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Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: non integra distrazione la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: non integra distrazione la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale

Cassazione penale sez. V, 12/05/2017, n.38391

In tema di reati fallimentari, non integra distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale e la successiva utilizzazione delle somme così ricevute per il deposito della cauzione preordinata all'ammissione al concordato preventivo, essendo quest'ultimo un adempimento imposto dalla legge fallimentare a seguito dell'esercizio della facoltà di scelta della procedura concordataria.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di P.E.D. per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi nella sua qualità di amministratore e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l., fallita nel corso del 2010. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con i primi due deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'imputazione di bancarotta documentale, lamentando l'insussistenza del reato per difetto sia dell'elemento materiale che di quello psicologico, non avendo la società operato nel corso del 2010 esercizio cui si riferisce la contabilità oggetto di contestazione, nonchè il travisamento delle dichiarazioni del curatore e l'omessa considerazione della nota della GdF da cui risulterebbe che tutta la documentazione contabile della fallita venne rinvenuta nel corso di una verifica fiscale. Con il terzo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in merito all'imputazione di bancarotta patrimoniale rilevando come la somma incassata a pagamento del credito della fallita e di cui si assume la distrazione venne invece versato sul conto della società e comunque utilizzata per formare la provvista necessaria alla costituzione della cauzione imposta per l'ammissione al concordato, dovendosi quindi ritenere che, anche qualora volesse rimproverarsi l'illegittima escussione del credito da parte dell'imputato, ricorra comunque l'ipotesi di bancarotta riparata. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce vizi della motivazione in merito alla denegata concessione del beneficio della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'esame delle doglianze proposte dal ricorrente è opportuno prendere le mosse da quelle proposte con il terzo motivo in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La condanna per tale reato è stata confermata dalla Corte territoriale sulla base di due distinte rationes dedicendi, che si rivelano entrambe errate. 2.1 Sotto un primo profilo i giudici del merito hanno negato la sussistenza prova dell'impiego della somma incassata a seguito della riscossione del credito nei confronti della Newco per costituire la provvista necessaria al versamento della cauzione imposta per l'ammissione della procedura di concordato richiesta dalla (OMISSIS). Conclusione che non tiene conto della documentazione prodotta dalla difesa nel corso del processo (e ritualmente allegata al ricorso), dalla quale risulta non solo che tale somma venne realmente versata il 9 aprile 2010 sul conto intestato alla fallita e successivamente utilizzata per l'emissione di un assegno circolare vincolato al deposito della cauzione, ma altresì che pochi giorni dopo la società versò effettivamente quest'ultima utilizzando anche provvista di diversa provenienza, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Matera. E' dunque evidente e comunque logico ritenere che, come eccepito dalla difesa, la suddetta somma sia stata utilizzata per la finalità dichiarata, rimanendo in tal senso smentita l'affermazione di segno contrario fatta in sentenza. 2.2 Sotto altro profilo la Corte territoriale ha sostenuto che in ogni caso - anche cioè volendo accedere alla tesi difensiva - l'operazione avrebbe natura distrattiva, attesa l'arbitrarietà della riscossione del credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale e per soddisfare un'esigenza - il versamento della cauzione estranea al soddisfacimento degli interessi dei creditori sociali. Affermazione questa destituita di fondamento, posto che il reato contestato è integrato dal distacco di beni dal patrimonio della società per finalità estranee a quelle proprie della medesima, ipotesi che certamente non ricorre nella fattispecie in esame, posto che il deposito della cauzione era adempimento imposto dalla legge fallimentare e la scelta della procedura concordataria facoltà dalla stessa attribuita alla (OMISSIS), la quale, nei limiti delle proprie disponibilità, ha dunque legittimamente utilizzato risorse proprie per costituire la provvista necessaria ad assolvere al suddetto adempimento, stante che alcuna disposizione le impediva di agire in tal senso. Ed in proposito va ricordato, infatti, che l'ammissione al concordato preventivo non comporta lo spossessamento dei beni del debitore, che, ai sensi dell'art. 167 L. Fall., conserva l'amministrazione degli stessi e l'esercizio dell'impresa, seppure sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Conseguentemente nemmeno può ritenersi arbitrario l'incasso del credito verso Newco. 2.3 In definitiva è evidente che il reato contestato non sussiste, difettando sia la tipicità della condotta, che, a maggior ragione, la volontà dell'imputato di distrarre la somma incassata. Ne consegue che, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. 3. Fondate sono altresì alcune delle censure svolte con riferimento alla conferma della condanna per la bancarotta documentale. 3.1 In realtà sono infondate le obiezioni ad oggetto la regolare tenuta e conservazione delle scritture relative agli esercizi precedenti al 2010, giacchè la contestazione riguarda proprio quest'ultimo periodo. Nè diversa valutazione va riservata a quelle fondate sul rilievo per cui nel corso di tale esercizio la società non avrebbe operato, giacchè l'obbligo di tenuta della contabilità non viene meno per tale ragione (Sez. 5, n. 20911 del 19 aprile 2011, Gaiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11 febbraio 2011, Di Mambro, Rv. 250086). Peraltro, come ricordato, nel periodo indicato la società quantomeno ha incassato il credito vantato nei confronti di Newco di cui si è detto e non è dunque nemmeno corretto affermare che non abbia operato. 3.2 Colgono invece nel segno le doglianze relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto integrata l'ipotesi di omessa tenuta o di sottrazione delle scritture contabili relative all'esercizio menzionato, fattispecie che deve essere sostenuta, sul versante soggettivo, dalla finalità di recare pregiudizio ai creditori, finalità non solo non dimostrata, ma sulla quale la sentenza ha sostanzialmente omesso di motivare. Peraltro la rilevata insussistenza della distrazione originariamente contestata costituisce elemento che a maggior ragione impone una penetrante giustificazione della ritenuta configurabilità del peculiare dolo che caratterizza il reato ed altresì delle ragioni per cui non possa ritenersi eventualmente realizzata la meno grave fattispecie di omessa tenuta di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2. 3.3 Alla luce delle evidenziate lacune della motivazione, con riguardo all'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale perchè il fatto non sussiste; annulla la stessa sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame relativamente alla residua fattispecie di bancaerotta fraudolenta documentale. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2017. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017
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