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Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta documentale: configurabile il concorso con il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 d.lg. 74/2000

Bancarotta fraudolenta documentale: configurabile il concorso con il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 d.lg. 74/2000

Febbraio 2024 - Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.24255

È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.

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Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di bancarotta fraudolenta.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. Pa.Lu. ricorre per l'annullamento della sentenza dell'I 1 maggio 2023 della Corte di appello di Venezia che, pronunciando nel processo a carico anche della sig.ra Ma.Ma., ha confermato, per quanto lo riguarda, la condanna alla pena principale di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 14 gennaio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per i reati di cui agli artt. 5 (rubricati ai capi 1 e 2), 4 (rubricati ai capi 3 e 4) e 10 (rubricato al capo 5) D.Lgs. n. 74 del 2000, reati a lui ascritti perché, quale amministratore di fatto della società Eco Energy Srl, al fine di consentire alla società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: a) aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per gli anni 2012 e 2013; b) aveva presentato le dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015 indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; c) aveva occultato le scritture contabili e i documenti dei quali è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari. La pena, in particolare, è stata applicata in aumento, a titolo di continuazione, su quella di un anno e quattro mesi di reclusione inflitta con sentenza del 15 gennaio 2021 (irr. il 2 aprile 2021) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, comma primo, n. 2), 223 r.d. n. 267 del 1942. 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, e lamenta che mentre la coimputata, Ma.Ma., per i reati di cui ai capi 1 e 2 era stata rinviata a giudizio dinanzi a due autorità giudiziarie diverse (R e V), così da poter definire il processo di R con la messa alla prova, tale possibilità a lui è stata preclusa, essendo stato rinviato a giudizio per entrambi i reati (e per quello di bancarotta fraudolenta) dinanzi al Tribunale di Verona. La Corte di appello, sostiene, avrebbe dovuto confrontarsi con il fatto che il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, era stato dichiarato estinto dal Tribunale di Rimini, prima di estendere la condanna all'amministratore di fatto per un reato che altra autorità giudiziaria aveva dichiarato estinto. 1.2. Con il secondo motivo lamenta il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 in quello di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma secondo n. 2, 223, r.d. n. 267 del 1942, a lui ascritto per avere tenuto i libri e le scritture contabili della società Eco Energy Srl in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Identico è il fatto, afferma, identico il dolo specifico, posto che il fine di profitto comprende anche quello a danno dell'Erario. 1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo ed osserva che: a) quanto al delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, egli aveva dato incarico al commercialista (pure lui imputato) al quale aveva inviato tutta la documentazione tramite corriere; b) per quanto riguarda il delitto di dichiarazione infedele la Corte di appello ha negletto il proprio interrogatorio nel quale aveva affermato che la redazione dei bilanci falsi era stata effettuata dall'amministratrice di diritto in concorso con il commercialista. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1. Il ricorrente lamenta il malgoverno delle norme (penali sostanziali) che disciplinano il concorso di persone nel reato frutto della (a suo dire) errata gestione dell'azione penale esercitata in modo diversificato nei confronti dei due concorrenti nei medesimi reati. 3.2. Non è chiaro in che modo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale sostanziale possa essere frutto del malgoverno delle norme processuali. Sotto altro profilo, l'estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova di uno dei concorrenti nel reato produce effetti solo nei confronti di quest'ultimo e non giova al correo che non sia stato messo alla prova o, essendolo stato, non l'ha superata con esito positivo (art. 182 cod. pen.). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Deve essere ribadito il principio secondo il quale è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione: a) del differente oggetto materiale dell'illecito, nell'uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell'altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa indipendentemente dall'obbligo di conservazione fiscale; b) dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l'uno è indirizzato a chiunque, o meglio al "contribuente", mentre l'altro unicamente all'imprenditore dichiarato fallito; c) del differente oggetto del dolo specifico, il "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi", da un lato, il "procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori", dall'altro; d) del divergente effetto lesivo delle condotte di reato, nel caso della norma fallimentare, dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del "movimento" degli affari, nel caso della norma tributaria, dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del "volume" d'affari (Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli, Rv. 272839 - 01; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811 - 01). 3.5. È stato al riguardo precisato che non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative (Sez. 3, n. 18297 del 24/02/2017, Signò, Rv. 269910 - 01; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011, Romele, Rv. 250175 -01). 3.6. Anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo la quale la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 fa riferimento alla "identità del fatto storico", inteso in senso naturalistico, non si può non evidenziare la assoluta genericità dell'atto di appello sul punto, non essendo mai stata dedotta la perfetta sovrapponibilità tra le condotte in questione (sopratutto in relazione all'oggetto materiale delle condotte stesse). 4. Il terzo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 4.1. Il ricorrente deduce di aver fatto affidamento sul proprio commercialista per la redazione delle dichiarazioni dei redditi inviandogli la documentazione necessaria. 4.2. La Corte di appello ha però smentito il ricorrente avendo chiaramente affermato che non v'è prova alcuna della circostanza di fatto dedotta a sostegno; di tale argomento accusatorio non v'è traccia nel libello difensivo. 4.3. Vero è che questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01). 4.4. È altrettanto vero però che, nel caso di specie, il ricorrente ha ammesso di aver commesso i reati rubricati ai capi 1 e 2 (atto di appello, pag. 2), ha contraddittoriamente sostenuto di essere solo amministratore di fatto (quasi che tale circostanza escludesse la sua responsabilità omissiva), ha contestualmente ammesso di aver redatto i bilanci falsi relativi alle annualità 2012 e 2013, così introducendo nel processo penale informazioni e dati che depongono chiaramente a favore di una politica di impresa ben precisa, volta al sacrificio degli interessi erariali a vantaggio della continuità aziendale, politica aziendale tradotta nel riconoscimento dell'unico disegno criminoso cui ricondurre anche il delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000, commesso, peraltro, per ben due anni consecutivi e per importi evasi assolutamente consistenti (sopratutto con riferimento all'imposta sul valore aggiunto). 4.5. La piana ammissione del ricorrente di aver redatto i bilanci falsi relativi agli anni di imposta interessati dai capi 3 e 4 della rubrica (atto di appello, motivo 1, capi 3 e 4) contraddice platealmente l'odierno terzo motivo di ricorso nella parte in cui postula l'estraneità del ricorrente alla consumazione del reato di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2024.
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