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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. V, 31/01/2023, n.10968

La massima

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.2.2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di D.P.F., che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 216, 223, 192 e il travisamento della prova. E' emerso che le scritture contabili della (Omissis) S.r.l. sino al 2011 erano tenute presso il magazzino dell'ex socio B., come confermato oltre che dallo stesso B. e dal curatore del fallimento di questi, anche dai verbalizzanti della G.d.f. escussi in dibattimento e che poi tale locale si allagò, e che in occasione dello sgombero dell'immobile in conseguenza della sua vendita all'asta a contabilità fu confusa con carta da conferire allo smaltimento e fu buttata risultando del tutto danneggiata al pari del computer che pure conteneva i dati contabili. B. avrebbe provveduto al suo smaltimento all'insaputa di D.P.. Sicché palesemente illogica è la motivazione della Corte di Appello che afferma che invece non vi sarebbe la prova della dispersione della contabilità per le ragioni indicate dalla difesa. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione degli artt. 216 e 217 oltre che dell'art. 192 c.p.p. La Corte di appello nel rigettare la richiesta di derubricazione della fattispecie in esame in quella di bancarotta semplice non ha considerato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in caso di documentazione contabile incompleta irregolare o mancante l'eventuale bancarotta documentale si presume semplice laddove per l'applicazione dell'art. 216 L. Fall. occorre la prova che lo scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Il giudice di merito accedendo alla conclusione che nel caso di specie si versi nel caso della bancarotta fraudolenta documentale ha finito con l'affermare che questa e non quella semplice si presuma. 2.3.Col terzo motivo deduce che risulta del tutto pretermessa la valutazione del secondo motivo di appello con cui si era chiesto di disapplicare la recidiva non apparendo i precedenti dell'imputato forieri di maggiore colpevolezza. 2.4.Col quarto motivo deduce che la Corte di Appello ha erroneamente disatteso il motivo di appello, con cui si era invocata l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L. Fall., con una mera formula di stile, laddove si era rimarcato il rilievo secondo cui ai fini dell'applicazione di tale attenuante non rileva l'ammontare del passivo ma la differenza che la mancanza dei libri e delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo alla consumazione del reato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, illustrandoli nuovamente, in parte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile 1.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01). I giudici del merito, nelle rispettive pronunce di primo e secondo grado - che in quanto conformi si integrano in un unicum argomentativo - con motivazione adeguata in quanto del tutto logica e puntuale, hanno evidenziato che D.P. non consegnò al curatore fallimentare le scritture contabili (neppure quelle fino al 2009 risultate tenute), e che, in ogni caso, nel corso di una verifica fiscale del 26.5.2011 egli aveva ammesso che la contabilità relativa agli anni d'imposta 2010 e 2011 non era stata aggiornata neppure nelle macchine elettrocontabili. Del tutto implausibile, argomenta il giudice del gravame, è quindi la affermata (e smentita dalle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale dallo stesso D.P.) tenuta della contabilità sino al 2011 e la relativa distruzione conseguente ad un allagamento del locale in cui era stata (asseritamente) riposta. Dal 2011 e sino alla data del fallimento (2015) risultava peraltro omessa del tutto la tenuta di qualunque tipo di scrittura contabile. Sicché il motivo è anche manifestamente infondato non sussistendo i vizi denunciati. 1.2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato nella meno grave fattispecie di cui all'art. 217 L. fall., in difetto di un "dolo qualificato", è manifestamente infondato. Dagli elementi esposti, il giudice dell'appello desume che appare evidente anche la sussistenza della prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d'Appello ha motivato l'attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero mancata tenuta per diversi anni delle scritture contabili (per ben cinque anni, dal 2010 al fallimento dichiarato nel 2015). La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità (dando atto in motivazione che la contabilità sia quella tenuta fino al 2009 che quella successiva, omessa, non è in ogni caso stata messa a disposizione degli organi fallimentari), ad integrare la quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario l'elemento psicologico del dolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori, che nella specie è stato logicamente desunto dal consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni - dall'estensione del comportamento omissivo certamente volontario, consapevole e finalisticamente orientato - del tutto incompatibile con la fattispecie meno grave della bancarotta semplice. Tale impostazione in diritto è corretta. Premesso che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), L. Fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (cfr. motivazione della sentenza Morace, cit., in cui si impernia la ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo specifico sul'"attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (...)); e nel caso di specie, le circostanze della persistenza nel tempo dell'omissione e della non veritiera giustificazione della mancanza delle scritture, inserite nel complesso della vicenda - che ha fatto emergere ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati di circa due milioni di Euro oltre quelli chirografari - hanno indotto il giudice del merito a concludere per la sussistenza del dolo specifico. 3.Il terzo motivo è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha confermato il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva (in tal modo implicitamente ritenendo corretta la valutazione del primo giudice in punto di recidiva), alla luce della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. Rispetto a tale valutazione, che recepisce quella del primo giudice (che, quanto alla recidiva, aveva valorizzato non soltanto i precedenti penali anche specifici, ma aveva espresso un motivato giudizio di ingravescente pericolosità sociale), manca qualsiasi specifico confronto; mancante, in verità, già nell'atto di appello. 4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente, a fronte dei dati emersi che depongono per un ingente passivo (che sebbene non costituisca il parametro a cui ancorare la valutazione della speciale tenuità del danno è pur sempre sintomatico delle proporzioni in gioco) non ha allegato alcuno specifico elemento in forza del quale i giudici del merito avrebbero dovuto ritenere integrata l'attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 219 L. Fall.. L'attenuante in esame è stata esclusa, in quanto (come ben evidenziato dal primo giudice), in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la speciale tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma 3, L. Fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (così Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Rv. 255439 - 01; cfr. altresì Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 Ud. (dep. 21/02/2019), Rv. 275345 - 01 che in motivazione ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa - non sussistenti nel caso di specie - non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto.). La Corte territoriale, recependo le conclusioni del primo giudice, ha dunque correttamente escluso il "lievissimo" pregiudizio, in mancanza di qualsivoglia elemento che potesse giustificarne la ravvisabilità, non offerto neppure dal ricorrente (che si era limitato secondo quanto lo stesso prospetta in ricorso a lamentare che ai fini della sussistenza di tale attenuante non rileva il dato del passivo accertato). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2023

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Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
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Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
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Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
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Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
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Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
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Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità

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