Concorso di persone nel reato di porto illegale di arma: La Cassazione sottolinea l'importanza della consapevolezza e la differenza tra porto e trasporto di Armi (Cassazione penale n. 13981/24)
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Cassazione penale sez. I, 05/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 05/04/2024), n.13981

La Corte ha affermato che per la configurazione del concorso di persone nel reato di porto illegale di arma, è necessario che il soggetto attivo abbia la piena consapevolezza della presenza delle armi e del loro porto illegale, anche se non le abbia materialmente addosso.
Inoltre, viene evidenziata la distinzione tra porto e trasporto di armi, specificando che il reato di porto si configura quando l'arma è prontamente disponibile per un uso immediato.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la condanna, emessa in data 1° Marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, nei confronti di Gi.An. e Ri.An., dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di furto aggravato loro ascritto, per mancanza di querela, rideterminando la pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4733 di multa per Gi.An., nonché in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2400 di multa per Ri.An., con la concessione a quest'ultimo del beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma nel resto della sentenza impugnata.

1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati alle pene ritenute di giustizia, riconoscendo la responsabilità di entrambi in relazione al reato di furto aggravato di 65 chili di limoni nonché di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, nonché di un'arma da guerra (pistola a canna lunga tipo parabellum) e relativo munizionamento, armi prelevate da Gi.An. in un fondo sito in Seminara e portate dai due sulla autovettura condotta da Ri.An.

Il primo giudice era addivenuto, per Gi.An., alla riqualificazione del fatto di cui al capo 9, ritenendo i reati di cui agli artt. 2,4 e 7 legge n. 895 del 1967, escludendo la recidiva, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche e la continuazione con il capo 10, mentre per Ri.An. aveva riconosciuto la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, in esso assorbito il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge cit., con la continuazione e le circostanze attenuanti generiche.

1.2. Le prove a carico sono indicate nelle sentenze di merito come desunte dalle intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura in uso al Ri.An. nella quale i due, il giorno del fatto, viaggiavano, particolare rilevando che gli imputati si erano recati in un fondo, sito in Seminara, dove Gi.An., sceso dall'auto, vi rientrava dopo qualche minuto.

Dalle intercettazioni era emerso che i due avevano effettuato la sosta per andare a prendere le armi che, quindi, da quel momento venivano portate sull'autovettura condotta da Ri.An. sulla quale entrambi viaggiavano.

Si comprende dai dialoghi riportati nella sentenza impugnata che, una volta salito a bordo, Gi.An. aveva mostrato a Ri.An. la "cosa" che era andata in quel momento a prelevare confidandogli che le armi erano cariche, comunque, invitando Ri.An. a non divulgare la notizia.

L'attività captava in atto consentiva inoltre di registrare la pianificazione di un furto di legname poi non realizzato e di un furto consumato di 65 chili di limoni per il quale si era proceduto separatamente con provvedimento di archiviazione, procedimento riaperto all'esito delle captazioni.

2.Avverso la indicata pronuncia hanno proposto tempestivi, distinti ricorsi, gli imputati a mezzo dei difensori di fiducia.

2.1.Gi.An. denuncia vizio di motivazione in relazione alla misura della riduzione derivante dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La riduzione della pena per la concessione del beneficio (p. 19 della sentenza impugnata), è avvenuta, secondo il ricorrente, in misura di molto inferiore al massimo consentito senza giustificare in alcun modo detta scelta e senza spiegare le ragioni della diversa operatività della riduzione per i due imputati.

2.2. Ri.An. deduce con un unico articolato motivo, di seguito riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi.

2.2.1. Si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967.

La sentenza impugnata ritiene provato il fatto di cui al capo 9 sulla base di alcuni passaggi delle intercettazioni indicate a pagina 18 della motivazione che sono riportati nel ricorso (p. 4 e 5).

Tuttavia, secondo la difesa, non emergerebbe dalle intercettazioni che Ri.An. nel colloquio con il coimputato facesse riferimento ad armi, né emerge che lo stesso avesse avuto conoscenza dell'esistenza di queste portate a bordo della vettura da lui condotta.

Dalle intercettazioni, infatti, non emergerebbe che Gi.An. nella circostanza ha portato sull'auto condotta da Ri.An. le armi né viene indicato alcun elemento che possa in qualche modo dare contezza di tale circostanza.

Peraltro, le intercettazioni in atto non sono state accompagnate da un immediato intervento della polizia giudiziaria, al fine di controllare la presunta detenzione e il porto delle armi, a bordo della vettura condotta da Ri.An..

Si richiama anche il contenuto dell'atto di appello nel quale si era indicato che non emergeva dalle intercettazioni né l'ideazione da parte di Gi.An. di porre in essere uno spostamento dell'arma da un luogo all'altro, né che Ri.An. abbia partecipato a tale ipotesi di reato consapevolmente.

Infatti, la motivazione non darebbe conto del superamento di ogni ragionevole dubbio necessario ai sensi dell'articolo 533, comma 1, cod. proc. pen. ai fini dell'affermazione della penale responsabilità.

Si sostiene, infatti, la mancanza di elementi certi e non contraddittori che consentano di attribuire la fattispecie delittuosa contestata al Ri.An.

Si deduce, inoltre, che la Corte di appello non ha dato in alcun modo risposta ai motivi di gravame in ordine all'assenza della partecipazione cosciente e volontaria al reato di porto delle armi in contestazione.

Eventualmente, infatti, la condotta di Ri.An. dovrebbe configurarsi quale mera connivenza rispetto al porto di armi da parte di terzi. Ri.An., infatti, secondo quanto emerge dalle intercettazioni non ha condiviso l'operato di Gi.An. circa l'occultamento all'interno della vettura di una pistola, come si evince dal contenuto della conversazione intercettata (me lo potevi dire ...) che palesa, per il ricorrente, certamente l'assenza di un concorso morale nel reato in contestazione.

Invero, a parere della difesa, non emerge dalle captazioni che Ri.An. abbia in qualche modo cercato di rafforzare il proposito criminoso di altri ovvero abbia materialmente agevolato la realizzazione del reato posto in essere da un altro soggetto.

Dalle captazioni Gi.An. non ha mai fatto riferimento alla volontà di spostare le armi da un luogo all'altro perché ritenuto più sicuro, né è possibile escludere che le pistole siano state successivamente riposte nello stesso luogo e semplicemente non siano state trovate nel corso della perquisizione effettuata il giorno successivo.

2.2.2.In ogni caso, si sollecita la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen.

Nel caso in esame il Ri.An., lungi dall'avere un interesse diretto e personale nella detenzione delle armi in oggetto, è intervenuto quando già il delitto era stato posto in essere al solo scopo di favorire Gi.An.

Risultano, pertanto, applicabili al caso di specie i principi elaborati in tema di favoreggiamento personale da parte della Corte di Cassazione. Si tratta di argomento devoluto con il gravame sul quale la sentenza della Corte territoriale non ha dato giustificazioni.

2.2.3. Si ravvisa, poi, la denunciata violazione degli cirtt. 192, 533 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 110 cod. pen.

La sentenza pone a base della condanna a titolo di concorso di persona nel reato, una pluralità di indizi, congetture e supposizioni, non in grado di assurgere a indizi gravi, precisi e concordanti come richiesto dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

Nessun elemento di prova, a parere della difesa, consente di ritenere che l'imputato ha volontariamente posta in essere il reato così come contestato comportando ciò l'adozione di una pronuncia assolutoria nei suoi confronti per non aver commesso il fatto.

2.2.4. Con p.e.c. del 31 ottobre 2023 la difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti e conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'annullamento dell'impugnata sentenza.

Si è dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 2 e 4 della legge n. 895 del 1967, ex art 606 lett. b) cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'art. 49 cod. pen., rimarcando, in particolare, il mancato reperimento delle armi, il giorno successivo, nel corso del sopralluogo svolto nel luogo ove queste, secondo i dialoghi captati, sarebbero state depositate.

Il ricorrente, inoltre, specifica ulteriormente il tema dell'esclusione del concorso di persone nel reato, già proposto con i motivi principali, riportando giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019), circostanza ritenuta non provata nel caso al vaglio.

3. Il Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale proposta dalle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, nel testo che risulta all'esito della conversione avvenuta con I. n. 199 del 30 dicembre

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. Il ricorso proposto da Gi.An. è manifestamente infondato.

Va precisato che, quanto al diverso trattamento sanzionatorio adottato nei confronti del concorrente nei reati, la motivazione della Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, è completa ed espressa, nonché immune da illogicità manifesta (cfr. p. 19 ove la Corte d'appello indica il concorrente Ri.An. come incensurato e specifica che la diversità del trattamento sanzionatorio per il concorrente è dovuto al diverso ruolo svolto e ai precedenti penali che sono risultati a carico di Gi.An.).

Con riferimento alla dedotta riduzione della pena, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in misura inferiore al massimo consentito, il Collegio aderisce all'indirizzo interpretativo (cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 54966 dei 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01) secondo il quale deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di una circostanza attenuante, anche attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale, nel caso al vaglio nel precedente citato: "si ritiene congruo"), ferma restando l'assoluta legittimità di una scelta di riduzione ex art 62-bis cod. pen. non coincidente con il terzo previsto come abbattimento massimo.

Del resto, la lettura congiunta dei provvedimenti di merito consente di rilevare che la sentenza di primo grado aveva già segnalato, quanto all'entità della pena e al discostamento dal minimo edittale anche nell'operata riduzione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'allarme sociale del delitto ritenuto più grave, commesso di giorno, nonché la pluralità di armi portate, così valutando ex art. 133 cod. pen. gli elementi necessari a giustificare l'entità del trattamento sanzionatorio non ancorato a minimi edittali.

3. Il ricorso di Ri.An. è inammissibile.

3.1. Va premesso che i motivi nuovi sono inammissibili perché tardivi.

Invero, questi risultano trasmessi in data 31 ottobre 2023 a mezzo p.e.c.

L'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prevede che "fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti".

La disposizione appena indicata è ripresa in termini sostanzialmente identici dall'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., specificamente relativo ai procedimenti trattati dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, cui vengono equiparati quelli, come quello di specie, trattato con rito ed. emergenziale, richiamato dalla normativa vigente.

In forza della citata previsione, "fino a quindici giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica".

Il precisato termine di quindici giorni, per come previsto dalle formulazioni del legislatore, si calcola a ritroso, e di esso è stabilito soltanto il momento finale.

Di conseguenza, allo stesso si applica la previsione di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere".

Da questa regola discende, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem dal computo del termine del quale è stabilito soltanto il momento finale. L'unica eccezione a tale disciplina ricorre nel caso di festività della data di scadenza: in tale ipotesi, infatti, si applica l'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (così Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01; Sez. 1, n. 3559 del 23/05/1996, Del Gaiso, Rv. 205316-01, proprio in applicazione del precisato principio, è stato ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento a udienza fissata per il 20 marzo nella Sez. 1, n. 16356 del 2015, Piras, cit.).

Nella specie, dall'esame del fascicolo, risulta che la memoria contenenti i motivi nuovi risulta pervenuta in Corte di cassazione il 31 ottobre 2023 a mezzo p.e.c. rispetto all'odierna udienza del 15 novembre 2023.

Posto che, per le ragioni indicate, il termine di quindici giorni per il deposito dei motivi nuovi deve essere computato con l'esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem, nella specie i motivi nuovi vanno reputati tardivi, non computandosi, a tal fine, né il 31 ottobre 2023, né il 15 novembre 2023 e non essendo né l'una, né l'altra delle due date caduta in giorno festivo, sicché tra il deposito dei motivi nuovi in questione e l'udienza possono essere considerati solo quattrodici giorni.

Questi motivi, dunque, sono oggetto di valutazione quale mera memoria ex art. 121 cod. proc. pen., anche di replica alle conclusioni del Procuratore generale, essendo a tal fine tempestivo il relativo deposito.

3.2. Per il primo aspetto censurato, si osserva che è noto che le conversazioni captate sono idonee, da sole, fondare la prova dei fatti cui si riferiscono se il loro contenuto è linearmente interpretato dai convergenti provvedimenti di merito.

Sul punto si rileva, infatti, che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01).

3.3. Quanto alla proposta riqualificazione della condotta come mera connivenza o favoreggiamento, si osserva che il Collegio condivide la ravvisata sussistenza del concorso di persona nel reato di porto, ex art. 110 cod. pen. a carico di Ri.An., tenuto conto che, dal tenore dei dialoghi riportati dai giudici di merito, emerge chiaramente che, quando il concorrente nel reato rimonta in auto con le armi prelevate dal luogo ove erano nascoste, afferma che una di queste sarebbe stata destinata a Ri.An. e a "loro". Dunque, Ri.An., almeno da quel momento, è consapevole della presenza delle armi nella vettura e del loro porto sul veicolo a lui in uso.

Peraltro, è noto che per la configurabilità del reato di favoreggiamento è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale, risultando necessario, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Sez. 6, n. 21439 del 18/02/2008. Mori, Rv. 240062 -01).

Si comprende, inoltre, dal contenuto dei colloqui captati che le armi erano cariche, come confidato da Gi.An. a Ri.An.,' quindi, si tratta di porto e non mero trasporto.

Infatti, criterio distintivo tra le condotte indicate è la possibilità o meno di utilizzazione immediata dell'arma.

Si tratta di un criterio non di carattere obiettivo e che conduce a ritenere configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, anche se non addosso al soggetto, si trovi, tuttavia, nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato.

Sussiste, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione (Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205 Sez. 1, n. 6925 del 15/05/1992, Di Bona, Rv. 190579).

Infine, si rileva che, se è vero che, secondo la sentenza di secondo grado, Ri.An. rimarca che Gi.An. glielo avrebbe dovuto dire prima (del prelievo di armi), questi, successivamente, nel corso del colloquio, a conferma del proposito e della consapevole partecipazione al porto per il quale ha riportato condanna, aggiunge che se sapeva "... venivo prima no?", così dimostrando la piena adesione al programma criminoso, esprimendo mere considerazioni rispetto alle tempistiche dell'esecuzione.

3.4.Alla stregua di quanto sin qui esposto, si deve, infine, rilevare che coerente, rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen., risulta la motivazione, sia nel contenuto che nella forma utilizzata dall'estensore.

Il criterio di attribuzione della responsabilità, cui hanno fatto ricorso i convergenti provvedimenti di merito, si fonda, infatti, su parametri del tutto in linea con quello normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.

Si tratta, come è noto, di parametro di verifica, obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 cod. proc. pen. che, connesso alla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento deil'oltre ogni ragionevole dubbio e non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata, così assicurando lo standard richiesto dal legislatore, in conformità all'art. 27 Cost. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in mot.).

Proprio in adesione a tale canone di giudizio, i giudici di appello hanno ragionato in termini di certezza della colpevolezza per il concorso di persona nel reato di porto senza accedere ad alcun dubbio. Certa, infatti, viene indicata la disponibilità di armi al momento della captazione ambientale nella vettura, quando Gi.An. risaliva in auto con le armi appena prelevate, la destinazione di una di queste al medesimo Ri.An. e ad altri soggetti, la consapevolezza e condivisione del programma criminoso, condiviso senz' altro, anche se con delle considerazioni relative alle tempistiche dell'esecuzione (no prima dico .... Che venivo prima no?).

Sicché, ai fini della configurazione del reato ritenuto in sentenza, il ragionamento svolto non procede in termini di mera verosimiglianza, criterio insufficiente all'affermazione di responsabilità, ma conclude per la penale responsabilità del ricorrente, in termini di assoluta certezza.

4. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2023

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024.

Concorso di persone nel reato di porto illegale di arma: La Cassazione sottolinea l'importanza della consapevolezza e la differenza tra porto e trasporto di Armi (Cassazione penale n. 13981/24)

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