top of page
Bancarotta fraudolenta patrimoniale: l'omesso versamento di contributi previdenziali non configura il reato
Cassazione penale sez. V, 30/05/2017, n.34836
La condotta di omesso versamento di contributi previdenziali, non incidendo direttamente sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, non configura il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, che si realizza in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell'impresa, tali da ridurne il patrimonio.
Altre sentenze simili
Avvocato consapevole dei propositi distrattivi: responsabilità nella bancarotta fraudolenta
Responsabilità del Sindaco nella bancarotta di Società partecipata comunale
Bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose: sul concorso dell'extraneus
Per approfondire l'argomento, leggi il nostro articolo sul reato di bancarotta fraudolenta.
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. G.L. ricorre avverso la sentenza del 6 aprile 2016 con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2013, confermava l'affermazione di responsabilità del G. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commesso quale titolare dell'omonima impresa dichiarata fallita in (OMISSIS).
L'imputato era in particolare ritenuto responsabile della distrazione delle somme di Euro 20.000 a proprio favore, di Euro 8.000 in pagamento di spese di trasporto di un'imbarcazione della figlia G.E. e di Euro 250.000 in restituzione di un prestito personale ricevuto da S.A., della distrazione altresì di ventisette automezzi intestati alla fallita e non reperiti, della sottrazione delle scritture contabili e della dissipazione di somme corrispondenti a contributi previdenziali non versati che cagionavano esposizione verso l'erario per Euro 1.962.809, così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta impropria per causazione del fallimento con operazioni dolose, fattispecie incriminatrice prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, per il fallimento delle società e pertanto non ravvisabile nel fallimento di un'impresa individuale.
La sentenza di primo grado veniva riformata con la riduzione della pena, l'applicazione nei confronti dell'imputato delle pene accessorie previste dalla legge e la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
2. Il ricorrente propone cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulle eccezioni di nullità proposte con la memoria difensiva depositata per il giudizio di appello. Su dette eccezioni, relative in particolare all'omessa notifica all'imputato dell'avviso del deposito della motivazione della sentenza di primo grado, avvenuto oltre il termine fissato con il dispositivo, e del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato presso un domicilio diverso da quello dichiarato, non vi sarebbe motivazione.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per dissipazione. Tale fattispecie non sarebbe ravvisabile in una condotta omissiva quale quella del mancato versamento dei contributi previdenziali; la riqualificazione sarebbe stata peraltro operata impropriamente nella parte della sentenza impugnata riferita alla trattazione dell'appello della parte civile in tema di risarcimento del danno.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per distrazione. Per le distrazioni delle somme di Euro 20.000 e Euro 8.000 difetterebbe la motivazione, al di là di un generico richiamo alla sentenza di primo grado, sui motivi di appello in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e alla configurabilità dell'ipotesi della bancarotta semplice, in considerazione dell'irrilevanza dei prelievi, nella determinazione del dissesto, in quanto riguardanti somme modeste rispetto ai crediti insoluti dell'impresa, la cui situazione patrimoniale era già a quel punto compromessa; per la distrazione della somma di Euro 250.000 in favore dello S., l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui la tesi difensiva dell'esistenza di un precedente finanziamento dello stesso S. in favore dell'impresa non era documentata per la mancata consegna della documentazione contabile, non terrebbe conto della missiva, allegata al ricorso e già presente fra gli atti acquisiti dal curatore del fallimento, con la quale lo S. ammetteva di aver erogato la somma al G., e dell'impossibilità che il finanziatore fosse a conoscenza della destinazione della somma alla persona del G. o all'impresa dello stesso attesa la commistione fra i due patrimoni, e sarebbe altresì illogica laddove il finanziamento, in quanto conseguito al di fuori dei canali ufficiali, non sarebbe comunque comparso nei libri contabili; per la distrazione degli automezzi, i rilievi della Corte territoriale, che disattendeva la versione difensiva sull'esportazione e la vendita dei veicoli per il mancato versamento di corrispettivi e l'assenza di prova che i mezzi fossero di valore irrilevante in quanto vetusti o usurati, sarebbero contraddittori rispetto a quanto osservato nella stessa sentenza in ordine all'impossibilità di determinare il valore degli automezzi ai fini del risarcimento del danno in favore della parte civile, e violerebbero inoltre i principi sull'onere probatorio nel ritenere i fatti provati dall'omessa giustificazione della destinazione dei beni.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale. La sussistenza dell'elemento psicologico dell'ipotesi della bancarotta fraudolenta sarebbe stata illogicamente ritenuta provata dall'accertamento delle condotte distrattive; non vi sarebbe motivazione sulla denuncia di smarrimento delle scritture contabili, allegata alla memoria depositata dalla difesa.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche. Non sarebbero stati valutati elementi favorevoli all'imputato indicati nel comportamento processuale dello stesso, nelle sue iniziative per il recupero dei crediti dell'impresa e nella sfavorevole congiuntura economica in cui i fatti si verificavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo dedotto sulle eccepite nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello è inammissibile.
Il lamentato vizio di carenza motivazionale sul punto è invero escluso dalla manifesta infondatezza delle questioni proposte. Con riguardo in primo luogo alla notifica del decreto, le problematiche denunciate dal ricorrente erano superate dalla presenza dell'imputato al giudizio, nel corso del quale nessuna eccezione veniva sollevata. Quanto poi all'omessa notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado, la necessità della stessa è sostenuta dal ricorrente sul presupposto che tale deposito fosse tardivo in quanto eseguito al sessantunesimo giorno dalla pronuncia del dispositivo, con il quale era indicato un termine di sessanta giorni. Posto tuttavia che dal 16 gennaio 2013, data della decisione, il sessantesimo giorno cadeva al 17 marzo 2013, si omette di considerare nel ricorso che tale ultima data corrispondeva ad una domenica; per cui il deposito della motivazione, che risulta effettuato nella successiva giornata del 18 marzo, avveniva nel termine previsto.
2. Il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta per distrazione è infondato.
Il vizio di carenza motivazionale, dedotto con riguardo alle contestate distrazioni delle somme di Euro 20.000 e Euro 8.000, è insussistente in quanto riferito ad un profilo inconferente rispetto alla configurabilità del reato. Tale è infatti l'incidenza di dette distrazioni sulla causazione del dissesto, del quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, nel momento in cui il fallimento, come recentemente affermato da questa Corte Suprema, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, ed è pertanto estraneo all'offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388); rimanendo di conseguenza irrilevanti, come peraltro già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793 del 05/12/2013, Marafiori, Rv. 260199), i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell'autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio del'impresa.
Quanto alla distrazione della somma di Euro 250.000 in favore di S.A., la missiva di quest'ultimo allegata al ricorso, oggetto della dedotta censura di omessa valutazione, conferma per un verso la sussistenza di un prestito dello S. per l'importo di cui sopra nei confronti del G., che in realtà la sentenza impugnata non poneva in discussione; ma attesta per altro che lo S. effettuava detto prestito alla persona del G. e non all'impresa dello stesso, circostanza che invece costituisce l'aspetto per il quale la restituzione della somma, sottratta alle disponibilità dell'impresa, veniva correttamente ritenuta distrattiva. Nessuna illogicità è ravvisabile per il fatto che la dichiarazione dello S., in quanto precisamente diretta a rimarcare la natura personale del finanziamento erogato dal G., sia stata ritenuta probante in tale senso; e che, d'altra parte, tale dichiarazione sia stata ulteriormente valorizzata in quanto non smentita da una diversa indicazione della documentazione contabile in ordine alla destinazione del prestito alle necessità dell'impresa.
Per ciò che riguarda infine la distrazione degli automezzi, il giudizio di inattendibilità della versione difensiva sul valore irrilevante dei beni non presenta alcun profilo di contraddittorietà, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, rispetto all'affermazione dei giudici di merito sull'impossibilità di determinare tale valore, che attiene al diverso aspetto della quantificazione del danno derivante dalla sottrazione dei beni. L'ulteriore censura di violazione dei principi sull'onere della prova, nel riferimento alla carenza di giustificazione difensiva sulla destinazione dei veicoli, è poi manifestamente infondata rispetto a quanto costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla validità probatoria dell'ingiustificata mancanza dei beni in assenza di precise allegazioni dell'imputato (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).
3. Il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per i fatti di bancarotta documentale è infondato.
L'attribuzione di efficacia probatoria all'accertamento delle condotte distrattive di cui al punto precedente, ai fini della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non dà luogo all'illogicità dedotta dal ricorrente; essendo viceversa tale conclusione coerentemente tratta dall'interesse dell'imputato ad occultare le distrazioni mediante la sottrazione della possibilità di ricostruire compiutamente le movimentazioni finanziarie della fallita. E' poi generica l'ulteriore deduzione del ricorso sull'asserita presentazione di una denuncia di smarrimento delle scritture contabili, che non costituiva oggetto dei motivi proposti con l'appello e per la quale non vengono precisati elementi circostanziali che consentano di apprezzarne la decisività.
4. E' invece fondato il motivo dedotto sull'affermazione di responsabilità per i fatti di omesso versamento di contributi previdenziali, qualificati come bancarotta per dissipazione.
Posto che quest'ultima fattispecie si configura in presenza di operazioni incoerenti con le esigenze dell'impresa, che ne riducono il patrimonio (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218), la condotta in concreto contestata nel mancato versamento di contributi previdenziali non appare in sè riconducibile a tale paradigma normativo. La stessa infatti, pur potendo espressamente essere qualificata come un'operazione, o per meglio dire una serie di operazioni, incoerenti con il legittimo esercizio dell'attività di impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa, viceversa esponendo quest'ultima all'eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell'erario.
A diverse conclusioni potrebbe giungersi laddove la condotta addebitata fosse delineata nella spendita ad altri fini di risorse destinate al pagamento dei contributi, o la cui uscita sia comunque contabilmente giustificata in questi termini; situazione nella quale, e solo nella quale, troverebbe peraltro applicazione l'ipotesi della bancarotta per distrazione nella quale il Procuratore generale in sede ha chiesto la riqualificazione della condotta in esame. La possibilità di riconoscere tale situazione nel caso concreto non è stata tuttavia considerata nella sentenza impugnata; essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata, per quanto detto in premessa, come bancarotta impropria per causazione del fallimento.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo esame sulla ricorrenza delle condizioni per la configurabilità di ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nei termini appena esposti, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di omesso versamento dei contributi previdenziali con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017
bottom of page