Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
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Cassazione penale sez. V, 18/01/2023, n.7222

I componenti del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano posto in essere una delle condotte incriminate dall'art. 216 l. fall., rispondono in proprio del delitto di bancarotta, anche quando non vi sia stato il concorso dell'amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall'art. 223 l. fall. (Fattispecie relativa alla distrazione perpetrata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasioni l'amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate al pagamento dei tributi).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riconosceva agli imputati B.A. e G.P. le circostanze attenuanti generiche, quanto al primo prevalenti sulla recidiva, e rideterminava la pena a ciascuno inflitta, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro ascritto, ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, riducendo a tale misura la durata delle pene accessorie fallimentari.

I due odierni ricorrenti erano imputati di avere distratto, dal 1996 al 2006, dal patrimonio della S.r.l.(Omissis), dichiarata fallita il (Omissis), la somma complessiva di Euro 232.000, costituita dalle rimesse che gli amministratori avevano loro fatto al fine di corrispondere le imposte sulla medesima gravanti, somme che, invece, erano state ad altro destinate.

B. aveva agito nella veste di presidente del collegio sindacale della fallita e di socio (con l'80 % delle quote) della S.r.l.(Omissis) a cui era pervenuta parte delle somme in questione, G. quale socio (al 20%) della medesima (Omissis).

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue.

1.2. Sulla ricostruzione della vicenda.

Il curatore fallimentare Dott. C.G. (poi sostituito dal Dott. P.G.) aveva riferito come la società fallita fosse stata costituita per operare nel settore della vendita e della produzione di materiali ferrosi ed il capitale sociale fosse, in origine, diviso fra P.F. (il padre dell'ultimo amministratore) e l'imputato G.P..

La compagine sociale era, negli anni, mutata, rimanendo P. il fulcro della stessa (dal 2000, egli ed i figli, ne avevano posseduto l'intero capitale). Ciò fino al febbraio 2008, quando, alla sua morte, gli era succeduto il figlio, P.A..

La forte crisi del mercato di settore aveva determinato, prima, la messa in liquidazione della società e, poi, la richiesta, in proprio, del fallimento, entrambe nel 2010.

Il ruolo dell'imputato B. nella società era stato, fin dal 1995, di quello di presidente del collegio sindacale (ma anche di (Omissis)ente della stessa e della famiglia P., a cui facevano capo anche altre attività).

La società a r.l. (Omissis) (la beneficiaria di parte delle somme distratte, partecipata da B. all'80 % e da G. al 20%) era incaricata della tenuta della contabilità.

Alla ricordata crisi del settore, nel determinare il dissesto, si era aggiunta la notifica di una cartella esattoriale (per un importo di circa 200.000 Euro) relativa al mancato pagamento di contributi ed imposte, non versati dal 1998 al 2006.

Quando la cartella (a cui altre se ne sarebbero poi aggiunte, di minore importo) era stata comunicata, B. e G., alle richieste di spiegazioni del P., l'avevano attribuita ad un errore attribuibile agli uffici delle imposte; tuttavia, una successiva verifica aveva consentito di acclarare che le somme indicate in cartella erano effettivamente dovute all'erario perché gli importi consegnati ai due imputati per assolverle non erano stati versati ed erano stati pertanto da costoro distratti.

A conferma di tale conclusione, P.A. aveva prodotto le matrici degli assegni con i quali le somme in questione erano state corrisposte principalmente allo "studio B." e, a suo dire, indifferentemente, a B. e a G. (non dovendosi distinguere, a tal proposito, secondo lo stesso P., fra lo studio professionale B. e la S.r.l. ((Omissis)).

1.3. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte territoriale rigettava, in via preliminare, le seguenti eccezioni:

- sulla legittimazione ad agire della parte civile, ritenendo sufficiente a legittimare il curatore ad agire il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato;

- sulla indeterminatezza del capo di imputazione, considerando che era stata ascritta agli imputati una complessiva condotta che aveva consentito loro di esercitare adeguatamente il diritto di difesa, non avendo poi rilievo alcuno il fatto che non fosse stata precisata la destinazione finale delle somme distratte (se fossero state utilizzate per ripianare i debiti di (Omissis) o per fini esclusivamente personali dei prevenuti).

Quanto al ruolo svolto nella vicenda dal B., la Corte affermava come costui - considerando la sua duplice veste di presidente del collegio sindacale della fallita e di socio maggioritario della principale beneficiaria, la S.r.l.(Omissis) - avesse avuto la piena disponibilità delle somme consegnategli dai P. e le avesse consapevolmente distratte a suo vantaggio, mediato (immettendole in (Omissis)) o immediato (utilizzandole per fini propri).

La sua piena consapevolezza circa la mancata destinazione delle somme consegnategli al pagamento delle imposte era dimostrata anche dalla reazione avuta alle proteste del P. all'arrivo della cartella esattoriale: non la sorpresa e la negazione di una qualsivoglia sua responsabilità ma, solo, generiche assicurazioni di interessarsi presso i competenti uffici e l'impegno a valutare l'intera situazione insieme al G..

Salvo poi con quest'ultimo, davanti al P., rimpallarsi la responsabilità dell'ammanco.

Quanto alla qualificazione giuridica di tale condotta, la Corte distrettuale confermava il giudizio del Tribunale (rigettando i motivi di appello con i quali le difese avevano chiesto la derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p.), affermando come la stessa configurasse proprio l'ipotesi contestata, della bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che l'art. 223 L. Fall. ricomprende, fra i possibili agenti del reato proprio (in relazione alle condotte punite dall'art. 216 L. Fall.), nel caso di dissesto societario, anche i sindaci della società fallita, che, pertanto, non sono chiamati a risponderne solo in caso di concorso con gli amministratori (solitamente per l'omessa vigilanza e controllo dell'operato di costoro) ma per diretta, ed esclusiva, loro responsabilità (quando, ovviamente, lo imponga la concreta condotta tenuta).

Del resto, soggiungeva la Corte torinese, se i sindaci dovessero rispondere delle ipotesi di bancarotta solo in concorso con gli altri soggetti menzionati nell'3 L. Fall., il loro inserimento nella lettera della norma non avrebbe avuto ragione alcuna posto che la loro punibilità a titolo di concorso nel reato proprio sarebbe già discesa dalle norme generali (gli artt. 40 e 117 c.p.).

Ne deduceva, la Corte, che anche il sindaco può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 216 L. Fall. ogniqualvolta sia lo stesso a distrarre dalla loro corretta destinazione i fondi della società di cui si trovi ad avere la disponibilità, ancorché egli non abbia, in via generale, poteri gestori.

A tale titolo doveva rispondere B. e, in concorso con il medesimo, ne rispondeva, ai sensi dell'art. 117 c.p., G..

Sussisteva, secondo la Corte, anche l'elemento soggettivo del reato posto che entrambi gli imputati erano a perfetta conoscenza delle condizioni economiche della fallita e di come l'omesso versamento di imposte e contributi ne avrebbe quantomeno aggravato il dissesto.

1.4. Sul trattamento sanzionatorio.

La Corte fondava il riconoscimento della recidiva in capo a B. sulla condanna definitiva da questi patita nel 2009 per fatti analoghi, di bancarotta fraudolenta, in rapporti ai quali i fatti giudicati nell'odierno processo ne attestavano l'accresciuta pericolosità sociale.

Giudicava, tuttavia, le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva stessa.

2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore.

2.1. L'Avv. Luigi Chiappero, per G.P., articola cinque motivi.

2.1.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Torino, del 13 maggio 2015, di reiezione dell'istanza di esclusione della parte civile, il fallimento (Omissis) S.r.l.

Ricorda il ricorrente che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in prime cure (e riproposta con l'atto di appello), e si fondava sul fati che non vi era certezza che il curatore che aveva conferito al difensore la procura speciale (il Dott. P.G.) fosse, all'epoca, già stato nominato (in sostituzione del precedente, Dott. C.G.) dal giudice delegato.

La prova della nomina non poteva essere dedotta, come aveva affermato la Corte torinese, dal provvedimento, del 27 ottobre 2014, del giudice delegato di autorizzazione a costituirsi parte civile, poiché in esso non era fatta menzione alcuna del nome del curatore.

L'ulteriore documento prodotto dalla curatela, del 27 giugno 2013, di nomina del Dott. P. (in sostituzione del Dott. C.) era inconferente perché riguardava una diversa procedura fallimentare.

2.1.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Torino, del 13 maggio 2015, in cui si era rigettata l'eccezione di genericità del capo di imputazione.

Nel medesimo, infatti, non erano precisate le scansioni della complessiva condotta distrattiva, posto che la pubblica accusa si era limitata ad indicare una somma, complessiva, senza precisare chi fosse stato l'autore della condotta contestata, in eventuale concorso con gli imputati, posto che costoro non avevano poteri di gestione, in quanto il coimputato B. era soltanto il presidente del collegio sindacale della fallita e G. uno dei soci, con il B., della società beneficiata.

Né si era precisato, nell'imputazione, chi fosse il soggetto che aveva materialmente ricevuto le somme.

Il perimetro temporale delle distrazioni era stato indicato in modo del tutto generico: dal 1996 al 2006. Nonostante che le somme, che componevano il totale indicato in imputazione, dovessero essere scisse nei titoli loro propri, riguardando il pagamento delle varie imposte dovute dalla società (ed, in ipotesi d'accusa, consegnate agli imputati e da costoro distratte), secondo le distinte annualità.

2.1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente G. in ordine al delitto di bancarotta patrimoniale ascrittogli.

La Corte aveva dedotto la responsabilità del ricorrente dal fatto, che aveva ritenuto acclarato, che il coimputato B., nella duplice veste di (Omissis)ente e collaboratore della fallita nella gestione contabile, aveva ricevuto dall'amministratore P. assegni vari che aveva destinato, contrariamente al mandato così conferitogli dall'amministratore, al ripianamento del debito della fallita con la propria società S.r.l.(Omissis) data.

Ciò però non corrispondeva affatto a quanto si era potuto accertare in giudizio.

Innanzitutto, P. figlio (l'unico, dei P., escusso in dibattimento perché il padre era deceduto anni prima), divenuto amministratore solo nel 2008, alla morte del padre, non poteva avere consegnato agli imputati somme di denaro nel decennio indicato in imputazione. Al più poteva essere stato il padre a farlo.

P. figlio, poi, non si era neppure dimostrato capace di distinguere, nella sua deposizione, fra le due realtà che facevano capo a B.: la S.r.l.Cosuldata e lo studio professionale.

Aveva comunque individuato nel G. una figura meramente operativa.

La dicitura "studio B." sugli assegni era corretta e pienamente giustificata dal fatto che questo svolgeva compiti di (Omissis) (e per questa doveva ricevere legittimi compensi).

Il ruolo di B., di presidente del collegio sindacale, era del tutto inconferente rispetto all'accusa mossa in imputazione, anche perché in esso non era ricompreso alcun potere dispositivo sulla cassa della fallita.

Era stato rinvenuto un solo assegno intestato direttamente a G. e da questi girato.

A G. erano state consegnate, dagli amministratori della fallita, somme varie, per il versamento delle imposte emergenti dalle dichiarazioni che lo stesso ricorrente, per (Omissis)data, compilava.

Del tutto privo di riscontri probatori era il fatto, assunto dalla Corte territoriale, che (Omissis)data versasse in uno stato di difficoltà finanziaria, che, nota a G., sarebbe stata da questi comunicata a B. (che era occupato, invece, nella gestione del proprio studio professionale di commercialista).

2.1.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall. e 646 c.p., in riferimento alla mancata derubricazione delle condotte nell'ipotesi gradata dell'appropriazione indebita.

Il delitto di bancarotta è un reato proprio ed è pertanto necessario che l'agente rivesta, rispetto alla società fallita, un ruolo gestorio. Diverso da quello ricoperto dal B., di mero controllo e vigilanza (come emerge dalle norme che disciplinano i poteri ed i doveri dei sindaci: gli artt. 2403 e 2047 del codice civile).

Per potersi configurare il delitto di bancarotta deve esservi un preciso nesso fra la funzione svolta dall'agente nella società fallita e la distrazione realizzata e, invece, la distrazione delle somme versate al G. per il pagamento delle imposte era stata del tutto indipendente dal ruolo rivestito dal B. nella società.

Neppure il particolare ruolo di B. nella società, di presidente del collegio sindacale, e, nel contempo, di (Omissis)ente della stessa, consentiva di pervenire a diverse conclusioni.

Si doveva allora considerare che l'uscita delle somme dalle casse della società era avvenuta, ad opera degli amministratori, in modo del tutto lecito (neppure a discapito degli altri creditori, essendo destinate all'erario e quindi ad un creditore privilegiato) e che, solo successivamente, si era consumata la condotta illecita ipotizzata a carico degli imputati, l'appropriazione indebita delle stesse.

2.1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto di bancarotta.

La migliore dottrina e parte della giurisprudenza (Cass. n. 41665/2013) richiedono che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale comprenda quantomeno la prevedibilità dell'evento del reato, il dissesto, che, invece, nel caso di specie, doveva essere del tutto esclusa, posto che la crisi finanziaria si era avvertita solo negli anni successivi ai fatti, dal 2008 in poi.

Si doveva, inoltre, considerare come le somme in gioco fossero pressoché irrilevanti a fronte dei fatturati della società.

2.2. Gli Avv.ti Guglielmo Giordanengo e Matteo Mario Letorio, per B.A., articolano otto motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo eccepiscono la nullità dell'ordinanza del Tribunale, del 13 maggio 2015, con la quale si era rigettata la richiesta di esclusione della parte civile, il fallimento (Omissis) S.r.l.

La Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente, a legittimarne la costituzione della curatela, l'autorizzazione del giudice delegato, del 27 ottobre 2014, nonostante la stessa non indicasse chi fosse il curatore dello stesso.

Non era stato prodotto, dalla parte civile, alcun ulteriore documento da cui trarsi la legittimazione del nuovo curatore Dott. P.G., posto che quello datato 27 giugno 2014 afferiva a diversa procedura fallimentare (della S.r.l.(Omissis)).

Una circostanza, quest'ultima, ignorata dalla Corte.

2.2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 429 c.p.p., ed il vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 13 maggio 2015, con la quale il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione.

I ruoli rivestiti da B. nell'imputazione erano stati, correttamente, individuati nell'avere questi rivestito la carica di presidente del collegio sindacale della fallita e nell'essere stato uno dei soci di S.r.l.(Omissis).

Nulla, però, si era precisato circa la finale destinazione delle somme distratte: se fossero state utilizzate dagli imputati a fini propri o per ripianare i debiti della società le cui quote erano da loro possedute.

B. era stato individuato solo come percettore delle somme, mancando, invece, ogni indicazione su chi fosse stato l'autore delle condotte distrattive.

Né si era precisato se e come quelle somme fossero effettivamente pervenute nelle casse della S.r.l.(Omissis), la pretesa beneficiaria (su tale società poi non era stato operato accertamento alcuno).

Le medesime materiali distrazioni erano state solo genericamente descritte, non precisandone modalità e tempi (collocandole in un periodo di tempo particolarmente esteso, dal 1996 al 2006). Non erano stati precisati quali fossero state, a seguito della loro appropriazione, le imposte e tributi evasi (così consentendo di comprendere quanta parte della somma complessiva indicata in imputazione, dedotta dagli accertamenti fiscali pervenuti alla società, derivasse da interessi di mora e sanzioni piuttosto che dal solo capitale evaso).

2.2.3. Con il terzo motivo deducono il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta disponibilità delle somme, che si assumono distratte, in capo al B..

Il ricorrente, nella duplice veste di presidente del collegio sindacale della fallita e di socio della beneficiata, non poteva avere alcuna disponibilità delle somme indicate in imputazione, posto che, ad entrambi i ruoli, non corrispondeva alcun potere di gestione della cassa dell'una o dell'altra società.

Del resto, l'amministratore della fallita, P., si era limitato ad affermare che egli si rivolgeva, per il pagamento materiale delle imposte, a B. o a G., ma ciò non significa che egli abbia affermato di avere effettivamente consegnato le somme al primo piuttosto che al secondo.

Tanto più che P. (figlio), amministratore della fallita solo a partire dal 2008, non era affatto a conoscenza delle dinamiche interne allo studio di commercialista del prevenuto (per le somme a tale realtà affidate).

P. poi non si era dimostrato neppure in grado di ben distinguere fra lo studio, di commercialista, di B. e la società, di trattamento dei dati, (Omissis). Aveva solo affermato che quest'ultima si occupava degli aspetti meramente contabili.

In S.r.I. (Omissis), B. non ricopriva alcun ruolo gestorio, posto che il legale rappresentante ed amministratore della medesima era il coimputato G. (con altro soggetto, estraneo al processo), così da non poter neppure operare sui conti correnti della stessa.

Irrilevante, ai fini della prova dell'appropriazione delle somme, era l'affermazione del P. secondo cui B. fungeva, più complessivamente, da commercialista delle varie società che facevano capo alla sua famiglia.

Che B., nel ricordato doppio ruolo (di sindaco della fallita e di socio di (Omissis)), avesse avuto la concreta disponibilità delle somme era una mera supposizione della Corte torinese, sfornita di ogni concreto elemento di prova.

L'unico assegno prodotto (oltre alle matrici che erano in atti), perché rilasciato in copia dalle banche, recava, infatti, la firma di girata del solo G..

Su altri assegni individuati come relativi alle somme non versate al fisco, gli istituti di credito avevano risposto di non avere rinvenuto sugli stessi alcun riferimento al nome del B..

Anche l'affermata conoscenza, da parte del B., del mancato versamento delle somme al fisco, era un'affermazione del tutto apodittica della Corte territoriale.

Né poteva dedursi alcuna prova logica della compartecipazione di B. ai fatti dalla circostanza, ricordata dalla Corte, che questi, quando emersero i mancati pagamenti delle imposte, invece di sorprendersi, avesse fornito, agli amministratori della fallita, generiche rassicurazioni in proposito (anche considerando che, in situazioni simili, B. aveva tenuto analogo comportamento).

Non assumeva particolare significato probatorio neppure il rimpallo di responsabilità, affermato dalla Corte, fra i due coimputati. Tanto più che ciò non corrispondeva al vero visto che G., ammettendo le proprie responsabilità nell'appropriazione delle somme, aveva affermato di non averne fatto parola al B..

L'affermazione, della Corte, secondo la quale il denaro sottratto sarebbe stato versato nei conti correnti della (Omissis), cozzava con la considerazione che il giudice d'appello aveva fatto circa la consegna di parte delle somme a B. o al suo studio professionale.

Né era stato trovato idoneo riscontro al fatto, riferito da G. (peraltro ritenuto in parte inattendibile), che parte delle somme erano rimaste nei conti della (Omissis) (mentre altra parte era stata utilizzata per sostenerne i costi).

Né si era dimostrato che di tutto ciò B. fosse consapevole.

Non si era, conclusivamente, provato che B. fosse a conoscenza dell'utilizzo, illecito, che G. aveva fatto delle somme consegnategli per versare le imposte della fallita.

Né che fosse a conoscenza delle presunte difficoltà economiche di (Omissis).

Sul punto la Corte si era limitata a congetturare, avvalendosi poi di quelle parti delle dichiarazioni di G. che non aveva ritenuto inattendibili e trascurando il fatto che B. non si era mai occupato della gestione di tale società.

2.2.4. Con il quarto motivo denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa riapertura dell'istruzione, decisa dalla Corte distrettuale con ordinanza del 18 gennaio 2021 e ribadita in sentenza, che aveva rigettato l'istanza di acquisizione della copia integrale degli assegni con i quali erano state consegnate le somme ipotizzate come distratte.

Si trattava, invece, di prova documentale decisiva per la ricostruzione del fatto.

2.2.5. Con il quinto motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall. e 646 c.p., in riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel delitto di appropriazione indebita.

La Corte territoriale aveva ritenuto che la responsabilità del B., quale presidente del collegio sindacale, non potesse derivare soltanto da una condotta omissiva, di omessa vigilanza o controllo dell'azione amministrativa, ma anche dalla condotta commissiva oggetto del presente processo.

In realtà, la condotta del sindaco può configurarsi come illecita, ai sensi della legge fallimentare, solo quando la stessa presupponga l'altrettanto illecita condotta degli amministratori, gli unici legittimati a gestire il denaro della società.

Ne era una riprova il fatto che al prevenuto non era stato contestato alcun atto compiuto nel suo ruolo proprio di sindaco.

La responsabilità dei sindaci, contemplata nell'art. 223 L. Fall. riconduce alle condotte distrattive descritte nell'art. 216 che, nel caso di specie, nessuno degli amministratori aveva realizzato ed alle quali, pertanto, il sindaco B. non aveva potuto concorrere.

Le somme di cui all'imputazione erano lecitamente uscite dal patrimonio della fallita ed il loro utilizzo, per scopi diversi da quello cui erano destinate, era stato successivo ed autonomo da tale momento, così che le medesime non potevano dirsi "distratte" - configurando il delitto di bancarotta patrimoniale essendosi, invece, in un secondo tempo, consumata, la loro indebita appropriazione.

Condotta, quest'ultima, in relazione alla quale il ruolo di sindaco, del ricorrente, era del tutto irrilevante. Né poteva affermarsi che tale funzione avesse agevolato tali condotte, posto che era, appunto, del tutto indipendente dai poteri del ruolo.

2.2.6. Con il sesto motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 e 223 L. Fall., ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, di bancarotta patrimoniale.

Non si era dimostrata la consapevolezza del B. circa l'incidenza di tali appropriazioni sul dissesto sociale. Questo, infatti, aveva cominciato a manifestarsi solo nel corso del 2007 e, quindi, in epoca successiva alla consumazione delle stesse.

La Corte territoriale, dimenticando quanto appena ricordato, aveva tratto l'elemento soggettivo del reato dalla mera, ritenuta, sussistenza della materialità dell'addebito.

2.2.7. Con il settimo motivo eccepiscono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 99 c.p., ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva.

La si era, infatti, fondata sulla personalità del B. piuttosto che sulla sua pericolosità e, soprattutto, si era tenuto conto di una condanna divenuta definitiva (il 26 maggio 2009) in epoca successiva alla commissione del nuovo reato, posto che le condotte materiali che avevano dato luogo all'odierna contestazione erano state consumate solo fino al 2006.

2.2.8. Con l'ottavo motivo denunciano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 62 bis e 133 c.p., ed il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

Il ricorrente aveva tenuto una condotta processuale, diversa dal coimputato, ed improntata alla piena lealtà.

Ciò nonostante, le pene erano state fatte in misura identica.

Le attenuanti generiche, giudicate prevalenti, avrebbero dovuto essere calcolate nella massima estensione e la risalenza delle condotte nel tempo avrebbe dovuto determinare un contenimento della pena.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi, argomentando sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale anche in ordine alle condotte commissive consumate in occasione della gestione, eventuale e nei caso di specie ricorrente, della società fallita.

3.1. I difensori del ricorrente B. hanno inviato una memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo le proprie argomentazioni:

- sulla mancata disponibilità in capo al ricorrente delle somme indicate in imputazione;

- sulla inconfigurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale nel caso di specie ove il sindaco B. non aveva disposto delle somme in questione nello svolgimento del suo ruolo all'interno della fallita;

- sulla mancata prova dell'elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi promossi nell'interesse degli imputati sono fondati limitatamente

alla eccezione relativa alla costituzione di parte civile.

Nel resto non meritano accoglimento.

1. Quanto alla ricordata eccezione, la Corte distrettuale ha rigettato il relativo motivo di appello affermando che la parte civile, nella persona del curatore Dott. P., con il difensore da questi nominato, doveva ritenersi legittimata alla luce del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato ad intervenire, appunto, nel processo penale.

Tale provvedimento, però, non reca il nome del curatore e non scioglie pertanto il dubbio, sollevato fin dal primo giudizio, dalle difese degli imputati, che il curatore Dott. P. fosse già stato nominato, al momento in cui aveva conferito la procura al difensore, curatore in sostituzione del precedente.

Tanto più che l'ulteriore documento, allegato dalla stessa parte civile al proprio atto di costituzione, un provvedimento di sostituzione riguardante però altra procedura, lungi dal risolvere la questione, avvalora il dubbio espresso dai ricorrenti, anche considerando che, nonostante la tempestività dell'eccezione, mai, nel corso del processo, la parte civile ha prodotto altro documento, di nomina del Dott. P. a curatore del fallimento in oggetto.

A tutto ciò la Corte territoriale non aveva dato risposta alcuna, così che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, va annullata sul punto ai sensi dell'art. 622 c.p.p..

2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, l'eccezione di nullità per indeterminatezza del capo di imputazione è, invece, infondato.

Si deve, innanzitutto, ricordare come si sia affermato che non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16933 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090) così che è sufficiente che, nell'imputazione, si individuino i tratti essenziali del fatto di reato ascritto, dotati di adeguata specificità senza che sia necessario un'indicazione assolutamente dettagliata delle condotte contestate (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758).

In applicazione di tali principi di diritto, risulta evidente come non ricorra, nel caso di specie, l'ipotesi della genericità dell'accusa.

La somma indicata in imputazione costituisca l'importo complessivo di quanto era stato versato dagli amministratori della fallita agli imputati, nel corso del decennio 1996/2006 affinché fosse corrisposto all'erario, e che, invece, era stato distratto.

Una formulazione, questa, che aveva consentito ai due ricorrenti di difendersi adeguatamente in tutti i gradi di giudizio, non avendo rilievo dirimente il dettaglio delle somme che, nelle varie date, erano state loro consegnate e, dai medesimi, distratte (e tantomeno la precisazione di quali tributi e quale annualità risultassero impagati, anche considerando il fatto che il primo giudice aveva rilevato come la somma contestata riguardasse i soli tributi e contributi non versati in linea capitale e, quindi, con esclusione degli interessi di mora e delle sanzioni).

Irrilevante era poi l'indicazione del soggetto, diverso da B., che avrebbe consumato la distrazione perché l'ipotesi d'accusa muoveva proprio dalla considerazione che fosse stato B. stesso, quale sindaco, a realizzarla.

Parimenti priva di rilievo sarebbe stata la precisazione del destinatario finale delle somme posto che il delitto di bancarotta si era consumato con l'utilizzo delle stesse a fini diversi dal loro versamento all'erario, non importa quali.

3. I motivi di ricorso (il terzo di entrambi) spesi sulla prova della riconducibilità della materialità dell'addebito ai due odierni imputati, sono inammissibili perché sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che è deputato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

3.1. La Corte di appello, infatti, con una motivazione esente da manifeste discrasie logiche aveva considerato quanto segue.

Non vi era, innanzitutto, dubbio che le somme in questione, affidate dagli amministratori della società ai loro tecnici di fiducia, B. (presidente del collegio sindacale, (Omissis)ente delle società di famiglia, socio maggioritario della società, la S.r.l.(Omissis), che si occupava della tenuta della contabilità) e G. (socio, pur minoritario, e legale rappresentante della (Omissis) ed originario socio, con P. padre, della fallita) per corrispondere le imposte dovuta, non fossero state, invece, da costoro versate all'erario.

Si trattava poi, di tecnici di tale fiducia che gli amministratori della società non avevano neppure preteso la consegna delle ricevute dei versamenti al fisco (posto che non si è discusso della falsificazione di tali atti, di rilievo non solo privato).

La materialità dell'addebito era pertanto certa. Si trattava soltanto di individuare chi ne fosse stato il responsabile.

La Corte territoriale assumeva che la ripetitività delle condotte, il loro dispiegarsi nel tempo, la consegna degli assegni le cui matrici, agli atti, ne riportavano la prevalente emissione a favore dello "studio B.", fossero elementi di prova storica, documentale e logica che consentivano di concludere che le stesse fossero state distratte proprio da coloro a cui erano state consegnate.

Senza possibile distinzione fra di due (nonostante le diverse affermazioni del G.), affermava la Corte di merito, considerando fra l'altro che la maggior parte delle stesse erano state proprio consegnate dalla "studio B." (a cui G. era estraneo) e non era stata nemmeno formulata l'ipotesi che altri soggetti, appartenenti a quello studio di commercialista, si fossero appropriati delle medesime.

A ciò, il Tribunale prima e la Corte poi, avevano aggiunto l'ulteriore prova logica derivante dalla reazione dei due imputati, B. e G., alle richieste dell'erario: nessuna particolare sorpresa (quando invece avrebbero dovuto subito rilevarne la palese, e non l'ipotizzata, erroneità) ma solo l'interessamento prima a risolvere la situazione e, poi, scoperte le distrazioni (e la correttezza dell'accertamento), ad accusarsi vicendevolmente, davanti al P. figlio (e non nel processo come assumono le difese, negandolo), della responsabilità del fatto (così, in allora, smentendo, G., la successiva assunzione di esclusiva sua responsabilità).

Del resto, non era credibile la circostanza che, pervenuta almeno parte di tale somma alla (Omissis), non ne fosse a conoscenza proprio il socio di gran lunga maggioritario - B., con l'80 % delle quote - come non avrebbe avuto senso che le stesse non fossero state utilizzate per ripianare una situazione debitoria che era certamente a conoscenza dei soci (anzi dell'unico socio non amministratore, il B.), che, almeno una volta l'anno con la presentazione dei risultati (per ben un decennio), dovevano affrontarla.

La Corte d'appello aveva così coerentemente concluso per l'attribuzione della materialità dell'addebito ad entrambi gli odierni imputati.

4. Parimenti inammissibili sono il quinto motivo del ricorso G. ed il sesto motivo del ricorso B., entrambi spesi sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in particolare sulla prevedibilità del dissesto della società ad esito della distrazione delle somme non versate all'erario.

Questa Corte ha avuto modo, in anni recenti, di precisare che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5 n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Nell'odierno caso concreto, appariva evidente agli imputati come omettere di versare le somme dovute all'erario per un intero decennio costituisse un pericolo concreto di squilibrio finanziario della società tanto più in quanto in tal modo si veniva a creare cospicue passività che rimanevano occulte agli stessi amministratori, non emergendo dalla contabilità e dai bilanci societari, destinate pertanto a creare lo squilibrio finanziario improvviso ed inaspettato che si era effettivamente verificato.

Ne era una ulteriore riprova, logica, il fatto che P. figlio aveva attribuito il finale dissesto sia alla crisi del settore industriale e commerciale in cui operava la società sia alle cartelle esattoriali inviate a seguito delle condotte illecite dei prevenuti.

La ripetitività negli anni delle condotte stesse stava poi a dimostrare che, già alla ricezione delle stessa dagli amministratori, gli odierni imputati si era determinati a farne un diverso, illecito, utilizzo.

5. Il quarto motivo del ricorso B. è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le copie degli assegni le cui matrici erano state prodotte agli atti.

La Corte aveva, infatti, osservato come già dalle matrici degli assegni si era potuto dedurre come gli stessi fossero stati consegnati agli imputati ed in prevalenza allo "studio B." il cui titolare era la persona di stretta fiducia del P. padre, così che risultava irrilevante la loro successiva circolazione a fronte dell'altra circostanza pacificamente acclarata, l'utilizzo delle somme per fini diversi da quelli a cui erano state destinate dagli amministratori della società.

6. Il quarto motivo del ricorso G. ed il quinto motivo del ricorso B., spesi sulla richiesta derubricazione delle condotte nel delitto di appropriazione indebita, sono anch'essi infondati.

L'art. 223, comma 1, L. Fall., infatti, così recita: "si applicano le pene stabilite dall'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti da tale articolo".

La lettera di tale norma è inequivoca e non consente letture alternative: i sindaci di una società fallita, come tali, sono inclusi nel novero di coloro che debbono rispondere, in proprio, delle condotte illecite descritte nell'art. 216 L. Fall..

In altri termini, costoro, i componenti del collegio sindacale, possono essere gli agenti del reato proprio di bancarotta, patrimoniale, documentale o preferenziale, senza che vi sia necessità che essi concorrano con gli altri soggetti contemplati nel medesimo comma.

Non avendo i sindaci poteri di gestione diretta del patrimonio della società, la questione della loro diretta responsabilità si risolve piuttosto nella selezione delle concrete condotte, autonomamente consumate da costoro, che possano configurare una distrazione o una dissipazione (oltre che le altre condotte alternativamente previste dall'art. 216, comma, 1 n. 1 L. Fall. che è la fattispecie oggetto del presente giudizio).

Né può affermarsi, come sostengono le difese, che le condotte loro contestate, per concretare il reato proprio, debbano rientrare nelle funzioni del sindaco di una società, posto che altrimenti, l'inserimento del sindaco nel novero di chi commette i delitti puniti dall'art. 216 non avrebbe oggetto alcuno, visto che, in tale funzione, non rientrano la gestione dei beni sociali (e non potrebbero quindi i sindaci rispondere dei reati di bancarotta patrimoniale o preferenziale) e la tenuta della contabilità (dovendosi così escludere la loro responsabilità, autonoma, per il reato di bancarotta documentale).

6.1. Non vale a smentire tale ultima tesi neppure il prospettato parallelo con il delitto di peculato, che, anzi, conferma l'interpretazione contraria.

L'art. 314 c.p., infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria del denaro o di altra cosa mobile altrui di cui abbia il possesso o la disponibilità in ragione in ragione del suo ufficio o servizio.

In questo caso, difatti, la norma menziona espressamente il collegamento fra il possesso del bene distratto e le funzioni ricoperte, menzione che manca del tutto nell'art. 223 L. Fall., così legittimandone la diversa interpretazione.

E, tuttavia, in relazione al medesimo delitto di peculato si è affermato che il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile della P.A. (Sez. 6, n. 34490 del 12/03/2013, Calabrese, Rv. 255799; Sez. 6, n. 34489 del 30/01/2013, Casula, Rv. 256120), così valorizzando anche una situazione di mero fatto che abbia consentito all'agente di avere la disponibilità del bene di cui era venuto in possesso non in ragione del proprio ufficio.

Appare allora evidente come il sindaco B. - venuto in possesso, nell'arco di un decennio, delle somme destinate al versamento dei tributi e se ne sia, invece, appropriato - debba rispondere del reato proprio di cui agli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1 n. 1, L. Fall., piuttosto che del reato comune di appropriazione indebita.

Del resto, la ratio dell'art. 223, comma 1, L. Fall., laddove si individuano i soggetti che, nel caso di fallimento di una società, debbono rispondere dei reati propri indicati nell'art. 216 L. Fall., risiede nei poteri ma anche nei doveri, in tema di conservazione del patrimonio della società, che a tali figure competono.

Si pensi, quanto ai sindaci, non solo al dovere di vigilanza e controllo dell'operato degli amministratori ma anche ai più ampi compiti loro affidati dall'art. 2403, comma 1, c.c.: "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.".

7. Il settimo motivo del ricorso B., sulla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato.

Il momento di consumazione del delitto di bancarotta patrimoniale prefallimentare coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento posto che, in data anteriore, il reato ascrivibile è solo, eventualmente, quello, diverso, di appropriazione indebita (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114; Sez. 5 n. 31974 del 13/03/2019, Burani, Rv. 277248; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299).

Se ne deve pertanto dedurre che, per il riconoscimento della recidiva, deve farsi riferimento a questa data, così che, nel caso di specie, non si ravvisa alcun vizio nella motivazione della sentenza impugnata che ha preso come presupposto del suo giudizio sulla recidiva la sentenza di patteggiamento della pena divenuta definitiva il 26 maggio 2009 a fronte dell'odierno delitto di bancarotta consumato in epoca successiva, il (Omissis).

Quanto alla concreta motivazione sul punto, del tutto scevra da manifesti vizi logici era la motivazione della Corte territoriale che aveva osservato come le odierne condotte, della medesima specie di quelle oggetto del precedente giudizio, costituissero una sicuro sintomo della ingravescente pericolosità dell'imputato B..

8. L'ottavo motivo del ricorso B., sulla misura della pena e sulla riduzione per le circostanze attenuanti generiche sono inammissibili in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Né poteva fondatamente affermarsi una maggiore meritevolezza del B. rispetto al coimputato, considerando, al contrario, il maggior ruolo rivestito nell ‘intera vicenda.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2023

Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita

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