Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote
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Cassazione penale sez. V, 17/03/2023, n.25529

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il conferimento di denaro dall'impresa individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote in quanto, determinando siffatto conferimento l'aumento di valore in percentuale sia delle quote dell'imputato, sia di quelle degli altri soci, l'incremento del patrimonio personale del primo è inferiore al valore della somma ingiustificatamente sottratta alla fallita.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza della Corte d'Appello di Brescia impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'esame del consulente contabile della fallita e del curatore fallimentare, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell'ipotesi di bancarotta semplice contestata nei confronti di Z.G., al punto 5 dell'unica imputazione, così riqualificata dal giudice di primo grado, rideterminando la pena inflittagli in anni due e mesi due di reclusione per le residue condotte di bancarotta distrattiva indicate ai punti 6 e 7 (quelle ai punti da 1 a 4 erano state già oggetto di assoluzione in primo grado), in continuazione fallimentare con il reato di bancarotta fraudolenta documentale (contestato nell'ultima parte dell'imputazione unica); i giudici d'appello hanno ridotto, quindi, ad anni due la durata delle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., revocando la sospensione condizionale già concessagli. L'imputato è stato condannato in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, operante nel settore immobiliare, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il (Omissis).

2. Ha proposto ricorso avverso la citata sentenza Z.G., tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro differenti motivi di censura.

2.1. Il primo argomento difensivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo al punto 6 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con cui si è ritenuto distrattivo il conferimento di 177.000 Euro nella società (Omissis) s.r.l., ignorando la logica di gruppo ("familiare") in cui è stato effettuato - poiché la beneficiaria era l'impresa immobiliare di riferimento della ditta fallita, di cui il ricorrente era socio di maggioranza (con il 70% delle quote) e che procurava commesse e lavoro alla fallita -, sicché detto conferimento aveva natura di investimento e non era altro che una trasformazione del patrimonio personale da liquidità a maggior valore della quota all'interno della società immobiliare. La logica di gruppo in cui si inscrivevano le diverse società facenti capo al ricorrente ed ai suoi figli non sarebbe smentita dall'autonomia giuridica di ciascuno degli enti rispetto all'altro, essendo unica la politica d'impresa. La logica di gruppo familiare si desume anche dalla stessa sentenza impugnata, che richiama la relazione del curatore.

La Corte d'Appello, secondo la tesi difensiva, non avrebbe letto correttamente la disposizione dell'art. 2740 c.c., rilevante perché prevede la regola della confusione tra il patrimonio della ditta individuale e quello dell'imprenditore individuale, con conseguente garanzia dei debiti della ditta costituita da tutto il patrimonio presente e futuro del ricorrente.

Inoltre, la motivazione della sentenza d'appello sarebbe contraddittoria, laddove reputa "prossimo" al fallimento il conferimento all'(Omissis) s.r.l., avvenuto circa due anni prima della sentenza con cui è stato dichiarato lo stato di decozione, e, viceversa, "lontani" da esso alcuni pagamenti effettuati in compensazione, dei quali l'ultimo era datato (Omissis) e, dunque, di gran lunga più recente del conferimento "incriminato" risalente al (Omissis).

Si denuncia, infine, la mancata riqualificazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta in esame nella meno grave fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 217, comma 1, n. 2.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al punto 7 della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativo alla distrazione di 346,17 Euro di saldo di cassa per essere la condotta in esame qualificabile come inoffensiva ai sensi dell'art. 49 c.p., data ‘esiguità della somma non rinvenuta nel patrimonio della fallita, nonché in considerazione dei versamenti effettuati personalmente dal ricorrente nel corso degli anni, nel complesso superiori alle somme tutte originariamente contestate come distratte (e poi decise con l'assoluzione già in primo grado).

Il principio di offensività giocherebbe un ruolo essenziale in un reato di pericolo concreto quale e', secondo il ricorrente, quello di bancarotta fraudolenta distrattiva, con necessità di verificare se sia stato effettivamente leso l'interesse patrimoniale dei creditori, oggetto di tutela della disposizione incriminatrice.

Anche a prescindere dall'offensività della condotta, la difesa rileva come, in ogni caso, non sarebbe stata raggiunta la prova del dolo del reato, ancorché generico e configurato dalla necessaria rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come rappresentazione del rischio, della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è idonea a determinare: muovono a concludere in senso negativo, ancora una volta, l'esiguità della somma-saldo di cassa "distratta" rispetto ai versamenti in eccesso effettuati a titolo personale dal ricorrente in favore della fallita, pari ad oltre 27.000 Euro.

2.3. La terza censura formulata denuncia vizio di motivazione apparente ovvero omessa, con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per essere mancata la prova del necessario dolo specifico che dovrebbe sorreggere la condotta di tenuta delle scritture contabili in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori.

Ciò perché, è stato accertato nel giudizio di merito che l'imputato aveva incaricato un apposito professionista di tenere le scritture contabili della ditta individuale a lui facente capo.

In ogni caso, al più potrebbe ipotizzarsi la sussistenza della diversa condotta di bancarotta semplice documentale, poiché la provata delega a tenuta delle scritture contabili rende molto difficoltosa la prova di tale dolo.

2.4. Infine, un ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sotto due profili distinti.

Quanto al giudizio di bilanciamento in equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della continuazione fallimentare, confermato dalla sentenza impugnata, la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato, in chiave negativa della richiesta di bilanciamento prevalente, un'ipotesi di bancarotta semplice, nonostante essa fosse stata dichiarata estinta per esito favorevole della messa alla prova di cui all'art. 464-septies c.p. e nonostante, come noto, detta sentenza non sia idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità dell'imputato.

Si contesta, sotto altro aspetto, che si sia proceduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena: al momento della pronuncia impugnata, invero, non era ancora passata in giudicato la "sentenza successiva per fatti anteriormente commessi", da cui è dipesa la revoca del beneficio, sicché questa non poteva essere disposta.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Maria Emanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con note conclusive in vista dell'udienza, ribattendo alle argomentazioni del PG e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato, avuto riguardo alla illegittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre deve essere complessivamente rigettato nel resto.

2. Nei motivi dal primo al terzo, in verità, il ricorrente ripropone quasi fedelmente - ed ai limiti dell'inammissibilità, per la aspecificità delle doglianze rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata - le censure di merito relative alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale ascrittigli, all'esito dei giudizi di merito che avevano già portato a parziali assoluzioni da una quota delle condotte distrattive delle quali l'imputato era accusato.

2.1. Analizzando sinteticamente ciascuno dei motivi, viene in rilievo, anzitutto, quanto al primo, complessivamente infondato argomento eccepito dalla difesa - fondato sulla natura "neutra" e non distrattiva dell'operazione di versamento di 177.000 Euro dalla fallita alla società Voltino s.r.l., di cui l'imputato era socio al 70% (punto 6 del capo 1), in ragione della "confusione" tra il patrimonio della ditta individuale omonima fallita e quello suo personale - l'argomento logico-fattuale utilizzato dalla Corte d'Appello per superare l'analoga censura proposta con l'atto di appello.

La sentenza impugnata ha evidenziato, quali "indicatori" della natura distrattiva dell'operazione:

- che il conferimento di denaro dalla fallita al patrimonio della società (Omissis) s.r.l. è avvenuto a meno di due anni dalla dichiarazione di fallimento, in un momento in cui la ditta individuale già si trovava in una situazione di dissesto economico irreversibile;

- che il conferimento era privo di giustificazione economica e non ha determinato alcun vantaggio diretto per la fallita (né era stata pattuita la restituzione del denaro conferito). A fronte di tali indici di fraudolenza (cfr., per la loro rilevanza, Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763), la Corte d'Appello correttamente, nella sostanza, osserva come l'incremento del patrimonio dell'imputato, che corrisponderebbe - secondo la difesa - al conferimento della somma nella società (Omissis), a lui riferibile per il 70%, non sarebbe mai equivalente al valore sottratto alla fallita, poiché, anche a voler ritenere che vi sia la sostituzione della garanzia del patrimonio di questa con la garanzia del patrimonio personale dell'imprenditore individuale, l'incremento di quest'ultimo è avvenuto in proporzione, per le quote di sua proprietà: il conferimento ha determinato, infatti, l'incremento di valore in percentuale delle quote non soltanto dell'imputato, ma anche delle ulteriori quote non di sua proprietà. L'aumento del suo patrimonio personale, quindi, è solo parziale, pro quota, inferiore al valore della corrispondente somma di danaro distratta dalle casse della fallita senza giustificazione e versata nella società a lui riferibile, ancorché come azionista di maggioranza.

La conclusione cui perviene la Corte d'Appello, secondo cui è la stessa prospettazione difensiva a non consentire di escludere il carattere distrattivo del conferimento, è quindi corretta sul piano logico.

Senza contare, ad ulteriore smentita della tesi difensiva e del primo motivo di ricorso, che il ricorrente, a distanza di un anno dal conferimento nella (Omissis) s.r.l. della somma sottratta dalle casse della fallita, ha venduto le proprie quote di tale società al prezzo complessivo di Euro 7.000, macroscopicamente inferiore alla somma di 177.000 Euro proveniente dalla fallita, rendendo così evidente la complessiva valenza depauperativa per quest'ultima dell'intera operazione economica compiuta, oltre che l'inutilità e incoerenza, rispetto alla fattispecie concreta, del richiamo normativo alla regola di cui all'art. 2740 c.c..

Peraltro, le risorse economiche della ditta individuale, una volta trasferite alla società, perdono la loro destinazione a garanzia della fallita, concorrendo ad incrementare la garanze delle pretese (anche) di eventuali creditori dell'ente beneficiario, non rilevando,

sotto questo profilo, la confusione tra patrimonio personale dell'imprenditore e quello della ditta fallita.

Pertanto, può affermarsi che in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante il conferimento di somme di danaro dalla ditta individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote, poiché tale conferimento determina l'incremento di valore in percentuale delle quote non soltanto dell'imputato, ma anche delle ulteriori quote non di sua proprietà, sicché, l'aumento del suo patrimonio personale è solo parziale e comunque inferiore al valore della corrispondente somma di danaro sottratta dalle casse della fallita senza giustificazione, in un momento di dissesto già conclamato.

2.2. Sotto l'ulteriore profilo evocato dal primo motivo di ricorso, vale a dire la logica di gruppo in cui dovevano inscriversi le diverse società facenti capo al ricorrente ed ai suoi figli, sì da rendere il travaso di risorse giustificato nell'ottica dell'unitarietà della politica d'impresa "di gruppo", non smentita dall'autonomia giuridica di ciascuno degli enti rispetto all'altro, il Collegio osserva come tale prospettazione confligga con i risultati dell'istruttoria dibattimentale, con i quali il ricorso non si confronta se non apparentemente, poiché è emerso che le diverse società dell'imputato e dei sAynct avevano alcun legame economico con la ditta individuale fallita, né compartecipazioni reciproche, né coordinamento o direzione di una società rispetto alle altre. L'unico elemento comune è rappresentato dall'appartenenza al medesimo nucleo familiare dei soggetti che le gestivano, ma ciò, evidentemente, non basta a ritenere sussistente un "gruppo societario", neppure come simulacro in nuce, né una logica "di gruppo".

Peraltro, anche nelle dinamiche di gruppo d'impresa, integra distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo, ancorché invocando l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata ("cash pooling"), atteso che nessun ‘‘sistema", comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 21/3/2019, Chiaro, Rv. 276634; vedi anche Sez.. 5, n. 39043 del 29/5/2019, Corradini, Rv. 276960, ancora con riguardo alla valenza sintomatica dell'assenza di contropartite al depauperamento della fallita, sebbene infragruppo).

Più in generale, poi, si richiama il consolidato orientamento secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è comunque sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata (ex multis, da ultimo, si veda Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2019, Zanoni, Rv. 277545; v. anche Sez. 5, n. 37062 del 24/5/2022, Lavina, Rv. 283661).

2.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, invoca invece l'inoffensività del fatto ex art. 49 c.p., data l'esiguità della somma contestata come distratta al punto 7 dell'unico capo d'imputazione, dimenticando che" proprio per la dichiarata natura di reato di pericolo della bancarotta distrattiva, non risulta che apoditticamente affermato, nel ricorso, il mancato dispiegarsi del rischio del depauperamento del patrimonio sociale, sicuramente infranto, dal punto di vista della materialità della concotta, dalla sottrazione di una somma non certo da potersi considerare irrisoria, pari a 346,17 Euro, tanto più alla luce della natura di ditta individuale della fallita e del contenuto di cassa che risulta, quanto a liquidità, dagli accertamenti di fatto del processo. Per tali ragioni, la prognosi postuma di concreta messa in pericolo del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, non è esclusa dall'entità della somma sottratta, che pure avrebbe potuto, in astratto, essere idonea a sostenere una parte dei debiti della fallita con i terzi.

Al più si sarebbe potuta prospettare una dimensione di particolare tenuità della condotta, che però è preclusa dall'editto sanzionatorio previsto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anche dopo l'entrata in vigore della più favorevole disciplina dell'art. 131-bis c.p. (ad opera del D.Lgs. n. 150 del 2022), calibrata su un limite minimo di pena (e non più, come in precedenza, sul massimo) non superiore ai due anni, limite da cui il delitto di cui alla L. Fall., art. 216, esorbita.

Sulla base di analoghe considerazioni, relative all'assertività del presupposto logico-fattuale proposto dalla difesa, deve essere valutata l'infondatezza della deduzione di automatico rapporto tra l'asserita esiguità della somma contestata come distratta e la mancanza di dolo del reato; dolo che, invece, proprio per la concreta pericolosità della condotta, ancorché di non particolare entità, è configurabile nella sua forma generica data dalla consapevole, mera volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805), senza necessità di consapevolezza dello stato d'insolvenza e dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, come invece sembra prospettare il ricorrente, sia pur ragionando in termini di rappresentazione del rischio, della probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la condotta distrattiva è idonea a determinare.

Quanto alla valenza dei conferimenti a titolo personale in favore della fallita, al di là della questione relativa al tempo in cui sono stati versati i complessivi 27.000 Euro (e quindi della denunciata contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata), i giudici di secondo grado hanno chiarito come sia provata l'assenza di correlazione tra tali versamenti e la cassa sociale (le somme sono state depositate direttamente sui conti correnti della ditta individuale, quindi erano comunque nella sua diretta disponibilità),sicché è esclusa la possibilità di ipotizzare qualsiasi compensazione tra le somme versate e quelle distratte, che, in ogni caso, per stessa ammissione del consulente contabile della fallita, corrispondevano ai prelievi contestati ai punti da 1 a 3 dell'imputazione, e non già al saldo di cassa mancante, la cui distrazione è contestata al punto 7.

Da tali ragioni deriva l'infondatezza anche del secondo argomento difensivo contenuto nel ricorso.

2.4. Manifestamente infondato e', invece, il terzo motivo di censura, attinente al dolo della bancarotta fraudolenta documentale contestata, ricostruita dalla Corte d'Appello, seguendo correttamente il paradigma normativo dettato dalla seconda parte della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, che prevede una forma di dolo generico e non specifico per la bancarotta fraudolenta documentale da fraudolenta tenuta delle scritture contabili, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, si distinguono due fattispecie autonome: l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari,, anche sotto forma della loro omessa tenuta, e la fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Nel caso di specie, nei confronti del ricorrente è stata accertata l'attribuibilità di una serie di omissioni falsificatorie dei dati contabili; ed in particolare del libro degli inventari della fallita, in cui non era nemmeno indicata la partecipazione dell'imputato nella società (Omissis) s.r.l., così determinando una tenuta artificiosa della scrittura, che, addirittura, la Corte d'Appello ritiene anche rivelatrice della volontà specifica di pregiudicare i creditori (e quindi di un dolo specifico), rendendo più difficile la ricostruzione del dimensionamento del patrimonio da aggredire, in cui non veniva inserita proprio l'esistenza delle quote sociali della s.r.1, nel cui patrimonio erano confluite le risorse economiche della fallita oggetto della contestazione di cui al punto 6 dell'imputazione. Le ulteriori omissioni contabili riscontrate nel libro inventari, poi, indicate a pag. 9 della sentenza impugnata, hanno indotto ad una valutazione complessiva della condotta di reato di tale portata e pregnanza da escludere in radice la possibilità di ritenere l'ipotesi non fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 217.

Ne' vale il richiamo difensivo all'aver affidato il ricorrente la contabilità ad un consulente esterno, circostanza che, oltre a non assumere valenza scriminante di per sé, poiché rimane fermo l'obbligo dell'amministratore di sovrintendere alla co-retta loro redazione, nel caso di specie risulta superato dalla circostanza di fatto - citata dalla Corte territoriale - secondo cui la contabilità era stata redatta dai consulente giammai autonomamente ma sempre sulla base di una rielaborazione dei documenti fornitigli dall'imputato (si fa particolare riferimento ad una prima, importante nota, per la determinazione dei contenuti delle scritture aziendali, consegnata al consulente da un dipendente che l'aveva redatta sulla base delle indicazioni provenienti dal ricorrente).

3. L'ultimo motivo è parzialmente fondato.

3.1. Sono manifestamente infondate ed aspecifiche le ragioni di ricorso relative al bilanciamento delle circostanze di segno opposto.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata se non parzialmente, dimenticando che, oltre al precedente penale per il reato di bancarotta semplice estinto per esito positivo della messa alla prova, la Corte territoriale, per confermare l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti, ha valorizzato anche l'esistenza di una pregressa condanna per fatti attinenti all'esercizio dell'impresa: ed infatti risulta dal certificato del casellario giudiziale che l'imputato sia stato condannato anche per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali con sentenza del 13.10.2017, irrevocabile il 2.1.2018, precedente che la decisione d'appello ha ritenuto concorresse a determinare una valutazione di personalità spregiudicata, tipica di chi agisce in violazione delle regole poste a presidio dell'attività economica. Inoltre, la sentenza impugnata ha anche ragionato di come il comportamento processuale del ricorrente e la considerazione di un solo precedente penale - con esclusione, dunque, della condanna che ha visto poi esito di positiva messa alla prova - non potessero portare ad un bilanciamento complessivamente più favorevole, pur avendo certamente concorso a determinare i giudici alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificil:à, il motivo di appello con il quale si richieda la rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti, allorché questo non si confronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della propria conclusione (Sez. 2, n. 5253 del 15/1/2019, dep. 2020, C., Rv. 275522).

3.2. Il differente profilo dedotto con il punto 4.3. del ricorso e', invece, fondato.

Il ricorrente ha riportato una condanna a tre mesi di reclusione e 300 Euro di multa, in relazione a reato di omesse ritenute previdenziali ed assistenziali, con sentenza divenuta irrevocabile il 2.1.2018 per fatti commessi dal 16.5.2010 al dicembre 2011 (secondo il certificato penale) e previsione di pena sospesa, revocata dalla Corte d'Appello con la decisione impugnata, sulla base dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, (risulta anche un'altra iscrizione nel casellario giudiziale per il reato di bancarotta semplice, estinta per esito positivo della messa alla prova).

La norma citata prevede che, salva la disposizione dell'art. 164 c.p., u.c. "la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato....2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. "

La statuizione, così come laconicamente motivata, attraverso il mero richiamo alla disposizione sopra detta, è stata erroneamente disposta.

Invero, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333).

Il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, va determinato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056).

Per l'applicabilità della norma dell'art. 168, comma 1, n. 2, e', dunque, essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 608 del 8/3/1976, Rv. 133401 e la citata Sez. 1, n. 47050 del 2018).

E' stato affermato, altresì, che il presupposto di legittimità della revoca "automatica" della sospensione condizionale per "altra condanna" in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Rv. 232669).

Nel caso del ricorrente, la revoca del beneficio, poiché è stata disposta prima che la sentenza di condanna per il delitto anteriormente commesso fosse divenuta definitiva (e si sottolinea che in passato si è sostenuto, risolutivamente, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale, concessa con un provvedimento divenuto irrevocabile, non può essere disposta mediante una sentenza che non possiede ancora tale carattere di irrevocabilità: Sez. 1, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036), deve essere eliminata, poiché i giudici di merito avrebbero potuto valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non procedere alla rimozione del beneficio già concesso perché essa è collegata ad una attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporta la revoca.

Tale presupposto, nella specie, è insussistente poiché la irrevocabilità della pronuncia pregiudicante interviene solo all'esito della decisione odierna del Collegio, e cioè quando il termine di cinque anni di cui al combinato disposto dell'art. 1613, comma 1, n. 2 e art. 163 c.p. (relativamente alla condanna per delitto) è già decorso (il 2.1.2023). 3.1. La Corte può procedere direttamente alla eliminazione della statuizione errata, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I, mentre I ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2023

Bancarotta fraudolenta: sussiste in caso di conferimento di denaro da impresa individuale fallita a società di cui l'imprenditore ha parte di quote

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