudizio di colpevolezza.

2.1.1. Il primo motivo aggiunto deduce, con riferimento al capo 2), che i beni di cui si assume la distrazione non facevano parte del compendio aziendale trattandosi di beni che sarebbero entrati nel patrimonio degli imputati in quanto frutto delle truffe commesse, ma non in quello della società, della quale veniva solo speso il nome; quanto alla bancarotta documentale, il solo comportamento concludente attribuito al ricorrente è quello relativo alle truffe, che non ha alcuna connessione con le problematiche documentali.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 c.p.. A fronte dell'assoluzione dei coimputati P. e N. dal reato associativo, la motivazione della sentenza di appello non motiva in ordine alla permanenza di un sodalizio criminoso.

2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione ex art. 416 c.p., inosservanza dell'art. 157 c.p. per la mancata dichiarazione della prescrizione, in quanto, non potendo la permanenza del reato associativo protrarsi oltre il 01/06/2011, data della dichiarazione di fallimento della (Omissis) nel contesto della cui attività imprenditoriale si sono svolti i fatti delittuosi, considerati i 6 mesi e 26 giorni di sospensione dall'udienza del 18/07/2017 al 13/08/2019, il termine di prescrizione è decorso il 27/06/2019.

2.3.1. Il secondo motivo aggiunto ribadisce il decorso del termine di prescrizione, precisando che al ricorrente non è mai stata contestata la recidiva.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione P.A., attraverso il difensore Avv. Finotto Massimo Oreste, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della L. Fall., artt. 216,219 e 223 e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha motivato sui motivi di gravame e sulla prova del dolo, essendosi limitata a confermare la sentenza di primo grado, con una motivazione apparente.

Quanto al reato di bancarotta documentale, dall'istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna fraudolenta tenuta delle scritture contabili e ancor meno la tenuta delle stesse in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fondandosi l'intera sentenza di primo grado confermata in appello sulle dichiarazioni del curatore, laddove il ricorrente per il brevissimo lasso di tempo (un anno) in cui è stato amministratore di diritto della fallita ha tenuto regolarmente la contabilità, poi trasferita al nuovo amministratore, laddove la sentenza non motiva sul dolo specifico e sul suo accertamento, sicché a P. poteva al massimo essere contestata la bancarotta semplice, ma non quella fraudolenta.

Nessuna prova è emersa in ordine a distrazioni commesse dal ricorrente, mentre i beni indicati nell'imputazione non sono stati distratti, ma impiegati per la costruzione di opere edilizie, mentre P. non si è mai interessato all'utilizzo dei beni acquistati, che sono risultati distratti durante il periodo in cui la carica amministrativa era attribuita a I.V..

3.2. Il secondo motivo denuncia la sproporzione della durata delle pene accessorie (cinque anni) rispetto alla pena principale irrogata.

4. Con requisitoria scritta D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. D. ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti di B. in relazione al capo 1) e per l'inammissibilità nel resto dei ricorsi. L'Avv. F. ha depositato una memoria nell'interesse di P.A., concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di B. è solo parzialmente fondato, mentre quello di P. è inammissibile.

1.1. In limine, mette conto richiamare, in estrema sintesi, alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata, utili ai fini dello scrutinio delle censure proposte dai ricorrenti. Sulla scorta delle informazioni fornite dal curatore, la Corte distrettuale ha delineato il quadro del concreto operare di (Omissis), che fino al 2009 era stata attiva nel settore edilizio e con posizione sicuramente florida. Dal 2010, epoca in cui ebbe a manifestarsi il dissesto, la società aveva cessato l'attività e trasferito i propri dipendenti alla Società Grandi Opere, dando luogo a una radicale modificazione del proprio modus operandi, in quanto la proprietà aveva deciso di "disfarsi" della società non senza averla prima utilizzata nell'ultimo anno di vita e fino al fallimento del 01/06/2011 per "rastrellare", previa attribuzione della carica di amministratore a P. (e successivamente a I.) quanti più beni e merci possibile presso ignari fornitori del settore edile, regolarmente "pagati" con assegni privi di copertura e contestuale irreperibilità degli acquirenti. Pur dichiarati estinti per prescrizione, i singoli episodi di truffa sono stati accertati compiutamente alla luce delle deposizioni delle persone offese (o dei dipendenti delle ditte truffate) che avevano trattato con i singoli agenti, essenzialmente B. (oltre a P.) e P. il cui operare di (formale) amministratore è emerso in pressoché tutti gli episodi truffaldini. La Corte di appello rimarca quindi la distorta finalizzazione dello schema societario originariamente destinato a operare in modo lecito e poi destinato al compimento di una serie indeterminata di truffe per "rastrellare" quanti più beni e merci possibile da distrarre subito verso terzi, così stabilizzando l'insolvenza della fallita.

2. Muovendo dal ricorso nell'interesse di B.P., esso è parzialmente fondato.

2.1. In particolare, sono fondate le censure articolate con il terzo motivo e il secondo motivo aggiunto in ordine al perfezionamento della fattispecie estintiva del reato associativo sub 1) per prescrizione. In assenza di qualsiasi indicazione di segno diverso, la centralità di (Omissis) nel "rastrellamento" truffaldino messo in luce dai giudici di merito, fa sì che la permanenza del reato associativo debba ritenersi cessata con il fallimento della società e, dunque, in data 01/06/2011 (risultando tutte le truffe anteriori a questa data), sicché, considerata la sospensione per 210 giorni (dal 18/07/2017 al 01/06/2019), l'estinzione del reato per prescrizione è intervenuta il 29/06/2019.

Non emergono, alla luce delle conformi sentenze di merito, elementi che debbano comportare, ex art. 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito dell'imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze articolate dal ricorrente con il secondo motivo, che resta assorbito" lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di B.P. limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., perché estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena pari - essendo stato quello in esame considerato il reato-satellite del reato continuato - ad anni uno e mesi sei di reclusione.

2.2. Il primo motivo e il primo motivo aggiunto sono inammissibili.

Il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In particolare, non viene messo a fuoco compiutamente il nucleo essenziale, che ha visto una società in floride condizioni patrimoniali piegata all'attività di "rastrellamento" truffaldino di risorse, poi distratte, come messo in luce dal curatore, che ha offerto elementi più analiticamente ripercorsi dalla conforme sentenza di primo grado. Nel quadro di sostanziale inoperatività lecita della società nell'ultimo scorcio della sua vita e di concentrazione nelle operazioni di "rastrellamento"/distrazione, gli ordinari canoni identificativi della figura dell'amministratore di fatto perdono significato, così come nel caso di società "schermo" (priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento) la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in quella del ruolo di "dominus" del suddetto sistema fraudolento (Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Caruso, Rv. 273821), ruolo di cui i giudici di merito hanno dato conto illustrando non solo l'attivismo truffaldino di B., ma la sua specifica attività nel "reclutamento" dell'ultimo amministratore di diritto V..

Del resto, questa Corte ha ulteriormente chiarito che, nel caso di una società deprivata di una reale autonomia, per essere avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto non può desumersi da elementi sintomatici di un inserimento organico all'interno dell'ente solo formalmente operante, ma può evincersi dal compimento anche di una singola operazione distrattiva, quando questa sia ideata per attuare il predetto disegno fraudolento di dismissione della fallita (Sez. 5, n. 30197 del 01/06/2021, D'Avino, Rv. 281867): il che rende ragione della inconsistenza dell'argomentazione del ricorso circa la valenza dei reati-fine e delle distrazioni. Il ricorso si sottrae alla specifica disamina critica del ragionamento dei giudici di merito, risultando, quindi, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

2.3. L'inammissibilità del motivo sul capo 2) rende ragione dell'inammissibilità dei corrispettivi motivi aggiunti, comunque manifestamente infondati. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la tesi dell'appartenenza dei beni alle persone fisiche dei truffatori collide con la circostanza che essi agivano per conto della società e, come è noto, in tema di reati fallimentari, la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, giacché per beni del fallito, L. Fall., ex art. 216, si intendono tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, e, quindi, vi rientrano anche i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa (Sez. 5, n. 8373 del 27/09/2013, dep. 2014, Mancinelli, Rv. 259041). Quanto alla bancarotta documentale, è sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (così, in una fattispecie di bancarotta documentale, Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844).

3. Il ricorso nell'interesse di P.A. è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è inammissibile. Così come il ricorso del coimputato, anche quello di P. oblitera in toto le peculiari connotazioni assunte dalla fallita nell'ultima fase della sua vita, che precedette il fallimento, una fase che vide il ricorrente non solo rivestire la carica di amministratore, ma anche farsi attivo protagonista del "rastrellamento" di beni poi distratti, come confermato dai vari fatti di truffa, pur estinti per prescrizione. Da questo punto di vista, il ricorso rivela una generale, insuperabile aspecificità (che involge anche il riferimento, del tutto generico, all'esame dei motivi di appello, peraltro anch'essi non immuni dalla genericità riscontrata nell'impugnazione in esame).

Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato, poiché dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), si evincono i dati probatori offerti dall'attività del curatore, che, quanto alla bancarotta documentale, ha accertato la mancata tenuta dei libri contabili, preclusiva della possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari e funzionale all'attività di distrazione e al tentativo di occultare gli illeciti commessi. A proposito della bancarotta per distrazione, registrato dalla sentenza di appello il dato per cui lo stato di insolvenza è sorto un anno prima della dichiarazione di fallimento e nel periodo in cui furono perpetrate le truffe, quella di appello ha richiamato le risultanze offerte dal curatore lì dove aveva rimarcato come il mancato rinvenimento dei beni via via acquistati (truffaldinamente) e la mancata tenuta dei libri trovavano logica spiegazione nella volontà di dare ai beni una destinazione diversa da quella lecita. Del resto, anche gli accessi della Guardia di Finanza consentirono di appurare che nel periodo immediatamente antecedente la dichiarazione di fallimento, (Omissis) - fino a poco tempo prima in condizioni floride - era ormai spoglia del proprio patrimonio, tanto che presso i cantieri ove operava non venne trovato materiale (o almeno ne venne trovata una minima parte) e la stessa struttura aziendale, di fatto, era ormai inesistente.

Il ricorso è del tutto versato in fatto lì dove in modo assertivo sostiene la regolarità della tenuta della contabilità da parte del ricorrente e privo di aderenza al contenuto dimostrativo e valutativo delle conformi sentenze di merito quando lamenta una carenza di prove circa le condotte distrattive.

3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. La tesi della necessaria identità della durata delle pene accessorie fallimentari e della pena principale è manifestamente infondata, laddove il ricorso neppure deduce di avere specificamente devoluto il punto al giudice di appello. Peraltro, la sentenza ha puntualmente motivato sul punto, con rilievi sostenuti da motivazione in linea con i dati probatori emersi dal processo e immune da vizi logici. Per completezza, rileva il Collegio che la memoria del difensore di P. fa riferimento anche al tema delle circostanze attenuanti generiche, che, tuttavia, non è stato devoluto con il ricorso, il che, all'evidenza, preclude il relativo esame.

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di B.P. limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., in quanto estinto per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso di P.A. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di B.P., limitatamente al reato di cui all'art. 416 c.p., perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena a titolo di continuazione, pari ad anni uno mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di B.P..

Dichiara inammissibile il ricorso di P.A. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2023

Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato

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