Bancarotta fraudolenta: non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose
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Cassazione penale sez. V, 07/12/2021, n.348

In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25 ottobre 2018, che ha riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 5 maggio 2015, pronunciata nei confronti di D.C., D'.Ca., F.V. e T.A., imputati dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi B) e C)) e documentale (capo D)) e di bancarotta fraudolenta impropria (capo A)), commessi nella qualità di amministratori di fatto e/o di diritto della (OMISSIS) Srl, dichiarata fallita il 14 aprile 2010, assolvendo D'.Ca. dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo D)) e rideterminando il trattamento sanzionatorio loro rispettivamente applicato, con conferma nel resto.

2. Le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, concordi nel ritenere che D'.Ca. e D.C., da amministratori della (OMISSIS) Srl, cedendola, una volta constatatane la situazione di insolvenza, senza corrispettivo a persone - tra le quali figuravano F.V. e T.A. - che se ne erano servite unicamente per fare incetta di merci - acquisite in assenza di pagamento e poi distratte - e per incamerarne i crediti, l'avevano abbandonata ad un destino di irreversibile decozione, cristallizzata nella dichiarazione di fallimento, non senza averla prima privata di assets aziendali, ossia di beni strumentali, trasferiti senza corrispettivo all'impresa individuale NCK Forniture loro riferibile, e di somme di denaro, sono avversate dagli imputati D., F. e T., con i ricorsi per cassazione proposti dai rispettivi difensori.

3. Il ricorso nell'interesse di D.C. e di D'.Ca. consta di sei motivi, quivi enunciati nei limiti richiesti per la motivazione secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. c.p.p..

- Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale: I.) omesso di rispondere specificamente alle deduzioni di gravame con le quali si era evidenziato come non vi fosse prova che gli imputati avessero proseguito l'attività commerciale in precedenza esercitata con la (OMISSIS) Srl, mediante la NCK di D.C.; II.) travisato le prove dichiarative quanto allo sviamento di fornitori e clienti della prima a favore alla seconda impresa; III.) fatto coincidere le operazioni dolose di cui al capo A) con le distrazioni degli assets aziendali della (OMISSIS) (avviamento, know-how, beni strumentali).

- Il secondo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e il vizio di motivazione, per avere il giudice censurato ritenuto che anche ai D. potesse essere ascritto il delitto di cui al capo A), sebbene il Curatore avesse espressamente riferito, nella relazione ex art. 33 L.F., che l'insolvenza che aveva portato la (OMISSIS) Srl, al fallimento fosse dovuta alla decisione, presa dalla nuova compagine sociale subentrata nel marzo del 2008, di drenarne ogni liquidità, abbandonandola al proprio destino. Donde, la determinazione dei precedenti gestori della stessa di metterla nelle mani di soggetti poco affidabili non poteva dirsi in rapporto di diretta derivazione eziologica rispetto al fallimento.

- Il terzo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2 e art. 216, comma 1, n. 1, per avere i giudici di merito ritenuto ravvisabile il concorso materiale tra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose di cui al capo A) e il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo B), ancorché vi fosse coincidenza tra le relative condotte integratrici, posto che, a dire delle sentenza impugnata, la causazione del dissesto da parte dei D. sarebbe avvenuta svuotando la (OMISSIS) Srl, di una parte importante dell'azienda, transitata senza corrispettivo nella neo costituita NCK, con la quale i prevenuti avrebbero continuato la loro attività commerciale.

- Il quarto motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 216, e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello, omesso l'esame della deduzione difensiva con la quale si era evidenziato lo scarso valore delle merci e delle attrezzature distratte, aveva disatteso il principio di diritto secondo cui non sono tali da integrare l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale quelle condotte distrattive in concreto inidonee a determinare un'alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio societario.

- Il quinto motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 216, e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto che il muletto oggetto di distrazione appartenesse alla (OMISSIS) Srl, assegnando valore decisivo al libretto di manutenzione e, così, apoditticamente svalutando le dichiarazioni dei testi P. e I. che avevano ricondotto la proprietà dello stesso alla persona di D'.Ca..

- Il sesto motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 216, e il vizio di motivazione, per avere il Collegio di appello fatto malgoverno del principio di diritto secondo il quale la presunzione di distrazione dei beni sociali da parte del gestore della compagine fallita opera esclusivamente ove vi siano scritture contabili nel complesso attendibili: donde, nel caso al vaglio non incombeva sugli imputati l'onere di dimostrare, tramite quietanze o ricevute, la destinazione delle somme prelevate dalle casse della (OMISSIS) Srl, al pagamento dei creditori, tanto più che il relativo adempimento era, in concreto, inesigibile essendo stata la sottrazione delle scritture ricondotta al solo F..

4. Il ricorso nell'interesse F.V. consta di tre motivi, parimenti enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

- Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le prove dichiarative raccolte ( M., S., R.) e, così, per avere tratto ragione del ruolo gestorio di fatto dispiegato dall'imputato, anche in relazione all'irregolare tenuta e alla sottrazione delle scritture contabili, senza tener conto del contenuto di allegazioni difensive atte a smentire il contenuto delle stesse (ad esempio della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1073/11, che aveva escluso che nel 2007 F., che in quell'anno si sarebbe incontrato a (OMISSIS) con il M. per ingaggiarlo quale amministratore di diritto della (OMISSIS) Srl, si trovasse in (OMISSIS)) e senza depurarle degli aspetti meramente valutativi.

- Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

- Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 64 c.p. e L. Fall., art. 219, essendosi operato l'aumento della pena per le singole condotte di reato, riconducibili al fallimento della (OMISSIS) Srl, tramite l'istituto della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., piuttosto che con quello dell'aggravante L. Fall., ex art. 219, comma 2, che consente soltanto un unitario incremento sanzionatorio.

5. Il ricorso nell'interesse di T.A. consta di sette motivi, per la cui illustrazione si procede ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

- Il primo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, artt. 223 e 219, e il vizio di motivazione quanto al riconoscimento in capo al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) Srl, rilevandosi illogicità argomentativa, nella parte in cui egli era stato indicato come responsabile di una cessione di quote nel febbraio 2008 e come gestore effettivo della compagine a partire del marzo 2008, e mal governo delle norme di riferimento, laddove egli era stato qualificato "intraneus" per il solo fatto di avere assunto una dipendente ovvero perché indicato, in assenza di riscontri, dai correi F. e D. come partecipe delle spartizioni di denaro sottratto alle casse sociali.

- Il secondo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, artt. 223 e 219, e il vizio di motivazione, per avere i giudici di merito ritenuto che i fatti di cui ai capi A) e C) fossero distinti ed integrassero, pertanto, fattispecie di reato autonome, quand'invece le condotte di cui al capo C) costituivano mera specificazione dell'unitaria strategia distrattiva descritta nel capo A). Donde, era illegittima la statuizione relativa al riconosciuto concorso materiale tra il delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e quello di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, con il conseguente aggravio di pena.

- Il terzo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e il vizio di motivazione, in ragione dell'inconfigurabilità del reato di determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, perché, secondo quanto riferito dal Curatore, negli anni 2006/2007, lo stato di crisi della (OMISSIS) ed il correlato dissesto erano già conclamati: quindi, non era ipotizzabile il nesso causale tra la condotta dolosa ascritta agli imputati al capo A) e il fallimento.

- Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 43 c.p. e L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 2, n. 2, in riferimento alla ritenuta sussistenza nell'agire del ricorrente dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto di bancarotta impropria di cui al capo A) e del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo C), trattandosi entrambi di reati di evento, ossia il fallimento, che non poteva dirsi raggiunto dal fuoco del dolo solo perché il T. non poteva non esserselo rappresentato.

- Il quinto motivo denuncia l'illegalità della pena finale irrogata e il vizio di motivazione, per non essere stata congruamente diversificata quella irrogata al ricorrente, soggetto incensurato, rispetto a quella inflitta ad altri coimputati, invece gravati da precedenti.

- Il sesto motivo denuncia l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, applicate nella durata decennale fissa a norma della L. Fall., art. 216, comma 4, nella formulazione dichiarata incostituzionale.

- Il settimo motivo denuncia l'omesso esame del motivo di gravame con il quale si era avanzata richiesta di sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva disposta in primo grado ed insiste per la sospensione in questa sede della stessa, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., in ragione della condizione economica del ricorrente.

6. Con note inoltrate tramite PEC - rispettivamente, in data 28 ottobre 2021, nell'interesse di F.; in data 2 novembre 2021, nell'interesse di T. e in data 4 novembre 2021, nell'interesse dei D. - i difensori dei ricorrenti hanno instato per la trattazione orale dei ricorsi: trattazione che è stata loro accordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata soltanto in riferimento al punto della durata delle pene accessorie fallimentari applicate ai ricorrenti.

1. I ricorsi nell'interesse di D.C. e D'.Ca. sono inammissibili.

1.1. Generiche, non consentite nel giudizio di legittimità e manifestamente infondate risultano le censure spiegate con il primo motivo.

1.1.1. La doglianza di omessa specifica risposta alle deduzioni di gravame, con le quali si era evidenziato come non vi fosse prova che gli imputati avessero proseguito l'attività commerciale in precedenza esercitata con la (OMISSIS) Srl, mediante la NCK di D.C., non tiene conto del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Rv. 236689). D' altro canto, è jus receptum che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Rv. 245238). Donde, poiché nel caso al vaglio, il giudice censurato ha indicato con adeguatezza e logicità le circostanze ed emergenze processuali rivelatesi determinanti per la formazione del suo convincimento (segnatamente le deposizioni del Curatore Dott. Ta. rese nelle udienze del 7 gennaio e 14 aprile 2015), sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione.

1.1.2. Il travisamento delle prove dichiarative (tratte dall'esame di C., A. e Ta., riportato nell'impugnativa tramite l'allegazione di "stralci" dei relativi verbali, così nell'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, alla stregua di quanto stabilito da questa Corte (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023)) quanto allo sviamento di fornitori e clienti della (OMISSIS) Srl, a favore della NCK di D.C. è denunciato senza considerare che lo stesso può essere fatto valere con il ricorso per cassazione soltanto a condizione che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087). Non essendo stato prospettato il vizio dedotto nei vincolanti termini riportati, la censura al riguardo è inammissibile.

1.1.3. Pur vero che la cessione di "avviamento, know-how, accredito presso fornitori, clienti ed istituti di credito" possa in astratto ed in presenza di determinate condizioni integrare condotta distrattiva (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 - dep. 05/02/2018, Rv. 272108), va rilevato che, nel caso che occupa, il Pubblico Ministero l'ha contestata unicamente come una delle operazioni dolose che avevano cagionato il fallimento della (OMISSIS) Srl.. Tanto, del resto, è stato legittimamente compiuto, posto che, se - come da costante lezione ermeneutica di questa Corte - la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071), la stessa è certamente configurabile anche quando siano poste in essere operazioni che determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, come accade nell'ipotesi in cui questa sia privata della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262188).

1.2. Il rilievo che precede rende, pertanto, manifestamente infondato il terzo motivo della comune impugnativa.

Rilevato come dal mero confronto dei capi A) e B) della rubrica non vi sia alcuna coincidenza tra le condotte criminose ascritte ai ricorrenti D. nel primo capo d'imputazione ("cessione di fatto alla NCK Forniture di C.D., senza alcuna contropartita, dell'avviamento, del know-how, e dell'accredito presso fornitori, clienti ed istituti di credito, facenti capo alla (OMISSIS) Srl") e quelle loro ascritte nel secondo ("distrazione di merci ed attrezzature di imprecisato valore, trasferite senza corrispettivo alla NCK, nonché della somma di Euro 87.000,00 prelevati dai conti correnti della fallita), deve riconoscersi che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 1) e quello di bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale e', invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta L. Fall., ex art. 216, si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 05/01/2017, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Rv. 260142; Sez. 5, n. 17978 del 17/02/2010, Rv. 247247).

1.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Invero, la questione con esso prospettata, ossia se, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, sussista il nesso eziologico tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, nell'ipotesi in cui le cause del dissesto fossero preesistenti alla prima e quest'ultima ne avesse soltanto aggravato gli effetti, è stata unanimemente risolta da questa Corte affermando che non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189; conf. Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013 - dep. 21/02/2014, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316; Sez. 5, n. 19806 del 28/03/2003, Rv. 224947).

1.4. Generiche e non consentite in questa sede sono le doglianze di cui al quarto e al quinto motivo.

Le stesse, nel prospettare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B) della rubrica in ragione dello scarso valore delle merci e delle attrezzature distratte, nonché l'erronea interpretazione dei dati probatori, nella parte in cui si era ritenuto che il muletto oggetto di distrazione appartenesse alla (OMISSIS) Srl, essendosi assegnato valore decisivo al libretto di manutenzione con contestuale ingiustificata svalutazione delle dichiarazioni dei testi P. e I., che avevano ricondotto la proprietà dello stesso alla persona di D'.Ca., omettono, quanto al primo profilo, di indicare quali ben individuate merci ed attrezzature fossero quelle di scarso valore, quali fossero gli specifici elementi probatori che lo comprovavano e quando e come la detta questione fosse stata sottoposta ai giudici di merito di entrambi i gradi; quanto al secondo profilo, vengono meno al già segnato dovere di dedurre il travisamento delle prove dichiarative - sostanzialmente denunciato con la censura di svalutazione del contenuto delle propalazioni dei testi P. ed I. - individuando specificamente l'elemento fattuale o il dato probatorio, emergente dagli atti processuali, che risulterebbe incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza ed indicando con precisione le ragioni per cui questo inficerebbe e comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605).

1.5. Generico e manifestamente infondato e', infine, il sesto motivo di impugnazione.

Stigmatizzata, in via di principio, la non correttezza in diritto dell'affermazione, in esso contenuta, secondo la quale l'onere di provare quale concreta destinazione abbiano avuto i beni - dei quali, in epoca anteriore o prossima al fallimento, la società abbia avuto il possesso, non rinvenuti all'atto della redazione dell'inventario - o il loro ricavato incomba sugli amministratori soltanto nell'ipotesi in cui vi sia stata regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società, posto che, invece, è pacifico approdo interpretativo di questa Corte quello secondo il quale, in difetto della suddetta prova, è da presumere, "specie in assenza di una qualsiasi registrazione contabile", che i beni stessi siano stati oggetto di dolosa distrazione (Sez. 5, n. 178 del 26/02/1991, Rv. 186949), va rilevato che, nel caso di specie, il giudice di appello, lungi dall'avere ignorato le deduzioni degli imputati - di avere impiegato le somme di denaro (per il cospicuo ammontare di Euro 87.000,00), prelevate dai conti correnti bancari della (OMISSIS) Srl, per pagare i creditori sociali -, ha ineccepibilmente evidenziato come, a fronte delle dettagliate acquisizioni probatorie (prospetti contabili, contabili bancarie e dichiarazioni rese dal Curatore all'udienza del 14 aprile 2015, così a pag. 6 della sentenza impugnata), atte a far plausibilmente ritenere il loro sviamento dalle finalità aziendali, le allegazioni degli interessati, in ragione della loro aspecificità (che non permetteva neppure di attivare alcun accertamento officioso per individuarne l'effettiva destinazione), non rappresentassero una chiara smentita di quanto emergente dagli elementi probatori acquisiti.

2. Inammissibile è anche il ricorso nell'interesse di F..

2.1. Il primo motivo, con il quale si contesta l'attribuzione all'imputato del ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) Srl, dopo l'acquisizione della stessa, avvenuta nel febbraio 2008, dai precedenti titolari ( D.C. e D'.Ca.), è affidato a censure non consentite in questa sede e, comunque, manifestamente infondate.

2.1.1. Invero, il travisamento delle prove dichiarative ( M., S. e R.) e di prove documentali segnalate come decisive (la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1073/11) è stato dedotto senza adempiere allo specifico onere di illustrare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 - dep. 12/01/2018, Rv. 271702), come anche la meridiana attitudine delle prove delle quali sarebbe stato omesso l'esame ad incidere, scardinandone l'ossatura, sulla motivazione censurata, siccome evincibile dalle sentenze di merito doppiamente conformi (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006 - dep. 16/01/2007, Rv. 235732).

2.1.2. Ciò posto, quanto agli ulteriori rilievi (in punto di prova della realizzazione di atti gestori, di illogicità della motivazione quanto al coinvolgimento del deducente nell'acquisizione delle quote da parte dei D. e di sua responsabilità nella irregolare tenuta delle scritture contabili (sub specie di aggiornamento delle stesse)), va ribadito quanto sin qui affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ossia che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534); che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, senza che la significatività e continuità comportino necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, richiedendo soltanto l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Rv. 232456); che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto" (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040), ivi compresi quelli attinenti alla corretta tenuta delle scritture contabili.

2.1.3. Al lume di tali principi non rileva, quindi, né la denunciata illogicità della motivazione, quanto alla partecipazione del F. alle trattative per l'acquisizione delle quote della fallita dai D., essendo ben plausibile che l'imputato, interessato ad assumere la direzione della società, fosse attivamente sceso in campo, valendosi anche delle proprie specifiche competenze professionali, per rendere possibile la transizione delle relative quote da un polo gestionale ad un altro, né la dedotta mancata dimostrazione del suo coinvolgimento nella tenuta delle scritture contabili, trattandosi di rilievo generico, posto che egli non poteva non farsi carico del detto adempimento in quanto indicato come colui che intratteneva insieme all'amministratore di diritto M. i rapporti con le banche creditrici (pag. 7 sentenza impugnata), rapporti che, secondo le massime di comune esperienza, sono tenuti risultanze contabili alla mano.

2.2. Il motivo (il secondo) che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico e, comunque, non consentito in questa sede.

La Corte territoriale ha negato al F. la mitigazione di pena ex art. 62-bis c.p., evidenziando come le condotte di reato ascrittegli fossero gravi, in ragione del ruolo primario svolto nell'ambito della vicenda, e non occasionali e come egli fosse gravato da precedenti specifici; così argomentando si e', quindi, attenuta all'indicazione direttiva a mente della quale, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). Poiché, in tale guisa, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la relativa motivazione è insindacabile in sede di legittimità, ove non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi predetti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, applicando a F., a titolo di aumento, espressamente praticato: "L. Fall., ex art. 219" (pag. 8, secondo capoverso, della sentenza impugnata), l'incremento sanzionatorio di anni uno di reclusione (mesi sei per ciascuno dei reati di cui ai capi C) e D)), sulla pena base fissata in anni tre e mesi sei di reclusione, si è attenuto al disposto di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, secondo cui: "Le pene stabilite negli articoli suddetti (L. Fall., artt. 216,217) sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati", dunque, ex art. 64 c.p.:" fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso", nel caso al vaglio, coincidente proprio con quella di anni uno di reclusione.

3. Il ricorso nell'interesse di T.A. è inammissibile, salvo che per quel che riguarda il motivo sull'illegalità delle pene accessorie fallimentari siccome applicategli.

3.1. Il primo motivo, affidato a censure protese a contestare, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (L. Fall., artt. 216 e 223), il riconoscimento in capo all'imputato ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) Srl, dopo l'acquisto delle relative quote dai D., deduce vizi non consentiti in questa sede.

Integralmente richiamato quanto già ampiamente spiegato per disattendere le analoghe doglianze articolate nell'interesse di F.V. (punti 2.1.1 e 2.1.2. della presente sentenza), è d'uopo, qui, solo ulteriormente sottolineare che i rilievi al riguardo formulati risultano anche palesemente generici per aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). Non risponde, infatti, al vero che la Corte territoriale abbia suffragato l'assunto secondo il quale T. avrebbe svolto funzione gestorie di fatto della società fallita solo perché avrebbe assunto la teste R., essendosi, di contro, dettagliatamente riportate in sentenza le emergenze probatorie (tra queste anche le dichiarazioni della teste S.) attestanti che egli, dopo essersi presentato a D'.Ca. come colui che era interessato a rilevare la società, era "rimasto in ditta, occupandosi di molte cose, ma soprattutto della distrazione delle merci ordinate", che, infatti, secondo quanto riferito dalla teste R., non venivano neppure scaricate dai camion essendo immediatamente dirottate, per ordine del ricorrente, al fratello dell'imputato (pag. 7 sentenza impugnata). Le riferite argomentazioni danno, inoltre, conto, neutralizzando la necessità di particolari chiose, di come le dichiarazioni dei coimputati D. e F. siano rimaste riscontrate.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Legittimamente i giudici di merito hanno riconosciuto il concorso materiale tra il delitto di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, ascritto al T. nel capo A), e quello di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, contestatogli al capo C). Per pluriennale giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'ipotesi di reato prevista dalla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, riguardante l'amministratore di una società dichiarata fallita che compie operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società, concorre materialmente con l'ipotesi di distrazione, posta in essere dall'amministratore della società medesima, dei beni conseguiti attraverso quelle operazioni. Il delitto di bancarotta fraudolenta, in tal caso, risulta aggravato ai sensi della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, stante la pluralità dei fatti di bancarotta (Sez. 5, n. 8708 del 24/06/1992, (dep. 04/08/1992, Rv. 191935). Ciò in aggiunta a quanto già spiegato (punto 1.2. della presente sentenza) per disattendere il terzo motivo del ricorso nell'interesse dei coimputati D..

3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate nel punto 1.3. (declaratoria d'inammissibilità del secondo motivo del ricorso nell'interesse dei coimputati D.) della presente sentenza, che, quivi integralmente richiamate, s'intendono pedissequamente ripetute.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, per essere stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione - come del resto risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata - la questione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti contestati; lo stesso e', comunque, manifestamente infondato.

3.4.1. E' jus receptum che, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta impropria da causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, l'elemento soggettivo s'identifica nella sola coscienza e volontà di realizzare le operazioni dolose, senza intenzione di cagionare il fallimento, pur se il soggetto agente se ne rappresenti il possibile verificarsi. E' stato, infatti, affermato che l'ipotesi di fallimento conseguente ad operazioni dolose è delineata come fattispecie a dolo generico, in cui il fallimento stesso è solo l'effetto di una condotta volontaria, si, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214856); donde, si è chiarito che, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).

3.4.2. E' parimenti privo di pregio quanto sostenuto dal ricorrente in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui al capo C). Per diritto vivente, invero, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

3.5. Destituito di giuridico fondamento è il quinto motivo.

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016 - dep. 16/01/2017, Rv. 269317; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446; Sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978 - dep. 27/01/1979, Rv. 140958). Peraltro, nel caso di specie, non sono state enunciate le supposte discriminazioni in ordine alla determinazione della pena con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede, non essendosi il ricorrente misurato criticamente con i riflessi sul piano del trattamento sanzionatorio del ruolo di primo piano avuto nella vicenda (ove solo si consideri la gestione del settore cruciale del magazzino merci).

3.6. Inammissibile e', infine, il settimo motivo di ricorso.

Con separata ordinanza, in data 7 dicembre 2016, la Corte di appello di Firenze ha respinto l'istanza di sospensione della richiesta di sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva essendosi il T. limitato ad addurre a sostegno la propria compromessa situazione economica, non altrimenti specificata e documentata, quand'invece è pacifico che l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell'interessato, dell'assoluta necessità della somma stessa al soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, n. 45897 del 15/10/2015, Rv. 265032; Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010 - dep. 04/02/2011, Rv. 249401) ovvero della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017 - dep. 04/05/2018, Rv. 273202 - 0; Sez. 6, n. 29617 del 19/05/2016, Rv. 267794).

Per le ragioni sin qui esposte non può essere accolta neppure in questa sede la richiesta di sospensione della detta provvisionale, in quanto reiterata negli stessi termini in precedenza correttamente stigmatizzati.

4. Come eccepito nell'interesse di T. con il sesto motivo di ricorso, deve, in ultimo, rilevarsi che ai ricorrenti sono state applicate di diritto le pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., tanto rendendo necessario, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice della L. n. 222 del 2018, esaminare il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato.

4.1. Ai sensi dell'art. 136 Cost., comma 1 e L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, il testo della norma risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale si applica con efficacia ex tunc anche nei processi in corso: né la mancata articolazione, da parte dei difensori degli imputati (nel caso di specie, nell'interesse dei D. e di F.) di specifiche censure sul punto de quo impedisce l'esame officioso della questione, afferendo la stessa al tema della legalità o meno delle pene inflitte. Ne deriva che l'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni, comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità).

5. Conclusivamente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la relativa rideterminazione. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Dovrà farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022

Bancarotta fraudolenta: non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose

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