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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. V, 06/12/2022, n.3429

La massima

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale si era ritenuta la valenza distrattiva della cessione gratuita di un contratto di "leasing" nonostante la rilevanza marginale della finalità traslativa del bene, desumibile dalla circostanza che le rate a carico del cessionario erano modulate in funzione del solo godimento del bene e commisurate alla sua progressiva svalutazione).

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. P.B. è stato originariamente tratto a giudizio per rispondere, nelle sue qualità di presidente del consiglio d'amministrazione e, poi, di amministratore unico della (Omissis) s.r.l. (operante nel settore della produzione e commercio di prodotti elettronici e dichiarata fallita il 21 marzo 2016), in concorso con il successivo amministratore, dei reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione e distrazione (capi A e B), bancarotta fraudolenta documentale (capo D) e bancarotta impropria per operazioni dolose (capo C), nonché dei connessi reati tributari di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi A) e B)), dichiarazione infedele (capo C)) e indebita compensazione di crediti (capo D)). All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale riteneva sostanzialmente provata la prospettazione accusatoria, assolvendo l'imputato dal solo reato di dichiarazione infedele e, limitatamente ad alcune condotte, da quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti; lo condannava, invece, per tutte le residue imputazioni, previa dichiarazione della prescrizione per le condotte antecedenti al 2010, dei corrispondenti reati tributari. La Corte d'appello, invece, investita dell'impugnazione dell'imputato, ha confermato la sua responsabilità penale per i soli fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati ai capi A) e B), assolvendolo da tutti i reati tributari non ancora prescritti, nonché dal reato di bancarotta fraudolenta documentale e dal reato di bancarotta impropria; rideterminava, conseguentemente, la pena inflitta. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, formulando quattro motivi di ricorso, dei quali i primi due afferenti al profilo della ritenuta responsabilità per i residui reati concorsuali, il terzo afferente al trattamento sanzionatorio ed il quarto alle statuizioni civili. 2.1. Il primo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene alla condotta di distrazione, contestata al capo A) della rubrica, relativa alle maggiori somme (in ipotesi eccessive rispetto al valore di mercato) corrisposte a titolo di canone locazione in favore della società proprietaria dei locali aziendali, la Extension s.r.l., partecipata al 99% dallo stesso P.. Secondo la difesa, la valutazione di congruità del canone pattuito (per 96.000 Euro l'anno) avrebbe imposto una valutazione in concreto del valore dell'immobile e non già un mero riferimento ai dati (astratti e generici) ricavabili dall'OMI. Tanto più che lo stesso locale sarebbe stato locato per un canone sicuramente più basso (circa 60.000 annui), ma in favore di un istituto di credito (contraente, quindi, maggiormente affidabile) e all'esito di una ristrutturazione, a carico dello stesso locatore, per oltre 300.000 Euro. D'altronde, la corte territoriale avrebbe omesso anche ogni riferimento sia alla concreta pericolosità di tale condotta, sia, sotto il profilo soggettivo, all'effettiva consapevolezza dell'imputato di incidere (potenzialmente) sulle ragioni creditorie, alla luce di una potenziale successiva liquidazione. 2.2. Il secondo motivo, anche questo formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, attiene invece alla seconda condotta di bancarotta, relativa alla ritenuta distrazione dei diritti sull'automobile detenuta in leasing. Secondo la difesa, la motivazione alla luce della quale sarebbe stata ritenuta la penale responsabilità del ricorrente sarebbe manifestamente illogica, in quanto affermerebbe, in modo del tutto apodittico, un pregiudizio per i creditori senza, tuttavia, indicare da quali elementi questo emergerebbe. La cessione del contratto di leasing favore della Extension s.r.l., pur attribuendo il successivo diritto di riscatto avrebbe determinato, infatti, anche il trasferimento della complessiva posizione contrattuale e, quindi, l'obbligo di corrispondere i canoni residui. Cosicché si sarebbe potuto parlare di distrazione solo ove fosse stato dimostrato il maggior residuo valore del bene. In concreto, invece, tale congruità emergerebbe per tabulas alla luce della valutazione effettuata dalla stessa concessionaria, erroneamente ritenuta inattendibile dalla corte territoriale alla luce di una valutazione empirica ed essa stessa incongrua. D'altronde, la modulazione dei canoni è stata operata, ex ante, proprio in funzione del residuo valore del bene, in modo tale da assicurare una sostanziale congruità tra tale valore e l'eventuale riscatto esercitato dall'utilizzatore. La bontà di tale ricostruzione, peraltro, emergerebbe indirettamente dalla stessa disciplina della legge fallimentare, contenuta nell'art. 67, comma 3 (quanto alla revocabilità delle somme pagate al conduttore) e 72-quater (quanto al subentro del curatore). Alla luce di tale normativa, nessuna somma sarebbe mai stata recuperabile dal curatore, anche ove tale contratto non fosse stato ceduto: le somme corrisposte a titolo di canone al conduttore non sarebbero, infatti, suscettibili di revocatoria, l'eventuale subentro avrebbe imposto al curatore il pagamento dei residui canoni e l'eventuale scioglimento (pur nelle facoltà della curatela) avrebbe condotto solo alla consegna del bene con diritto alla differenza tra la (eventuale) maggiore somma ricavata dalla liquidazione e il residuo credito in linea capitale. Ove vi fosse stata un'effettiva incongruità, il curatore, a fronte della prospettata "gratuità" del contratto, avrebbe potuto (ed anzi dovuto) chiedere la revocatoria della cessione, azione in concreto non esercitata. Tutto ciò inciderebbe, secondo la difesa, sia sull'effettiva possibilità di configurare una condotta distrattiva, sia sulla concreta consapevolezza in capo al ricorrente di un asserito pregiudizio subito dai creditori in conseguenza contestata cessione, conclusa, invece, secondo la difesa, nel loro stesso interesse, in ragione dell'esigenza di sollevare la società, poi fallita, da un onere che non aveva risorse per affrontare. 2.3. Il terzo motivo attiene, invece, al profilo sanzionatorio e lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, comunque, dell'attenuante di cui alla L.Fall., art. 219. 2.4. Il quarto, in ultimo, è riferito alle statuizioni civili e lamenta l'incongruità della provvisionale riconosciuta in favore della curatela, parte civile costituita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Appare opportuno premettere che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione allo stesso bene giuridico (rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 c.c., a garanzia dei debiti contratti), singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez: 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa). In questo contesto, mentre la dissipazione si concretizza nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 15/10/2020), la distrazione è nozione di carattere residuale e si realizza in tutte ipotesi in cui l'imprenditore agisce perseguendo dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, quindi con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali. Ciò considerato, per come si è detto, il capo A) attiene alla ritenuta distrazione conseguente alla pattuizione in favore della Extension s.r.l. (società riconducibile allo stesso P., proprietaria dei locali aziendali della fallita) di un canone di locazione manifestamente incongruo. La corte territoriale, nel ritenere fondata la prospettazione accusatoria, ha dedotto la manifesta incongruenza del canone alla luce non solo delle quotazioni OMI (che, per quella tipologia di locali, indicavano un canone annuo massimo di Euro 63.360, inferiore del 35%-40% rispetto all'importo corrisposto annualmente da fallita), già di per sé indicative (in quanto fondate, in massima parte, su concreti dati empirici tratti dai rogiti e dai contratti stipulati per la singola tipologia di immobile in un dato periodo di riferimento), ma anche del canone pattuito per quel medesimo immobile dallo stesso P. con la Cassa di Risparmio di La Spezia, del tutto in linea con la forbice di valore desunta dalle quotazioni OMI (59.400 Euro, ridotto a 49.400 Euro per il primo anno). E sotto tale profilo ha poi dato atto anche: - dell'irrilevanza della giustificazione offerta dall'imputato (quanto alle ingenti spese sostenute dall'istituto di credito per la ristrutturazione dei locali, della quale avrebbe direttamente beneficiato la proprietà dell'immobile in termini di aumento di valore, anche grazie la modifica della destinazione d'uso catastale) non solo perché - ragionevolmente - giustificate dall'esigenza di adeguamento dei locali alle specifiche esigenze del conduttore, ma perché, ove anche necessari per ristrutturare l'immobile per le ordinarie esigenze d'uso, darebbero conto esse stesse della preesistente condizione dei locali (peraltro, alla luce delle dichiarazioni dello stesso P., pregiudicati da infiltrazioni d'acqua, dissesti strutturali della pavimentazione e da una impiantistica obsoleta e degradata): - dell'assenza di un valido supporto probatorio, anche in ragione dell'incongruità della categoria catastale indicata, in ordine all'evocato incremento di valore dell'immobile conseguente al cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Ebbene, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione è costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può liberamente apprezzare il dato fattuale, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche in relazione alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo, che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito. A fronte delle analitiche argomentazioni in precedenza evidenziate, le deduzioni volte a contestare la valutazione di congruità del canone (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte territoriale), si limitano a prospettare, senza evidenziare alcun profilo di manifesta illogicità o di contraddittorietà, solo una diversa valutazione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disattesi) dalla corte territoriale. Ed in quanto tali sono inammissibili. Il ricorrente, tuttavia, ha censurato la decisione anche sotto il profilo della sussistenza del reato, deducendo che la corte non avrebbe valutato la concreta pericolosità della condotta e, parallelamente, la proiezione soggettiva di tale pericolosità (in termini di consapevolezza del potenziale pregiudizio che dalla condotta posta in essere può discendere per le ragioni creditorie nell'ottica di una futura ed eventuale crisi imprenditoriale). Sotto tale profilo, appare opportuno premettere che, effettivamente, il reato in esame punisce non già, sempre e indifferentemente, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto, con esclusione, quindi, di tutte quelle operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Cosicché, sotto il profilo motivazionale, la decisione di merito deve dar conto - oltre che della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto - della riconoscibilità del dolo generico sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori e, dall'altro, alla proiezione soggettiva di tale concreta messa in pericolo. Indici di fraudolenza rinvenibili, ad esempio, nella disamina del fatto distrattivo o dissipativo alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata; nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi; nella "distanza" (e, segnatamente, nell'irriducibile estraneità) del fatto generatore di uno squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione). Ebbene, sotto tale profilo, la corte territoriale ha dato atto tanto della congiuntura economica in cui la condotta pericolosa per le ragioni del ceto creditorio si è realizzata (circa un mese prima del fallimento di (Omissis) e dopo la rinuncia alla domanda di concordato preventivo in bianco), quanto della partecipazione quasi totalitaria dello stesso P. nella Extension, beneficiaria delle condotte distrattiva e dissipative. E tanto è sufficiente a dar conto dell'oggettivo carattere fraudolento dell'atto e della proiezione soggettiva di tale dato. 2. Il secondo motivo, afferente, per come si è detto, alla cessione a titolo gratuito del contratto di locazione finanziaria avente per oggetto l'autovettura aziendale, e', invece, infondato. Appare opportuno premettere che, in linea generale, che il contratto di leasing è un contratto sinallagmatico nel quale una parte concede ad un'altra parte il godimento di un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico e con la facoltà di restituirlo al termine prefissato o di acquisirne la proprietà dietro pagamento di una specificata somma residua. Cosicché, ricostruito in questi termini il sinallagma contrattuale, nel caso di cessione del contratto ad altro utilizzatore, il nocumento per la massa è soltanto eventuale, in quanto si realizza soltanto se possa affermarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore avrebbe recato in concreto una risorsa economica positiva e non un onere (Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011, dep. 2012, Rv. 251996; Sez. 5, n. 3612/07 del 06/11/2006, Tralicci, Rv. 236043; Sez. 5, n. 30492 del 23/04/2003, Lazzarini, Rv. 227705). Sotto tale profilo, ciò che rileva è la funzione economica sottesa alla regolamentazione contrattuale ed il concreto assetto degli interessi che ne emerge. Se il leasing è orientato alla produzione di un effetto traslativo, la durata del contratto non è commisurata alla vita economica del bene e il bene stesso, alla scadenza del contratto, conservando comunque una sua utilità economica, avrà un valore maggiore rispetto al prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, cosicché - in assenza di corrispettività tra l'ammontare del canone e l'utilità che ne deriva al conduttore - i canoni non costituiscono soltanto il corrispettivo del godimento, ma scontano, anche se parzialmente, il prezzo della res. Viceversa, nelle ipotesi in cui la finalità traslativa assuma valenza marginale, essendo il leasing finalizzato prevalentemente a permettere il godimento del bene, i canoni pagati tendono a remunerare il concedente del valore economico consumato dal concessionario e il prezzo per l'opzione di acquisto finale sarà sostanzialmente congruente con il valore residuo del bene, con sostanziale corrispettività tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto (Cass. civ. n. 5569 del 13/12/1989). Solo nella prima ipotesi la cessione (gratuita) del contratto potrà avere valenza concretamente distrattiva, in quanto permette al cessionario di godere (gratuitamente) del parziale pagamento della res (il cui prezzo e', di fatto, incorporato nelle singole rate) da parte dell'originario contraente. Nella seconda ipotesi, invece, la sostanziale corrispettività tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto esclude, intrinsecamente, tale pcssibilità, essendo le rate modulate in funzione del solo godimento e commisurate alla progressiva svalutazione del bene. Cosicché quanto pagato dal cedente e quanto gravante sul cessionario sarà sostanzialmente corrispondente ai rispettivi periodi di godimento del bene stesso. In sintesi, quindi, il leasing sarà di godimento se l'insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene e lascia non coperta una parte rilevante di questo capitale. Avrà funzione traslativa se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. Tale circostanza emerge con certezza dalla motivazione offerta dalla corte territoriale, che ha ritenuto la natura distrattiva evidenziando l'indebito vantaggio goduto dalla cessionaria, che, accollatasi solo il pagamento delle rate mensili residue (per circa 30.000 Euro) e il (solo eventuale) costo del riscatto (fissato in Euro 18.334.03), avrebbe beneficiato dei precedenti esborsi effettuati da (Omissis) ed in particolare del pagamento della maxi rata iniziale, in forza del quale sarebbero stati calcolati i futuri importi delle rate e del canone di riscatto finale. In ciò valutando, compiutamente, l'effettiva funzione del contratto trasferito e, con essa, il prevedibile valore del bene in relazione al (pur significativo) prezzo di opzione. La prospettiva non muta neanche alla luce della facoltà riconosciuta al curatore dalla L.Fall., art. 72-quater (di potersi sciogliere dal contratto e restituire il veicolo alla società concedente maturando il diritto ad ottenere la differenza tra il ricavato della liquidazione e il residuo credito in linea capitale), atteso che il pregiudizio patrimoniale (conseguente ad una cessione gratuita del contratto) è dipendente dall'accertata della funzione (parzialmente traslativa) dello strumento negoziale e, quindi, alla luce dell'accertato residuo valore del bene. 3. Il terzo è il quarto motivo sono, invece, inammissibili. Il terzo oltre ad essere genericamente formulato (limitandosi a prospettare la necessità del riconoscimento della causa di non punibilità e dall'attenuante invocate, senza supportare la richiesta da idonei argomenti in fatto ed in diritto). Il quarto è intrinsecamente inammissibile in quanto la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è ricopribile per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019). Ciononostante, la curatela del fallimento, con memoria depositata il 30 novembre 2022, ha revocato la sua costituzione di parte civile. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, ai soli effetti civili con conseguente revoca delle relative statuizioni. Invero, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Rv. 275195). 4. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, ai soli effetti civili (con conseguente revoca delle relative statuizioni). Il ricorso, invece, agli effetti penali, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili e revoca la relativa condanna. Rigetta il ricorso agli effetti penali e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2023

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Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria

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