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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. II, 14/03/2023, n.13352

La massima

Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.1 II tribunale della libertà di Roma, con ordinanza in data 24 ottobre 2022, rigettava l'appello avanzato dal Procuratore della Repubblica di Roma avverso l'ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari dello stesso tribunale che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 648 quater c.p. sino alla somma di Euro 218.606,50 nei confronti di C.C., indagato dei reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio. Riteneva il tribunale che il trasferimento della predetta somma dalla (Omissis) s.r.l., poi dichiarata fallita, ad altre società del gruppo C. non integrasse l'ipotesi di cui all'art. 648 ter1 c.p. in assenza di ulteriori attività decettive rispetto alla condotta distrattiva già integrante il reato presupposto di bancarotta sicché, il provvedimento cautelare reale, non andasse disposto. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma deducendo violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto del reato di autoriciclaggio che doveva individuarsi proprio nel denaro ripulito attraverso le operazioni di investimento nelle società diverse dalla fallita. e nella ricchezza illecitamente conseguita pari all'importo complessivo di Euro 218.606,50. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto; ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 (dep. 27/05/2020) Rv. 279407 - 02); in motivazione detta pronuncia precisa che:" deve conseguentemente essere escluso che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto da parte dello stesso autore di detto reato, escludano la punibilità della condotta perché prive di "concreta" capacità decettiva; una tale interpretazione radicale finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta per il solo fatto della successiva verificazione e ricostruzione della stessa e comporterebbe la irragionevole conseguenza di dovere affermare la non applicabilità della norma penale di cui all'art. 648 terl c.p. a qualsiasi fatto accertato. Proprio in applicazione dei sopra indicati principi deve essere escluso che l'esistenza di operazioni tracciabili, l'emissione di fatture da parte delle diverse società e l'identificazione delle transazioni tra società, comporti automaticamente l'esclusione della punibilità della condotta ex art. 648 terl c.p.....Il criterio da seguire è pertanto quello della idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva. Se si collegano infatti strettamente e direttamente i tre verbi con i quali esordisce il comma 1 dell'art. 648-ter.1. c.p. alle voci che descrivono la ‘destinazionì dei beni, è facile avvedersi che l'ubi consistam della norma è rappresentato dalla reimmissione nel circuito dell'economia legale di beni di provenienza delittuosa (beninteso: ostacolandone la tracciabilità). L'idea di fondo, che sembra giustificare l'incriminazione dell'autoriciclaggio, riposa infatti sulla considerazione di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede "l'ordine economico". La ratio dell'autoriciclaggio è appunto quella di evitare inquinamenti dell'economia legale. Il Giudice penale dovrà pertanto valutare l'idoneità specifica della condotta posta in essere dall'agente ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.....Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'autoriciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di reimmissione del bene nel circuito economico....". Ne consegue affermarsi che alla luce del predetto principio il trasferimento del profitto o prodotto del reato presupposto con mutamento della titolarità soggettiva tramite operazioni di reinvestimento in attività economiche o finanziarie integra un'ipotesi di autoriciclaggio punibile. Quanto al tema che costituisce il punto decisivo dei due provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, costituito dalla impossibilità di identificare l'autoriciclaggio nella stessa condotta integrante il delitto presupposto la stessa sentenza citata (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 cit.) afferma espressamente che:" la capacità dissimulatoria debba essere individuata in condotte non ricollegabili al puro e semplice trasferimento di somme ed altresì come il fatto di autoriciclaggio abbia natura autonoma e successiva rispetto alla consumazione del delitto presupposto così che le due fattispecie non possano essere ravvisate a fronte di un'unica contestuale azione. Tale impostazione, certamente condivisibile, va ulteriormente approfondita e sulla base delle successive considerazioni va affrontata la problematica avanzata con il secondo motivo di doglianza; il presupposto da cui partire è la considerazione secondo cui ove attraverso il trasferimento ad altre imprese si attui il reinvestimento successivo dei profitti illeciti in attività economiche, finanziarie o speculative è aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648 terl c.p. che è costituito dall'ordine pubblico economico poiché appare davvero evidente che a cagione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative il mercato viene a subire l'effetto inquinante del reinvestimento del profitto illecito. E deve anche ritenersi che se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l'intestazione del profitto illecito ad un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o capitali, vi è la possibilità di identificare una condotta dissimulatoria proprio perché mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento. Al proposito, occorre ricordare come questa stessa sezione della corte di cassazione ha affermato (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459) che non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. In motivazione si precisa che tale soluzione vale nei casi in cui vi sia identità soggettiva tra autore del delitto presupposto e soggetto titolare del medesimo bene a seguito della condotta di sostituzione; ove cioè autore del delitto presupposto e titolare del bene poi movimentato coincidano può affermarsi non esservi condotta concretamente idonea ad occultare l'origine illecita del bene. Ove invece la titolarità del bene anche attraverso successivi contratti sia mutata tale interpretazione non può trovare applicazione; difatti, la modifica della formale intestazione comporta condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l'origine illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile. Richiamando la già citata pronuncia della Sezione quinta (n. 8851 del 01/02/2019 cit.), va però ribadito che tale attività di trasferimento ad altro soggetto giuridico deve seguire, deve cioè essere successiva la consumazione del delitto presupposto produttivo di profitto illecito; al proposito altro precedente di questa Corte in tema di contratti di affitto di azienda poi dichiarata fallita ritenuti integrare un'ipotesi di bancarotta (Sez. 2 n. 38838 del 04/07/2019, Rv. 277098) afferma in motivazione che:" ai fini di evitare la doppia punibilità della medesima condotta infatti il legislatore con la introduzione della fattispecie di cui all'art. 648ter 1 c.p. ha chiesto che a seguito della consumazione del delitto presupposto vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettive peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie. La sola consumazione del delitto presupposto non integra ex se anche la diversa ipotesi dell'autoriciclaggio e quindi l'atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e autoriciclaggio". Deve pertanto essere escluso che possano configurarsi ipotesi di concorso formale tra autoriciclaggio e reato presupposto e ciò perché al proposito la dizione normativa è assolutamente chiara nel volere impedire categoricamente la violazione del principio del divieto di ne bis in idem sostanziale; difatti l'art. 648 ter 1 c.p. punisce chiunque "avendo commesso o concorso a commettere...." un delitto presupposto operi poi attività di reimpiegoe, quindi, l'utilizzo del termine verbale al passato chiarisce inequivocabilmente la necessità che la condotta di autoriciclaggio sia un seguito, un posterius della condotta tipica del reato presupposto2. Sulla base di tali postulati deve procedersi alla soluzione del caso in esame affermandosi che ove l'autoriciclaggio sia stato contestato in relazione alla sola condotta di distrazione delle somme dalla (Omissis) ad altre società vi è effettiva coincidenza delle due condotte con violazione del principio di doppia incriminazione; e cioè la omessa identificazione di condotte dissimulatorie successive la distrazione fornirebbe sostegno alla tesi sostenuta dai giudici di merito circa l'impossibilità di configurare l'ipotesi di cui all'art. 648 terl c.p.. Ove però tale coincidenza non sussista poiché oggetto della contestazione ex art. 648 terl c.p. non è la sola attività distrattiva di somme dalla società fallita bensì, anche, le attività successivamente poste in essere con il denaro distratto dalle società beneficiarie dei pagamenti per cassa, il presupposto della coincidenza delle condotte affermato dai giudici di merito non appare sussistere sussistendo proprio un'ipotesi punibile di autoriciclaggio. Il carattere distintivo del concorso tra bancarotta ed autoriciclaggio va pertanto risolto anche alla luce dell'analisi dei beni giuridici tutelati e dell'effetto della condotta posta in essere sugli stessi; ove l'agente, con la distrazione di somme, abbia aggredito e leso solo la par condicio creditorum la condotta sarà punibile soltanto in forza delle norme dettate dalla legge fallimentare, ove invece alla condotta distrattiva sia seguita una successiva ed autonoma attività di reimpiego dei capitali in altre società comunque operanti nel settore economico e commerciale, l'aggressione e lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 648ter1 c.p. costituito dall'ordine economico, determinerà il concorso punibile tra bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio. E ciò perché, evidentemente, la condotta distrattiva non si è limitata alla sottrazione delle somme dalla società fallita, allo svuotamento del suo patrimonio costituente la garanzia dei creditori, bensì ha determinato, successivamente ed autonomamente, l'operatività di attività economiche societarie. attraverso il reimpiego dei profitti illeciti e.quindi proprio quell'inquinamento delle attività legali che l'autoriciclaggio mira a colpire. Sulla base delle predette considerazioni deve pertanto risolversi il caso in esame; orbene dall'analisi dell'imputazione risulta che al capo r) la condotta di cui all'art. 648ter1 c.p. viene elevata a carico del C. non in relazione ai pagamenti per cassa effettuati "svuotando" il patrimonio di (Omissis) ma in relazione anche ad altre e successive attività descritte come:" impiegava e trasferiva nelle attività economiche e imprenditoriali esercitate da (Omissis) s.r.l. e (Omissis) s.r.l." la somma complessiva già citata di Euro 218.606,50. Così che il punto decisivo appare proprio quello di valutare se, quantomeno a livello di fumus commissi delicti, il pubblico ministero abbia fornito elementi concreti per affermare che dopo la distrazione ed il trasferimento ad altre compagini sociali seguì un impiego delle somme in dette società con conseguente integrazione della condotta contestata proprio al capo r) secondo i principi in precedenza esposti. Analisi che invece il tribunale della libertà non appare avere compiuto essendosi limitato a condividere le argomentazioni del G.I.P. circa la non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648ter1 c.p.. Alla luce delle predette considerazioni l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio dovendo il tribunale del riesame procedere ad una nuova analisi del materiale indiziario in atti al fine di valutare proprio tale eventuale circostanza che permetterebbe l'adozione del sequestro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023

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Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
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Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
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Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
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Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio

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