Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
top of page

Cassazione penale sez. V, 14/03/2022, n.22143

Ai fini della consumazione del reato di autoriciclaggio riguardante i proventi del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è irrilevante l'assenza della condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 agosto 2021, il Tribunale del Riesame di Palermo ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale della medesima città in data 9 luglio 2021, con la quale si applicava nei confronti di L.G.S. la misura cautelare degli arresti domiciliari, annullandola con riferimento ai capi 1, 2, 3, 7 e 14 dell'imputazione provvisoria, confermandola nel resto (segnatamente, in relazione ai capi 4,

5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'imputazione provvisoria).

In particolare, a L.G.S. era contestato, in concorso con gli altri indagati e in particolare con L.G.M., quest'ultimo quale soggetto rientrante nelle categorie previste dagli artt. 16 e 4 lett. b) del Codice Antimafia, il reato di cui all'art. 512-bis c.p. per l'intestazione fittizia a M.V. di quote sociali di tre distinte società (G. s.r.l., M.V.s.r.l. ed E. s.r.l.) facenti capo a L.G.S., società di cui quest'ultimo, insieme al L.G.M., era socio ed amministratore occulto (capi 1, 2 e 3). In relazione a tali condotte, il Gip ha individuato il compendio indiziario in una serie di conversazioni telefoniche dalle quali è emersa la gestione, da parte dell'indagato, unitamente al cugino S., di dette società.

I giudici del riesame, tuttavia, prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che distingue drasticamente la figura del socio occulto da quella dell'amministratore di fatto e richiede, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice in esame, la prova che l'agente abbia l'effettiva titolarità delle quote sociali, non ritenendo sufficiente lo svolgimento di un'attività gestoria, hanno rilevato l'insussistenza, agli atti, di elementi da cui desumersi gravi indizi per l'attribuzione all'indagato della qualità di socio occulto, annullando l'impugnata ordinanza in relazione ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione provvisoria.

Al L.G., in concorso con i predetti coindagati venivano altresì contestati i reati di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, art. 223, comma 2, n. 2 L. Fall. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, in relazione alla CO. s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo in data 8 maggio 2020 (capi 5,

6, 7, 8, 9, 10 e 11). La natura distrattiva della condotta di cui al capo 7, avente ad oggetto la fuoriuscita di somme dai conti correnti societari mediante bonifici in favore di L.G.V., padre di S., causalmente giustificati da un contratto di affitto di un terreno sito in Monreale, ritenuto fittizio dal primo giudice, è stata esclusa dai Tribunale del riesame, che, in senso contrario, ha ritenuto congruo e non sproporzionato il prezzo di detto contratto. In sede di riesame, vengono invece confermati i gravi indizi di colpevolezza relativi alle ulteriori condotte relative alla società (OMISSIS) s.r.l. (segnatamente, le operazioni di bancarotta distrattiva e fiscale e le simulazioni finalizzate ad eludere l'assoggettamento di beni a riscossione coattiva erariale) già desunti dal primo giudice dalla partecipazione dell'indagato alla gestione societaria.

Al L.G. veniva infine contestata al capo 14 una condotta di autoriciclaggio relative all'azienda e al denaro distratti dalla (OMISSIS) s.r.l. per impiegarlo nell'attività di pasticceria sita nella città di Montecarlo.

Il compendio indiziario relativo alla condotta ascritta all'indagato ttal capo 14 dell'imputazione provvisoria veniva individuato dal Gip negli esiti di una serie di intercettazioni telefoniche, la cui rilevanza, tuttavia, viene disattesa dai giudici del riesame, che non hanno ritenuto le stesse indicative dell'effettiva apertura di un'attività commerciale nello Stato monegasco o, comunque, dell'avere, gli indagaviti, investito in essa denaro proveniente dalla società fallita.

In punto di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è confermata dal Tribunale del riesame che, richiamando quanto già ravvisato dal G.I.P. nel titolo genetico, ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di fuga, ricavabile dalle conversazioni in cui gli indagati, in più occasioni, hanno espresso l'intenzione di darsi alla fuga all'estero per sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie. Parimenti attuale e concreto viene ritenuto il pericolo di reiterazione criminosa, desunto da entrambi l'giudici di merito dalla reiterazione delle condotte contestate, connotate da indubbia gravità, considerato altresì il tempo recente in cui le stesse sono state commesse e le competenze maturate dall'indagato quale titolare di cariche occulte in società commerciali operanti anche nel settore delle gare ad evidenza pubblica come tali ancora potenzialmente sfruttabili per la reiterazione di analoghe condotte delittuose anche mediante il ricorso a meccanismi interpositori di persona.

2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per Cassazione l'indagato, articolando dieci motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 5.

Innanzitutto si rappresenta che la società (OMISSIS) s.r.l. figurava quale impresa in bonis all'atto delle contestate condotte distrattive; circostanza questa che, sebbene di per sé non esclude la sussistenza del reato della bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, deve comunque essere tenuta in considerazione in quanto diversa deve essere la valutazione delle iniziative imprenditoriali a secondo che le stesse concernano un'impresa in bonis o in stato prefallimentare: infatti, se nel primo caso la potenzialità offensiva per il ceto creditorio di quelle iniziative deve essere oggetto di puntuale dimostrazione da condurre - con giudizio ex ante - con criteri rigorosi e sulla base di elementi oggettivi (che tengano conto ad esempio a della capacità dell'impresa, anche prospettica, di produrre reddito) - poiché trattasi di giudizio che interferisce con i principi dell'autonomia privata, della libertà gestionale e della libera disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore - e deve investire in pieno la condizione soggettiva di quest'ultima di cui deve essere dimostrata la consapevolezza di recare offesa ai creditori; nell'impresa in stato prefallimentare quella valutazione deve necessariamente tenere conto della situazione precaria dell'impresa e della sua potenziale dissolvenza. L'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve in altri termini valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza rinvenibili ad esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel contesto in cui l'impresa ha operato.

Tale verifica, necessariamente devoluta al giudice di merito e del tutto glissata dal tribunale del riesame, costituisce una premessa logico-giuridica per addivenire a un giudizio di gravità indiziaria per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti dell'odierno indagato. Il giudice del gravame/ nell'affermare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al capo 5 dell'imputazione provvisoria, da un lato, non ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, dall'altro, non ha considerato che il L.G.S. è subentrato nella carica di rappresentante legale, amministratore unico, della (OMISSIS) con atto del 16 Aprile 2019 ossia in epoca successiva rispetto alle condotte distrattive realizzate dalla M.V. in suo favore.

Si contesta in ogni caso la sussistenza del dolo riferibile al concorrente extraneus nel reato di bancarotta patrimoniale proprio dell'amministratore, difettando la prova della consapevolezza da parte dell'indagato che la condotta distrattiva determini un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.

2.2. Col secondo motivo si contesta la sussistenza di elementi idonei a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente e ciò in relazione ai reati di cui ai capi 4,5,6,8,9,10 e 11.

2.3. Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla consulenza difensiva a firma dell'ingegner Mu. depositata dinnanzi al tribunale del riesame e mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 contestato al capo 4 della rubrica. In particolare si rappresenta che la motivazione della ordinanza impugnata è carente in ordine al contributo causale agevolatore ritenuto posto in essere dall'odierno indagato, soggetto che quanto meno negli anni in contestazione relativi al reato in questione non può di certo configurarsi quale contribuente tenuto al versamento dei tributi o quale soggetto sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, non rivestendo egli in tali anni cariche sociali nella società a cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Si lamenta inoltre la mancata adeguata considerazione delle risultanze della consulenza della difesa che pongono in crisi la convalidata tesi accusatoria che ancora la falsità delle schede carburanti di cui al capo di imputazione alla mancata emissione delle stesse da parte della società.

2.4. Col quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 6 della rubrica. Il tribunale del riesame ha omesso al riguardo totalmente di analizzare le deduzioni offerte con la memoria del C.T. della difesa che offrono una corretta analisi delle retribuzioni riconosciute dalla (OMISSIS) al responsabile tecnico L.G.S.; invero risulta che al L.G.S. nell'anno 2017 sono stati corrisposti Euro 120.000 di cui 98.716 sono da attribuire a pagamenti di stipendi e retribuzioni; il bonifico di Euro 50.000 contabilmente è stato imputato per Euro 28.715 al conto dipendenti retribuzioni e per la restante parte di Euro 21.284 al conto soci finanziamenti infruttiferi.

2.5.Col quinto motivo deduce l'illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione dei gravi indizi per la fattispecie di cui all'art. 223, art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare contestata al capo 8 della rubrica, concernente il ritenuto attivo coinvolgimento dell'indagato nella distrazione dell'azienda della (OMISSIS) - dedita alla raccolta e trasporto di rifiuti urbani - in favore della società Eco Industry SRL.

Si lamenta che non si considera che la cessione di tale compendio in un momento antecedente alla crisi dell'impresa, poi verificatasi solo a seguito della notifica dell'interdittiva antimafia del 6 settembre 2019, costituisce l'esercizio di facoltà legittime, riconosciute dall'ordinamento, se non si dia prova, anche a livello indiziario, della finalità distrattiva perseguita dalla agente, all'esito di un concreto accertamento - per vero non compiuto dal giudice del gravame cautelare - in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni creditorie

2.6. Col sesto motivo deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione riguardo alla gravità indiziaria per la fattispecie di bancarotta fraudolenta di cui al capo 9 della rubrica ossia quella relativa all'acquisto di una Ferrari con denaro della società poi venduta alla società MVS Holding srls; si contesta tra l'altro la qualificazione del fatto come bancarotta dissipativa.

2.7. Col settimo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria affermata per la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 L. Fall. di cui al capo 10 della rubrica. In particolare si contesta la sussistenza del nesso eziologico tra il fallimento della società (OMISSIS) e le ritenute operazioni dolose ascritte al legale rappresentante della medesima consistenti nell'omesso adempimento dall'anno 2014 all'anno 2017 degli obblighi di natura tributaria e fiscale della società.

L'impugnata ordinanza mostra la sua fragilità argomentativa anche in punto di accertamento dell'elemento soggettivo ed invero la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo per effetto delle operazioni; il tribunale della libertà avrebbe dovuto spiegare in che termini il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dal ricorrente in un momento temporale di floridità economica dell'impresa.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, contestata al capo 11 della rubrica; si contesta in buona sostanza la natura fraudolenta degli atti imputati all'indagato risultando deficitario l'accertamento da parte del giudice di merito sul punto; non potendo farsi coincidere la natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito ovvero far coincidere il carattere fraudolento degli atti con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell'erario.

2.9. Con il nono motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 648-ter c.p. contestata al capo 12 della rubrica e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta condotta dissimulatoria del delitto di autoriciclaggio. Innanzitutto si osserva che nel caso di specie il delitto presupposto, cioè l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, risulta essersi consumato in data 8 maggio 2020 con la sentenza dichiarativa di fallimento ossia successivamente alla ritenuta commissione del delitto di autoriciclaggio risalente al 08/08/2019. Dunque nel caso di specie risulta ontologicamente inconfigurabile il delitto di autoriciclaggio dal momento che il ritenuto reato presupposto viene commesso in epoca successiva allo stesso; né può ritenersi provata la capacità dissimulatoria della condotta punibile a titolo di autoriciclaggio risultando carente l'accertamento sul punto, accertamento da operarsi secondo una valutazione ex ante.

2.10. Col decimo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione all'esigenza cautelare di cui alla letterii b) e c) dell'art. 274 del codice di rito e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della misura con altra meno gravosa,

Si contesta in particolare l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma la sussistenza del pericolo di fuga siccome agevolmente ricavabile dalle conversazioni indicate nel provvedimento emesso dal giudice in cui M. e il compagno L.G.S. in più occasioni esprimono l'intenzione di darsi alla fuga all'estero al dichiarato fine di sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie e alle conseguenze penali una volta cagionato il dissesto della (OMISSIS).

Ciò, considerando altresì che lo stesso Tribunale, in aperta contraddizione con la decisione di annullare l'ordinanza genetica con riferimento al capo 14), pur avendo rilevato la mancanza di un grave quadro indiziario riferito all'impiego del denaro distratto nell'avvio dell'attività imprenditoriale a Montecarlo, ritenendo le conversazioni valorizzate dal primo giudice prive di indicazione in tal senso, ha confermato la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga sulla base delle stesse conversazioni.

Per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga è necessario che ricorrono elementi indicativi della volontà dell'indagato di sottrarsi alla giustizia che non possono essere evinti da una sua particolare condizione soggettiva preesistente alle condotte oggetto di valutazione; neppure la generica esistenza di contatti con l'estero è stata, d'altronde, ritenuta idonea da questa Corte di Cassazione a far ritenere sussistente il pericolo di fuga.

La conversazione posta a base del ragionamento del giudice di merito in ogni caso risulta essere intervenuta in data 5 Marzo 2019 ossia in un momento temporale di gran lunga antecedente rispetto alla data di emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare risalente al 9 luglio 2021, sicché anche in relazione a tale profilo risulta essere defettivo il requisito dell'attualità da ancorare al giudizio prognostico da porre a base della valutazione in argomento.

Deduce vizio di motivazione anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Il Tribunale del Riesame, invero, ha confermato le statuizioni del primo giudice non tenendo conto della completa inoperatività della (OMISSIS) attinta ancor prima della sentenza dichiarativa di fallimento da interdittiva antimafia prefettizia, né dell'attuale assenza in capo al ricorrente di cariche sociali in altre società, dell'assenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto.

Si lamenta infine l'omessa pronuncia in ordine alla subordinata richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di espatrio di cui all'art. 281 che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non solo è in grado di neutralizzare il supposto pericolo di fuga ma può essere applicata anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato al fine di consentire, nell'ottica della proporzione e adeguatezza, la salvaguardia delle esigenze cautelari con un minor sacrificio della libertà personale dell'interessata anche ed eventualmente in aggiunta all'applicazione di una misura interdittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono aspecifici, non confrontandosi adeguatamente né con la complessiva ricostruzione della vicenda emergente dall'analisi dei singoli reati né con i singoli segmenti ricostruttivi passati in rassegna nell'ordinanza impugnata.

Invero, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568 - 01).

In proposito, è necessario altresì rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438).

Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del "ritenuto in fatto" - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, con particolare riferimento ai capi di imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare l'ordinanza genetica, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, evidenziando altresì le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione criminosa) sottese all'applicazione della misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis c.p.p..

Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati del ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile.

1.1.Il primo motivo - che afferisce alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 5 dell'imputazione provvisoria avente ad oggetto la distrazione della complessiva somma di Euro 1.213.772,79 dai conti correnti societari in favore della M. attraverso bonifici bancari, prelievi in contante, spese con carta di credito per acquisti voluttuari - non considera che il tribunale del riesame ha ben posto in evidenza come, da un lato, la M., compagna del ricorrente, fosse la beneficiaria di tali prelievi rimasti non supportati da idonea giustificazione (prelievi peraltro analiticamente ricostruiti dalla Guardia di finanza sulla base degli accertamenti bancari e patrimoniali svolti nei confronti della società e della M.), e dall'altro, come il L.G.S. fosse amministratore di fatto della (OMISSIS).

Il tribunale ha altresì precisato che l'attivo coinvolgimento dell'indagato nella distrazione dalle casse della società della somma suindicata in favore del socio amministratore M. si ricava nitidamente dall'analisi delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti riconducibili all'amministratore di diritto, M.V., da cui si evincono versamenti per complessivi Euro 1.278.152 a fronte di emolumenti retributivi per complessivi Euro 64.379 sicché del tutto ingiustificata è la differenza risultante tra tali due importi che è poi quella attribuita a titolo di distrazione, in concorso tra loro, alla M. e al L.G..

Ne' potevano ritenersi in altro modo giustificati tali esborsi, ovvero nell'asserita restituzione di finanziamenti effettuati in favore del socio amministratore per le forniture risultanti dalle schede carburante - di cui alla contestazione del capo 4 - dovendo queste essere ritenute fittizie, tant'e' che di essa non vi è traccia nelle delibere dell'assemblea dei soci né nelle regole statutarie.

Indi il tribunale, nell'evidenziare tra l'altro come il consulente tecnico della difesa avesse fatto un'analisi soltanto parziale delle movimentazioni finanziarie, limitata solo a una parte dei conti correnti nella disponibilità della M., ha d'altro canto posto in evidenza come il coinvolgimento del ricorrente fosse desumibile anche dalle intercettazioni in particolare da quella del 28/12/2018, intervenuta tra il predetto - definito dal tribunale vero e proprio ideatore regista dell'operazione fraudolenta - e il Giammalva, nella quale vi sono espliciti riferimenti proprio alle modalità con le quali poter drenare il denaro dalle casse sociali.

Tutto ciò peraltro mentre interveniva nel tempo il sistematico inadempimento degli obblighi tributari.

1.2. Quanto al secondo motivo è solo il caso di osservare come il pieno coinvolgimento dell'indagato nella complessiva vicenda criminosa sia stato ricostruito, attraverso la puntuale disamina dei singoli episodi per i quali vi è stata conferma da parte del tribunale, previo rinvio, in ogni caso, all'ordinanza genetica e alle svariate fonti indiziarie di matrice eterogenea, tecnico-intercettiva, documentale e dichiarativa.

In particolare, si cita, in quanto univocamente esplicativa del progetto fraudolento ordito dall'indagato quale amministratore di fatto della (OMISSIS) poi fallitosi, la conversazione ambientale intercettata il 14 dicembre 2019, ovvero il giorno dell'emissione dell'interdittiva antimafia, nel corso della quale L.G.S. informava la M., il cugino M. e il padre L.G.V. del provvedimento amministrativo di sospensione dall'albo dei gestori, rassicurandoli che ciò non avrebbe costituito un problema data la creazione di una nuova società ad hoc a cui trasferire beni e patrimonio aziendale della (OMISSIS) SRL.

1.3.Quanto alle schede carburanti di cui al capo 4, il tribunale ha evidenziato come la loro fittizietà fosse emersa con evidenza all'esito del controllo incrociato non avendo esse trovato alcun riscontro nella contabilità della società emittente, essendo state anzi esse di fatto integralmente disconosciute dal titolare di questa; nonché precisato che la palese fittizietà di tali schede trova plastica conferma anche nelle conversazioni intercettate il 07/09/2019 ovvero lo stesso giorno del controllo fiscale eseguito presso la (OMISSIS) SRL, conversazioni nelle quali figura, a conferma del suo pieno coinvolgimento - anche - in tale vicenda, anche il ricorrente.

1.4.Anche in relazione al quarto motivo l'ordinanza impugnata ha già spiegato come relativamente alla distrazione a favore di L.G.S. per la somma di Euro 86.630, contestata al capo 6, si dovesse rilevare che il predetto ha percepito compensi per Euro 81.969 in qualità di dipendente della (OMISSIS) mentre risultano bonifici in suo favore per complessivi Euro 168.600, nel periodo dal 01/10/2014 al 31/03/2020, sicché - conclude il tribunale - la differenza tra queste due somme di denaro - quella spettante e quella non giustificata dagli atti societari - è da ritenere frutto di distrazione in quanto indebitamente corrisposta dalla (OMISSIS) al L.G.S. (e ciò si afferma anche in forza delle conversazioni intercettate dalle quali emerge il progetto distrattivo del L.G.). Ne' ha mancato di rilevare, il tribunale, che gli elementi giustificativi addotti dalla difesa al riguardo, rinvenibili nella vendita alla società di due camion da parte di L.G.M., non potessero ritenersi idonei a giustificare le uscite di denaro non avendo trovato essi alcun riscontro documentale nelle scritture contabili e non avendo la difesa indicato neppure gli estremi identificativi degli automezzi che si assumono venduti.

Trattasi di argomentazioni che, nel complesso, sono da ritenere esaustive e tali da disattendere, anche implicitamente, i rilievi addotti dalla difesa. Ciò, invero, in applicazione del più generale principio per il quale, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).

1.5.Nella esaustiva ricostruzione operata dal tribunale, la prova indiziaria della distrazione dell'azienda della (OMISSIS) - realizzata mediante la cessione alla Eco Industry SRL società costituita ad hoc il 2 agosto 2019 tra i soci L.g.V. e B.M. - si trae nitidamente tanto dalla identità delle compagini societarie e dalla data di registrazione del contratto, ovvero il medesimo giorno dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Palermo, quanto dall'assoluta mancanza di qualsivoglia prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito in contratto (Euro 200.000); somma che, secondo quando previsto in contratto, sarebbe stata in parte compensata con un credito vantato dal socio non amministratore L.G.S. - di cui non vi è traccia nelle scritture contabili - in parte con pagamenti dilazionati nel tempo mai effettuati dalla società cessionaria. Quanto al pieno coinvolgimento dell'indagato viene altresì riportato il contenuto dell'intercettazione ambientale del 14.12.2019, già sopra indicata, esplicativa del progetto fraudolento del ricorrente, sotteso all'operazione in argomento, che non consente, a differenza di quanto si assume in ricorso, in alcun modo di ricondurla a esplicazione di legittima facoltà (ciò peraltro a fronte della formazione del crescente debito verso l'Erario).

1.6. L'acquisto della Ferrari con denaro della società - fatto di per sé non contestato né contestabile - costituisce poi evidentemente distrazione/dissipazione del denaro della società impiegato per finalità estranee alla società medesima e tale è stata ritenuta dal tribunale, nella sostanza, l'operazione, a cui faceva per di più seguito la successiva apparente vendita del bene per corrispettivo mai corrisposto (sicché nel suo complesso l'operazione è distrattiva).

1.7.Quanto al reato di bancarotta cd. fiscale contestato col settimo motivo, è solo il caso di osservare che il tribunale ha posto l'accento sull'inadempimento sistematico degli obblighi tributari, intervenuto nel corso degli anni fino a raggiungere la somma di Euro 2.976.269,00 e a causare il dissesto della società; sistematicità ritenuta, evidentemente, eloquentemente indicativa della consapevolezza e volontà dell'indagato, amministratore di fatto della (OMISSIS), delle inevitabili conseguenze che sarebbero scaturite da un siffatto reiterato comportamento inadempiente. Ciò in perfetta coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, Sentenza n. 15281 del 08/11/2016 Ud. (dep. 28/03/2017) Rv. 270046; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337) frutto - come nel caso di specie - di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (ex multis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337).

1.8. L'ottavo motivo, relativo al capo 11, è manifestamente infondato avendo il tribunale anche al riguardo fornito motivazione esauriente in ordine alla natura fraudolenta degli atti e alla loro idoneità a sottrarre i beni all'esecuzione esattoriale.

D'altronde, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte - qui condiviso - è pienamente configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto-autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico), (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Rv. 270810 - 01).

1.9. Il nono motivo è anch'esso manifestamente infondato. Ed invero, allorquando la cessione dell'azienda distratta non si esaurisce - come nel caso di specie, come già posto in evidenza dal tribunale - nel mero trasferimento dei beni della società (bene statico) bensì comporti anche l'impiego di essi nelle attività economico-imprenditoriali della cessionaria - è integrata, oltre che la fattispecie distrattiva, anche quella dell'autoriciclaggio (cfr. Sez. 2, n. 37503 del 21/06/2019, Rv. 277514 secondo cui l'esercizio di un'attività imprenditoriale attraverso un'azienda compendio del reato di bancarotta fraudolenta, integra il reato di autoriciclaggio configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecit; d'altronde, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Rv. 276974). Cfr. altresì sul tema del concorso tra i due reati, Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019 C.c. (dep. 14/01/2020) Rv. 277854).

Quanto poi alla deduzione che fa leva sulla ritenuta consumazione del reato presupposto di bancarotta patrimoniale in epoca successiva alla condotta di autoriciclaggio, è solo il caso di rammentare che - come ha d'altronde già correttamente osservato il tribunale - la dichiarazione di fallimento si pone come mera condizione di punibilità sicché il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di tale reato che - al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale - è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive

Diversamente ragionando si verrebbe a creare la irragionevole situazione secondo cui solo ove la condotta di autoriciclaggio intervenga dopo la dichiarazione di fallimento essa assume rilievo penale; laddove l'art. 648 ter.1 c.p., u.c. rimanda all'art. 648 c.p., u.c., che espressamente prevede che "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cuì il danaro e le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto" (sicché si è affermato che deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione - e quindi anche per quello in esame - la presenza di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto).

1.10. Il sesto motivo, col quale si contesta la motivazione dell'impugnata ordinanza in punto di esigenze cautelari, e', anch'esso, inammissibile, avendo ad oggetto censure impostate sul fatto e, comunque, manifestamente infondate, non idonee a scalfire l'apparato argomentativo offerto dal giudice del riesame, che si presenta immune dal denunciato vizio e, pertanto, completo, logico e coerente, riferendosi sia alla concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, sia all'inadeguatezza dell'applicazione di misure cautelari meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari, con la procedura di controllo elettronico ex art. 275 bis c.p.p. in atto applicata.

Quanto al pericolo di fuga dell'indagato, alcuna contraddizione può rinvenirsi nelle argomentazioni offerte dal Tribunale del riesame che, lungi dal riferirsi ai tratti delle conversazioni dallo stesso valorizzate per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 14) dell'imputazione provvisoria, ha ricavato la sussistenza della predetta esigenza dalle conversazioni, indicate nel provvedimento genetico, nelle quali piuttosto i coindagati - in particolare la M. e il ricorrente, suo compagno - esprimevano in più occasioni l'intenzione di darsi alla fuga all'estero al dichiarato fine di sottrarsi dolosamente alle ragioni creditorie, una volta cagionato il dissesto della (OMISSIS) s.r.l..

Trattasi di argomentazioni che, nel complesso, sono da ritenersi esaustive e tali da disattendere, anche implicitamente, i rilievi addotti dalla difesa per dimostrare, in senso contrario, l'inattualità della misura e dei quali la stessa lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale del riesame.

Lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non ammesse in questa sede, è opportuno evidenziare che, se è vero che in tema di esigenze cautelari, come correttamente osservato anche dalla difesa, il pericolo di fuga di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) (nel testo modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, e che per l'accertamento di tale carattere è sufficiente accertare, con giudizio prognostico ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, non comportando, detto carattere, la necessaria sussistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici (v. Sez. 6, Sentenza n. 48103 del 27/09/2018, Roncalci, Rv. 274220 - 01), è altrettanto vero che la rilevata sussistenza di simili condotte, e, nel caso di specie, la dichiarazione da parte dell'indagato della volontà di darsi alla fuga - peraltro non specificamente contestata dalla difesa - deve considerarsi logicamente valorizzata dal giudice di merito e tale da disattendere, anche implicitamente, i rilievi di senso contrario eventualmente prospettati dal gravame difensivo.

Anche le censure prospettate dalla difesa in relazione al pericolo di reiterazione criminosa sono inammissibili perché suggeriscono una valutazione delle esigenze cautelari alternativa in senso favorevole all'indagata - rispetto a quella congruamente effettuata dai giudici di merito alla stregua delle risultanze processuali.

Contrariamente a quanto diversamente sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo degli insegnamenti di legittimità per i quali in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato, da escludersi qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, deve essere affermata qualora, all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965 - 01). In tal senso, dopo aver richiamato le modalità del fatto, rilevandone l'indubbia gravità "sia per la pervicacia con cui sono state realizzate sia per l'ingente danno provocato ai creditori stante l'entità delle somme e beni distratti per un valore quantificabile in oltre 2.000.000 di Euro", il giudice di merito, evidenziando che solamente una parte minima dei beni sottratti era stata recuperata dagli inquirenti, ha ritenuto dimostrato il concreto - attuale, in considerazione della vicinanza nel tempo della commissione delle condotte - pericolo di reiterazione criminosa, riferendosi, in particolare, alla possibile commissione, da parte dell'indagato, di reati della stessa specie al fine di assicurarsi la realizzazione del profitto dei reati oggetto del presente procedimento. Sul punto, ha altresì valorizzato l'esperienza e le competenze maturate dall'indagato nella titolarità e gestione, occulta, di società commerciali, anche operanti nel settore delle gare ad evidenza pubblica, come tali ancora potenzialmente sfruttabili per la reiterazione di analoghe condotte delittuose, anche mediante il ricorso a meccanismi interpositori di persona.

1.7. Quanto infine al motivo aggiunto, è solo il caso di osservare che il tribunale del riesame ha spiegato come l'omissione del GIP fosse da imputare a un mero errore materiale poiché dalle maglie della motivazione dell'ordinanza genetica di applicazione della misura si evince il positivo giudizio, dal medesimo compiuto, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al reato di cui al capo 5 della rubrica; sicché alcuna riforma in peius del provvedimento impugnato emesso dal GIP può ritenersi intervenuta nel caso di specie, laddove peraltro la stessa difesa non contesta che il contenuto della motivazione del GIP sia stato articolato nei termini indicati dal tribunale.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2022

Bancarotta fraudolenta: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

bottom of page