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Cassazione Penale

Cassazione penale sez. V, 17/03/2023, n.25529

La massima

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il conferimento di denaro dall'impresa individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote in quanto, determinando siffatto conferimento l'aumento di valore in percentuale sia delle quote dell'imputato, sia di quelle degli altri soci, l'incremento del patrimonio personale del primo è inferiore al valore della somma ingiustificatamente sottratta alla fallita.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza della Corte d'Appello di Brescia impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame del consulente contabile della fallita e del curatore fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'ipotesi di bancarotta semplice contestata nei confronti di Z.G., al punto 5 dell'unica imputazione, così riqualificata dal giudice di primo grado, rideterminando la pena inflittagli in anni due e mesi due di reclusione per le residue condotte di bancarotta distrattiva indicate ai punti 6 e 7 (quelle ai punti da 1 a 4 erano state già oggetto di assoluzione in primo grado), in continuazione fallimentare con il reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato nell'ultima parte dell'imputazione unica); i giudici d'appello hanno ridotto, quindi, ad anni due la durata delle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., revocando la sospensione condizionale già concessagli. L'imputato è stato condannato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, operante nel settore immobiliare, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il (Omissis). 2. Ha proposto ricorso avverso la citata sentenza Z.G., tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro differenti motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo al punto 6 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con cui si è ritenuto distrattivo il conferimento di 177.000 Euro nella società (Omissis) s.r.l., ignorando la logica di gruppo ("familiare") in cui è stato effettuato - poiché la beneficiaria era l'impresa immobiliare di riferimento della ditta fallita, di cui il ricorrente era socio di maggioranza (con il 70% delle quote) e che procurava commesse e lavoro alla fallita -, sicché detto conferimento aveva natura di investimento e non era altro che una trasformazione del patrimonio personale da liquidità a maggior valore della quota all'interno della società immobiliare. La logica di gruppo in cui si inscrivevano le diverse società facenti capo al ricorrente ed ai suoi figli non sarebbe smentita dall'autonomia giuridica di ciascuno degli enti rispetto all'altro, essendo unica la politica d'impresa. La logica di gruppo familiare si desume anche dalla stessa sentenza impugnata, che richiama la relazione del curatore. La Corte d'Appello, secondo la tesi difensiva, non avrebbe letto correttamente la disposizione dell'art. 2740 c.c., rilevante perché prevede la regola della confusione tra il patrimonio della ditta individuale e quello dell'imprenditore individuale, con conseguente garanzia dei debiti della ditta costituita da tutto il patrimonio presente e futuro del ricorrente. Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe contraddittoria, laddove reputa "prossimo" al fallimento il conferimento all'(Omissis) s.r.l., avvenuto circa due anni prima della sentenza con cui è stato dichiarato lo stato di decozione, e, viceversa, "lontani" da esso alcuni pagamenti effettuati in compensazione, dei quali l'ultimo era datato (Omissis) e, dunque, di gran lunga più recente del conferimento "incriminato" risalente al (Omissis). Si denuncia, infine, la mancata riqualificazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta in esame nella meno grave fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 2. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto 7 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativo alla distrazione di 346,17 Euro di saldo di cassa per essere la condotta in esame qualificabile come inoffensiva ai sensi dell'art. 49 c.p., data ‘esiguità della somma non rinvenuta nel patrimonio della fallita, nonché in considerazione dei versamenti effettuati personalmente dal ricorrente nel corso degli anni, nel complesso superiori alle somme tutte originariamente contestate come distratte (e poi decise con l'assoluzione già in primo grado). Il principio di offensività giocherebbe un ruolo essenziale in un reato di pericolo concreto quale e', secondo il ricorrente, quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, con necessità di verificare se sia stato effettivamente leso l'interesse patrimoniale dei creditori, oggetto di tutela della disposizione incriminatrice. Anche a prescindere dall'offensività della condotta, la difesa rileva come, in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta la prova del dolo del reato, ancorché generico e configurato dalla necessaria rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come rappresentazione del rischio, della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è idonea a determinare: muovono a concludere in senso negativo, ancora una volta, l'esiguità della somma-saldo di cassa "distratta" rispetto ai versamenti in eccesso effettuati a titolo personale dal ricorrente in favore della fallita, pari ad oltre 27.000 Euro. 2.3. La terza censura formulata denuncia vizio di motivazione apparente ovvero omessa, con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per essere mancata la prova del necessario dolo specifico che dovrebbe sorreggere la condotta di tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori. Ciò perché, è stato accertato nel giudizio di merito che l'imputato aveva incaricato un apposito professionista di tenere le scritture contabili della ditta individuale a lui facente capo. In ogni caso, al più potrebbe ipotizzarsi la sussistenza della diversa condotta di bancarotta semplice documentale, poiché la provata delega a tenuta delle scritture contabili rende molto difficoltosa la prova di tale dolo. 2.4. Infine, un ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sotto due profili distinti. Quanto al giudizio di bilanciamento in equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della continuazione fallimentare, confermato dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato, in chiave negativa della richiesta di bilanciamento prevalente, un'ipotesi di bancarotta semplice, nonostante essa fosse stata dichiarata estinta per esito favorevole della messa alla prova di cui all'art. 464-septies c.p. e nonostante, come noto, detta sentenza non sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità dell'imputato. Si contesta, sotto altro aspetto, che si sia proceduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena: al momento della pronuncia impugnata, invero, non era ancora passata in giudicato la "sentenza successiva per fatti anteriormente commessi", da cui è dipesa la revoca del beneficio, sicché questa non poteva essere disposta. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Emanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con note conclusive in vista dell'udienza, ribattendo alle argomentazioni del PG e chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, avuto riguardo alla illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre deve essere complessivamente rigettato nel resto. 2. Nei motivi dal primo al terzo, in verità, il ricorrente ripropone quasi fedelmente - ed ai limiti dell'inammissibilità, per la aspecificità delle doglianze rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata - le censure di merito relative alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascrittigli, all'esito dei giudizi di merito che avevano già portato a parziali assoluzioni da una quota delle condotte distrattive delle quali l'imputato era accusato. 2.1. Analizzando sinteticamente ciascuno dei motivi, viene in rilievo, anzitutto, quanto al primo, complessivamente infondato argomento eccepito dalla difesa - fondato sulla natura "neutra" e non distrattiva dell'operazione di versamento di 177.000 Euro dalla fallita alla società Voltino s.r.l., di cui l'imputato era socio al 70% (punto 6 del capo 1), in ragione della "confusione" tra il patrimonio della ditta individuale omonima fallita e quello suo personale - l'argomento logico-fattuale utilizzato dalla Corte d'Appello per superare l'analoga censura proposta con l'atto di appello. La sentenza impugnata ha evidenziato, quali "indicatori" della natura distrattiva dell'operazione: - che il conferimento di denaro dalla fallita al patrimonio della società (Omissis) s.r.l. è avvenuto a meno di due anni dalla dichiarazione di fallimento, in un momento in cui la ditta individuale già si trovava in una situazione di dissesto economico irreversibile; - che il conferimento era privo di giustificazione economica e non ha determinato alcun vantaggio diretto per la fallita (né era stata pattuita la restituzione del denaro conferito). A fronte di tali indici di fraudolenza (cfr., per la loro rilevanza, Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763), la Corte d'Appello correttamente, nella sostanza, osserva come l'incremento del patrimonio dell'imputato, che corrisponderebbe - secondo la difesa - al conferimento della somma nella società (Omissis), a lui riferibile per il 70%, non sarebbe mai equivalente al valore sottratto alla fallita, poiché, anche a voler ritenere che vi sia la sostituzione della garanzia del patrimonio di questa con la garanzia del patrimonio personale dell'imprenditore individuale, l'incremento di quest'ultimo è avvenuto in proporzione, per le quote di sua proprietà: il conferimento ha determinato, infatti, l'incremento di valore in percentuale delle quote non soltanto dell'imputato, ma anche delle ulteriori quote non di sua proprietà. L'aumento del suo patrimonio personale, quindi, è solo parziale, pro quota, inferiore al valore della corrispondente somma di danaro distratta dalle casse della fallita senza giustificazione e versata nella società a lui riferibile, ancorché come azionista di maggioranza. La conclusione cui perviene la Corte d'Appello, secondo cui è la stessa prospettazione difensiva a non consentire di escludere il carattere distrattivo del conferimento, è quindi corretta sul piano logico. Senza contare, ad ulteriore smentita della tesi difensiva e del primo motivo di ricorso, che il ricorrente, a distanza di un anno dal conferimento nella (Omissis) s.r.l. della somma sottratta dalle casse della fallita, ha venduto le proprie quote di tale società al prezzo complessivo di Euro 7.000, macroscopicamente inferiore alla somma di 177.000 Euro proveniente dalla fallita, rendendo così evidente la complessiva valenza depauperativa per quest'ultima dell'intera operazione economica compiuta, oltre che l'inutilità e incoerenza, rispetto alla fattispecie concreta, del richiamo normativo alla regola di cui all'art. 2740 c.c.. Peraltro, le risorse economiche della ditta individuale, una volta trasferite alla società, perdono la loro destinazione a garanzia della fallita, concorrendo ad incrementare la garanze delle pretese (anche) di eventuali creditori dell'ente beneficiario, non rilevando, sotto questo profilo, la confusione tra patrimonio personale dell'imprenditore e quello della ditta fallita. Pertanto, può affermarsi che in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante il conferimento di somme di danaro dalla ditta individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote, poiché tale conferimento determina l'incremento di valore in percentuale delle quote non soltanto dell'imputato, ma anche delle ulteriori quote non di sua proprietà, sicché, l'aumento del suo patrimonio personale è solo parziale e comunque inferiore al valore della corrispondente somma di danaro sottratta dalle casse della fallita senza giustificazione, in un momento di dissesto già conclamato. 2.2. Sotto l'ulteriore profilo evocato dal primo motivo di ricorso, vale a dire la logica di gruppo in cui dovevano inscriversi le diverse società facenti capo al ricorrente ed ai suoi figli, sì da rendere il travaso di risorse giustificato nell'ottica dell'unitarietà della politica d'impresa "di gruppo", non smentita dall'autonomia giuridica di ciascuno degli enti rispetto all'altro, il Collegio osserva come tale prospettazione confligga con i risultati dell'istruttoria dibattimentale, con i quali il ricorso non si confronta se non apparentemente, poiché è emerso che le diverse società dell'imputato e dei sAynct avevano alcun legame economico con la ditta individuale fallita, né compartecipazioni reciproche, né coordinamento o direzione di una società rispetto alle altre. L'unico elemento comune è rappresentato dall'appartenenza al medesimo nucleo familiare dei soggetti che le gestivano, ma ciò, evidentemente, non basta a ritenere sussistente un "gruppo societario", neppure come simulacro in nuce, né una logica "di gruppo". Peraltro, anche nelle dinamiche di gruppo d'impresa, integra distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo, ancorché invocando l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata ("cash pooling"), atteso che nessun ‘‘sistema", comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 21/3/2019, Chiaro, Rv. 276634; vedi anche Sez.. 5, n. 39043 del 29/5/2019, Corradini, Rv. 276960, ancora con riguardo alla valenza sintomatica dell'assenza di contropartite al depauperamento della fallita, sebbene infragruppo). Più in generale, poi, si richiama il consolidato orientamento secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è comunque sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (ex multis, da ultimo, si veda Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2019, Zanoni, Rv. 277545; v. anche Sez. 5, n. 37062 del 24/5/2022, Lavina, Rv. 283661). 2.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, invoca invece l'inoffensività del fatto ex art. 49 c.p., data l'esiguità della somma contestata come distratta al punto 7 dell'unico capo d'imputazione, dimenticando che" proprio per la dichiarata natura di reato di pericolo della bancarotta distrattiva, non risulta che apoditticamente affermato, nel ricorso, il mancato dispiegarsi del rischio del depauperamento del patrimonio sociale, sicuramente infranto, dal punto di vista della materialità della concotta, dalla sottrazione di una somma non certo da potersi considerare irrisoria, pari a 346,17 Euro, tanto più alla luce della natura di ditta individuale della fallita e del contenuto di cassa che risulta, quanto a liquidità, dagli accertamenti di fatto del processo. Per tali ragioni, la prognosi postuma di concreta messa in pericolo del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, non è esclusa dall'entità della somma sottratta, che pure avrebbe potuto, in astratto, essere idonea a sostenere una parte dei debiti della fallita con i terzi. Al più si sarebbe potuta prospettare una dimensione di particolare tenuità della condotta, che però è preclusa dall'editto sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche dopo l'entrata in vigore della più favorevole disciplina dell'art. 131-bis c.p. (ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2022), calibrata su un limite minimo di pena (e non più, come in precedenza, sul massimo) non superiore ai due anni, limite da cui il delitto di cui alla L. Fall., art. 216, esorbita. Sulla base di analoghe considerazioni, relative all'assertività del presupposto logico-fattuale proposto dalla difesa, deve essere valutata l'infondatezza della deduzione di automatico rapporto tra l'asserita esiguità della somma contestata come distratta e la mancanza di dolo del reato; dolo che, invece, proprio per la concreta pericolosità della condotta, ancorché di non particolare entità, è configurabile nella sua forma generica data dalla consapevole, mera volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805), senza necessità di consapevolezza dello stato d'insolvenza e dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, come invece sembra prospettare il ricorrente, sia pur ragionando in termini di rappresentazione del rischio, della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la condotta distrattiva è idonea a determinare. Quanto alla valenza dei conferimenti a titolo personale in favore della fallita, al di là della questione relativa al tempo in cui sono stati versati i complessivi 27.000 Euro (e quindi della denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata), i giudici di secondo grado hanno chiarito come sia provata l'assenza di correlazione tra tali versamenti e la cassa sociale (le somme sono state depositate direttamente sui conti correnti della ditta individuale, quindi erano comunque nella sua diretta disponibilità),sicché è esclusa la possibilità di ipotizzare qualsiasi compensazione tra le somme versate e quelle distratte, che, in ogni caso, per stessa ammissione del consulente contabile della fallita, corrispondevano ai prelievi contestati ai punti da 1 a 3 dell'imputazione, e non già al saldo di cassa mancante, la cui distrazione è contestata al punto 7. Da tali ragioni deriva l'infondatezza anche del secondo argomento difensivo contenuto nel ricorso. 2.4. Manifestamente infondato e', invece, il terzo motivo di censura, attinente al dolo della bancarotta fraudolenta documentale contestata, ricostruita dalla Corte d'Appello, seguendo correttamente il paradigma normativo dettato dalla seconda parte della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, che prevede una forma di dolo generico e non specifico per la bancarotta fraudolenta documentale da fraudolenta tenuta delle scritture contabili, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, si distinguono due fattispecie autonome: l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari,, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e la fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Nel caso di specie, nei confronti del ricorrente è stata accertata l'attribuibilità di una serie di omissioni falsificatorie dei dati contabili; ed in particolare del libro degli inventari della fallita, in cui non era nemmeno indicata la partecipazione dell'imputato nella società (Omissis) s.r.l., così determinando una tenuta artificiosa della scrittura, che, addirittura, la Corte d'Appello ritiene anche rivelatrice della volontà specifica di pregiudicare i creditori (e quindi di un dolo specifico), rendendo più difficile la ricostruzione del dimensionamento del patrimonio da aggredire, in cui non veniva inserita proprio l'esistenza delle quote sociali della s.r.1, nel cui patrimonio erano confluite le risorse economiche della fallita oggetto della contestazione di cui al punto 6 dell'imputazione. Le ulteriori omissioni contabili riscontrate nel libro inventari, poi, indicate a pag. 9 della sentenza impugnata, hanno indotto ad una valutazione complessiva della condotta di reato di tale portata e pregnanza da escludere in radice la possibilità di ritenere l'ipotesi non fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 217. Ne' vale il richiamo difensivo all'aver affidato il ricorrente la contabilità ad un consulente esterno, circostanza che, oltre a non assumere valenza scriminante di per sé, poiché rimane fermo l'obbligo dell'amministratore di sovrintendere alla co-retta loro redazione, nel caso di specie risulta superato dalla circostanza di fatto - citata dalla Corte territoriale - secondo cui la contabilità era stata redatta dai consulente giammai autonomamente ma sempre sulla base di una rielaborazione dei documenti fornitigli dall'imputato (si fa particolare riferimento ad una prima, importante nota, per la determinazione dei contenuti delle scritture aziendali, consegnata al consulente da un dipendente che l'aveva redatta sulla base delle indicazioni provenienti dal ricorrente). 3. L'ultimo motivo è parzialmente fondato. 3.1. Sono manifestamente infondate ed aspecifiche le ragioni di ricorso relative al bilanciamento delle circostanze di segno opposto. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata se non parzialmente, dimenticando che, oltre al precedente penale per il reato di bancarotta semplice estinto per esito positivo della messa alla prova, la Corte territoriale, per confermare l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, ha valorizzato anche l'esistenza di una pregressa condanna per fatti attinenti all'esercizio dell'impresa: ed infatti risulta dal certificato del casellario giudiziale che l'imputato sia stato condannato anche per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali con sentenza del 13.10.2017, irrevocabile il 2.1.2018, precedente che la decisione d'appello ha ritenuto concorresse a determinare una valutazione di personalità spregiudicata, tipica di chi agisce in violazione delle regole poste a presidio dell'attività economica. Inoltre, la sentenza impugnata ha anche ragionato di come il comportamento processuale del ricorrente e la considerazione di un solo precedente penale - con esclusione, dunque, della condanna che ha visto poi esito di positiva messa alla prova - non potessero portare ad un bilanciamento complessivamente più favorevole, pur avendo certamente concorso a determinare i giudici alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificil:à, il motivo di appello con il quale si richieda la rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti, allorché questo non si confronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della propria conclusione (Sez. 2, n. 5253 del 15/1/2019, dep. 2020, C., Rv. 275522). 3.2. Il differente profilo dedotto con il punto 4.3. del ricorso e', invece, fondato. Il ricorrente ha riportato una condanna a tre mesi di reclusione e 300 Euro di multa, in relazione a reato di omesse ritenute previdenziali ed assistenziali, con sentenza divenuta irrevocabile il 2.1.2018 per fatti commessi dal 16.5.2010 al dicembre 2011 (secondo il certificato penale) e previsione di pena sospesa, revocata dalla Corte d'Appello con la decisione impugnata, sulla base dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, (risulta anche un'altra iscrizione nel casellario giudiziale per il reato di bancarotta semplice, estinta per esito positivo della messa alla prova). La norma citata prevede che, salva la disposizione dell'art. 164 c.p., u.c. "la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato....2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. " La statuizione, così come laconicamente motivata, attraverso il mero richiamo alla disposizione sopra detta, è stata erroneamente disposta. Invero, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333). Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056). Per l'applicabilità della norma dell'art. 168, comma 1, n. 2, e', dunque, essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv. 133401 e la citata Sez. 1, n. 47050 del 2018). E' stato affermato, altresì, che il presupposto di legittimità della revoca "automatica" della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Rv. 232669). Nel caso del ricorrente, la revoca del beneficio, poiché è stata disposta prima che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso fosse divenuta definitiva (e si sottolinea che in passato si è sostenuto, risolutivamente, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale, concessa con un provvedimento divenuto irrevocabile, non può essere disposta mediante una sentenza che non possiede ancora tale carattere di irrevocabilità: Sez. 1, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036), deve essere eliminata, poiché i giudici di merito avrebbero potuto valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non procedere alla rimozione del beneficio già concesso perché essa è collegata ad una attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporta la revoca. Tale presupposto, nella specie, è insussistente poiché la irrevocabilità della pronuncia pregiudicante interviene solo all'esito della decisione odierna del Collegio, e cioè quando il termine di cinque anni di cui al combinato disposto dell'art. 1613, comma 1, n. 2 e art. 163 c.p. (relativamente alla condanna per delitto) è già decorso (il 2.1.2023). 3.1. La Corte può procedere direttamente alla eliminazione della statuizione errata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I, mentre I ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023

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Rapina impropria: l'aggravante delle più persone riunite sussiste in caso di simultanea presenza di due compartecipi
L'elemento psicologico specifico nel delitto di rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto
Rapina: legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, c.p. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. 1, c.p.
Rapina: sull'aggravante speciale delle più persone riunite
Tentativo di rapina impropria: sussiste se l'agente non conclude la condotta indipendente dalla propria volontà
Rapina: se commessa in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa l'aggravante ex art. 628 prevale su quella ex art. 61, n. 5 c.p.
Rapina impropria: sull'aggravante del nesso teleologico in caso di morte della persona offesa
Rapina: per l’aggravante delle più persone riunite è richiesta la presenza (nota alla vittima) di almeno due persone
Ricorso per cassazione: Sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
MAE - Germania
Continuazione: non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Omesso versamento IVA : configurabile il concorso con la bancarotta impropria mediante operazioni dolose
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Omesso versamento IVA: il mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l'atto di conferimento della nomina
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10-ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: non rientra nella nozione di "altri documenti" la consulenza tecnica per ricerca di mercato
Fatture per operazioni inesistenti: sulla figura del cd. "autore mediato"
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Fatture per operazione inesistenti: sulla configurabilità del reato associativo
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di cui all'art.8 d.lgs. 74/2000
Fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di dichiarazione infedele
Fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Dichiarazione fraudolenta: è un reato di natura istantanea
Dichiarazione fraudolenta: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Dichiarazione fraudolenta: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Dichiarazione fraudolenta: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Dichiarazione fraudolenta: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Fatture per operazioni inesistenti: si consuma nel momento di emissione della fattura
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova del dolo specifico
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto
Fatture per operazioni inesistenti: si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere
Fatture per operazioni inesistenti: non è necessario che il fine di favorire l'evasione sia esclusivo
Fatture per operazioni inesistenti: sulla genericità della contestazione
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale
Fatture per operazioni inesistenti: sulla competenza territoriale in caso di più fatture
Fatture per operazioni inesistenti: il reato è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa
Fatture per operazioni inesistenti: sul c.d. superbonus 110% e lo sconto in fattura
Fatture per operazioni inesistenti: l'evasione di imposta non è elemento costitutivo del reato
Fatture per operazioni inesistenti: sui rapporti con la bancarotta fraudolenta impropria
Fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Fatture per operazioni inesistenti: questioni intertemporali
Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio
Fatture per operazioni inesistenti: sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: sulla competenza per territorio
Fatture per operazioni inesistenti: ha natura di reato comune
Fatture per operazioni inesistenti: se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Fatture per operazioni inesistenti: possono concorrere soggetti diversi dall'utilizzatore
Trasferimento fraudolento di valori: non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità
Intercettazioni: utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione
Abuso d'ufficio: se il pubblico ufficiale agisce del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni non e' configurabile il reato
Concussione: non sussiste se la persona offesa ha eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata
Concussione: consiste in una condotta di prevaricazione abusiva idonea a costringere alla dazione o alla promessa
Tentata concussione: è indifferente il conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in stato di soggezione
Nullità: l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità
Misure cautelari: valgono gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione
Induzione indebita: la condotta si configura come esortazione, persuasione, suggestione, inganno, impliciti messaggi, pressione morale
Concussione e induzione indebita: le differenze sta nel modo in cui si manifesta l'abuso della qualifica soggettiva
Metodo mafioso - condotte di estorsione ambientale
Tentativo di concussione: è necessario valutare la adeguatezza della condotta, valutando l'effetto di essa nel soggetto passivo
Concussione: vi è piena continuità normativa con il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p.
Sulla ammissibilità del concordato in appello
Atti sessuali con minorenne: non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna
Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione
Violenza sessuale: rileva ai fini del consenso l'assunzione di alcol da parte della persona offesa?
Violenza sessuale: la sussistenza del consenso all'atto va verificata in relazione al momento del compimento dell'atto
Violenza sessuale: in caso di errore sul consenso, l'onere della prova è a carico dell'imputato
Violenza sessuale: gli atti sessuali non convenzionati possono essere leciti?
Violenza sessuale: non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui è perpetrata dal genitore ai danni del figlio
Violenza sessuale: non occorre che la violenza avvenga in modo brutale ed aggressivo
Violenza sessuale: sulla violazione della correlazione tra accusa e sentenza la condanna
Violenza sessuale: la coprofilia influisce sulla capacità di intendere e volere?
Violenza sessuale: sulla valutazione della prova indiziaria
Violenza sessuale: sussiste in caso di invio di foto intime su whatsapp dietro minaccia
Violenza sessuale: per la valutazione dell'attenuante della minore gravità è inconferente il fatto della commissione con abuso di relazione di ospitalità
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'abuso della condizione di inferiorità psico-fisica della vittima
Violenza sessuale: nella nozione di atti sessuali non rientrano gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi o di voyeurismo
Violenza sessuale: sull'aggravante la compromissione della libertà personale della vittima
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima può dipendere anche dalla minore età
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di sequestro di persona
Violenza sessuale: assorbe il reato di maltrattamenti se vi è coincidenza fra le condotte
Violenza sessuale: gli elementi per l'applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto si usano anche per la riduzione della pena
Violenza sessuale: anche le credenze esoteriche in grado di suggestionare la p.o. rientrano fra le condizioni di inferiorità psichica
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sull'abuso di autorità e posizione di preminenza
Violenza sessuale: sul divieto di concessione di misure alternative alla detenzione
Violenza sessuale: si configura aggravante speciale nel caso in cui la vittima sia stata provocata dall'autore del reato all'assunzione di sostanze alcoliche
Violenza sessuale: sull'applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena
Violenza sessuale: sulla legittimità del diniego dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: sulla rilevanza della qualità di pubblico ufficiale ai fini di procedibilità d'ufficio
Violenza sessuale: sullo stato di inferiorità della vittima in caso di alterazione causata da alcool
Violenza sessuale: sull'accertamento della capacità a testimoniare del minore vittima di abuso
Violenza sessuale: se il concorrente non è presente sul luogo del delitto può concorrere solo moralmente
Atti sessuali con minorenne: integra il tentativo l'offerta di denaro a quattordicenne per compiere atti sessuali
Violenza sessuale: sussiste in caso di induzione a giochi erotici e rapporti sessuali virtuali
Violenza sessuale: sul tentativo in caso di assenza di contatto fisico con la vittima
Violenza sessuale: il medico può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale
Violenza sessuale: sulla configurabilità dell'attenuante del fatto di minore gravità
Violenza sessuale: può essere commesso in danno del coniuge, in costanza di convivenza
Violenza sessuale: se posto in essere da un militare nei confronti di un commilitone, concorre con quello di ingiuria militare
Violenza sessuale: per il dolo, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente
Violenza sessuale: sulla circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (sacerdote)
Violenza sessuale: sulla induzione a subire atti sessuali su persona in stato di inferiorità psichica
Violenza sessuale: la reazione violenta della vittima non rileva per l'attenuante di minore gravità
Violenza sessuale: deve procedersi a giudizio di comparazione nel caso in cui l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità concorre con aggravante
Violenza sessuale: l'aggravante della minore gravità non può essere esclusa per la sussistenza di aggravanti
Violenza sessuale aggravata: misure alternative solo se si è sottoposti ad osservazione scientifica della personalità
Violenza sessuale: sul consenso e gli atti sessuali non convenzionali
Violenza sessuale: il consenso deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità
Violenza sessuale: professore bacia sulla guancia un'alunna dopo aver provato a farlo sulla bocca, condannato
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla diminuente prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: sulla procedibilità d'ufficio del reato
Stupefacenti: l'acquirente di modiche quantità deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti
Travisamento della prova: richiede l'esistenza di una palese difformità dai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova
Travisamento della prova: sussiste solo in caso di incontrovertibile e pacifica distorsione del significante
Ricorso per cassazione: alla Corte è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
Ricorso per cassazione: inammissibili doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove
Stupefacenti: la lieve entità va valutata con riferimento a tutti gli elementi concernenti l'azione
Stupefacenti: la lieve entità va accertata tenendo conto anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione
Ricorso per cassazione: sul termine perentorio di cinque giorni previsto dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 2.
Violenza sessuale: configurabile il tentativo se l'agente non ne ha raggiunto le zone genitali
Violenza sessuale di gruppo: non assorbe il delitto di tortura
Violenza sessuale: sussiste in caso di atti di autoerotismo commessi alla presenza di una persona?
Violenza sessuale: sulla ammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna
Violenza sessuale: sulla configurabilità della circostanza aggravante della connessione teleologica con il reato di lesioni personali.
Violenza sessuale: sull'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p.
Violenza sessuale: può concorrere con il delitto di riduzione in servitù?
Violenza sessuale: la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale
Violenza sessuale: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D.. "Carta di Noto"?
Violenza sessuale: sul riconoscimento dell'attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona
Violenza sessuale di gruppo: le differenze con il concorso di persone nel delitto di violenza sessuale
Violenza sessuale: in tema di misure cautelari personali, il giudice non è tenuto a motivare circa la ricorrenza di specifiche e inderogabili esigenze investigative
Violenza sessuale: la disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. si applica anche alla prova assunta nel corso di incidente probatorio
Violenza sessuale: sul riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità
Concussione: l'analisi del giudice non può esaurirsi nella descrizione della condotta costrittiva ma deve verificarne l'efficacia coartante
Induzione indebita: la persuasione deve avere un valore condizionante più tenue a quella tipica della concussione
Bancarotta fraudolenta: non può essere sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca il denaro di certa provenienza lecita
Bancarotta fraudolenta: sui pagamenti tra società infragruppo
Bancarotta fraudolenta: sulla rilevanza della restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
Bancarotta fraudolenta: il momento consumativo coincide con la sentenza di fallimento
Bancarotta fraudolenta: sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 l. fall. e l'art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14
Bancarotta fraudolenta: legittima l'applicazione di misure cautelari personali prima della sentenza dichiarativa di fallimento
Bancarotta fraudolenta preferenziale: sul compenso dell'amministratore di una società
Bancarotta fraudolenta: può concorrere con il reato di autoriciclaggio
Bancarotta riparata: non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti
Bancarotta semplice: sussiste in caso di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione gratuita di un contratto di locazione finanziaria
Bancarotta fraudolenta: la provenienza illecita dei beni non esclude il reato
Bancarotta fraudolenta: la natura distrattiva di operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione aziendale a prezzo incongruo
Bancarotta fraudolenta: sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società fallita
Bancarotta fraudolenta: la parziale omissione del dovere annotativo è punita a titolo di dolo generico
Bancarotta fraudolenta: sulla omessa tenuta della contabilità
Bancarotta fraudolenta: non si ha pluralità di reati se le condotte tipiche realizzate mediante più atti siano tra loro omogenee
Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di cessione di beni che rientrino nell’autonoma disponibilità della società fallita
Bancarotta fraudolenta: sui presupposti del concorso per omesso impedimento dell'evento
Bancarotta fraudolenta: il dolo generico può essere desunto dalla responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta patrimoniale
Bancarotta fraudolenta: il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma
Bancarotta fraudolenta: sull'individuazione dell'oggetto materiale del reato
Bancarotta fraudolenta: in tema di concorso dell'extraneus nel reato
Bancarotta fraudolenta: i pagamenti in favore della controllante non integrano il reato
Bancarotta fraudolenta: sussiste anche in caso di esercizio di facoltà legittime
Bancarotta fraudolenta: sull’aggravante della cd. continuazione fallimentare
Bancarotta preferenziale: sul rilievo della compensazione volontaria
Bancarotta: l'assoluzione dalla bancarotta impropria in caso di falso in bilancio seguito da fallimento non interferisce sulla decisione per quella propria documentale

Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote

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