Cittadinanza italiana: si acquisisce iure sanguinis fin dalla nascita
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Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n.5518

In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione, resa a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 5.2.1992 n.91, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante.

La sentenza integrale

FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ. del 21.2.2019 Ma.Ma., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Ma.Je., Ma.Cr. e Ma.Ad. si è rivolta al Tribunale di Venezia per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

A tal fine ha esposto:

a) che il 19.8.2003 il cittadino italiano Ca.Hu. aveva riconosciuto quale proprio figlio naturale Zi.Ma., nato a P. (ex Jugoslavia) il (…);

b) che costui, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 5.2.1992 n.91 aveva eletto la cittadinanza italiana entro l'anno dal riconoscimento, il 12.1.2004;

c) che nel 2013 Ma.Ma., figlia di Zi.Ma., aveva chiesto e ottenuto per sé e i figli minori al Comune di residenza, A., il rilascio della carta di identità, in quanto figlia di cittadino italiano jure sanguinis;

- intimato -

d) che solo nel 2018, in sede di rinnovo della carta di identità il Comune aveva sollevato dubbi sulla loro cittadinanza, con riferimento all'art.14 della legge 91/1992, poiché Zi.Ma. aveva acquistato la cittadinanza italiana solo il 13.1.2004 e Ma.Ma., in quanto già maggiorenne (essendo nata il 2.2.1979), non avrebbe acquistato a sua volta la cittadinanza dal genitore. Con ordinanza del 18.12.2019 il Tribunale di Venezia, nella contumacia dei convenuti Comune di A. e Ministero dell'Interno, ha rigettato la domanda: secondo il Tribunale, il riconoscimento della filiazione determinava il vincolo genitoriale ex tunc, ma non anche l'acquisto automatico della cittadinanza, il cui acquisto avveniva invece ex nunc, sicché la figlia, già maggiorenne, non aveva potuto beneficiare dell'effetto previsto dall'art.14 sopra citato.

2. Avverso la predetta decisione di primo grado hanno proposto appello gli attuali ricorrenti (e cioè Ma.Ma., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Ma.Je. e Ma.Cr., e Ma.Ad., divenuto maggiorenne, in proprio); a tale gravame ha resistito il Ministero dell'Interno.

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 30.4.2021 ha respinto l'impugnazione.

La Corte di appello ha sostenuto che nessuna norma prevede l'efficacia retroattiva dell'elezione di cittadinanza compiuta dal figlio maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano; che l'acquisto della cittadinanza opera ex tunc solo per i figli minorenni; che tale effetto non si era prodotto quindi a favore di Ma.Ma., già maggiorenne quando il padre Zita aveva scelto la cittadinanza italiana.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 31.5.2021, con atto notificato il 26.7.2021 hanno proposto ricorso per cassazione Ma.Ma., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Ma.Je. e Ma.Cr., e il figlio maggiorenne Ma.Ad., svolgendo quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.2 della legge 2.2.1992 n.91 e all'art.12 delle preleggi.

La questione di diritto è sintetizzata da parte ricorrente in questi termini: se il figlio naturale riconosciuto durante la sua maggiore età da cittadino italiano, ai sensi dell'art.2, comma 2, legge 5.2.1992 n.91, acquisisca la cittadinanza italiana jure sanguinis fin dalla nascita ovvero solo al momento della sua elezione di cittadinanza.

Secondo i ricorrenti, alla questione della decorrenza degli effetti del riconoscimento, non risolta espressamente dal legislatore, doveva essere data risposta nel senso della retroattività alla luce di una interpretazione logica, teleologica e costituzionalmente orientata, della norma di legge.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, per il caso che l'art.2 predetto dovesse essere interpretato come sostenuto dalla Corte di appello, i ricorrenti chiedono proporsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3 e 30, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui tali precetti escludono discriminazioni nei confronti dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge dell'art.21-nonies della legge n.241 del 1990 e dei principi costituzionali ed europei di buona amministrazione e legittimo affidamento, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché omessa pronuncia su questione di diritto sollevata nel giudizio di appello. Il tutto con riferimento al precedente riconoscimento operato nel 2013 e successivamente sconfessato.

3.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all'art.92, comma 2, cod.proc.civ. e dell'art.13 quater, comma 1-quater d.p.r. 115/2002, per non aver ravvisato gravi e eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.

3.5. Con atto notificato il 17.9.2021 ha proposto controricorso il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Il Comune di A. è rimasto intimato.

4. Con ordinanza interlocutoria n.6199 del 1.3.2023 la Corte ha ravvisato nelle questioni di diritto proposte dal primo e dal secondo motivo un interesse nomofilattico trascendente la specifica controversia e ha conseguentemente rimesso la discussione della causa alla pubblica udienza.

5. Le Parti hanno presentato memoria illustrativa.

Il Procuratore generale ha concluso oralmente alla pubblica udienza di discussione del 21.2.2024 per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Il primo motivo è fondato e va accolto.

L'art. 1, comma 1, della legge 5.2.1992 n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza", afferma il principio generale di attribuzione del diritto di cittadinanza iure sanguinis per cui "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini". Per effetto di tale regola l'acquisto della cittadinanza avviene a titolo originario e al momento della nascita, per "diritto di sangue" e cioè per il solo fatto di essere figlio di padre o madre cittadini italiani.

Ciò è tanto vero che lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica.

Da ultimo, in tal senso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25317 del 24.8.2022, hanno ricordato che in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; di conseguenza a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

In secondo luogo, come osservano puntualmente i ricorrenti, la norma dell'art. 1 della legge n. 91 del 1992 innova significativamente rispetto all'art. 5, comma 1, della previgente legge n. 123 del 1983, che qualificava "…cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina" e conferiva rilievo quindi alla minore età o alla maggiore età. 7. L'art. 2 della legge n. 91 del 1992 si occupa della filiazione naturale e dispone:

"1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti."

In forza del comma 1, se il figlio dichiarato o riconosciuto dal cittadino italiano è minorenne, si determina l'acquisto della cittadinanza secondo le norme della legge, e quindi, pacificamente ex tunc.

Il citato comma 2 disciplina invece il caso di soggetto maggiorenne riconosciuto o dichiarato come figlio dal cittadino italiano e prevede che costui conservi la propria cittadinanza e abbia diritto di eleggere la cittadinanza entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale.

Di qui, nel silenzio della legge, l'interrogativo se la electio civitatis in tal modo disciplinata abbia carattere retroattivo o meno e se essa renda l'autore - sia pur ex tunc - cittadino italiano fin dal giorno della sua nascita.

8. La risposta positiva che questa Corte ritiene corretta scaturisce da una serie di considerazioni interpretative persuasive e convergenti.

In primo luogo, il figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano non acquisisce uno status diverso da quello del figlio di cittadino italiano regolarmente sposato e nato in costanza di matrimonio.

Egli è italiano perché è figlio di cittadino italiano iure sanguinis e a titolo originario.

Non vi era quindi necessità di una regolamentazione ad hoc della decorrenza dell'effetto, già disciplinata dall'art.1 in via generale. Il vincolo di sangue produce l'acquisto della cittadinanza a titolo originario e retroattivo.

9. Certamente è vero che l'art.2 conferisce al maggiorenne riconosciuto o dichiarato figlio di cittadino italiano il diritto di scegliere, ma si tratta di uno strumento di tutela, previsto a salvaguardia della sua possibilità di autodeterminarsi liberamente che gli attribuisce quindi una facoltà e non può risolversi in suo pregiudizio.

L'art. 2, comma 2, introduce in tal modo una condizione sospensiva potestativa, che, ove realizzata, produce lo stesso effetto dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, come avviene per il figlio minorenne riconosciuto o per il figlio nato in costanza di matrimonio.

Né si può dubitare della retroattività del riconoscimento, come dimostrano, sotto il profilo sistematico, i vari istituti richiamati nelle loro difese dalle parti ricorrenti:

a) la possibilità di richiedere l'accertamento della filiazione nei confronti degli eredi del genitore deceduto (art. 276 cod. civ.);

b) il diritto dell'altro genitore del riconosciuto di richiedere il contributo al mantenimento fin dalla nascita (Sez. 1, n. 7960 del 28.3.2017);

c) la possibilità di riconoscere anche il figlio premorto (art. 255 cod. civ).

10. Diversamente opinando, la norma dell'art.2, comma 2, della legge 91 del 1992 si porrebbe in evidente rotta di collisione con gli artt.3 e 30, comma 3, della Costituzione, che escludono discriminazioni nei confronti dei figli naturali rispetto a quelli legittimi: e in questo senso rileva l'argomentazione e la richiesta, nella sostanza ancillari rispetto al primo motivo, sviluppate dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, con cui essi sollecitano la Corte in subordine a proporre questione di legittimità costituzionale.

11. Un canone ermeneutico fondamentale impone infatti al giudice di interpretare nei casi dubbi la norma di legge secondo una lettura costituzionalmente orientata, ossia nel senso - beninteso:

semanticamente praticabile - che sia rispettoso dei principi costituzionali piuttosto che nel senso che sia dissonante con essi. L'attuale contesto ordinamentale tende all'eliminazione di ogni discriminazione fra i figli legittimi e naturali e mira a scongiurare ogni pregiudizio scaturente per questi ultimi dalla decisione dei genitori di non unirsi in matrimonio.

L'art.30, comma 3, della Costituzione impone alla legge di assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La tesi accolta nella sentenza impugnata e censurata dai ricorrenti, infatti, discriminerebbe i figli nati al di fuori del matrimonio che se riconosciuti o dichiarati tali tardivamente, e cioè già in maggiore età, potrebbero acquistare lo status civitatis per sé, ma non trasmetterlo ai propri figli già maggiorenni. E, a valle di ciò, risulterebbe ulteriormente discriminata la prole, anche minorenne, di costoro.

Tutto ciò, a ben vedere, senza che sia neppur configurabile un potenziale pregiudizio di sorta per i diritti dei membri della famiglia legittima.

Siffatta discriminazione, andata esente da una valutazione di irragionevolezza da parte dell'Ufficio di Procura Generale, non ha un fondamento logico e orienta a una doverosa interpretazione costituzionalmente o compatibile della norma, per giunta coerente e armonica al principio generale in tema di attribuzione della cittadinanza iure sanguinis.

12. Non può essere condiviso l'argomento ritratto dai giudici del merito dall'art.14 della legge n.91 del 1992, secondo il quale i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

La apposizione citata non si applica ai rapporti di filiazione disciplinati dagli artt.1 e 2 della legge, ossia ai casi in cui è il vincolo di sangue il titolo attributivo dello stato di cittadinanza a titolo originario, e si riferisce solo ai diversi casi in cui faccia difetto un ascendente italiano iure sanguinis.

Nella legge sulla cittadinanza coesistono infatti due sistemi, l'uno basato sul legame di sangue e sull'etnia, caratterizzato dalla retroattività, che lo salvaguarda attraverso le generazioni e viene solamente temperato dalla possibilità di autodeterminarsi per i soggetti maggiorenni, l'altro, basato sull'integrazione per residenza, matrimonio e merito, che si caratterizza per irretroattività.

La fattispecie in esame appartiene chiaramente e inequivocabilmente al primo sistema.

13. Appaiono condivisibili al riguardo le osservazioni sviluppate da parte ricorrente nella memoria dell'8.2.2024 per dissentire dalle difese del Ministero dell'Interno che ha sostenuto: "sebbene la disposizione non chiarisca o risolva in modo esplicito i dubbi circa l'efficacia (retroattiva o per l'avvenire) dell'acquisto della cittadinanza nei casi ivi regolati, le incertezze interpretative in questione possono opportunamente essere superate confrontando i due "meccanismi" regolati differentemente dal primo e dal secondo comma dell'articolo de quo. Più precisamente:

- nell'ipotesi di riconoscimento del figlio minorenne, regolata dal primo comma, gli effetti concernenti la cittadinanza si producono in maniera automatica dal momento in cui sia intervenuto il riconoscimento o la dichiarazione del rapporto di filiazione;

- invece, nella distinta ipotesi riguardante il figlio maggiorenne, contemplata dal secondo comma, il legislatore consente a questi di poter conservare la differente cittadinanza nazionale, facendo salva, al contempo, la facoltà di eleggere lo status civitatis italiano, nei modi previsti dalla disposizione.

Da tale confronto, pertanto, si può dedurre che in caso di riconoscimento di figlio minorenne l'acquisto della cittadinanza operi ex tunc; all'opposto, qualora il riconoscimento riguardi un figlio maggiorenne e questi elegga, nei termini e nei modi previsti, lo status di cittadino italiano, l'acquisto della cittadinanza non potrà che operare ex nunc, ovvero dal giorno successivo a quello dell'elezione."

Obiettano in primo luogo i ricorrenti che dai lavori preparatori della legge n. 91/1992 si desume che uno dei principi cardine del sistema in materia di cittadinanza è quello del rispetto della volontà e dell'autodeterminazione della persona della cui cittadinanza si tratta.

Secondo il Collegio è esclusivamente per rispetto a tale principio che viene consentito al figlio che viene riconosciuto solo da maggiorenne di eleggere o meno come propria la cittadinanza italiana. La finalità della norma mira dunque alla tutela del diritto all'identità personale del riconosciuto, che, giunto alla maggiore età, potrebbe ritenere di non riconoscersi come cittadino italiano. La subordinazione dell'acquisto dello status di cittadinanza italiana alla volontà del riconosciuto esprime in tal modo una scelta rispettosa del diritto all'autodeterminazione del singolo, in relazione al diritto al rispetto della vita privata, di cui la tutela dell'identità personale è parte integrante, alla luce dell'art. 8, comma 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Questo solo dispone l'art. 2, comma 2, l. n. 91 del 1992: il figlio riconosciuto da maggiorenne, per diventare cittadino, deve esprimere il proprio consenso.

14. Sotto altro profilo il nostro ordinamento riconosce effetti pacificamente retroattivi a qualsiasi riconoscimento, sia di figli minorenni che di figli maggiorenni.

L'art. 250, comma 2, c.c., prevede espressamente - sempre a tutela della libertà di autodeterminazione del figlio - che "il riconoscimento del figlio che ha compiuto il quattordicesimo anno non produce effetto senza il suo assenso".

Secondo la tesi del Ministero controricorrente, essendo al cospetto anche in questo caso di fronte a due diversi meccanismi, l'uno automatico per il riconoscimento del figlio infra-quattordicenne e uno soggetto ad assenso in caso di superamento dell'età rilevante, dovrebbe concludersi che anche il riconoscimento del figlio ultraquattordicenne non dovrebbe avere effetti retroattivi. Affermazione questa insostenibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che "il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, fondati entrambi sul fatto naturale della procreazione, hanno efficacia dichiarativa e quindi ex tunc ed attribuiscono perciò al figlio riconosciuto o dichiarato tutti i diritti che tale stato determina" (cfr. sentenze 20.5.1961, n. 1196 e 18.3.1981, n. 1584; Sez. 1, n. 10838 del 5.11.1997; Sez. 2, n. 2782 del 3.6.1978). L'effetto del riconoscimento non è infatti costitutivo dello stato di figlio naturale, dal momento che, in caso di riconoscimento, tale stato compete al figlio fin dalla nascita per il solo fatto naturale della procreazione.

15. Inoltre v'è da dire che la legge 10.12.2012, n. 219, ha unificato 10 stato giuridico dei figli.

I figli nati fuori dal matrimonio devono dunque godere di tutti i diritti dei figli nati all'interno del matrimonio, tanto che ormai le due categorie dovrebbero considerarsi superate.

L'art. 315 c.c. prevede che "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

11 canone interpretativo che ne scaturisce depone chiaramente contro la linea interpretativa patrocinata dal controricorrente che implica l'idea che il figlio legittimo abbia diritto ad ottenere fin dalla nascita un diritto fondamentale quale quello alla cittadinanza che al figlio naturale, laddove riconosciuto solo da maggiorenne, spetterebbe solo con efficacia ex nunc.

16. Il Collegio rileva poi una ulteriore incongruenza, dimostrata da un ragionamento per absurdum.

Se il figlio maggiorenne riconosciuto tardivamente a sua volta ha un figlio maggiorenne legittimo o già riconosciuto, secondo la tesi qui contrastata dell'efficacia ex nunc della electio civitatis, costui non acquisterebbe la cittadinanza italiana.

Secondo la stessa tesi, se invece il figlio maggiorenne riconosciuto tardivamente ha a sua volta un figlio naturale ma non lo ha ancora riconosciuto, potrebbe poi trasmettergli la cittadinanza italiana, sol che lo riconosca successivamente alla electio.

17. Gli ulteriori argomenti proposti dal Ministero controricorrente con la memoria illustrativa non appaiono convincenti.

Non è vero infatti che la lettera della legge consentirebbe di ricavare agevolmente dalla regola del mantenimento della differente cittadinanza di nascita, salvo che l'interessato si voglia avvalere della facoltà di eleggere lo status civitatis italiano, il corollario che in tal caso l'acquisto della cittadinanza italiana si produrrebbe a partire dall'atto di elezione dello status civitatis e solo ex nunc.

La disposizione dell'art.2 della legge 91 del 1992 invero tace sulla decorrenza degli effetti e tale silenzio non può che essere risolto in via interpretativa.

Il richiamo alla sentenza n. 27925/2018 di questa Corte non appare pertinente. La massima di questo precedente si limita a ribadire il testo normativo e la decisione non riguardava l'efficacia retroattiva o meno della electio, che nella fattispecie concreta era avvenuta molto tardivamente.

Secondo il Ministero, inoltre, non sussisterebbe alcun motivo concreto per ritenere che il meccanismo che suppone vigente dell'efficacia ex nunc della electio possa essere considerato contrario alla Costituzione, poiché esso differenzia solamente i soggetti (figli naturali) in base al compimento o meno della maggiore età, da cui l'ordinamento fa discendere la capacita di agire, ossia la capacità di autodeterminarsi per tutto ciò che concerne la propria sfera giuridica, compreso, quindi, lo status civitatis.

Tale argomentazione non coglie il reale contenuto del problema, che non attiene alla diversità della disciplina e all'istituto della scelta da parte del maggiorenne, che non è in discussione, ma riguarda solo il preteso differenziato regime di efficacia che escluderebbe l'effetto retroattivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis nel caso di riconoscimento del maggiorenne.

Per altro verso, l'ulteriore discriminazione che va scongiurata in sede interpretativa è quella che altrimenti affliggerebbe la situazione giuridica dei discendenti dei figli naturali riconosciuti o dichiarati rispetto ai discendenti dei figli legittimi. 18. La Corte accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità che si atterrà al seguente principio di diritto:

"In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione, resa a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 5.2.1992 n.91, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante."

P.Q.M.
La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 21 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2024.

Cittadinanza italiana: si acquisisce iure sanguinis fin dalla nascita

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